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COMUNE DI PIEVE LIGURE PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE E LA CIRCOLAZIONE DEI CANI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 21 DEL 31 MAGGIO 2005 1

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all igiene, al decoro, alla sicurezza e all incolumità di chi le frequenta. 2. Il medesimo regolamento intende tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio comunale. ART. 2 PRINCIPI GENERALI 1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata. ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione. 2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1 e come meglio specificato nell articolo 7. 3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aeree pubbliche e/o d uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino o parco pubblico, i percorsi pedonali, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini. 4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea,uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un area di cui al comma 1. ART. 4 RACCOLTA DELLE DEIEZIONI 1. Nelle aree identificate al comma 3 dell articolo 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti: a) Alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento negli appositi contenitori e/o in quelli destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; b) A essere muniti e farne uso, di idonea attrezzatura, possibilmente di materiale plastico impermeabile, per la raccolta ed il deposito delle deiezioni. 2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è Qualora il trasgressore non ottemperi all invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00. 3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è 4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti. 2

ART. 5 MUSERUOLE E GUINZAGLI 1. Nelle aree identificate al comma 1 dell art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti: a) A tenere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola; b) A tenere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di fiere, sagre, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all interno di edifici pubblici e nei mezzi pubblici di trasporto. 2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a due metri, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a due metri per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali. 3. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica di corporatura commisurata alla mole dell animale. 4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è 5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è 6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 8. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per motivi di servizio ed i cani da caccia durante l esercizio venatorio. ART. 6 TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO 1. E fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica. 2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 fatta salva l eventuale azione risarcitoria per il danno causato. ART. 7 DETENZIONE DEI CANI ALL INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI 1. E fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall urina. 2. I cani devono essere tenuti in luoghi provvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano essere adeguatamente protetti dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto. 3. I cani, se liberi, devono essere tenuti all interno di un area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda. 4. La rete e/o la cancellata, non deve essere facilmente scavalcabile e deve avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l altro, tale da non consentire la fuoriuscita del muso dell animale. 3

5. L eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata (almeno otto volte la lunghezza dell animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell animale. 6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell acqua ed il cibo. 7. In ogni caso i cani alla catena non devono raggiungere, autonomamente, un area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo. 8. All interno delle aree private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena. 9. Il Sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato. Il trasferimento coattivo dell animale è effettuato presso il canile convenzionato con il Comune imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso. 10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 6 del presente articolo è euro 500,00 11.Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è euro 500,00, con la sanzione accessoria dell obbligo di adeguamento a quanto previsto da tali commi entro il termine di giorni 15 dalla contestazione della violazione. 12. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a ART. 8 ZONE INTERDETTE AI CANI 1. E vietato introdurre i cani negli scali a mare nel periodo compreso fra il 1 maggio e il 30 settembre. 2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 soltanto i cani guida per non vedenti e quelli condotti da personale specializzato ed impiegati nel servizio di salvataggio. 3. E vietato far vagare o condurre cani o altri animali nelle aiuole o nelle aree verdi poste all interno dei parchi pubblici cittadini nonché sulle aree dei parchi attrezzate per i giochi dei bambini anche se muniti di guinzaglio e museruola. 4. E fatto divieto di introdurre cani privi di guinzaglio e museruola nei negozi di generi alimentari, in bar e ristoranti. 5. E fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di fare osservare la disposizione di cui al comma precedente. 6. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente ovvero in modo temporaneo. 7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo è ART. 9 PARTICOLARI SITUAZIONI 1. E vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all interno dei veicoli a motore esposti al sole. 2. E vietato condurre animali al guinzaglio con l accompagnatore che guida un veicolo a motore; 4

3. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00; 4. Gli organi di polizia, per il solo fine di soccorrere l animale, possono procedere all apertura coatta dei veicoli qualora i cani diano chiari segni di sofferenza. 5. I cani possono essere trasportati su veicoli a motore esclusivamente rispettando quanto previsto dagli articoli 169 e 170 del Codice della Strada. 6. Le violazioni di cui al comma 4 sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada; ART. 10 TUTELA DALL AGGRESSIVITA DEI CANI 1. Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l ordinanza del Ministero della Salute del 27/8/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/09/2004, in particolare: a) Coloro che non stipulano una polizza di assicurazione per responsabilità civile per i danni causati contro terzi, per un massimale adeguato, soggiaciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a b) Coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedano, detengano o a qualunque titolo accompagnino anche uno solo dei cani soggiaciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a 2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi. 3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l acquisto, il possesso e la detenzione. 4. Le sanzioni previste nel comma 7 dell art. 5, nell art. 7 e nel comma 7 dell art. 8 sono raddoppiate ogni qual volta siano relative ai cani individuati dall ordinanza ministeriale di cui al comma 1. ART. 11 NORMATIVA DI RINVIO 1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nel Regolamento disciplinante l accertamento e l applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e a quelle dei Responsabili di Servizio approvato in Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 31 maggio 2005. 2. L Autorità competente ai sensi del comma 1 dell articolo 7 del regolamento sopraindicato è individuato nel Responsabile di servizio a cui compete il rilascio del titolo abilitante l attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/ determinabile, nel Segretario Comunale. 3. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune. 4. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n. 281 del 14 agosto 1991, dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954, dall Ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2004, dal Codice Civile e da quello Penale. 5

ART. 12 NORME DI CHIUSURA 1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail all Ufficio Polizia Locale del Comune di Pieve Ligure, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa. 2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l animale in violazione del comma 3 dell art. 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche la sanzione amministrativa prevista dall articolo 672 del Codice Penale (malgoverno di animali); Rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall animale fuggito. 3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata all Ufficio Polizia Locale del Comune di Pieve Ligure che provvederà a richiedere l intervento del servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale per la cattura degli stessi. 4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario. ART. 13 NORME TRANSITORIE 1. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell art. 7 entro sei mesi dall entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi particolari. 2. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell articolo 9 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell art. 7 entro tre mesi dall entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi particolari. 3. Coloro che, dopo l entrata in vigore del presente regolamento, acquistino o detengano un cane, dovranno adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all aperto ove tali animali saranno custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell art. 7, prima che il cane sia acquistato o detenuto. ART. 14 ABROGAZIONE DI NORME 1. Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 55 a 64 del vigente Regolamento comunale di Polizia Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 09 giugno 1997. ART. 15 ENTRATA IN VIGORE 6

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio, a seguito della avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell art. 73 dello Statuto. 7