RISOLUZIONE N. 113/E



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RISOLUZIONE N. 113/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 marzo 2008 OGGETTO: Interpello/2007-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. IVA Applicazione del regime del reverse-charge articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente QUESITO La ALFA Srl, che svolge attività elencata con codice 45.33.0 della tabella ATECOFIN 2004 (installazione di impianti idraulico-sanitari), si è aggiudicata un contratto per la realizzazione di una rete di pannelli a messaggio variabile pittografici ed alfanumerici in prossimità dei caselli autostradali. La citata opera comprende, tra l'altro, la posa dei pannelli, la realizzazione dei collegamenti via cavo tra i pannelli e la centrale operativa ed ogni altra opera complementare ed accessoria. Per tali ultimi lavori, la medesima società ha stipulato un contratto di subappaltato con la società istante, BETA Spa, identificata con codice attività 31.62.2 della tabella ATECOFIN 2004 comprendente lavori di impianto tecnico consistenti nel

2 montaggio e nella riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia incluse nella 45.31.0), confluito nel codice 33.20.02 della nuova tabella ATECO 2007. Ciò premesso, la società istante chiede se in riferimento alle citate attività rese nei confronti dell'appaltatore sia applicabile il regime dell'inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a) del DPR n. 633 del 1972. La società istante chiede, inoltre, se il regime dell'inversione contabile sia applicabile anche quando la società affida in subappalto ad altre società (se il subappalto medesimo è previsto nel contratto d'appalto) gli eventuali lavori edili accessori alle attività principali del contratto di appalto costituite dalla progettazione, cablaggio, giunzione, implementazione dei sistemi e relativa customizzazione. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La società istante afferma di non operare nel settore delle costruzioni edili e dell'edilizia in genere, come risulta confermato dal fatto che nella maggior parte dei casi l'attività edile viene subappaltata a società terze specializzate nel medesimo settore. Pertanto, le prestazioni rese alla ALFA Srl non sono soggette al regime del reverse-charge. Per la stessa ragione, la BETA Spa ritiene che genericamente, nell'ipotesi in cui essa affidi in subappalto ad altre società le attività edili comprese in un contratto d'appalto, tali prestazioni non debbano essere fatturate con il regime dell'inversione contabile e, quindi, alle stesse deve essere applicato l'ordinario regime dell'iva.

3 PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 17, sesto comma, lett. a) del DPR n. 633 del 1972, così come sostituito da ultimo dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, prevede l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile "a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore". I soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo del reverse-charge devono essere individuati in relazione alle prestazioni dipendenti da subappalti (circolare n. 37 del 29 dicembre 2006). Le prestazioni rese nell'ambito del settore edile, sono quelle riconducibili alle attività di costruzione elencate nella sezione F ("Costruzioni") della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004, sostituita ora dalla tabella ATECO 2007. La circolare n. 11 del 16 febbraio 2007 (punto n. 5.2), ha ulteriormente precisato, che il sistema dell'inversione contabile nell'edilizia è applicabile solo a condizione che sia il soggetto appaltatore che il soggetto subappaltatore operino nel quadro di un'attività riconducibile alla richiamata sezione F della tabella ATECOFIN. Ciò premesso, nel caso rappresentato l'istante fa presente che il soggetto appaltatore (ALFA Srl) svolge l'attività di installazione di impianti idraulico-sanitari identificata con codice 45.33.0 compresa nella sezione F, riconducibile nell'ambito del settore edile. La ALFA Srl, ha vinto una gara d'appalto per la realizzazione di una rete di pannelli a messaggio variabile in prossimità di caselli autostradali ed affida in subappalto alla società istante (BETA Spa) le attività necessarie al collegamento via cavo tra i citati

4 pannelli e la centrale operativa della società committente che gestisce il ramo autostradale. Al fine di stabilire se nel caso in esame si rende applicabile il regime dell'inversione contabile è necessario verificare se anche l'attività svolta dalla società istante sia riconducibile nell'ambito del settore edile. Orbene, come rappresentato nell'istanza, l'attività svolta dalla società BETA Spa consiste nel montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuati da parte di ditte non costruttrici, come risulta dalla descrizione del codice 31.62.2 della sezione D. Detto codice, come è specificato nelle istruzioni, comprende l'installazione specializzata di macchine presenti negli impianti industriali, di apparecchiature per il controllo dei processi industriali, di macchine e apparecchiature di grandi dimensioni e di apparecchiature industriali in genere. Le imprese collocate in tale codice attività non fabbricano gli elementi che costituiscono gli impianti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ma provvedono unicamente al loro montaggio e alla loro eventuale riparazione. Infatti, la fabbricazione di tali apparecchiature è identificata con un altro codice attività. Da tale sezione, inoltre, sono escluse le installazioni elettriche per l'edilizia, comprese a loro volta nel codice 45.31.0. Il codice di attività 31.62.2 della tabella ATECOFIN 2004 corrisponde al codice 33.20.02 della nuova classificazione ATECO 2007 dal quale, come viene specificato, è esclusa l'attività di installazione di impianti di illuminazione stradale e di dispositivi elettrici di segnalazione. Tale attività è identificata con l'apposito codice 43.21 della sezione F (Costruzioni) ATECO 2007, nel quale devono essere comprese, tra le altre, quelle imprese che provvedono all'installazione di impianti di illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti.

5 In sostanza, nell'ambito della classifica ATECO 2007 sembrerebbe risultare che si ha una differenziazione dell'attività a seconda del tipo di impianti che si installano, poiché il codice attività 33.20.02 si riferisce all'attività di installazione di apparecchiature e macchine del settore manifatturiero mentre il codice attività 43.21 identifica le imprese che installano impianti facenti parte integrante di edifici o strutture simili (comprese quindi le autostrade) sono classificate nella sezione F. Conseguentemente, la scrivente ritiene che, nel caso in esame, se l'attività svolta dalla società istante rientra, anche se in via non prevalente, in tale ultima categoria le relative prestazioni rese nei confronti della ALFA Srl devono essere assoggettate al regime del reverse-charge. Riguardo l'ulteriore quesito posto dalla società istante, relativo all'applicazione del regime dell'inversione contabile nella generica ipotesi in cui la stessa affidi in subappalto (se il subappalto medesimo è previsto nel contratto d'appalto) ad altre società eventuali lavori edili accessori alle attività principali del contratto di appalto (costituite dalla progettazione, cablaggio, giunzione, implementazione dei sistemi e relativa customizzazione), si ritiene che anche in tale circostanza sia necessario classificare correttamente le attività svolte dalla società istante e verificare se queste rientrano nella sezione F (costruzioni). Nel qual caso, essendo appurato che anche la società subappaltatrice opera nell'ambito del settore edile, le prestazioni rese da quest'ultima nei confronti della società istante sono assoggettate al regime del reverse-charge. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.