STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE ADAM Onlus. (testo modificato ed approvato il 21 aprile 2008) Articolo 1. Denominazione e sede



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STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE ADAM Onlus (testo modificato ed approvato il 21 aprile 2008) Articolo 1 Denominazione e sede 1. È costituita l'associazione di volontariato denominata ADAM Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Padova via Vescovado n. 25. L'Associazione s ispira e sostiene le finalità della CARITAS DIOCESANA DI PADOVA e delle realtà Caritas presenti nel territorio diocesano ed opera con gestione autonoma. 2. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria nei limiti di cui al c.c.. Articolo 2 Statuto 1. L Associazione di volontariato ADAM - Onlus è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n.266 e successive modifiche, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell ordinamento giuridico. 2. L assemblea delibera gli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Articolo 3 Finalità 1. L'Associazione non ha scopo di lucro, prende ispirazione dal Vangelo e dalla dottrina sociale della Chiesa e tenendo conto delle direttive della Caritas Diocesana di Padova, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l obiettivo di: 1. promuovere la cultura e la prassi dell'accoglienza al prossimo quale espressione della vocazione cristiana e della carità; 2. accompagnare, orientare e sostenere i soggetti affetti da disagio di tipo fisico, psichico e sociale in percorsi di rete con altre agenzie e servizi sia ecclesiali che civili; 3. realizzare e gestire il centro di Ascolto Diocesano e le altre opere segno in sintonia con le linee guida della Caritas Diocesana di Padova. 2. L Associazione opera al fine di perseguire gli obbiettivi di cui alla lettera A) della D.G.R. 2123 del 3 maggio 1993 e in particolare si rivolge alla generalità delle persone attraverso la gratuità delle prestazioni fornite ai richiedenti, salvo i casi previsti dalla legge. Nello specifico, il perseguimento di tali obbiettivi si tradurrà in azioni che l Associazione intende erogare in modo continuativo, attivo e diretto, volto alla prevenzione e rimozione di bisogni sociali

nella loro dimensione morale e materiale. In modo particolare l attenzione dell Associazione si rivolgerà ai minori, agli invalidi, agli anziani, agli emarginati, ai detenuti, detenuti in libertà vigilata, a immigrati, a profughi, a etnie di nomadi, a persone in stato di dipendenza, ai malati, ai malati di AIDS, ai malati psichici, a donne in disagio di vario tipo, a vittime di tratta e sfruttamento umano con la promozione di: a) Case famiglia o comunità residenziali; b) Centri notturni e diurni; c) Centri di assistenza (mense, distribuzione vestiario od altri effetti personali, assistenza medica o psicologica sotto il controllo medico specialistico); d) Centri di orientamento e informazione (lavoro, scuola, servizi, legislazione, pratiche burocratiche ecc.) nonché di orientamento e formazione professionale e culturale secondo la legge quadro 21.12.1978 n. 845 e successive modifiche ed integrazioni nazionali e regionali. 3. L Associazione, apolitica, intende tener conto anche delle esigenze spirituali di quanti si rivolgono ad essa, nel pieno rispetto di ogni credo politico o religioso. Per l attuazione delle iniziative sopra descritte e di ogni altra si rendesse necessaria per il raggiungimento degli scopi, l Associazione rispetterà ogni norma in materia sui servizi, parametri locali, sicurezza e professionalità emanata sia dallo Stato che dalla Regione, e potrà partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Società Cooperative ed Enti in genere. 4. La stessa, inoltre, collabora con le altre organizzazioni che perseguono il medesimo scopo e potrà addivenire, nell esercizio della propria attività, a rapporti convenzionati con enti pubblici, privati e con le istituzioni ecclesiastiche. Non sono ammesse altre attività se non quelle direttamente connesse a quanto sopra detto. Questi obiettivi sono perseguiti con tutti i mezzi consentiti dalla legge. L' associazione opera nell'ambito del territoriale della Regione Veneto. Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l Associazione utilizzerà la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l acronimo ONLUS. Articolo 4 Durata L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea generale dei Soci in sede straordinaria in qualsiasi momento.

Articolo 5 Soci Potranno far parte dell'associazione le persone che hanno partecipato all'atto costitutivo e tutti coloro che successivamente, sottoscrivendo lo statuto in vigore, con spirito di solidarietà e condivisione delle finalità di ADAM si impegnano a realizzarle. Potranno inoltre, analogamente, farne parte una rappresentante di ogni coordinamento Caritas Vicariale della Diocesi di Padova, che ne faccia formale richiesta. L'ammissione a socio è sempre sottoposta a delibera del Consiglio Direttivo ed a ratifica dell'assemblea nella prima riunione utile. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione. Essi quindi: 1. hanno il diritto di eleggere gli organi dell organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali; 2. hanno i diritti e di essere informati sulle attività dell associazione e di controllo sull andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto. 3. hanno diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, ai sensi di legge. 4. devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. 5. hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo Articolo 6 Organi Sociali Gli Organi della Associazione sono - L'Assemblea; - Il Consiglio Direttivo; - Il Presidente; - il Revisore dei conti (se nominato); - il Collegio dei Probiviri (se nominato); Tutte le cariche sociali sono gratuite. Articolo 7 L'Assemblea 1. L'Assemblea:

è costituita da tutti i soci ed è l organo sovrano, è presieduta dal suo Presidente; si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto preventivo; è convocata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata, fax o altro mezzo idoneo inviata non meno di quindici giorni prima della data della riunione e recante l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima a mezzo telegramma, ovvero a mezzo fax o e-mail e l'avviso di convocazione potrà determinare anche la data di una seconda convocazione; sarà convocata dal Presidente anche in caso di richiesta motivata da parte di almeno un terzo dei soci qualora la richiesta sia accompagnata dagli argomenti da porre all'ordine del giorno; in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. - In forma straordinaria modifica lo statuto dell associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza relativa e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci. - decide: - le linee generali dell'azione associativa - nomina il Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei componenti - approva i bilanci - ha il potere in sede straordinaria di modificare lo Statuto e di determinare lo scioglimento dell'associazione. 2. I verbali delle adunanze dell assemblea sono redatti dal segretario, nominato dal Presidente; 3. Sono ammessi all'assemblea ed esercitano il diritto di voto dei soci in regola con il pagamento dei contributi associativi; 4. Ogni socio ammesso all'assemblea ha diritto ad un voto che può essere esercitato direttamente o per delega scritta; 5. Le deleghe possono essere conferite solo ad altro socio, che non potrà riceverne più di una; 6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Articolo 8 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo: è formato da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri sempre in numero dispari, tutti associati, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell incarico; si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri, ogni qualvolta sarà ritenuto necessario; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri; nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito e le relative deliberazioni sono assunte quando sono presenti tutti. Anche in mancanza di formale convocazione, le adunanze sono validamente costituite qualora siano intervenuti tutti i membri del Consiglio; le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti la convocazione è fatta dal Presidente almeno otto giorni prima, salvo convocazioni urgenti con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo ed ora dell'adunanza; delle riunioni devono essere redatti i verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. le riunioni sono presiedute dal Presidente della Associazione, o, in mancanza, da altro membro designato dal Consiglio stesso; il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Nel quadro degli orientamenti indicati dall'assemblea il Consiglio Direttivo altresì: 1. determina gli indirizzi dell'attività dell'associazione ed adotta ogni provvedimento atto a garantire la gestione delle attività istituzionali; 2. ha il potere di ordinaria amministrazione; 3. predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all assemblea; 4. affida a singoli componenti della Associazione, qualora lo ritenga opportuno,specifiche deleghe per l'esecuzione di determinati incarichi per il perseguimento degli scopi istituzionali; 5. può deliberare la costituzione di Commissioni temporanee per lo studio di particolari problemi e lo svolgimento di specifici compiti, e può avvalersi della consulenza di esperti anche ammettendoli, di volta in volta, alle proprie riunioni; 6. predispone i regolamenti interni per il funzionamento degli organi della Associazione da

sottoporre all'assemblea per l'approvazione. Articolo 9 Il Presidente Il Presidente: presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; ha la rappresentanza legale, anche di fronte a terzi ed in giudizio, coordina e garantisce la corretta attuazione di tutte le attività della Associazione; dirige tutta l'attività dell'associazione e vigila sulle opere promosse dalla stessa; dà attuazione alle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo; in caso di necessità e di urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento e svolge le mansioni da lui o dal Consiglio Direttivo delegategli. Articolo 10 Il Tesoriere Il Tesoriere: è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, secondo le indicazioni e nei limiti delle deleghe conferitegli dal Consiglio Direttivo. ha la responsabilità della contabilità e della predisposizione del bilancio della Associazione. ha la facoltà di incassare somme di qualsiasi importo e di rilasciarne ricevuta, nonché di eseguire i pagamenti necessari per l'espletamento delle finalità istituzionali, nel rispetto degli indirizzi e delle deleghe del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà determinare, quali dei poteri attribuiti al Tesoriere, potranno essere da questo esercitati con firma singola e quali con firma congiunta con il Presidente o con altro Consigliere espressamente indicato dal Consiglio Direttivo. Articolo 11 Il Segretario Il Segretario, nominato, tra i suoi membri, dal Consiglio Direttivo: redige i verbali delle assemblee e del Consiglio; conserva e tiene in ordine la corrispondenza; adempie ad ogni altra funzione a lui attribuita dal Consiglio.

Articolo 12 Il Revisore dei Conti Il Revisore dei conti è nominato dall'assemblea preferibilmente tra gli iscritti ad uno degli albi Professionali dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri, degli Avvocati, dei Revisori Contabili. Egli resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il Revisore: a) vigila sulla gestione economica dell'associazione; b) convoca l'assemblea qualora questa non vi provveda il Consiglio direttivo; c) riferisce all'assemblea sul bilancio consuntivo annuale; d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Articolo 13 Il Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'assemblea, la carica non è compatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Ha il compito di pacifico compositore di controversie e/o contestazioni sorte tra i soci di ADAM o tra i soci e l'associazione od alcuni dei suoi organi. Articolo 14 Recesso ed Esclusione soci Il socio recedente, che per qualsiasi ragione non intenda più far parte dell'associazione, deve comunicarlo formalmente, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'associazione, né potrà rivendicare compensi o restituzione di quote, statuendosi che ogni apporto è destinato ai fini associativi. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e regolamento, può essere escluso dall associazione; può altresì essere escluso il socio non in regola con il pagamento delle quote sociali annuali. L esclusione è deliberata dall Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell interessato. Articolo 15 Entrate L'Associazione non ha scopo di lucro e trae i mezzi necessari per le sue attività attraverso: a. le quote dei Soci fissate annualmente dal Consiglio Direttivo; b. oblazioni;

c. contributi liberali da parte di enti pubblici c/o privati; d. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche con beneficio di inventario, non destinate espressamente a patrimonio; e. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; f. contributi di organismi internazionali; g. rimborsi derivanti da convenzioni; h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,da inserire in una apposita voce di bilancio; i. ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91; L'Associazione inoltre può promuovere la raccolta delle risorse finanziarie al fine della predisposizione dei singoli interventi. Articolo 16 I Beni I beni dell Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. a. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall associazione, e sono ad essa intestati. b. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell associazione sono elencati nell inventario, che è depositato presso la sede dell organizzazione e può essere consultato dagli soci. Articolo 17 Divieto di distribuzione degli utili a. L associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. b. L associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Articolo 18 Proventi derivanti da attività marginali I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell associazione; L assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con

le finalità statutarie dell associazione e con i principi della L. 266/91; Articolo 19 Bilancio I documenti di bilancio dell associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. b. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all anno trascorso; c. Il rendiconto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. d. Il bilancio e il rendiconto sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio cui si riferisce il consuntivo. Articolo 20 Convenzioni Le convenzioni tra ADAM ONLUS ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell Associazione. Articolo 21 Dipendenti e collaboratori a. L Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91 b. I rapporti tra l associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall Associazione; c. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. Articolo 22 Responsabilità ed assicurazione dei volontari I volontari dell associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell art. 4 della L. 266/91. Articolo 23 Responsabilità dell Associazione L Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 24 Assicurazione dell Associazione L associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell Associazione stessa. Articolo 25 Cessazione e liquidazione Lo scioglimento è deliberato dall assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ dei soci In caso di scioglimento o cessazione dell associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla Caritas Diocesana di Padova o ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale. Articolo 26 Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si applicano le norme vigenti in materia e d i principi generali dell'ordinamento giuridico. Letto, approvato e sottoscritto. IL SEGRETARIO Vacchieri Marcella IL PRESIDENTE Zenatto Gianfranco