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Transcript:

Normativa sulla Trasparenza Bancaria Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela 7 sub. 3 Finanziamento Stand-By INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare Valconca della Provincia di Rimini società cooperativa per azioni, Via Bucci, 61 47833 Morciano di Romagna (RN). Tel. 0541/859201 - Fax 0541/987802 e- mail: info@bancavalconca.it / Sito internet: www.bancavalconca.it Iscrizione n. 627.00 all Albo delle Banche, di cui all articolo 13 del Dlgs n. 385 del 01.09.1993. CHE COS E IL FINANZIAMENTO STAND BY Il finanziamento Stand By è una linea di credito a breve o medio/lungo termine destinata ad imprese, per finanziare investimenti connessi con l attività svolta. Con esso la Banca si impegna a concedere al Cliente, nei limiti del credito concesso ed entro la scadenza pattuita, un finanziamento da erogarsi in un'unica soluzione ovvero in più tranches a scelta del Cliente da formalizzarsi a mezzo degli appositi moduli bancari all'atto della richiesta di erogazione. Se l'erogazione della somma finanziata avviene in più tranches, la durata di ogni singolo utilizzo del finanziamento può variare in base alla specifica scelta del Cliente (da formalizzare al momento di ogni richiesta di erogazione, attraverso i predetti moduli bancari), fermo restando che la durata di ogni singolo utilizzo deve necessariamente essere contenuta entro il termine di scadenza del finanziamento. All'atto dell'erogazione dell'importo totale del credito o dell'importo di ogni singolo utilizzo del finanziamento, viene addebitato il conto corrente stand-by in misura corrispondente all'importo richiesto dal Cliente, importo che viene conseguentemente accreditato sul conto corrente ordinario del Cliente. Aggiornato al 01/03/2014 Pagina 1

Le somme erogate in linea capitale dalla Banca devono essere rimborsate, a mezzo addebito sul conto corrente ordinario del Cliente, alla scadenza della linea di credito in caso di erogazione del finanziamento in un'unica soluzione ovvero alla scadenza di ogni singolo utilizzo per il corrispondente importo in caso di erogazione del finanziamento in più tranches. Resta fermo che nel caso in cui il Cliente non indichi espressamente per iscritto la durata del singolo utilizzo della linea di credito, la Banca ai fini del rimborso di detto utilizzo e ai fini dell'applicazione e liquidazione di tutti gli oneri economici pattuiti farà riferimento alla data di scadenza del finanziamento stesso. Gli interessi passivi dovuti dal Cliente e la commissione sull'affidamento, vengono liquidati in via posticipata ad ogni chiusura contabile del conto stand-by che la Banca eseguirà al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno, con conseguente contestuale addebito di detti oneri sul conto corrente ordinario del Cliente. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: rischio tasso: possibili variazioni in senso sfavorevole dei tassi, a fronte di fluttuazioni del mercato, in presenza di tasso variabile; gli interessi da corrispondere alla Banca, per esempio, con un aumento del tasso potrebbero aumentare in maniera consistente; rischio variazione delle condizioni economiche applicate diverse dal tasso, qualora sia contrattualmente previsto (spese, commissioni, ecc); per esempio l aumento delle commissioni di incasso rata comporterà un maggior onere a carico del cliente; rischio di escussione delle eventuali garanzie (personali e reali) concesse alla Banca a supporto del finanziamento concesso. Nell eventualità di inadempimento, per esempio, la Banca potrebbe chiedere la sistemazione dell esposizione direttamente ai garanti, in presenza di fideiussioni rilasciate da terzi. CHE COS E IL CONTO STAND-BY Il conto corrente stand-by è un rapporto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente funzionale al regolamento delle somme erogate dalla Banca in forza del contratto di finanziamento stand-by. Tale conto deve essere acceso in occasione della concessione dell'anzidetto finanziamento ed ha un operatività limitata ed esclusiva per la contabilizzazione degli utilizzi di detto finanziamento, della commissione sull'affidamento e degli interessi maturati sulle somme utilizzate, ed implica la coesistenza con il conto corrente ordinario. In particolare, sul presente conto corrente è ammessa esclusivamente l'esecuzione di bonifici e bancogiri solo su rapporti accesi dallo stesso Cliente presso la Banca all atto dei singoli utilizzi di detto finanziamento nei limiti concordati col Cliente e all atto di ogni addebito degli interessi ed altri oneri maturati, nonché l accredito di bonifici e bancogiri provenienti solo da rapporti accesi dallo stesso Cliente presso la Banca allo scopo di rimborsare i singoli utilizzi del predetto finanziamento. Le operazioni ivi registrate vengono periodicamente comunicate al Cliente, mediante l'invio dell'estratto conto. Nell'ambito del conto corrente stand-by non sono ammesse operazioni diverse da quelle di cui sopra; inoltre, nell'ambito del conto corrente stand-by non è ammessa la prestazione di servizi accessori (ad es. carnet di assegni, bancomat). Aggiornato al 01/03/2014 Pagina 2

Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ( tasso di interesse debitore, commissioni e spese del servizio, spese delle singole operazioni di pagamento) ove contrattualmente previsto. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE TASSO VARIABILE indicizzato sulla base dei seguenti parametri: Euribor 3 mesi (media mese precedente) aggiornato al primo gennaio, primo aprile, al primo luglio e primo ottobre di ogni anno, con arrotondamento ai 10 centesimi superiori; Euribor 6 mesi (media mese precedente) aggiornato al primo gennaio, primo aprile, al primo luglio e primo ottobre di ogni anno, con arrotondamento ai 10 centesimi superiori; Tassi Gennaio 2014: Euribor 360 giorni 3 mesi media mese precedente 0,30% + spread 10 punti pari a 10,30% Euribor 360 giorni 6 mesi media mese precedente 0,40% + spread 10 punti pari a 10,40% TASSO EXTRAFIDO 14,50% MODALITA DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: il conteggio degli interessi viene eseguito sulla base dell anno commerciale polizza infortuni clientela (facoltativa): finanziamento fino a 24 mesi 8,00 finanziamento oltre i 24 mesi 16,00 penale per estinzione parziale o anticipata 1% calcolata sulla quota di capitale rimborsata anticipatamente; per esempio penale 1% debito residuo 10.000,00 calcolo (1 x 10.000 ): 100 = 100,00 Commissione sull affidamento (liquidazione trimestrale): 0,50% calcolata sull importo totale del credito Recupero delle spese effettive sostenute per le visure ipocatastali, non quantificabili a priori, con un minimo di 30,00 per ogni visura, relative a persone fisiche o giuridiche, titolari di beni immobili, che intervengono nella pratica di finanziamento. Aggiornato al 01/03/2014 Pagina 3

Per i mutui di durata superiore ai 18 mesi, si può scegliere tra le seguenti tassazioni: - Imposta sostitutiva di cui all art.17 del Dpr. 601/1973 (pari allo 0,25% dell importo del mutuo, oppure pari al 2% in caso di acquisto/ristrutturazione/costruzione seconda casa); - Regime ordinario: Imposta di registro (in misura di legge, solo in caso d uso e non alla stipula del mutuo); Imposta di bollo (in misura di legge, solo per regolamenti per cassa). VOCI DI COSTO DEL CONTO STAND-BY Costo unitario operazione 1,50 Spese liquidazione conto a debito 12,00 Spese invia trasparenza (estratto conto e documento di sintesi) 3,50 Importo minimo spese 16,00 CALCOLO T.A.E.G. In base alle vigenti Disposizioni di Banca d'italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e in base al provvedimento di Banca d'italia del 28/03/2013 di recepimento della direttiva 2011/90/UE sul calcolo del TAEG, non essendo note le date e gli importi dei pagamenti, ai fini del computo del TAEG abbiamo ipotizzato le seguenti circostanze: a) visto che il contratto di credito lascia al consumatore libertà di utilizzo in generale, ma prevede tra le diverse modalità di utilizzo (in unica soluzione o in più tranches) una limitazione per quanto riguarda l importo e il periodo di tempo, si presuppone che l'importo del credito sia utilizzato per intero e conformemente a detti limiti di utilizzo; b) gli interessi sono liquidati in via posticipata ad ogni chiusura contabile del conto stand-by che la Banca eseguirà al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno, con conseguente contestuale addebito di detti interessi passivi sul conto corrente ordinario del Cliente; c) una spesa diversa dagli interessi espressa come somma unica (ad es. imposta sostitutiva per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi, commissione di certificazione contratti, recupero spese visure) è pagata alla data di conclusione dell accordo di credito con la precisazione che gli esempi con durata superiore ai 18 mesi potendo il cliente scegliere tra la tassazione a regime ordinario e l imposta sostitutiva ex. art.17 DPR. 601/1973 sono stati calcolati utilizzando l imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell importo del mutuo; d) le spese diverse dagli interessi espresse come più pagamenti (ad es. commissione sull'affidamento) sono pagate a intervalli regolari, iniziando dalla data del primo addebito degli interessi: nella specie, la commissione sull'affidamento viene calcolata e liquidata con la stessa periodicità di chiusura contabile del conto stand-by di cui al punto b) e in misura proporzionale rispetto all'importo totale del credito messo a disposizione del Cliente e alla durata del finanziamento pattuita; e) il pagamento finale estingue il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri. 1 Esempio Abbiamo ipotizzato i seguenti elementi: Tasso annuo globale effettivo, è puramente indicativo ed è calcolato sulla base dei seguenti dati: capitale 100.000,00 tasso 10,30% (0,30 Euribor 3 mesi media mese precedente rilevato il 01/01/2014 arrotondato ai 10 centesimi superiori + spread di 10,00 punti) durata 18 mesi liquidazione trimestrale di interessi e commissione su affidamento - recupero spese ipo-catastali 30,00 commissioni sull affidamento 0,50% tri- Aggiornato al 01/03/2014 Pagina 4

mestrale dell importo totale del credito costo annuo c/c stand-by 120,00 T.A.E.G. 10,18% 2 Esempio Abbiamo ipotizzato i seguenti elementi: Tasso annuo globale effettivo, è puramente indicativo ed è calcolato sulla base dei seguenti dati: capitale 100.000,00 tasso 10,30% (0,30 Euribor 3 mesi media mese precedente rilevato il 01/01/2014 arrotondato ai 10 centesimi superiori + spread di 10,00 punti) durata 60 mesi liquidazione trimestrale di interessi e commissione su affidamento - recupero spese ipo-catastali 30,00 commissioni sull affidamento 0,50% trimestrale dell importo totale del credito costo annuo c/c stand-by 120,00 imposta sostitutiva 0,25% T.A.E.G. 8,79% 3 Esempio Abbiamo ipotizzato i seguenti elementi: Tasso annuo globale effettivo, è puramente indicativo ed è calcolato sulla base dei seguenti dati: capitale 100.000,00 tasso 10,40% (0,40 Euribor 6 mesi media mese precedente rilevato il 01/01/2014 arrotondato ai 10 centesimi superiori + spread di 10,00 punti) durata 18 mesi liquidazione trimestrale di interessi e commissione su affidamento - recupero spese ipo-catastali 30,00 commissioni sull affidamento 0,50% trimestrale dell importo totale del credito costo annuo c/c stand-by 120,00 T.A.E.G. 10,28% 4 Esempio Abbiamo ipotizzato i seguenti elementi: Tasso annuo globale effettivo, è puramente indicativo ed è calcolato sulla base dei seguenti dati: capitale euro 100.000,00 tasso 10,40% (0,40 Euribor 6 mesi media mese precedente rilevato il 01/01/2014 arrotondato ai 10 centesimi superiori + spread di 10,00 punti) durata mesi 60 liquidazione trimestrale di interessi e commissione su affidamento - recupero spese ipo-catastali 30,00 commissioni sull affidamento 0,50% trimestrale dell importo totale del credito costo annuo c/c stand-by 120,00 imposta sostitutiva 0,25% T.A.E.G. 8,86% Trattandosi di tassi variabili il tasso di interesse utilizzato nell esempio ed il relativo TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato, rispetto a quello iniziale, per tutta la durata del contratto. Per ogni esempio si è ipotizzato che l importo complessivo del finanziamento sia utilizzato interamente fin dall inizio del rapporto. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 delle Legge sull usura (L.n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo può essere consultato in Filiale e sul sito internet della banca www.bancavalconca.it ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE VALUTE Tipo di operazione Addebito in c/c Stand-by dell importo richiesto dal Cliente Accredito in c/c ordinario dell importo addebitato sul c/c Stand-by Valuta applicata Giorno di addebito Giorno di accredito Aggiornato al 01/03/2014 Pagina 5

RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO STAND-BY Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza del Cliente dal beneficio del termine di cui al presente contratto, senza che occorra pronuncia giudiziale, il verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. alle quali si intendono convenzionalmente equiparati i seguenti casi: a) l'apertura di procedure concorsuali nei confronti del Cliente; b) qualsiasi situazione da cui derivi l'impossibilita' o l'incapacità del Cliente di adempiere totalmente o parzialmente alle obbligazioni assunte; c) nel caso in cui il Cliente sia un ente, la deliberazione di liquidazione o comunque la messa in liquidazione; e) la cessione dei beni del Cliente ai creditori; f) il verificarsi dei seguenti eventi: - l'emissione a carico del Cliente di decreti ingiuntivi da parte di banche; - la mancata, integrale e puntuale esecuzione da parte del Cliente di obbligazioni di natura creditizia o finanziaria assunte con la Banca; - l'esecuzione di provvedimenti di sequestro o confisca di beni del Cliente che incidano sostanzialmente sulla sua situazione finanziaria ed economica e sulla sua capacità produttiva; - nel caso in cui il Cliente sia una società, la modifica sostanziale delle attività della società e/o della relativa compagine sociale. La decadenza dal beneficio del termine sarà comunicata dalla Banca al Cliente con lettera raccomandata ed avrà effetto a decorrere dal momento di arrivo di detta comunicazione. Una volta divenuta efficace la decadenza dal termine, la Banca provvederà ad addebitare sul conto corrente ordinario le somme dovute dal Cliente per capitale, interessi anche di mora, spese ed ogni altro accessorio in dipendenza del presente contratto. In ogni caso, la Banca considererà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456b Cod. Civ. il contratto nei seguenti casi: a ) ritardo di oltre dieci (10) giorni lavorativi nell'effettuare il pagamento, anche parziale, di quanto dovuto dal Cliente in base al contratto; b) il Cliente abbia richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo a norma dell'art. 160 Legge Fallimentare o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e/o la sospensione delle azioni esecutive e cautelari ai sensi dell'art. 182 bis Legge Fallimentare, il Cliente abbia operato cessione dei beni ai creditori ovvero abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria in generale o per il 50% dei propri crediti; c) deliberazione di liquidazione o messa in liquidazione nel caso in cui il Cliente sia una società; d) peggioramento del grado di affidabilità del Cliente in termini di rischio di credito e merito creditizio (rating), derivante da: segnalazioni pregiudizievoli presso banche dati e/o registri pubblici, deterioramento del credito in Centrale Rischi pubbliche e private, peggioramento del valore delle garanzie che assistono il credito ovvero del patrimonio del Cliente o dei suoi garanti; e) il Cliente si trovi in condizioni che, incidendo sulla sua situazione patrimoniale e/o finanziaria e/o economica, pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca in base al presente contratto; f) qualora la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del Cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento della sottoscrizione del contratto; g) nel caso di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori del Cliente; h) nel caso in cui il Cliente o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale finanziaria od economica; i) nel caso in cui il Cliente non adempia agli obblighi posti a suo carico dall'articolo 7 comma primo del presente contratto. Aggiornato al 01/03/2014 Pagina 6

La risoluzione di diritto sarà comunicata dalla Banca al Cliente a mezzo posta ed avrà effetto a decorrere dal momento di arrivo di detta comunicazione. Una volta divenuta efficace la risoluzione di diritto, la Banca provvederà ad addebitare sul conto corrente le somme dovute dal Cliente per capitale, interessi anche di mora, spese ed ogni altro accessorio in dipendenza del presente contratto. Salvo diverso accordo scritto, la Banca può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento dando un preavviso scritto di almeno 15 giorni anche in assenza di una giusta causa; qualora ricorra taluna delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., ovvero sussista altra giusta causa, il recesso della Banca sarà comunicato e produrrà effetto a norma del comma secondo dell'articolo dodici. Divenuto efficace il predetto recesso, la Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente ordinario del Cliente le somme corrispondenti agli importi dovuti per capitale, interessi, commissioni, spese ed per ogni altro accessorio dovuti dal Cliente in base al presente contratto al momento dell'eventuale recesso da parte della Banca e della conseguente richiesta di rimborso. Il Cliente si impegna a soddisfare ogni eventuale richiesta della Banca, anche in ordine a interessi, commissioni, e spese, anche irripetibili, richieste in dipendenza del presente contratto, a prima richiesta senza che sia necessaria la previa escussione delle garanzie concesse. Il Cliente ha analoga facoltà di recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta e con il preavviso di 15 giorni, con effetto di chiusura ed estinzione del finanziamento mediante pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, commissioni, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio. In ogni caso la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione di diritto e il recesso da chiunque esercitato (Banca o Cliente) - hanno l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo della linea di credito concessa dalla Banca. Gli eventuali importi che la Banca ritenesse di erogare dopo la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione di diritto o del recesso non comportano il ripristino del finanziamento neppure per l'importo degli utilizzi consentiti. Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, e accessori tutti e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti del mutuatario che dei garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. In ogni caso, rimarranno ferme tutte le garanzie eventualmente acquisite dalla Banca. RECESSO DAL CONTRATTO DI CONTO STAND-BY Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente, senza penalità e senza spese, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, dando un preavviso scritto di almeno 15 giorni. Il Cliente sarà tenuto al pagamento immediato di quanto dovuto, fermo restando il rispetto dell'art. 120 bis D.lgs 385/1993 e delle relative disposizioni attuative. A norma dell'art. 120 bis del Testo Unico Bancario e delle relative disposizioni attuative, nei casi stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio la Banca chiede al Cliente il rimborso spese sostenute in relazione ai servizi aggiuntivi richiesti dallo stesso Cliente in occasione del recesso. Ciascun cointestatario, che abbia facoltà disgiunta, potrà recedere con le stesse modalità a condizione che abbia inviato all'altro cointestatario la predetta raccomandata. Nel caso di recesso del correntista, questo conferisce sin da ora alla Banca specifico mandato ad eseguire le formalità inerenti alla chiusura del presente rapporto e dei rapporti connessi al conto stesso. Salvo diverso accordo scritto, la Banca può recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento dando un preavviso scritto Aggiornato al 01/03/2014 Pagina 7

di almeno 15 giorni; qualora sussista giusta causa o giustificato motivo, il preavviso potrà essere ridotto ad 1 giorno. Il recesso o la revoca - da chiunque effettuato (Cliente o Banca) - provoca la chiusura del rapporto. La Banca provvederà, nei tempi strettamente necessari, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, all'estinzione del rapporto e alla liquidazione (finale) degli interessi e delle spese. Il recesso o la revoca ha comunque l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso in tutte le sue forme; il Cliente è tenuto a pagare, nel termine indicato dalla Banca, l'intero saldo a debito del conto (per capitale, interessi e accessori), nonché a rimborsare l'importo delle eventuali partite a debito non ancora annotate sul conto. Il recesso dal conto corrente esercitato prima della scadenza del finanziamento stand-by determina anche l estinzione di detta linea di credito i cui utilizzi sono regolati e contabilizzati sul conto corrente Stand-by. RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contatto disciplinante la presente linea di credito e del contratto di c/c Stand-by, il Cliente può rivolgersi all Ufficio Reclami della Banca presso la Direzione Generale della Banca Popolare Valconca Soc. Coop. Via Bucci, 61 47833 Morciano di Romagna (RN), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento; responsabile Signora Fraternali, mail: direzione@bancavalconca.it Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell intermediario, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF) : Collegio con sede a Milano Segreteria Tecnica- Via Cordusio, 5 20123 Milano, per i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Emilia Romagna; Collegio con sede a Roma Segreteria Tecnica- Via Venti Settembre, 97/e 00187 Roma, per i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio nelle Marche. Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d Italia, oppure rivolgersi alla banca. Le decisioni dell'abf non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Il Cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziano - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it), una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Il Cliente, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c). LEGENDA Aggiornato al 01/03/2014 Pagina 8

Conto Corrente Stand-by Giustificato motivo Importo totale del credito Organo competente per le controversie Parametro di indicizzazione Spread Tasso Extrafido T.A.E.G. Valuta Si tratta del conto corrente funzionale al regolamento degli utilizzi della presente linea di credito, il quale deve essere acceso in occasione della concessione del finanziamento e degli interessi maturati sulle somme utilizzate ed implica la coesistenza con il conto corrente ordinario. Evento estraneo alla volontà della Banca che pregiudica il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente o che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole contrattuali. Importo massimo che la Banca è disponibile ad erogare al Cliente in forza del contratto di finanziamento e correlativamente indica il limite massimo entro il quale il Cliente è abilitato a richiedere alla Banca l erogazione di somme. La clientela dovrà indirizzare gli eventuali reclami all Ufficio Reclami costituito presso la Banca Popolare Valconca - Direzione Generale Via Bucci,61 47833 Morciano di Romagna. Parametro di mercato o di politica monetaria preso in riferimento per determinare il tasso di interesse. Maggiorazione prevista dal contratto applicato al tasso del parametro di indicizzazione prescelto. Tasso di interesse applicato sulle somme dovute in linea capitale in caso di ritardato e/o mancato rimborso del finanziamento alla scadenza della linea di credito. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spese, ad e- sempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili, similmente alla penale ed al tasso di mora. Data che determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell importo. Aggiornato al 01/03/2014 Pagina 9