Commissione Regionale per l Artigianato



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Commissione Regionale per l Artigianato Presidente della C.R.A. Esperto designato dal Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI) Vice Presidente Esperto designato dal Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI) Direttore regionale vicario INPS Piemonte Rappresentante della Regione Piemonte - Esperto giuridico Esperto designato dal Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI) Rappresentante delle Associazioni dei Consumatori Rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori Presidente della C.P.A. di Alessandria Presidente della C.P.A. di Asti Presidente della C.P.A. di Biella Presidente della C.P.A. di Cuneo Presidente della C.P.A. di Novara Presidente della C.P.A. di Torino Presidente della C.P.A. del Verbano Cusio Ossola Presidente della C.P.A. di Vercelli Giuseppe MISIA Luigi PIZZIMENTI Giorgio PERUZIO Giovanni Michele PICCARRETA Aldo SUPPO Giovanni GRIMALDI Cataldo CELESTINO Giovanni GIORDANO Giuseppe PULVINO Gianfranco BALTERA Gianfranco BERUTTI Adriano SONZINI Claudio CAMPAGNOLO Maurizio BESANA Pier Paolo FORTE 1

Commissione Regionale per l Artigianato Mi preme presentare il Massimario della Commissione regionale per l artigianato dell anno 2012 ritenuto valido strumento di consultazione dagli operatori del sistema per la comprensione della prassi applicativa alla normativa in materia di artigianato. Quale organo amministrativo di secondo grado la Commissione ha deciso sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti delle Commissioni provinciali per l artigianato e degli uffici albo svolgendo, anche, una funzione di informazione e di coordinamento nei confronti delle Commissioni provinciali per l artigianato. Le tematiche diverse, con riferimento al profilo giuridico-normativo, sono state affrontate congiuntamente al Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell artigianato, all Avvocatura regionale e alle strutture regionali competenti per materia. Nell ambito delle competenze attribuite dalla L.R. 1/2009 smi, la Commissione insieme al Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane e alle Camere di Commercio Piemontesi ha contribuito a diffondere la conoscenza dell operato degli organi di tutela dell artigianato in Piemonte cooperando altresì alla definizione delle politiche di sviluppo dell artigianato. Ritengo che la Commissione si configuri, ancora, quale fondamentale soggetto di raccordo tra la politica regionale per l artigianato e le rappresentanze territoriali che operano ed intervengono per il settore (le Commissioni provinciali, le Camere di Commercio, le Associazioni provinciali di categoria). Con la presente colgo l occasione per ringraziare i componenti della commissione regionale per l artigianato per l impegno profuso e la disponibilità dimostrata. Un particolare ringraziamento è rivolto ai presidenti e segretari delle commissioni provinciali, ai funzionari regionali e alla segreteria tecnica della commissione. Presidente della C.R.A. Gr.Uff.MISIA M.d.L.Giuseppe 3

Attività di decisione Ricorsi 5

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Attività della Commissione Regionale per l Artigianato (C.R.A.) La Commissione Regionale per l Artigianato (C.R.A.) nell anno 2012 si è riunita con il seguente calendario: Sedute della C.R.A. Numero delibere sui ricorsi Atti di orientamento Anno 2012 15 febbraio 4 21 marzo 3 24 maggio 2 19 luglio 3 3 ottobre 8 1 cts 22 novembre 5 20 dicembre 8 Totale 33 1 Tabella 1 Calendario sedute C.R.A. e deliberazioni adottate nell anno 2012 Ricorsi presentati Nell anno 2012 sono stati proposti 33 ricorsi amministrativi alla Commissione regionale avverso i provvedimenti delle Commissioni provinciali per l artigianato del Piemonte e degli uffici camerali dell albo in materia di iscrizione, cancellazione, variazioni all albo, ai sensi dell art. 7 della Legge quadro per l artigianato n. 443/85 e dell articolo 23 della l.r. n. 1/2009 s.m.i.. I ricorsi proposti hanno ad oggetto provvedimenti concernenti: accoglimento parziale della modifica/iscrizione all A.I.A. (1 ricorso); sospensione della qualifica artigiana (1 ricorso); negato riconoscimento dei requisiti legittimanti l esercizio dell attività di installazione impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008 (2 ricorsi); cancellazione d ufficio della ditta all Albo (7 ricorsi); data di cessazione dell attività all Albo (12 ricorsi); negata iscrizione agli elenchi nominativi artigiani (4 ricorsi); negato accesso ai corsi di formazione per estetista L.r. 54/92 smi (6 ricorsi). ricorsi anno 2012 parziale accoglimento modifica iscrizione 6 1 1 2 sospensione qualifica artigiana 4 7 negato riconoscimento requisiti DM 37/2008 smi cancellazione d'ufficio A.I.A. data cessazione attività 12 negata iscrizione elenchi nominativi artigiani negato accesso corso L.r. 54/92 s.m.i. Ricorsi alla C.R.A. Anno 2012 7

Deliberazioni Nell anno 2012 la Commissione regionale ha deliberato 34 volte, ai sensi dell art. 7 della Legge quadro n. 443/85, dell articolo 29 della l.r. n. 1/2009 s.m.i. e del DPR 1199/1971 4, con il seguente esito: ricorsi accolti (18) ricorsi respinti (8) ricorso parzialmente accolto (1) ricorso dichiarato inammissibile (1) ricorsi dichiarati improcedibili (3) autorizzazione sulla costituzione in giudizio (2) La Commissione ha individuato un esperto nell ambito della Commissione Tecnico Scientifica, istituita ai sensi dell art. 21 della l.r. 1/2009 s.m.i.. 4 Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. 8

Deliberazioni DELIBERA N. 01 Visto il ricorso presentato in data 01.12.2011 dall impresa (omissis) (REA n. ALBO n.) avverso i verbali di accertamento di infrazione amministrativa per omessa comunicazione di cancellazione (nn. 2011/445 2011/445/1) Vista la legge dell 8 agosto 1985 n. 443, Legge Quadro per l artigianato, articolo 7 (legge del 20 maggio 1997, n. Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 Testo unico in materia di artigianato, in particolare l art 29 Funzioni della commissione regionale per l artigianato; Visto il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi,in particolare l art. 5, comma 1 Decisione; Di dichiarare inammissibile il ricorso medesimo. DELIBERA N. 02 Visto il ricorso presentato in data 29.12.2011 dal Sig. (omissis) (REA n. Albo n.) avverso la Determinazione n. /B/AE del 4/11/2011della Camera Commercio di Torino Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 Testo unico in materia di artigianato; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari. con provvedimento impugnato era disposto l accoglimento parziale della denuncia di cessazione dall Albo Imprese Artigiane con decorrenza 19.08.2011 anziché dal 31.12.2010 come richiesto dal ricorrente (omissis); con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento; non era prodotta la documentazione di carattere fiscale richiesta dalla segreteria della Commissione in data 30.1.2012; non era provata la cessazione attività della ditta in parola alla data richiesta (31.12.2010); Ritenuto non fondato il ricorso; di non accogliere il ricorso. DELIBERA N. 03 Visto il ricorso presentato in data 13.01.2012 dal Sig. (omissis) (REA n. Albo n. ) avverso la Determinazione n. del 15/11/2011della Camera di Commercio Novara Vista la legge dell 8 agosto 1985 n. 443, Legge Quadro per l artigianato (Legge del 20 maggio 1997, n. 133; Legge del 5 marzo 2001, n. 57); Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 s.m.i. Testo unico in materia di artigianato; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari; Visto il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi; con provvedimento impugnato è determinato il non accoglimento della denuncia di cancellazione dall Albo Imprese Artigiane dell impresa in parola, a seguito della cessazione dell attività di editoria e tipografia in conto proprio e per conto terzi per ogni genere di stampa compresi i giornali con effetto dal 31.12.1997; con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento; non si produceva adeguata documentazione atta a comprovare l effettiva data di cessazione dell attività svolta dall impresa; Ritenuto non fondato il ricorso; di non accogliere il ricorso. 9

DELIBERA N. 04 Visto il ricorso presentato in data 04.2.2012 dall impresa (omissis) (ALBO n. REA n.) avverso provvedimento della Commissione Provinciale per l Artigianato di Torino del 6.12.2011; Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 s.m.i. Testo unico in materia di artigianato; Vista la legge 25 Gennaio 1994 n. 82 Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; Visto il Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; Vista la Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", in particolare l art. 10, comma 3; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 estensione dell assicurazione obbligatoria per l invalidità la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari; con provvedimento impugnato del 6.12.2011 la CPA di Torino disponeva la cancellazione d ufficio con medesima decorrenza della summenzionata impresa in quanto il titolare difettava dei requisiti di carattere economico-finanziario per lo svolgimento dell attività di pulizia risultandovi tre effetti cambiari con protesti levati in data 17.07.2008, 17.09.2008, 17.10.2008 a carico del richiedente (art. 2, comma 1, lettera b) D.M. n. 274/1997); con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del provvedimento e veniva prodotta copia dei titoli quietanzati; risultano rimosse le cause ostative all esercizio dell attività in essere; l impresa (omissis) è in possesso dei requisiti di legge per l esercizio dell attività di pulizia generale di edifici; di accogliere il ricorso. DELIBERA N. 05 Visto il ricorso presentato in data 20.02.2012 dalla Signora (omissis) (C.F. ) avverso la deliberazione della Commissione Provinciale per l Artigianato di Alessandria del 19.12.2011 Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 smi Testo unico in materia di artigianato; Vista la legge regionale del 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività' di estetista, in particolare l articolo 3 Conseguimento della qualificazione professionale comma 1 lettera c) 1.La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento: a) b) omissis c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). 2. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 11. con provvedimento impugnato la Commissione Provinciale per l artigianato di Alessandria deliberava di non accogliere la domanda di ammissione della sig.ra (omissis) al corso di formazione Professionale di estetista della durata di trecento ore non riscontrandovi i requisiti prescritti dalla normativa (art. 3,co 1 lettera c) della l.r. 54/92 smi); con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento producendo adeguata documentazione fiscale e amministrativa ai fini del presente procedimento; 10

la cessazione dell attività era determinata da motivate esigenze familiare; preso atto che: il quinquennio da prendere in considerazione riguarda il seguente periodo: dal 23.09.2006 al 23.09.2011; (omissis) ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa qualificata presso imprese del settore (estetista 2 livello) dal gennaio 1990 all agosto 2007; Considerato complessivamente il periodo lavorativo dimostrato dalla ricorrente, iniziato nel 1990 e conclusosi nel settembre 2007; ritenuto fondato il ricorso; di accogliere il ricorso; di dare mandato della Commissione Provinciale per l Artigianato di Alessandria di ammettere la Signora (omissis) (C.F. ) al corso di formazione professionale di estetista della durata di 300 ore. DELIBERA N. 06 Visto il ricorso presentato in data 05.03.2012 dall impresa (omissis) (ALBO n. REA n.) avverso provvedimento della Commissione Provinciale per l Artigianato di Alessandria del 6.02.2012; Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 smi Testo unico in materia di artigianato; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari; con il provvedimento impugnato la CPA di Alessandria disponeva la cancellazione d ufficio della summenzionata ditta all albo non essendo documentata l attività d impresa attraverso l esibizione di adeguata documentazione di carattere fiscale; con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del provvedimento producendo documentazione utile e necessaria al presente procedimento; di accogliere il ricorso. DELIBERA N. 07 Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Torino, proposto dall impresa (omissis) avverso la deliberazione della Commissione regionale per l'artigianato n. 33 del 7 dicembre 2011. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell Avvocato (omissis) Visto il ricorso proposto, ai sensi dell art. 7 Legge 443/85, dall impresa (omissis), avverso la deliberazione della Commissione regionale per l'artigianato n. 33 del 7 dicembre 2011; premesso che: la Commissione regionale per l'artigianato in tale occasione ha considerato a fondo gli elementi di valutazione in suo possesso; tenuto conto che sulla base di quanto é emerso dall istruttoria compiuta dagli uffici di segreteria, la Commissione regionale per l'artigianato del Piemonte, a voti unanimi, ha respinto il ricorso presentato dall impresa (omissis); ritenuto opportuna e necessaria la costituzione in giudizio della Commissione regionale per l'artigianato per resistere alla domanda avversaria nell interesse della Commissione regionale per l'artigianato anche in via riconvenzionale e nei confronti di terzi da chiamarsi in giudizio; vista la legge n. 443 dell 8 agosto 1985 e s.m.i.; vista la legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 smi; La Commissione Regionale per l'artigianato A voti unanimi di autorizzare il Presidente (omissis), a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Torino in premessa descritto ed alla esplicazione di ogni conseguente attività processuale a tutela dell interesse della Commissione regionale per l'artigianato nel giudizio e nella eventuale e successiva esecuzione, ivi compresa ogni opportuna esecuzione e domanda anche in via riconvenzionale e nei confronti di terzi da chiamarsi in giudizio, mediante la rappresentanza e difesa dell Avv. (omissis) ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello, 165. 11

DELIBERA N. 08 Visto il ricorso presentato in data 23.05.2011 dal titolare dell Impresa (omissis) (REA n. Albo n.) avverso la Deliberazione n. del 27/03/2011 della Commissione Provinciale per l Artigianato di Torino Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 Testo unico in materia di artigianato; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari. con provvedimento impugnato era disposto l accoglimento della denuncia di sospensione dall Albo Imprese Artigiane per il periodo dal 30.04.2011 al 1.7.2011 sulla base di un estratto conto contributivo INPS e veniva cessata l attività della ditta in data 24.10.2011. con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento e la cessazione di ogni attività al 2.7.2011; vista complessivamente la documentazione e ritenuto fondato il ricorso; di accogliere il ricorso e dare mandato alla Commissione Provinciale per l Artigianato di Torino di cessare l attività della ditta (omissis) all albo delle imprese artigiana a far data dal 2.7.2011. DELIBERA N. 09 Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Torino, proposto dall impresa (omissis) avverso la deliberazione della Commissione regionale per l'artigianato n. 03 del 15 febbraio 2012. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell Avvocato (omissis) Visto il ricorso proposto, ai sensi dell art. 7 Legge 443/85, dall impresa (omissis), avverso la deliberazione della Commissione regionale per l'artigianato n. 33 del 7 dicembre 2011; premesso che: la Commissione regionale per l'artigianato in tale occasione ha considerato a fondo gli elementi di valutazione in suo possesso; tenuto conto che sulla base di quanto é emerso dall istruttoria compiuta dagli uffici di segreteria, la Commissione regionale per l'artigianato del Piemonte, a voti unanimi, ha respinto il ricorso presentato dall impresa (omissis); ritenuto opportuna e necessaria la costituzione in giudizio della Commissione regionale per l'artigianato per resistere alla domanda avversaria nell interesse della Commissione regionale per l'artigianato anche in via riconvenzionale e nei confronti di terzi da chiamarsi in giudizio; vista la legge n. 443 dell 8 agosto 1985 e s.m.i.; vista la legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 smi; visto il Regolamento della Commissione regionale per l Artigianato che all'art. 6 Provvedimenti d urgenza recita comma 1 In casi eccezionali, i provvedimenti soggetti a ratifica della Commissione vengono inseriti nell ordine del giorno relativa alla seduta immediatamente successiva alla data di adozione del provvedimento stesso.- La Commissione Regionale per l'artigianato A voti unanimi di autorizzare il Presidente (omissis), a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Torino in premessa descritto ed alla esplicazione di ogni conseguente attività processuale a tutela dell interesse della Commissione regionale per l'artigianato nel giudizio e nella eventuale e successiva esecuzione, ivi compresa ogni opportuna esecuzione e domanda anche in via riconvenzionale e nei confronti di terzi da chiamarsi in giudizio, mediante la rappresentanza e difesa dell Avv. Giulietta Magliona ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello, 165. DELIBERA N. 10 Visto il ricorso presentato in data 30.04.2012 dal Signor (omissis) (REA n. Albo n.) avverso la Determinazione della Camera Commercio Torino -Relazioni con l Artigianato Determinazione n-/b-ae; Vista la legge dell 8 agosto 1985 n. 443, Legge Quadro per l artigianato, in particolare l art. 2 Imprenditore artigiano (legge del 20 maggio 1997, n. 12

Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 Testo unico in materia di artigianato; DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in particolare l art. 4, comma 1 lettera c) Requisiti tecnico professionali; con determinazione n-138/b-ae del 2/03/2012 era disposto l accoglimento della segnalazione di inizio attività all Albo imprese artigiane in ordine all installazione di impianti idraulico sanitari e la nomina del titolare, Sig. (omissis), quale responsabile tecnico per la lett. D) dell art. 1 del D.M. 37/2008; con medesimo provvedimento non era accolta la segnalazione di inizio attività in ordine agli impianti classificati alle lettere C) e E) dell articolo citato, perché il periodo lavorativo svolto dal richiedente era stato interrotto per un breve periodo, mancando pertanto il requisito temporale dell inserimento di almeno quattro anni consecutivi (art. 4, comma 1 lettera c); con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento nella parte in cui era escluso l esercizio di dette attività e veniva prodotta adeguata documentazione fiscale (certificazione INPS, cedolini paga) in ordine al presente procedimento; rilevato che (omissis): in possesso dell attestato di qualifica Impiantista (omissis), conseguito nel 1999, ha svolto attività lavorativa alle dirette dipendenze di imprese abilitate del settore ((omissis) dal mese di novembre 1999 al giugno 2008 (come risulta dall estratto conto previdenziale INPS intestato al medesimo (omissis) che l attività lavorativa, complessivamente considerata, è stata prestata dal sig. (omissis) per un periodo di tempo congruo ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali legittimanti l esercizio della attività in parola (impianti classificati ai punti C)- E) del comma 2, art. 1 del DM 37/2008) ritenuto, pertanto, che il Sig. (omissis) è in possesso dei requisiti tecnico professionali per l esercizio delle attività di impianti di cui all art. 1 comma 2, lettere C E del citato decreto; visto che l impresa. (omissis) è abilitata all esercizio degli impianti di cui sopra; di accogliere il ricorso DELIBERA N. 11 Visto il ricorso presentato in data 23.5.2012 dalla Sig.ra (omissis) (ALBO n. REA ) avverso la Determinazione Dirigenziale della Camera di Commercio di Torino n. /B-AE del 23.03.2012; Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 s.m.i. Testo unico in materia di artigianato; Vista la legge 25 Gennaio 1994 n. 82 Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; Visto il Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; Vista la Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", in particolare l art. 10, comma 3; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 estensione dell assicurazione obbligatoria per l invalidità la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari; Vista la circolare MICA n. 3428 del 25.11.1997 Disciplina attività di pulizia con provvedimento impugnato del 23.03.2012 la Camera di Commercio di Torino non accoglieva la denuncia di modifica per la parte relativa all esercizio dell attività di disinfestazione, derattizzazione e di sanificazione, accogliendo, altresì, la modifica relativa all esercizio dell attività di pulizie industriali, banche, uffici, sgombero neve manuale, manutenzione stabili, tinteggiatura e verniciatura, pulizie fine cantiere a far data dal 23.1.2012; con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del provvedimento e veniva prodotta la seguente documentazione: o certificato dell istituto Plana rivolto al sig. (omissis) attestante che il medesimo ha conseguito il diploma di qualifica professionale per odontotecnico e che le nozioni di scienze naturali sono state affrontate nella seguente materia:anatomia fisiologia e patologia apparato masticatorio o piano di studio concernente materie di insegnamento nel quale risulta un corso almeno biennale di chimica; risultano pertanto rimosse le cause ostative all esercizio dell attività in essere; l impresa (omissis) è in possesso dei requisiti di legge per l esercizio dell attività di disinfestazione, derattizzazione e di sanificazione; 13

DELIBERA N. 12 Visto il ricorso presentato in data 9.07.2012 dalla Signora (omissis) (C.F.) avverso la deliberazione della Commissione Provinciale per l Artigianato di Torino del 19.06.2012 Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 smi Testo unico in materia di artigianato; Vista la legge regionale del 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività' di estetista, in particolare l articolo 3 Conseguimento della qualificazione professionale comma 1 lettera c) 1.La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento: a) b) omissis c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). 2. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 11. con provvedimento impugnato la Commissione Provinciale per l artigianato di Torino deliberava di non accogliere la domanda di ammissione della sig.ra (omissis) al corso di formazione Professionale di estetista della durata di trecento ore non riscontrandovi i requisiti prescritti dalla normativa (art. 3,co 1 lettera c) della l.r. 54/92 smi); con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento e veniva prodotta documentazione fiscale (cedolini del direttore tecnico/dipendente a Tempo parziale Sig.ra (omissis)); preso atto che: la sig.ra (omissis) è iscritta con la qualifica di piccolo imprenditore e titolare della ditta (omissis) REA TOha dichiarato di aver lavorato in qualità di estetista presso la stessa ditta per tre anni nell ultimo quinquennio sotto la direzione tecnica; il periodo da prendere in considerazione è il seguente: dal 4.4.2009 al 4.6.2012; rilevato che la sig.ra, direttore tecnico dal 31.1.2011 al 4.6.2012 della (omissis), assunta con contratto a tempo parte time, risulta essere direttore tecnico, dal 20.12.2010, presso altra impresa (REA MI); che il periodo lavorativo della Sig.ra (omissis) ai fini dell ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 è inferiore al periodo prescritto dalla normativa; ritenuto non fondato il ricorso; di non accogliere il ricorso; DELIBERA N. 13 Visto il ricorso presentato in data 19.07.2012 dal Sig. (omissis) (REA n. Albo n.) avverso la Determinazione n. /B/AE del 11/05/2012 della Camera Commercio di Torino Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 Testo unico in materia di artigianato; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari. con provvedimento impugnato era disposto l accoglimento parziale della denuncia di cessazione dall Albo Imprese Artigiane con decorrenza 26.03.2012 anziché 31.05.2010 come richiesto dal ricorrente; con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento; veniva prodotta documentazione di cancellazione all Albo degli Autotrasportatori con data 31.12.2010 come prova di cessata attività; Ritenuto fondato il ricorso; 14

di accogliere il ricorso e dare mandato alla Camera di commercio di Torino di riconoscere la cessazione dell attività con decorrenza dal 31.12.2010. DELIBERA N. 14 Visto il ricorso presentato in data 18.07.2012 dalla ditta Individuale (omissis) (ALBO n. REA n.) avverso provvedimento della Commissione Provinciale per l Artigianato di Torino del 08.05.2012; Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 smi Testo unico in materia di artigianato; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari; con il provvedimento impugnato la CPA di Torino disponeva la cancellazione d ufficio della summenzionata ditta all albo perché era stata segnalata l irreperibilità del titolare; con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del provvedimento producendo documentazione utile e necessaria al presente procedimento; di accogliere il ricorso. DELIBERA N. 15 Visto il ricorso presentato in data 20.07.2012 da (omissis) (REA n. Albo n. ) avverso determinazione n. /B-AE della Camera di Commercio di Torino del 23.03.2012. Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 smi Testo unico in materia di artigianato; Vista la Legge 29 dicembre 1956, n. 1533 smi Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari. Visto il DPR 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione procedimenti in materia di ricorsi amministrativi; Considerati gli elementi desunti dagli atti istruttori dai quali è dato rilevare che: - la determinazione n. /B-AE della Camera di Commercio di Torino del 23.03.2012 è stata notificata all impresa (omissis) in data 24.04.2012; - il ricorso alla Commissione Regionale per l'artigianato avverso suddetta determinazione è stato inoltrato in data 20.07.2012; considerato che l impugnativa è avvenuta dopo il 60 giorno e pertanto oltre i termini di legge; per le ragioni in premessa citate; l inammissibilità del ricorso, poiché l interessato non ha impugnato la determinazione della Camera di Commercio di Torino, entro il sessantesimo giorno dalla comunicazione del medesimo, secondo quanto stabilito dall art. 7 - V comma - della legge 8 agosto 1985 n. 443. DELIBERA N. 16 Visto il ricorso presentato in data 01.08.2012 dalla Società (omissis) (C.F.) avverso la deliberazione della Commissione Provinciale per l Artigianato di Torino del 19.06.2012 Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 smi Testo unico in materia di artigianato; Preso atto che in data 31.7.2012 è stata denunciata, alla Camera di Commercio di Torino, la prestazione d opera manuale del socio (omissis) dal 22.03.2010 al 15.04.2011 e che, in conseguenza a tale denuncia, è stata annullata la sospensione della qualifica artigiana della società per il periodo su indicato, confermandone l iscrizione; Venuto meno il motivo del ricorrere; Vista la richiesta di rinuncia alla decisione sul ricorso del 18 settembre 2012. Per le ragioni in premessa citate, di archiviare il ricorso in parola, per insussistenza dello stesso. 15

DELIBERA N. 17 Visto il ricorso presentato in data 6.04.2012 dal Signor (omissis) (ALBO n. REA n.) avverso deliberazione della Commissione Provinciale per l Artigianato di Torino del 17.01.2012; Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 Testo unico in materia di artigianato; Vista la legge 25 Gennaio 1994 n.82 Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; con provvedimento impugnato del 17.01.2012 la CPA di Torino disponeva il rifiuto dell istanza relativa alla richiesta di proroga della sospensione dell efficacia dell iscrizione; con suddetto provvedimento la Commissione deliberava la cancellazione d ufficio dell impresa (omissis) dall Albo delle imprese artigiane di Torino, per mancata dimostrazione del requisito di onorabilità previsto dall art. 2 della legge 82/94 (evento cessazione 17.01.2012) con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del provvedimento producendo adeguata documentazione al presente procedimento; vista l istanza di riabilitazione in data 19.6.2011 e la relativa ordinanza di accoglimento nei confronti di (omissis) del Tribunale di Sorveglianza per il distretto della Corte d Appello di Torino in data 19.9.2012; ritenuto che l impresa è in possesso dei requisiti di legge per l esercizio dell attività di pulizia generale di edifici; di accogliere il ricorso. DELIBERA N. 18 Visto il ricorso presentato in data 17.08.2011 dalla Signora (omissis) (REA n. Albo n.) avverso la Deliberazione della Commissione Provinciale per l Artigianato del 19/06/2012 Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 Testo unico in materia di artigianato; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari. con provvedimento impugnato era determinato il rifiuto della denuncia di rettifica al 31.12.1994 della cessazione attività all Albo Imprese Artigiane della ditta sopra indicata (impresa già cancellata dal medesimo albo con decorrenza 10.3.1997); con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento non producendo la documentazione amministrativa e fiscale richiesta dalla Commissione in data 28.8.2012 Prot. 12748/DB1603. Ritenuto non fondato il ricorso; di non accogliere il ricorso. DELIBERA N. 19 Visto il ricorso presentato in data 05.09.2012 dall impresa (omissis) (REA n. AIA n.) avverso la deliberazione della Commissione Provinciale di Torino del 19/06/2011 Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 s.m.i. Testo unico in materia di artigianato; Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533 s.m.i. Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 estensione dell assicurazione obbligatoria per l invalidità la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari. Visto il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, art. 5 Decisione; 16

con provvedimento impugnato del 19.6.2012 è stata deliberata l esclusione d ufficio, dagli elenchi nominativi artigiani dei soci (omissis), a far data dall 8.06.2012; preso atto che in data 25.09.2012 la Commissione provinciale per l Artigianato di Torino, ha riformato il provvedimento del 19.06.2012 ripristinando l iscrizione negli elenchi nominativi del socio (omissis) con effetto 01.01.2011; Venuto meno il motivo del ricorrere; Vista la richiesta di rinuncia alla decisione sul ricorso presentanto in data 26 settembre 2012. Per le ragioni in premessa citate, di archiviare il ricorso in parola, per insussistenza dello stesso; DELIBERA N. 20 Visto il ricorso presentato in data 28.09.2012 dal Sig. (omissis) (REA n. Albo) avverso deliberazione della Commissione Provinciale per l Artigianato di Torino del 11.09.2012. Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 smi Testo unico in materia di artigianato; Vista la Legge 29 dicembre 1956, n. 1533 smi Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari. con il provvedimento impugnato era deliberato il non accoglimento della richiesta di annullamento dell intero periodo di iscrizione dell impresa all albo (inizio attività dall 8.03.2012) ed era annullato il periodo dal 19.5.2011 al 18.07.2011 in considerazione della documentazione presentata; con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento dichiarando di non aver svolto alcuna attività imprenditoriale dall 8.3.2012; Ritenuto fondato il ricorso; di accogliere il ricorso con data evento cessazione dall 8.03.2011 DELIBERA N. 21 Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 smi Testo unico in materia di artigianato, in particolare l art. 21 Commissione tecnico -scientifica; nello svolgimento delle attività il sistema informativo dell artigianato si avvale di una commissione tecnico scientifica (CTS) con funzioni consultive e propositive sulla metodologia delle indagini conoscitive da effettuare nel settore; in data 2 ottobre 2012 è pervenuta alla CRA richiesta in ordine all indicazione di un esperto in seno alla Commissione tecnico scientifica ai sensi dell articolo 21, comma 2. di individuare il geom. (omissis), presidente della CPA di Torino e facente parte della Commissione regionale per l artigianato, quale esperto in seno alla Commissione tecnico-scientifica. DELIBERA N. 22 Visto il ricorso presentato in data 15.10.2012 dal Signor (omissis) avverso determinazione n. (omissis)della Camera di Commercio di Torino; Vista la legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 Testo unico in materia di artigianato; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 estensione dell assicurazione obbligatoria per l invalidità la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari; Visto il DPR 7 dicembre 2010, n. 160Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la legge 17 agosto 2005, n. 174. Disciplina dell'attività' di acconciatore; con provvedimento impugnato del 15.10.2012 la Camera di Commercio di Torino rifiutava l istanza di iscrizione all albo delle imprese artigiane, presentata con modello telematico 12 e modello intercalare AA, 17

dalla ditta (omissis)-attività di acconciatore- posto che la richiedente non aveva regolarizzato l istanza nei termini previsti; con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del provvedimento producendo adeguata documentazione e specificando altresì l inizio dell attività in parola con decorrenza 14 maggio 2012; visto che l impresa è in possesso dei requisiti di legge per l esercizio dell attività di acconciatore in forma di impresa artigiana; di accogliere il ricorso;. di iscrivere la ditta (omissis) esercente l attività di acconciatore all albo imprese artigiane della Camera di Commercio di Torino dal 14 maggio 2012 e con medesima decorrenza iscrivere agli elenchi nominativi artigiani il sig. (omissis) titolare dell omonima ditta. DELIBERA N. 23 Visto il ricorso presentato in data 22.10.2012 dalla Signora (omissis) (REA n.) avverso la deliberazione della Commissione Provinciale per l Artigianato di Torino. Vista la Legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2009 smi Testo unico in materia di artigianato; Vista la legge regionale del 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività' di estetista, in particolare l articolo 3 Conseguimento della qualificazione professionale comma 1 lettera c) 1.La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento: a) b) omissis c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). 2. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 11. con provvedimento impugnato la Commissione Provinciale per l artigianato di Torino deliberava di non accogliere la domanda di ammissione della sig.ra (omissis) al corso di formazione teorica pratica di estetista della durata di trecento ore non riscontrandovi i requisiti prescritti dalla normativa (art. 3, co 1 lettera c) della l.r. 54/92 smi); con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento e si produceva il certificato di assicurazione Inail nominativo - sig.ra (omissis) (con decorrenza iscrizione dal 28.07.2008); la sig.ra (omissis)) ha dimostrato di aver maturato un esperienza lavorativa per un periodo di almeno tre anni nell ultimo quinquennio presso un centro estetico ((omissis); Ritenuto fondato il ricorso; di accogliere il ricorso. DELIBERA N. 24 Visto il ricorso presentato in data 22.10.2012 dal Sig. (omissis) (REA n. Albo n.) avverso la Determinazione della Camera di Commercio di Torino. Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 Testo unico in materia di artigianato; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari. con provvedimento impugnato era determinato il parziale accoglimento della denuncia di cessazione dell attività all Albo Imprese Artigiane al 30.05.2012, (anziché 31.07.2010)e la sospensione della qualifica artigiana per il periodo dall 11.03.2011 al 31.05.2011. 18

con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento producendo adeguata documentazione amministrativa ai fini del presente procedimento; Ritenuto fondato il ricorso; di accogliere il ricorso. DELIBERA N. 25 Visto il ricorso presentato in data 3.08.2012 dalla Signora (omissis) avverso la deliberazione della Commissione Provinciale per l Artigianato di Torino del 19.06.2012 Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 smi Testo unico in materia di artigianato; Vista la legge regionale del 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività' di estetista, in particolare l articolo 3 Conseguimento della qualificazione professionale comma 1 lettera c) 1.La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento: a) b) omissis c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). 2. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 11. con provvedimento impugnato la Commissione Provinciale per l artigianato di Torino deliberava di non accogliere la domanda di ammissione della sig.ra (omissis) al corso di formazione Professionale di estetista della durata di trecento ore non riscontrandovi i requisiti prescritti dalla normativa (art. 3,co 1 lettera c) della l.r. 54/92 smi); con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento e veniva prodotta documentazione fiscale (certificato di iscrizione nominativo INAL a far data dal 11.04.2008); preso atto che: la sig.ra (omissis), iscritta con la qualifica di piccolo imprenditore e titolare dell impresa individuale (omissis) - Attività di estetica, ha dimostrato di aver maturato la propria esperienza lavorativa presso il medesimo centro estetico per il periodo previsto dalla legge; ritenuto fondato il ricorso; di accogliere il ricorso; DELIBERA N. 26 Visto il ricorso presentato in data 12.11.2012 dalla Signora (omissis) (Rea n.) avverso la deliberazione della Commissione Provinciale per l Artigianato di Torino del 25.09.2012 Vista la Legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2009 smi Testo unico in materia di artigianato; Vista la legge regionale del 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività' di estetista, in particolare l articolo 3 Conseguimento della qualificazione professionale comma 1 lettera c) 1.La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento: a) b) omissis c) oppure da un periodo non inferiore a tre anni di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del 19

libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). 2. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 11. con provvedimento impugnato la Commissione Provinciale per l artigianato di Torino deliberava di non accogliere la domanda di ammissione della sig.ra (omissis) al corso di formazione Professionale di estetista della durata di trecento ore perché la richiedente non aveva maturato i requisiti prescritti dalla legge (art. 3, co 1 lettera c) della l.r. 54/92 smi); con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento e si produceva certificato di iscrizione INAL nominativo - (omissis) con decorrenza dal 18.05.2009; preso atto che: la sig.ra (omissis) ha dimostrato di aver maturato la propria esperienza lavorativa nel centro estetico (omissis) per un periodo non inferiore a tre anni nell ultimo quinquennio; ritenuto fondato il ricorso; di accogliere il ricorso; DELIBERA N. 27 Visto il ricorso presentato in data 23.10.2012 la Signora (omissis) legale rappresentante della Società (omissis)con sede in (omissis) (REA n.) avverso determinazione n. della Camera di Commercio di Torino; Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 Testo unico in materia di artigianato, Vista la legge 25 Gennaio 1994 n.82 Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; con provvedimento impugnato del 23.10.2012 la Camera di Commercio di Torino disponeva il rifiuto dell istanza relativa alla richiesta di iscrizione della ditta perché la medesima non aveva provveduto a soddisfare la richiesta di regolarizzazione; con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del provvedimento producendo adeguata documentazione al presente procedimento; ritenuto che l impresa è in possesso dei requisiti di legge per l esercizio dell attività di pulizia generale di edifici con decorrenza 02.04.2012; di accogliere il ricorso. DELIBERA N. 28 Visto il ricorso presentato in data 2.11.2012 dalla ditta Individuale (omissis) con sede in (omissis) (ALBO n. REA n. ) avverso provvedimento della Commissione Provinciale per l Artigianato di Asti Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 smi Testo unico in materia di artigianato; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari; con il provvedimento impugnato la CPA di Asti disponeva la cancellazione d ufficio della summenzionata ditta all albo posto che l impresa non aveva documentato nei termini previsti il possesso dei requisiti legittimanti la qualifica di impresa artigiana e per irreperibilità del titolare; con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del provvedimento producendo documentazione utile e necessaria al presente procedimento; di accogliere il ricorso. 20

DELIBERA N. 29 Visto il ricorso presentato in data 20.11.2012 dalla ditta Individuale (omissis) con sede in (omissis) (ALBO n. REA n.) avverso provvedimento della Camera di Commercio di Torino; Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 smi Testo unico in materia di artigianato; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari; con provvedimento impugnato era determinato il parziale accoglimento della denuncia di cessazione dell attività all Albo Imprese Artigiane al 31.07.2012, anziché 30.09.2010; con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento producendo adeguata documentazione amministrativa ai fini del presente procedimento; Ritenuto infondato il ricorso; di accogliere il ricorso. DELIBERA N. 30 Visto il ricorso presentato in data 16.11.2012 dalla Società (omissis) con sede in (omissis) (REA n. Albo n.) avverso la Deliberazione della Commissione Regionale per l Artigianato Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 Testo unico in materia di artigianato; Vista la Legge 4 luglio 1959, n. 463 Estensione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari. con provvedimento impugnato era deliberata la rettifica d ufficio della data evento cancellazione all Albo Imprese Artigiane dell impresa con decorrenza 29.12.2011 anziché 29.06.2012 per difetto della disposizione di cui all art. 3 della L.443/85 laddove si definisce artigiana l impresa costituita ed esercitata in forma di società in nome collettivo a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento non producendo adeguata documentazione amministrativa ai fini del presente procedimento; Ritenuto infondato il ricorso; di non accogliere il ricorso. DELIBERA N: 31 Visto il ricorso presentato in data 22.11.2012 dalla (omissis) con sede in (omissis) (REA n. Albo) avverso la Determinazione della Camera Commercio Vercelli Vista la legge dell 8 agosto 1985 n. 443, Legge Quadro per l artigianato, in particolare l art. 2 Imprenditore artigiano (legge del 20 maggio 1997, n. Vista la Legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2009 Testo unico in materia di artigianato; Decreto 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in particolare l art. 4, comma 1 lettera c) Requisiti tecnico professionali; con determinazione del 13/11/2012 era disposto il non accoglimento della segnalazione di inizio attività all Albo imprese artigiane in ordine agli impianti classificati alle lettere B), C) e D) dell art. 1 del D.M. 37/2008 non ritenendo idonei i requisiti professionali dichiarati; con citato provvedimento la società veniva diffidata dal proseguire le suddette attività; con l atto introduttivo del giudizio si chiedeva annullamento del suddetto provvedimento; considerate le controdeduzioni inerenti il ricorso presentate dalla Camera di Commercio di Vercelli (Ufficio Albo prot.n. 10830/12.7 in data 14.12.2012); rilevato che l impresa in argomento non è abilitata all esercizio delle predette attività perché il responsabile tecnico non è in possesso dei requisiti professionali di cui all articolo 4 del decreto; ritenuto infondato il ricorso 21