COMUNE DI PAGNACCO PROVINCIA DI UDINE DICHIARAZIONE PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES (Art.14 del D.L. 6/12/2011, n. 201) UTENZA NON DOMESTICA (Da compilarsi in stampatello Vedere avvertenze e note in calce) NUOVA ISCRIZIONE VARIAZIONE CESSAZIONE _l_ sottoscritt nat_a il C.Fisc. residente in CAP Prov. Via/Piazza n In qualità (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) Della ditta/società/ente/associazione Cod. Fiscale/Partita IVA Con sede legale in Prov. CAP Via/Piazza n tel. / fax / e-mail DICHIARA: di occupare e/o tenere a propria disposizione, nel territorio comunale, le UNITA IMMOBILIARI e/o AREE SCOPERTE OPERATIVE sottoelencate, a decorrere dal: per lo svolgimento della seguente ATTIVITA INDUSTRIALE ARTIGIANALE COMMERCIALE DI SERVIZIO ALTRO codici ATECO attività principale codici ATECO attività secondarie DATI IDENTIFICATIVI DELL'UTENZA DESTINAZIONE SUPERFICIE UBICAZIONE DATI CATASTALI D'USO IN MQ. (2) VIA-PIAZZA N - INT. - SC. - PIANO FG. MAPP. SUB. PROPRIETARIO Che il dichiarante subentra a 1
Che trattasi di locali dati in godimento a: per periodi non superiori a sei (6) mesi nel corso dello stesso anno solare (art. 5 comma 3 Regolamento comunale) (contrassegnare il riquadro solo se ricorre il caso descritto) La riduzione per: C H I E D E COMPOSTAGGIO RIFIUTI (art. 22, comma 1, del Regolamento comunale) A tal fine consente l accesso agli incaricati del Comune per la verifica dell attività di compostaggio. UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE (art. 22, comma 7, lett. b) e comma 8) ATTIVITA DI RECUPERO DEI RIFIUTI (artt. 23-25) (da richiedere annualmente presentando idonea documentazione entro il mese di febbraio dell anno successivo) NOTE L utente dichiara di aver preso visione e conoscenza delle norme e condizioni retroindicate tratte dal Regolamento comunale che disciplina l applicazione della TARES. Copia integrale di detto regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 27.11.2013, potrà essere consultato e scaricato direttamente dal sito del Comune di Pagnacco. Data Firma del dichiarante Si allega copia della Carta d identità 2
PROMEMORIA PER L UTENTE Disposizioni generali Adempimenti per l Utente La TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi) disciplinata dal D.Lgs. 201/2011 art. 14, dalla L. 124/2013 e dal Regolamento Comunale, è il tributo dovuto da chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio del Comune di Pagnacco, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. La tariffa è calcolata sulla base della superficie dell immobile, cioè quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale. Si considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori (es.: cantine, garage, soffitte, ripostigli). Non rientrano nel calcolo le parti comuni, le superfici coperte di altezza inferiore al metro e mezzo (soffitte, sottoscale), i vani tecnici (centrali termiche), i balconi, le terrazze ed i porticati. La denuncia di inizio occupazione/detenzione, variazione o cessazione di tutti i locali e aree deve essere presentata all Ufficio Tributi di Pagnacco entro 60 giorni dal verificarsi dell evento. Nel caso di denuncia di cessazione presentata con ritardo, il tributo è dovuto sino alla data in cui la denuncia viene prodotta, salvo i casi in cui l utenti dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. Modalità e termini di pagamento Il Comune invia agli utenti un avviso di pagamento recante l indicazione delle modalità e dei termini per effettuare il versamento della somma dovuta. Il mancato rispetto del termini indicato comporterà l emissione di un invito al pagamento e, in mancanza dell adempimento richiesto, il successivo avviso di accertamento e irrogazione delle sanzioni, con le modalità e con l applicazione delle misure sanzionatorie previste dal vigente regolamento comunale. Riduzioni tariffarie Riduzione per compostaggio rifiuti: 20% della tariffa. (art. 22, c. 1) La presentazione della richiesta implica il consenso all accesso presso l utenza da parte degli incaricati del Comune, finalizzato a verificare il reale esercizio delle attività alternative di smaltimento dei rifiuti. Riduzione per utenza non domestica non stabilmente attiva: 25% della tariffa (art. 22, c. 7 lett. b) per local ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da titoli abilitativi rilasciati anche in forma tacita dai competenti organi per l esercizio dell attività (previa presentazione della denuncia). Cumulo di riduzioni: qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull importo ottenuto dall applicazione delle riduzioni precedentemente considerate Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 40% dell intera tariffa. Termini per la presentazione La dichiarazione deve essere presentata, entro 60 giorni dal verificarsi dell evento che ne determina l obbligo, all Ufficio Tributi del Comune di Pagnacco Via del Buret, 8 33010 PAGNACCO (UD), anche mediante raccomandata A/R oppure via Fax, al n. 0432-661919 o in allegato a messaggio di posta elettronica certificata. Per l anno 2013 la dichiarazione deve essere presentata entro il 28 febbraio 2014, ai sensi dell art. 41, comma 2, del vigente regolamento comunale. 3
Estratto regolamento per l istituzione e l applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES (utenze non domestiche) Art. 4. Presupposto per l applicazione del tributo Omissis.. 4. La presenza di arredo oppure l attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell occupazione o conduzione dell immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l esercizio di attività nell immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 5. omissis 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo. Art. 6. Locali ed aree non soggetti al tributo 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: omissis le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, legnaie, scale,cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d inizio dei lavori fino alla data di inizio dell occupazione; la richiesta per ottenere l esenzione deve essere presentata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall inizio dei lavori; le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all accesso e all uscita dei veicoli dall area di servizio e dal lavaggio. Ripostigli,soffitte e stenditoi solo fino ad un altezza inferiore a mt. 1,50; Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all esercizio di qualsiasi culto religioso, compresi i locali adibiti all attività di catechismo; rimangono soggette al tributo in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso; Locali e aree adibiti ad attività commerciali, professionali, produttive nel caso di mancato esercizio dell attività per sospensione o revoca della licenza, fallimento, purchè gli stessi non siano di fatto utilizzati ad altro scopo e privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.); 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. 4
Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 2. Non sono in particolare, soggette a tributo: a) le superfici adibite all allevamento di animali; b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; rimangono soggetti a tributo i depositi attrezzi; c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, rimangono soggetti a tributo quindi gli uffici, gli studi medici, le sale d aspetto, gli atri, ecc.. 3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all intera superficie su cui l attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco. ATTIVITA RIDUZIONE DEL TIPOGRAFIE STAMPERIE VETRERIE 20% FALEGNAMERIE 20% AUTOCARROZZERIE 20% AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 20% GOMMISTI 20% AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 20% DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 20% LAVANDERIE E TINTORIE 20% VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE 20% OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 20% AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI, LABORATORI RADIOLOGICI ED ODONTOTECNICI E LABORATORI DI ANALISI LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFIE 20% 20% Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia. 4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti); b) comunicare entro il mese di febbraio dell anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione 5
i quantitativi di rifiuti prodotti nell anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Art. 9. Superficie degli immobili 1. Omissis 2. Omissis 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. 6. Omissis. Art. 23. Determinazione del coefficiente di riduzione per i rifiuti assimilati avviati al recupero 1. Il produttore di rifiuti assimilati ai sensi del regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa in conformità a quanto disposto dal comma 18 dell art. 14 del D.L. n 201/2011 e s.m.i.. 2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all atto dei successivi pagamenti della tariffa. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nella seguente misura: - rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell attività per il coefficiente Kd massimo per la relativa categoria previsto nella Tabella 4 del DPR 158/99 incrementato del 50%. La percentuale di riduzione sarà arrotondata all unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5. 3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall interessato presentando idonea documentazione entro il mese di febbraio dell anno successivo. 4. L entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato né l ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla tariffa. 5. La riduzione prevista dal presente articolo si applica anche alla maggiorazione di cui all art. 26. 6