COMUNE DI MONTEFELCINO
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1 COMUNE DI MONTEFELCINO Provincia di Pesaro e Urbino IMPOSTA UNICA COMUNALE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) Approvato con Deliberazione Consiliare n. 32. del 08/09/2014 COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 1
2 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto del Regolamento Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani Art. 4. Soggetto attivo TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI Art. 5. Presupposto per l applicazione del tributo Art. 6. Soggetti passivi Art. 7. Modalità di determinazione della Superficie degli immobili TITOLO III TARIFFE Art. 8. Costo di gestione Art. 9. Commisurazione del tributo annuale Art. 10. Articolazione della tariffa Art. 11. Periodi di applicazione del tributo Art. 12. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche Art. 13. Occupanti le utenze domestiche Art. 14. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche Art. 16. Tributo giornaliero di smaltimento Art. 17. Tributo provinciale TITOLO IV ESCLUSIONI,ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI Art. 18. Esclusione dal tributo Art. 19. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (Rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi) Art. 20. Esenzioni dal tributo Art. 21. Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d uso Art. 22. Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio dei rifiuti Art. 23. Riduzioni tariffarie per avvio a recupero dei rifiuti assimilati Art. 24. Riduzioni per compostaggio domestico Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio Art. 26. Ulteriori riduzioni Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni Art. 28. Scuole pubbliche TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO Art. 29. Obbligo di dichiarazione Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione Art. 31. Funzionario Responsabile Art. 32. Accertamento Art. 33. Sanzioni Art. 34. Riscossione Art. 35. Interessi Art. 36. Rimborsi Art. 37. Somme di modesto ammontare Art. 38. Contenzioso TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni Art. 40. Clausola di adeguamento Art. 41. Disposizioni transitorie Art. 42. Disposizioni per l anno 2015 all. A: Categorie di utenze non domestiche Allegati COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 2
3 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce e disciplina l imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La Tari qui disciplinata ha una natura tributaria. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell applicazione del tributo e della gestione del servizio, per qualità e quantità, i rifiuti e le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, secondo quanto previsto nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. Art. 4. Soggetto attivo 1. La TARI è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l intera superficie dell immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 3
4 TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI Art. 5. Presupposto per l applicazione del tributo 1. Presupposto per l applicazione del tributo è il possesso, l occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 2. Si intendono per: a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all aperto, parcheggi; c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e pertinenze; d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 3. La presenza di arredo oppure l attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell occupazione o conduzione dell immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti ( ad eccezione delle utenze condominiali o utenze comuni a più unità immobiliari per i quali non è possibile la cessazione autonoma ). Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l esercizio di attività nell immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Art. 6. Soggetti passivi 1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. 2. Per le parti comuni condominiali di cui all art c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 5. Il comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 4
5 Articolo 7 Modalità di determinazione della superficie imponibile 1. In attesa dell attuazione delle procedure per l allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 2.La decorrenza del nuovo criterio di misurazione decorrerà dal 1 gennaio successivo all emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate previsto dal comma 645 art.1 della Legge 147/2013. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n Ai sensi dell art. 1, comma 646 L , ai fini dell attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/ A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o Tares, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente. 5. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all 80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l accertamento d ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o Tares, per i quali il soggetto passivo d imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l effettiva superficie imponibile dell immobile, una volta esperita la procedura di cui all art. 1, comma 647 L. 147/ Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima pari o inferiore a m. 1, La superficie delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 8. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 9. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Alle eventuali superfici adibite ad altri usi (quali bar, ristorante, market) si applicherà la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 5
6 TITOLO III TARIFFE Art. 8. Costo di gestione 1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ricomprendendo anche i costi di cui all articolo 15 del d.lgs. 13/01/2003 n.36 (costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche). 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed approvati dal Comune. 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/ I costi del servizio di gestione dei rifuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n E riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, delle esenzioni,riduzioni agevolazioni di cui al titolo IV ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato. 6. A decorrere dall anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. Art. 9. Commisurazione del tributo annuale 1. Ai sensi dell art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche. 2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/ Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti. 4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 5. Le tariffe sono determinate annualmente dall organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore del servizio. 6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l anno in corso, fatta salva l introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe autorizzate da disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 6
7 approvate in corso d anno, successivamente all approvazione del bilancio preventivo. 7. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. 8. La deliberazione, anche se approvata successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l anno precedente. Art. 10. Articolazione della tariffa 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 3. L insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. Art. 11. Periodi di applicazione del tributo 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell anno, computato in giorni, nel quale sussiste l occupazione o la detenzione dei locali o aree. 2. L obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, (In ogni caso la decorrenza non potrà essere antecedente al primo gennaio dell anno in cui viene presentata la documentazione.) 4. Le variazioni intervenute nel corso dell anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29 (entro il 30 giugno dell anno successivo), decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Si prescinde dall obbligo di tale dichiarazione per le informazioni che l Ente o il gestore del tributo acquisirà periodicamente dall anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto. Art. 12. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche 1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 7
8 2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza. 3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa. 4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori. Art. 13. Occupanti le utenze domestiche 1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia. 2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà. 3. Ogni variazione del numero di occupanti, successivamente intervenuta, ove non rilevabile d ufficio dal Comune sulla base dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere denunciata al Comune entro i termini di cui al successivo articolo 29, (entro il 30 giugno dell anno successivo), mediante apposita denuncia di variazione. 4. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti. 5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, dei soggetti residenti si assume come numero degli occupanti quello indicato dall utente o, in mancanza, quello di 1 unità. 6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità. 8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 8
9 Art. 14. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche 1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa. 2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa. 3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all art Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie. 4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie. Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell allegato A. 2. L inserimento di un utenza in una delle categorie di attività previste dall allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall ISTAT relativi all attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell attività effettivamente svolta. 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 4. Nel caso di più di attività svolte nell ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare parte sia occupata dall una o dall altra, la tariffa si applica con riferimento all attività prevalente. 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. 6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l una o l altra attività, si fa riferimento all attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 9
10 Art. 16. Tributo giornaliero di smaltimento 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata di una percentuale massima del 100%. 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale. Art. 17. Tributo provinciale 1. Ai sensi dell art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l applicazione del tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell ambiente di cui all art. 19 D.Lgs. 504/ Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull importo del tributo. 3. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità previste per la riscossione del Tributo sui rifiuti ed il relativo gettito dovrà essere riversato all Amministrazione Provinciale direttamente da parte del Comune ovvero del Gestore del servizio, ove allo stesso sia affidata l attività di riscossione del tributo. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 10
11 TITOLO IV ESCLUSIONI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI Articolo 18 Esclusioni dal tributo 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo: centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza; balconi e terrazze scoperti; 2. Non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo: depositi di materiali in disuso(esclusi dall uso con recinzioni); la parte degli impianti sportivi riservata all esercizio dell attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell attività sportiva(quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili). le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all accesso e all uscita dei veicoli dall area di servizio e dal lavaggio 3. Non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell anno. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo: unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate, non arredate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica ); fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione limitatamente al periodo dall inizio alla fine lavori, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione ( quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, permessi di costruire). 4.Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 11
12 5. Sono escluse : a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi ( eccetto le aree scoperte operative delle utenze non domestiche) ; b) le aree comuni condominiali di cui all'art c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l obbligo dell ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 7.Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. Articolo 19 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio Rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi 1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti ( art. 185 d.lgs 3/04/2006 n.152 ) allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. 2. Non sono in particolare, soggette a tariffa: a) le superfici adibite all allevamento di animali; b) le superfici degli immobili strumentali a fondi destinati all esercizio dell agricoltura, compresa l attività florovivaistica e che producano esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell attività stessa, esclusi i locali ad uso agrituristico che sono soggetti al tributo in base alla categoria tariffaria più pertinente; le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. 3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal regolamento della gestione dei servizi. 4. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 12
13 assimilati e di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all intera superficie su cui l attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco. ATTIVITA RIDUZIONE DEL Falegnamerie,Carpenterie,Autocarozzerie,verniciatura,fonderie 50% autofficine, gommisti, elettrauto 30% Ristoranti, bar, pizzerie, alberghi, macellerie alimentari 20% Ambulatori medici,dentisti e laboratori odontotecnici 15% Altri 15% 5. Sono esclusi dall applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l unica eccezione, ai sensi dell art. 1, comma 649 della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dei depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati. 6. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l interessato dimostri, allegando idonea documentazione,l osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi nel rispetto delle disposizioni previste dall art. 6, comma 4 L. 212/ Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali. 8. Nel rispetto delle disposizioni previste dall articolo 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata: planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con specifica, per ciascun locale, del tipo di rifiuto speciale prodotto ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali alla produzione di tali tipologie di rifiuti; copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale o di altro sistema di tracciatura dei rifiuti; documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture); copia del contratto con la ditta o società di smaltimento; se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di conferimento dei rifiuti speciali prodotti. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 13
14 1. Sono esentati dal pagamento del tributo: Articolo 20 Esenzioni dal tributo a) i locali od aree utilizzate per l esercizio di culti ammessi nello Stato, nonche delle attivita di cui all art 16 lettera a) della Legge 20/05/1985 n.222, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo; b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali; c) le associazioni senza scopo di lucro ( onlus ) operanti sul territorio comunale, previa presentazione idonea documentazione; 2. L esenzione è concessa su domanda dell interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l agevolazione, su denuncia dell interessato ovvero a seguito di accertamento d ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l esenzione 3.Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell onere sull intera platea dei contribuenti attraverso l inserimento nel piano finanziario in osservanza del principio copertura integrale dei costi previsto dall art. 1 comma 654 della Legge 27/12/2013, n Articolo 21 Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d uso 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il tributo sui rifiuti utenze non domestiche è ridotto nel modo seguente ( nella parte fissa e variabile ): del 20% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purche non superiore a 183 giorni nell anno solare, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l esercizio dell attività o deve risultare da dichiarazione del titolare a pubbliche autorità; 2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l attribuzione dell agevolazione, nei termini previsti dal presente regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l omessa denuncia. 3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati e spettano dal momento in cui sussistono le condizioni per poterne fruire, purché denunciate al comune entro il 31 gennaio dell anno successivo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della domanda stessa. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 14
15 4. Anche le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell onere sull intera platea dei contribuenti attraverso l inserimento nel piano finanziario in osservanza del principio copertura integrale dei costi previsto dall art. 1 comma 654 della Legge 27/12/2013, n Articolo 22 Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti utenze non domestiche 1. E accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico. 2. E accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore. 3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata da presentarsi nel corso dell anno, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda. 4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione del tributo, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative. Nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa, si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI. Articolo 23 Riduzioni tariffarie per avvio a recupero dei rifiuti assimilati 1.Ai sensi dell art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al riciclo. 2. La riduzione fruibile, in ogni caso in misura non superiore al 30% della quota variabile della tariffa dovuta dall utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all utenza non domestica secondo la seguente formula: COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 15
16 Kg rifiuti recuperati Calcolo della % di recupero= * 100 Kd assegnato*superficie tassabile Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi. 3. Il titolare dell attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell agevolazione: - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo; - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo; - periodo dell anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo. 4. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all agevolazione. 5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione. 6. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l applicabilità del tributo intero per l anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti. 7. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione: - autocertificazione attestante l avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo; - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi; - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture); - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l avvio al riciclo. Articolo 24 Riduzione per compostaggio domestico 1. A Ai sensi dell art. 1, comma 658 L. 147/2013,, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio domestico, possono accedere ad una riduzione annua del 20% sulla tariffa nella parte fissa e variabile della categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, solai. 2. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti: COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 16
17 oggetto di compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli del giardino), un adeguata aerazione, un adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori; i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato; il composter deve essere obbligatoriamente collocato nell area di pertinenza dell abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto. 3. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione da parte del contribuente entro il 31 dicembre dell anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo. 4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l utente è tenuto a darne immediata comunicazione all Ufficio tributi. 5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi ed all applicazione delle sanzioni previste dal regolamento. 6. La verifica per il corretto utilizzo della compostiera potrà essere eseguita anche a campione. 7. Il costo delle riduzioni sarà finanziato attraverso l inserimento nel piano finanziario in osservanza del principio copertura integrale dei costi previsto dall art. 1 comma 654 della Legge 27/12/2013, n Articolo 25 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% ( riduzione del 60%) per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento (prossimità) o di transito (raccolta domiciliare), misurato dall accesso dell utenza alla strada pubblica (vicinale, comunale, provinciale),ad eccezione delle utenze che beneficiano di servizi dedicati. 2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. 3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all ambiente, l utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l emergenza deve essere riconosciuta dall autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 17
18 Sono stabilite le seguenti ulteriori riduzioni: Art. 26. Ulteriori riduzioni 1. riduzione tariffa quota fissa e variabile del 20% utenze domestiche relativa all U.I. di residenza ( riduzione occupanti residenti ): a) per utenze con occupanti, iscritti come residenti presso l anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio universitario / master fuori Regione, a condizione che il periodo sia non inferiore a 183 gg (previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa). b) per utenze con occupanti, iscritti come residenti presso l anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di volontariato o di lavoro all estero, a condizione che il periodo sia non inferiore a 183 gg (previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa). c) per utenze con occupanti, iscritti come residenti presso l anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, a condizione che il periodo sia non inferiore a 183 gg (previa presentazione adeguata documentazione giustificativa). Le riduzioni competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell ufficio tributi e spetta dal momento in cui sussistono le condizioni per poterne fruire, purché denunciate al Comune entro il 31 gennaio dell anno successivo. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta con adeguata documentazione, l agevolazione è concessa a consuntivo. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l obbligo di produrre in ciascun anno,a consuntivo, entro il 31 gennaio dell anno successivo la documentazione comprovante il diritto alla riduzione, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all agevolazione che l utente e tenuto a comunicare nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l omessa denuncia. Nel caso di mancata presentazione della documentazione, il Servizio competente è legittimato ad applicare la tariffa piena con eventuale recupero della riduzione concessa, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all anno in cui il contribuente ha presentato la domanda e la relativa documentazione nei termini del regolamento. 2. riduzione quota fissa e variabile del 20% utenze domestiche: a) nuclei di residenti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) non superiore al minimo vitale ai fini dell integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall INPS, previa presentazione dell attestazione I.S.E.E. con i redditi aggiornati all anno precedente, entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi; Tale riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell ufficio tributi e spetta dal momento in cui sussistono le condizioni per poterne fruire, purché denunciate al Comune entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Tale dichiarazione è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l obbligo di produrre in ciascun anno, entro la scadenza indicata al comma precedente (indicativamente entro 30 giugno COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 18
19 dell anno d imposizione) l attestazione ISEE comprovante il diritto alla riduzione. Nel caso di mancata presentazione dell attestazione ISEE con redditi aggiornati all anno precedente, il Servizio competente è legittimato ad applicare la tariffa piena con l eventuale recupero della riduzione concessa. 3. riduzione quota fissa e variabile del 20% utenze non domestiche: La tariffa e ridotta nella misura del 20% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche, che vengono associati alla categoria tariffaria piu pertinente ( ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione ), per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonche del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, ove sia provato che i rifiuti organici prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell ambito dell attività dell azienda agricola. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell ufficio tributi e spetta dal momento in cui sussistono le condizioni per poterne fruire, purché denunciate al Comune entro il 31 gennaio dell anno successivo decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della domanda stessa. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l agevolazione, su denuncia dell interessato ovvero a seguito di accertamento d ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l effettiva sussistenza delle condizioni richieste. 4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell onere sull intera platea dei contribuenti attraverso l inserimento nel piano finanziario in osservanza del principio copertura integrale dei costi previsto dall art. 1 comma 654 della Legge 27/12/2013, n Art. 27. Cumulo di riduzioni ed agevolazioni 1.Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60%. Art. 28. Scuole pubbliche 1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all articolo 33bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 19
20 TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Art. 29. Obbligo di dichiarazione 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l applicazione del tributo e in particolare: a) l inizio, la variazione o la cessazione dell utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo la presenza di persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorino nell utenza per almeno sei mesi nell anno solare. 2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia. Ai fini dell applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Ai fini dell applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./Tares, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull applicazione del tributo. 3. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: dall intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal conduttore, occupante o detentore di fatto; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione 1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l obbligo utilizzando gli appositi moduli predisposti dall ufficio tributi e messi gratuitamente a disposizione degli interessati presso l Ente o sul sito istituzionale. 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l obbligo dichiarativo. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 20
21 3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell intestatario della scheda famiglia; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero degli occupanti l abitazione ; c) l ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell interno, e i dati catastali dei locali e delle aree; d) la superficie e la destinazione d uso dei locali e delle aree; e) la data in cui ha avuto inizio l occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; g)la presenza di soggetti dimoranti nell utenza per almeno 6 mesi nell anno solare. h) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto; 4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell attività, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l ubicazione, la superficie, la destinazione d uso e dati catastali dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. 6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento. 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 8. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all utente interessato l avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 21
22 Articolo 31 Funzionario responsabile 1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art c.c. Art. 32. Accertamento 1. L omessa o l infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d ufficio o in rettifica. 2. L avviso di accertamento specifica le ragioni dell atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. 3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a 2.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all articolo 35. L utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. 4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all intervenuta definitività. 5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale e alla disciplina generale. Art. 33. Sanzioni 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato (art 13 D.Lgs 18/12/1997 n.471). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo (sanzione applicabile 2% ) COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 22
23 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato dovuto, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall ufficio tributi competente ai fini dell acquisizione di dati rilevanti per l applicazione del tributo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 5. Le sanzioni previste per l omessa ovvero per l infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n Art. 34. Riscossione 1. Il Comune, ai fini della riscossione spontanea della TARI, elabora annualmente - sulla base del contenuto delle dichiarazioni e degli accertamenti notificati apposite liste di carico inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa rifiuti e tributo provinciale. 2.Le dichiarazioni eventualmente non liquidate nella lista di carico di cui al punto 1) sono comunque elaborate in occasione della lista di carico relativa all annualità successiva con conguaglio del relativo tributo; 3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell invio dell avviso di pagamento da parte del Comune. 4. Il tributo comunale per l anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24 o bollettino di conto corrente postale di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L avviso indica le somme da versare in unica rata alla scadenza perentoria di 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, secondo le modalità consentite dalle norme vigenti (notifica di ingiunzione fiscale R.D.639/1910 seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29/09/1973 n.602, in quanto compatibili). COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 23
24 Art. 35. Interessi 1. Gli interessi di mora, di rateazione sono computati nella misura del vigente tasso legale. 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Art. 36. Rimborsi Sgravio o rimborso del tributo 1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente. 2. Nei casi di errore e di duplicazione il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell istanza. 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza. Art. 37. Somme di modesto ammontare 1. Ai sensi dell art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d imposta, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l importo in base a tariffa senza applicare minimi. Art. 38. Contenzioso 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l istituto dell accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all estensione e all uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. 4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 24
25 TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1 gennaio Con l entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Art. 40. Clausola di adeguamento 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. Art. 41. Disposizioni transitorie 1. Il comune o l ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali. 2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto. Art. 42. Disposizioni per l anno Per l anno 2015 si applicano le disposizioni previste dall articolo 10, comma 2, del Decreto Legge 28 marzo 2014 n.47 quali: - riduzione dei due terzi per gli immobili posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all Anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso. COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 25
26 ALLEGATO A Categorie di utenze non domestiche. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. Comuni con più di abitanti 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club Comuni fino a abitanti 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club COMUNE DI MONTEFELCINO REGOLAMENTO IUC - TARI Pag. 26
TARI - TASSA SUI RIFIUTI - UTENZE NON DOMESTICHE MODELLO DI DICHIARAZIONE (ai sensi del regolamento comunale IUC componente TARI)
1 SOCIETA ECOLOGICA AREA BIELLESE COMUNE DI BIELLA Via Tripoli 48-13900 Biella Tel. 015/3507286/408 Fax 015/3507486 email [email protected] Orario sportello: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle
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