ORDINANZA n. 138 del 04-08-2010



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Comune di Capaccio (Provincia di Salerno) IL SINDACO Corso Vittorio Emanuele, 1-84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812203 0828 812308 fax 0828.812239 sito internet: www.comune.capaccio.sa.it ORDINANZA n. 138 del 04-08-2010 contenente prescrizioni finalizzate alla prevenzione ed alla lotta attiva contro gli incendi IL SINDACO Visto il Regolamento CEE n. 3529/1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (modificato dal regolamento CEE, n. 1614/89) nonché il Regolamento CEE n. 2158 /1992, relativo alla Protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi e il Regolamento Ce n. 2152/2003; Visto il R.D. 18.6.1931 n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed in particolare l art. 59; Vista la Legge 24.02.1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale di Protezione Civile che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell ambito della pianificazione d emergenza comunale; Visto l art. 7bis e l'art. 50 del D. Lgs. Nr. 267/2000 e s.m.i.; Vista la Legge 21.11.2000, nr 353 Legge quadro sugli incendi boschivi concernente norme per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi ed in particolare le competenze dei Comuni nella lotta contro gli incendi boschivi; Visto il Decreto legislativo 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio ed in particolare l art. 134 in cui si definiscono i Beni paesaggistici ed l art. 142 recante le aree tutelate per legge tra le quali i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco (co. 1, lett. g). Fatto proprio l Atto di Indirizzo 28 maggio 2004 del Presidente del Consiglio, recante Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio degli incendi boschivi ; Visto l art. 255 del D. lgs. 03/04/2006 n. 152; Vista la nota del 28.05.2001 del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno - Giunta regionale della Campania prot. nr 8142 pos. VI 1/5 avente ad oggetto servizio A.I.B. ; Viste le Prescrizioni di massima di Polizia Forestale, allegato C della L. R. 11/96 così come modificato dal DPGR nr 484 del 14.06.2002 e nr. 387 del 16.03.2003; Vista la nota della Prefettura di Salerno dell 08.08.2007 nr 0036955/2007; Ritenuto di dover svolgere attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché una capillare attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale. Rilevato l aggravarsi del fenomeno degli incendi e Constatato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, 1

all avifauna e all assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica incolumità; Vista la presenza di terreni incolti lasciati dai proprietari e dai conduttori nelle zone di residenza e nelle adiacenze di altri immobili, nonché lungo le strade vicinali, comunali, regionali e provinciali; Dato atto che generalmente, la causa determinante l'incendio dei boschi è di origine antropica per effetto di comportamenti dolosi o colposi e che i boschi, foreste e comunque le aree verdi rappresentano obbiettivi sensibili ; Considerato che le aree verdi del Comune di Capaccio rappresentano un patrimonio di inestimabile valore per chiunque e che le stesse, unitamente alla posizione geografica, rendono il Comune un anfiteatro naturale ; Ritenuto di dover diffondere tra i cittadini il culto e l amore per il territorio al fine di prevenire il depauperamento delle nostre zone boschive; Visto il regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Capaccio, n. 88 del 07-11-2003; ORDINA nel periodo 30 maggio 30 settembre con cadenza temporale continuativa e costante e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità : 1. i proprietari - e/o detentori a qualsiasi titolo non frontisti di terreni coltivati, o se incolti, fortemente inerbiti, ricadenti in tutto il territorio comunale debbono provvedere a rimuovere dai terreni su indicati: sterpaglie, cespugli, rovi, sottobosco, ramaglie, erbe secche, arbusti e piante arboree infestanti o altro, nonché ogni altra possibile fonte d incendio rifiuti compresi -. Gli stessi soggetti devo assicurare lungo i propri confini una apposita fascia frangifuoco non inferiore a metri 10 (dieci). La creazione della fascia frangifuoco dovrà avvenire secondo le modalità meglio indicate al punto 2 della presente Ordinanza; 2. i proprietari - o detentori a qualsiasi titolo - frontisti di fondi colti e/o incolti laterali alle strade comunali, provinciali, regionali e vicinali nonché tutti i proprietari frontisti di aree e spazi pubblici o gravate da servitù di uso pubblico (boschi, foreste, ecc.) sono obbligati alla pulizia, per una fascia non inferiore a 50 (cinquanta) metri fascia frangifuoco -, dei propri terreni da ogni residuo vegetale e/o da qualsiasi materiale cosi come meglio individuati al punto 1 della presente Ordinanza - che possa favorire l innesco di incendi e/o la propagazione del fuoco. La creazione della fascia frangifuoco dovrà avvenire mediate falciatura, aratura o fresatura. Qualora vi fosse l impossibilità oggettiva di ricorrere alla falciatura, aratura o fresatura per la presenza di terreni fortemente scoscesi, scarpate o terrazze, la ripulitura di detti terreni dovrà avvenire in ogni caso e con ogni mezzo o strumento, eccezion fatta il ricorso al fuoco. 3. i soggetti così individuati al punto 1 e 2 della presente Ordinanza hanno l obbligo di provvedere ad una regolare potatura, assicurando in particolare : l eliminazione di rami e parti di tronchi secchi; la riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici; 4. i proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, specie se non recintati, che sono ubicati in un 2

agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, devono assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano degli stessi, evitando di lasciarli incolti ed infesti da vegetazione spontanea; 5. i proprietari, gli affittuari ed a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, specie se non recintati, hanno l obbligo di provvedere ad una costante vigilanza e porre in essere ogni accorgimento affinchè gli stessi non siano oggetto di scarico occasionale o abituale di rifiuti di ogni genere da parte di terzi; 5. Tutti i materiali di risulta derivanti della ripulitura nonché prodotti derivanti dal su citato sfalcio e diserbo dovranno esser sistemati a regola d arte fermo restando il divieto del loro abbruciamento. Sarà consentita la loro bruciatura, dietro preventiva comunicazione al Comune, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati e di personale della Protezione Civile assicurando in ogni caso una fascia protettiva o strumenti tale da garantire che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti; tale attività è comunque vietata dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi 30 maggio 30 settembre. In tale periodi i materiali di scarto dovranno esser confluiti presso centri di raccolta e di smaltimento autorizzati per legge. 6. Nel periodo dal 30 maggio al 30 settembre è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture, dei prati e delle erbe infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade Comunali, Provinciali Regionali e vicinali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati; 7. Nel periodo dal 30 maggio al 30 settembre di grave pericolosità per rischi di incendi boschivi, sono vietate, ai sensi dell art. 10 comma 5 della Legge 353 datata 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l innesco d incendio. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite. 8. E' fatto obbligo inoltre ai proprietari, gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici e alberghi, di realizzare immediatamente lungo tutta la linea di confine con le aree boscate una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile secondo le modalità di cui al punto 2 -, ovvero di adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, eventualmente attrezzate su veicoli, per eventuali interventi di spegnimento su focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. 9. al verificarsi di una delle fattispecie così come sopra individuate, gli interessati, dovranno procedere con assoluta immediatezza agli interventi di pulizia predetti con avvertenza che in caso di inottemperanza sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all assistenza della Forza Pubblica. 3

10. in subordine, sono vietati tutti quei comportamenti che possono determinare fattispecie di pericolo concreto quali: accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; inoltrarsi o sostare con le auto nelle predette aree con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l erba secca ; abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive. In caso di mancata ottemperanza di quanto disposto con la presente Ordinanza, questo Ente non può considerarsi responsabile di danni prodotti a persone o cose in virtù di comportamenti omissivi o commissivi dolosi o colposi da parte dei diretti interessati o di terzi. Fatta salva l applicazione delle specifiche fattispecie previste dagli artt. nn. 423, 423bis, 424, 435, 449, 451, 635 co. 2 nr 5 del Codice Penale nonché di altre specifiche fattispecie che qui si hanno per intero riportate. DISPONE Che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate: a) nel caso mancato diserbo e/o pulizia di aree colte ed incolte sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,29 a euro 413,17; b) nel caso di mancata creazione e contestuale mantenimento di una fascia frangifuoco, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00. c) nel caso di mancata pulizia delle aree colte e/o incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 105,00 ad Euro 620,00 ai sensi dell art. 255 del D. Lgs.n. 152/2006. d) Nel caso di mancata pulizia delle aree colte e/o incolte da rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 155,00 ai sensi dell art. 255 del D. Lgs.n.152/2006 già citato. e) Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l innesco d incendio durante il periodo dal 30 maggio al 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00 ai sensi dell art. 10 della Legge N 353 del 21/11/2000. f) nei casi previsti dagli obblighi derivanti dal regolamento di polizia urbana, all art. 7, comma 7 e comma 8, qui richiamati ai punti n. 4 e n. 5, sarà elevata la sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 34, pari ad. 100,00. g) in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniari da 25,00 euro a 500,00 euro. A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all Autorità Giudiziaria ai sensi dell art. 650 del Codice Penale. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge : ricorso al TAR entro 60 giorni data di pubblicazione all Albo o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni dalla data stessa; La presente ordinanza sarà affissa all'albo Pretorio per gg. 30, la stessa verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Capaccio all indirizzo www.comune.capaccio.sa.it, divulgata mediante affissione e comunicati stampa. Manda, per quanto di competenza, : URP SEDE - Comando Polizia Locale SEDE Protezione Civile - SEDE Comando Stazione Carabinieri - Capaccio Comando Stazione Carabinieri Capaccio Scalo - Comando Compagnia Guardia di Finanza Agropoli Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato Capaccio Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato Foce Sele Comando Polizia Provinciale Palazzo S. Agostino via Roma Salerno Comunità Montana Calore Salernitano Roccadaspide - Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Vallo della Lucania - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Salerno Giunta Regionale Campania Settore Tecnico Amministrativo Prov.le Foreste Salerno Giunta Provinciale Assessorato Agricoltura e Foreste Salerno Capaccio, Il Sindaco p. agr. Pasquale MARINO 5