il seguente Regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario delle palestre scolastiche.



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Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 Grado "Pascoli - Giovinazzi " Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) Prot. n. 6552/A23 Castellaneta, 30-09-2014 Il CONSIGLIO D ISTITUTO VISTO il comma 2 dell art. 12 della legge 4/8/1977 n. 517 gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dall orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione per gli impianti di rispettiva competenza previo assenso dei Consigli di Circolo o di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale. VISTO l art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l uso precario e temporaneo dei locali scolastici; VISTO l art.96 del T.U. 16/4/94, n.297; VISTO l art.33, 2 comma, del Decreto n. 44 del 1/2/2001 in base al quale il Consiglio D Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l attività negoziale prevista dalla stessa disposizione; RITENUTA l opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso delle palestre scolastiche presso il plesso Pascoli, ivi compreso il campo aperto, ed il plesso Giovinazzi DELIBERA il seguente Regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario delle palestre scolastiche. REGOLAMENTO D ISTITUTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad istituzioni, Associazioni, Società che svolgono attività di promozione sportiva, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e nel rispetto dell art. 50 del D.I. n. 44 del 01/02/2001. La concessione non può comportare alcuna riduzione o condizionamento alle attività didattiche e alle altre attività istituzionali della scuola. L uso dei locali deve essere temporaneo e conforme all attività oggetto della concessione. Art. 2 Criteri di assegnazione I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l espletamento di attività aventi finalità di promozione sportiva senza fini di lucro, valutando i contenuti dell attività o iniziativa proposte in relazione: al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all arricchimento della comunità scolastica; alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico. La palestra scolastica può essere concessa ad associazioni o società sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola. Le attività didattiche proprie dell istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell ambito scolastico. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari destinate agli studenti interni e previste nel Piano dell Offerta Formativa. Art. 3- Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione 3.1 L istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta all Ente e al Dirigente Scolastico interessato. 3.2 L istanza deve pervenire entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico, direttamente presso l ufficio di protocollo della scuola. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data indicata dal timbro postale. 3.3 La richiesta deve contenere: l indicazione del richiedente, quale rappresentante legale; l indicazione della sede legale con indicazione completa dell indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA; la federazione sportiva ed il relativo codice; l indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell attività che si intende svolgere; la data presumibile di inizio e termine dell attività con l indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra; la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva; la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato Art. 4- Concessione. 4.1 La concessione non è rilasciata ad Enti che perseguono fini di lucro. La palestra viene concessa dal lunedì al sabato e scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno di ogni anno.

Gli orari di utilizzo sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.00; sabato dalle ore 15.00 alle ore 21.00 per il plesso Pascoli ; dal lunedi al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, e il sabato dalle ore 15.00 alle ore 21.00 presso il plesso Giovinazzi. 4.2 Il concessionario dovrà versare all Istituzione Scolastica un contributo annuale proporzionale alle ore settimanali di utilizzo della stessa, e incrementabile su base volontaria ad opera dell Ente. A tale contributo potrà aggiungersi l offerta di attività progettuali a titolo gratuito per gli alunni dell Istituto. Tale offerta costituirà titolo preferenziale alla concessione. Per il corrente anno scolastico il contributo è stabilito in 200 euro per l uso fino a 6 ore settimanali, in 250 euro per l uso fino a 9 ore settimanali, in 300 euro per l uso superiore alle 9 ore settimanali. Il contributo sarà utilizzato dalla scuola per il funzionamento ordinario della stessa e per gli interventi di ampliamento dell offerta formativa. 4.2 L utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi. 4.3 La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico. 4.4 Al Dirigente dell Istituzione Scolastica interessata è riservato lo svolgimento della successiva attività negoziale connessa all utilizzo temporaneo della palestra mediante stipula di apposita convenzione con il concessionario. 4.5 La convenzione dovrà prevedere l indicazione dei turni settimanali e giornalieri di utilizzo della palestra per ciascun concessionario. Art.5- Prescrizioni in materia di sicurezza 5.1 Il concessionario, che ha ricevuto l autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 626/94 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza. 5.2 Il Concessionario deve garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni agli atleti frequentanti l'attività. Art. 6- Doveri del concessionario 6.1 Il concessionario assume a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell attività. 6.2 Le associazioni concessionarie dei locali, dovranno provvedere direttamente, a proprie spese, alla pulizia dei locali concessi, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento. 6.3 Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola. 6.4 Eventuale materiale necessario all espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico.

6.5 La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola. 6.5 Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dall avvio delle attività, a mezzo lettera raccomandata AR, l effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo. 6.6 L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva. 6.7 E' vietato l utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione. 6.8 Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso. 6.9 Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze. 6.10 Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione. 6.11 In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell Ente proprietario o della scuola incaricato di effettuare verifiche. Art. 7- Responsabilità del concessionario Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall uso della palestra, dall utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l ente proprietario da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria. Art. 8- Sospensione delle attività Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione. Art. 9 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione all Ente proprietario e al Dirigente Scolastico. Art.10 - Norme finali L autorizzazione di qualsiasi attività nella palestra scolastica per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, può essere concessa solo previo assenso dell Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica. Art.11-Pubblicità del regolamento

Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità anche tramite il sito web dell Istituto. At.12- Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall anno scolastico in corso. approvato con delibera n.2 nella seduta del Consiglio d Istituto del 30/09/2014 per il Consiglio d Istituto f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Angelica Molfetta