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Introduzione all Ordinanza Balneare della Capitaneria di Porto/ Guardia Costiera di Livorno. Direzione Marittima della Toscana Da alcuni anni sulle nostre coste abbiamo due Ordinanze: quella Comunale, per la parte amministrativa, e quella della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera per la sicurezza della balneazione. Parleremo ora dell Ordinanza Balneare della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Livorno, valida sui nostri lidi, partendo da Castagneto Carducci, a sud, fino a Marina di Vecchiano: a nord. L Ordinanza Balneare è un insieme di norme o di regole che disciplinano la balneazione. Ci viene spontanea una domanda: perché un insieme di norme, regole e non leggi come per tutto il resto della nostra legislazione? Il nostro litorale non è uguale e certe regole vanno bene per un tratto di costa ma non per un altro. Per essere più chiari: davanti a Tirrenia per trovare l acqua alta (dove non si tocca e si può nuotare) dobbiamo camminare verso il largo per almeno 40-50 metri, a Venezia, in alcuni tratti di mare, per trovare una profondità che consenta di nuotare dobbiamo allontanarci da riva per alcune centinaia di metri. Ma senza allontanarci troppo, davanti alla spiaggia di ciotoli e sassi del Romito o di Calafuria dopo pochi metri c è subito acqua alta. Di fronte a queste due ultime località, come pure davanti alla adiacente costa frastagliata, rocciosa, chi fa il bagno,(secondo le norme della Capitaneria) non può allontanarsi da riva più di cento metri, mentre davanti a Tirrenia, Marina di Pisa, Marina di Vecchiano ecc. possiamo arrivare fino a 200 metri dall arenile. Tutto questo, ad un analisi superficiale, può sembrare una limitazione senza senso: perché davanti alla costa rocciosa solo 100 metri? Invece risponde agli intenti dell Ordinanza della Capitaneria di Porto: che mette in primo piano la sicurezza della balneazione. Per chiarire: davanti agli stabilimenti balneari ci sono delle boe che delimitano la zona destinata a chi fa il bagno, e che è interdetta a tutti i mezzi nautici (esclusi quelli a remi). Le boe (o gavitelli) di colore rosso/arancione, posizionati a 200 metri dalla battigia sono una chiara linea di confine (sono a 50 metri uno dall altro e in numero minimo di due per ogni stabilimento)che i conduttori di imbarcazioni, a motore o a vela, sanno di non poter oltrepassare, come pure i bagnanti sanno del pericolo nell andare oltre. Davanti al Romito e Calafuria i gavitelli non ci sono, da lì la riduzione della zona destinata ai bagnanti. In questo modo i trasgressori, quelli che vanno con le imbarcazioni oltre, che si avvicinano troppo a riva, non troveranno nuotatori prima di 100metri dalla costa. In più, in quel tratto di costa, non ci sono bagnini, non c è servizio di salvataggio; portare aiuto senza l imbarcazione e la dotazione di soccorso ( patino, pinne, salvagenti, rullo, ecc.) non è cosa facile per occasionali soccorritori, armati di buona volontà ma, senza nessuna esperienza di salvataggio. Riteniamo che il limite dei 100 metri sopra descritto, contenuto nell Ordinanza della Capitaneria di Porto, riduca considerevolmente l insuccesso di un salvamento. Le regole dell Ordinanza della Capitaneria non sono fisse e uguali per tutta Italia, come una legge, ma sono come un vestito che un sarto modella rispettando l identità del litorale: certe disposizioni che sono necessarie per un tratto di costa, saranno diverse per un altro che ha differenti caratteristiche. Inoltre, dato che ogni anno viene emessa una nuova Ordinanza, la successiva andrà a colmare i vuoti della precedente. Ci troviamo così davanti ad un lavoro che non può avere interruzioni o rilassamenti, per non trovarci di fronte al fatto compiuto: incidenti che non avevamo previsto si potessero verificare. 1

Il sottovalutare la pericolosità di una situazione presente, può portare ad episodi di estrema gravità. Per fare solo qualche esempio: gli acquascooter, che vengono anche noleggiati, ora sono presenti sulle nostre spiagge in numero visibile. Le situazioni di rischio che si creavano con la loro guida sconsiderata, gli sconfinamenti nella zona di balneazione, hanno obbligati, la CP/GC, a confinarli per quanto riguarda le evoluzioni a oltre 400 metri da riva e fino ad una distanza non superiore al miglio dalla costa. Ma anche questo non è stato sufficiente, le loro invasioni sono continuate, gli incidenti che hanno coinvolto ignari bagnanti si sono ripetuti ed ora chi vuole usare la moto d acqua deve essere in possesso della patente nautica. La pesca con la canna e amo, fatta davanti a spiagge frequentate da bagnanti, è un altro valido esempio. La pesca con la canna poteva creare situazioni di ordine pubblico, discussioni, liti ed altro. È stata quindi vietata d estate, durante l orario di balneazione, davanti a spiagge con i bagnanti: ma anche questo, nel tempo, si è dimostrato insufficiente. Anni indietro i pescatori, con la canna, arrivavano la mattina presto, verso le ore 6-6,30, e si posizionavano sulla battigia: in quel momento in mare non c era nessuno. Quando, dopo qualche ora, arrivavano i villeggianti ed entravano in acqua, con l intenzione di fare il bagno, spesso, i pescatori, non volevano andarsene ritenendo che, essendo arrivati prima, se c era qualcuno che doveva spostarsi non erano certo loro a doverlo fare. Da qui il divieto di pescare, durante l orario di balneazione, da qualsiasi punto della costa dove fosse possibile fare il bagno. Ma anche questa ulteriore limitazione, col tempo, ebbe bisogno di un altra restrizione. I pescatori a conoscenza del divieto di pesca durante l orario di balneazione ( 9-19) non lo rispettavano: facendo tardi di qualche minuto la mattina, anche mezz ora, e arrivando prima la sera. Davanti ai controlli dell autorità competente si giustificavano dando la colpa all orologio: che andava avanti o indietro a seconda del bisogno. L attuale Ordinanza della CP/GC anticipando di mezz ora (alle 8,30) e posticipando sempre di mezz ora (19,30) la fine e l inizio dell orario della pesca, ha posto fine a questi malintesi. Un altro esempio è la zona destinata alla balneazione che era e resta di 200 metri dalla battigia, i mezzi nautici con propulsione a vela o a motore, potevano transitare liberamente solo oltre questo limite, che era segnalato da boe o gavitelli di colore rosso a 50 metri uno dall altro, ma gli sconfinamenti erano frequenti con conseguenze talvolta tragiche. La CP/GC con l Ordinanza, solo pochi anni fa, intervenne limitando la velocità dei mezzi nautici, da 1000 metri dalla costa fino alle boe rosse, dovevano ridurre la velocità a 10 nodi marini, dopo spengere il motore e proseguire a remi. Ma anche questo risultò insufficiente, l attuale Ordinanza della CP/GC ha creato una zona off-limit di 50 metri: i bagnanti possono raggiungere le boe rosse dei 200 metri, ma i mezzi nautici devono spengere il motore 50 metri prima, è stata così realizzata una fascia ulteriore di sicurezza. Talvolta, anzi spesso, purtroppo il buon senso non basta e le norme, le regole, per molti, sono l unica medicina: per loro una onerosa sanzione amministrativa è l unico deterrente. Molte sono state le situazioni a cui, la CP/GC, ha cercato di trovare una soluzione: la balneazione è in continua evoluzione, si sono create nuove realtà e conseguenti problemi. L Ordinanza della Capitaneria si sforza di trovare le giuste soluzioni per non creare limitazioni pesanti per nessuno, ma, ovviamente, per salvaguardare i più vengono scontentati alcuni. È bene precisare che per l Ordinanza Balneare della CP/GC l obbiettivo principale è garantire una balneazione sicura e, durante l estate, i diritti, la sicurezza e la tranquillità dei bagnanti devono essere i primi ad essere tutelati. 2

MINISTERO DEI TRASPORTI Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Circondario Marittimo di Livorno L'Ordinanza Balneare, della Capitaneria di Porto, è un'insieme di norme/regole che disciplinano la balneazione e tutto quello inerente alla sicurezza in mare. L'Autorità della presente Ordinanza Balneare parte, a nord, da Marina di Vecchiano fino, a sud, al comune di Castagneto Carducci: con precisione al limite del fosso Camilla. L'Autorità di controllo è la Guardia Costiera/Capitaneria di Porto (agenti di Polizia Marittima) ma possono verificare il rispetto delle regole dell'ordinanza Balneare tutti gli agenti di Pubblica Sicurezza. Ordinanza di sicurezza balneare n 44 La stagione balneare inizia il 1 maggio e termina il 30 settembre. Uno stabilimento deve obbligatoriamente essere aperto almeno dal 1 giugno al 15 settembre con il servizio di salvataggio assicurato obbligatoriamente tutti giorni dalle ore 9 alle 19. Le strutture balneari, da alcuni anni, possono essere funzionanti anche nel periodo restante dell anno. Nelle strutture balneari che operano fuori dal periodo 1/6-15/9 il servizio di salvamento deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia: dovrà essere issata una bandiera rossa ed esposto un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO. DURANTE LA STAGIONE BALNEARE Il servizio di salvamento può essere assicurato anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all approvazione del Capo del Circondario Marittimo, I Comuni costieri e le associazioni di concessionari, che intendono organizzare il servizio di salvamento per conto dei propri associati, devono far pervenire all Autorità Marittima una proposta di piano collettivo di salvataggio contenente le generalità del legale rappresentante dell impresa affidataria, i tratti di spiaggia libera, ovvero l elenco degli stabilimenti balneari per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l ubicazione delle singole postazioni di salvataggio. Per una migliore funzionalità del servizio, l Autorità Marittima potrà disporre modifiche all ubicazione delle postazioni di salvataggio. In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio. Le colonie marine debbono assicurare il servizio di salvataggio qualora vi siano persone sulla propria spiaggia. Zone di mare riservate ai bagnanti. 1. Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere è destinata alla balneazione. 3

1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l uno dall altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento. Limite delle acque sicure I concessionari, per un tratto delle aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt.1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a cinque metri, le cui estremità dovranno essere ancorate al fondo con un corpo morto. Attenzione La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia (5 metri), ha come priorità l attività di salvamento e pertanto la sua utilizzazione non deve recare impedimento al predetto servizio. Sui 5 metri della battigia si può solo transitare, passeggiare, ma non sostare neppure per poco tempo ne in piedi e neppure seduti. Il patino di salvataggio è l unica cosa che può sostare sulla battigia, è vietato il suo utilizzo per tutto quello non inerente il soccorso: è severamente vietato sedervisi sopra. Durante l orario di sorveglianza obbligatoria (9-19) deve essere armato con tutta la dotazione obbligatoria, qualora, per motivi vari, come mareggiate, fosse posizionato nella parte retrostante la battigia sarà cura del bagnino che il tratto di spiaggia che lo separa dal mare sia sempre libero per un suo pronto impiego. IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO Il servizio di salvataggio deve essere attivato dalle ore 09,00 alle ore 19,00 (ORARIO DI BALNEAZIONE). I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine devono comunicare all Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l attività di sorveglianza, nelle forme stabilite dall allegata scheda informativa. Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con un bagnino, in ragione di uno ogni 80 metri di fronte a mare o frazioni, muniti di uno dei due seguenti brevetti in corso di validità: a) brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto Sezione Salvamento - contraddistinto dalla sigla "M.I.P."; b) brevetto di "Bagnino per Salvataggio" rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova. Attenzione nessun altro brevetto o attestato è valido!! Se particolari conformazioni dell arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero dei bagnini abilitati deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo. Regole per le piscine presenti negli stabilimenti balneari. Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine e vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da bagnini dedicati solo a quel compito: praticamente dovrà vigilare un bagnino impegnato solo per la piscina non è consentito ad un bagnino sorvegliare contemporaneamente la piscina e il mare. Il personale di salvataggio (il bagnino) deve indossare, sempre durante la sorveglianza una maglietta rossa recante la dicitura "SALVATAGGIO": multa prevista 1034. 4

SORVEGLIANZA ATTENUATA O RIDOTTA Nel periodo di tempo compreso tra le ore 13:30 e 15:30 è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori anziché per ogni singolo stabilimento: Precisando: durante l'orario detto di sorveglianza attenuata sarà sufficiente la presenza di un bagnino ogni 80 metri di fronte mare anziché un bagnino ogni stabilimento balneare, come prevede l'ordinanza Balneare della Capitaneria di Porto di Livorno, anche quando la lunghezza della striscia litoranea è di pochi metri. Quindi se due o più stabilimenti adiacenti, non superano complessivamente gli ottanta metri di tratto costiero, durante l'orario(13,30-15,30) detto di sorveglianza ridotta o attenuata, possono avere come addetto alla sicurezza un solo bagnino. In tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello posizionato in maniera ben visibile nei pressi della battigia attenzione sorveglianza ridotta e deve essere issata, a cura dei concessionari, su un alto pennone, almeno quattro metri, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera gialla. Inoltre della decisione di adottare la possibilità di partecipare al piano di sorveglianza attenuata dovrà essere informata la Capitaneria di P. con i nomi degli stabilimenti che aderiscono e la turnistica dei bagnini che sorveglieranno. Uno stabilimento deve rispettare l orario di apertura e chiusura minimo che è dalle ore otto fino alle ore 20. In caso di totale assenza di sorveglianza (prima delle ore 09,00 e dopo le ore 19,00) devono essere issate contemporaneamente la bandiera rossa e giall e dovra essere chiuso immediatamente lo stabilimento e avvertita la Capitaneria di P.. ATTENZIONE Nell orario di sorveglianza limitata che alcuni erroneamente chiamano pausa pranzo la presenza del bagnino, alla sua postazione, è obbligatoria. È bene quindi che al momento dell assunzione, il bagnino, chiarisca col proprio datore di lavoro chi lo sostituirà al momento del pranzo, perché se non venisse trovato anche per un brevissimo periodo, pure nell orario 13,30-15,30, a lui, al bagnino, verrebbe elevata una sanzione amministrativa di 1034. I BAGNINI, DURANTE L'ORARIO DI BALNEAZIONE, DEVONO : - indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "Salvataggio": non sono permessi altri colori. - essere dotati di fischietto; - essere impiegati per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro bagnino abilitato; - tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua, come pure i salvataggi effettuati, inoltrando anche apposita scheda di segnalazione allegata. Attenzione la segnalazione degli incidenti è obbligatoria: sono stai multati bagnini che dopo un salvataggio si sono dimenticati di avvertire la Capitaneria di P. i bagnini, durante l'orario di balneazione, devono stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione, oppure in mare sull imbarcazione di servizio: multa prevista 1034. DOTAZIONE OBBLIGATORIA DEL BAGNINO Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri - devono essere prontamente disponibili, in prossimità della battigia: 5

1) un binocolo; 2) 200 metri di cavo di salvataggio, di tipo galleggiante, arrotolato su un rullo fissato saldamente al terreno con attaccata alla sua estremità una cintura o una bretella oppure un salvagente anulare; 3) un paio di pinne della misura del bagnino. 4)In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa (o baywatch) sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri. 5)un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio (patino) recante la scritta SALVATAGGIO oppure SOS ed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi. E data facoltà di utilizzare moto d acqua da parte dei bagnini, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: - apposita comunicazione al Capo del Circondario Marittimo di Livorno da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell espletamento del servizio anche con l impiego di moto d acqua; - titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d acqua; - presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un altro bagnino; - la moto d acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta SALVATAGGIO ; - la moto d acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l idoneità al recupero/trasporto; - la moto d acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: dispositivo di retromarcia; pinne con fascia posteriore di regolazione;coltello;cima di traino con moschettoni; stacco di massa di scorta; fischietto; torcia stagna; strumento di segnalazione sonora; apparato radio di comunicazione VHF marino. - Il conduttore la moto d acqua deve indossare: casco protettivo;scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l incolumità di altre persone presenti. Attenzione la disponibilità della moto d acqua non esclude la presenza del patino di salvataggio con tutta la dotazione obbligatoria. 6. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L avviso di cui sopra deve essere ripetuto continuamente anche per altoparlante (esempio: attenzione balneazione pericolosa, attenzione balneazione pericolosa, 6

attenzione balneazione pericolosa). In maniera particolare quando, nonostante il mare pericoloso, ci sono persone in acqua. Primo Soccorso Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da: - tre bombole individuali di ossigeno monouso, da un litro, con valvola di regolazione e mascherina, o una bombola di ossigeno portatile (2lt.) con manometro ed erogatore; - una cannula di respirazione bocca a bocca; - un pallone ambu o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie; - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all uso le dotazioni di pronto soccorso: deve essere facilmente individuabile da chiunque e segnalato con il simbolo internazionale, se necessario anche con più cartelli indicatori e frecce: non deve essere usato per altro come magazzino, rimessaggio, ripostiglio, ecc. Art.5.Disciplina della pesca. L esercizio di qualsiasi tipo di pesca, canna con amo, arselle e muscoli-cozze, reti e simili, ecc. È VIETATO nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, dalle spiagge degli stabilimenti e dalle libere: nel periodo compreso tra le ore 8:30 e le ore 19:30. Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna. Per la pesca subacquea è prevista un altra normativa. Regole per le attività subacquee. Chiunque compia attività subacquee (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) è obbligato a segnalare la propria presenza con apposito segnale (bandiera rossa con banda trasversale bianca) fermato su una boa o issato su unità navale posizionato in modo visibile e di dimensioni tali da essere facilmente visibile da 300 metri. Il sub non deve comunque, nella sua escursione in superficie o in immersione allontanarsi oltre 50 metri dalla stessa. La suddetta bandiera deve essere posizionata su una boa galleggiante o su unità navale. I dipartisti (le imbarcazioni) in avvicinamento dovranno altresì mantenersi ad almeno 100 metri dalla suddetta bandiera di segnalazione. Chi esercita la pesca subacquea deve attenersi a queste norme o regole: I ) non può avvalersi dell'uso di respiratori II ) non può praticarla a meno di 500 metri da riva, nel periodo estivo. III ) non può raggiungere suddetta zona con il fucile carico anche se con la sicura, nel periodo estivo. Vietata nelle ore notturne Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale. L'esercizio dello sci nautico é consentito in ore diurne e con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad oltre duecentocinquanta metri dalla riva antistante le spiagge ed ad oltre cento metri dalle coste cadenti a picco in mare. 7

Ovviamente viste le limitazioni e dato che è impossibile praticare lo sci nautico ad una velocità inferire ai dieci nodi (km 18,520) per le evoluzioni dovrà spostarsi ad oltre mille metri dalla costa, davanti agli stabilimenti ed ad oltre 500 metri davanti alla costa rocciosa a picco come Romito e Calafuria. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni: a)i conduttori di natanti muniti di motori entrobordo e fuoribordo devono essere abilitati alla condotta dei mezzi nautici anzidetti, ed essere muniti di patente nautica anche se la potenza del motore non lo richiede; b)tali conduttori dovranno essere sempre assistiti da altra persona esperta nel nuoto; c)i natanti devono essere muniti di un sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente; d)durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri; e)la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da imbarcazioni, ovvero entro gli appositi corridoi di lancio; f)la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino; g)é vietato a qualsiasi imbarcazione a motore seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre imbarcazioni trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità a vicinanza tale da poter investire gli sciatori, in caso di caduta; h) i mezzi nautici debbono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore; i)i mezzi nautici debbono inoltre essere muniti di dispositivo per pronto soccorso e, per ogni sciatore trainato, di un salvagente a portata di mano. Le scuole di sci nautico devono attenersi all'osservanza delle seguenti condizioni: I )i motoscafi e le imbarcazioni-scuola devono essere equipaggiati da un conduttore abilitato e da un aiutante, muniti di brevetto di marinaio o bagnino di salvataggio della Società Nazionale di Salvamento; II )le scuole di sci nautico, comunque costituite e gestite, devono essere regolarmente riconosciute dalla Federazione Italiana Sci Nautico; III )dette scuole non possono impiegare personale istruttore che non risulti debitamente abilitato all'insegnamento dello sci nautico con diploma rilasciato dalla "Federazione Italiana Sci Nautico" Corridoi di lanci per barche a motore o a vela. 1. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche: - larghezza non inferiore a metri 10; - profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti; - delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti) e distanziati a intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri; - individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione, posti a profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata alla balneazione; - nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE". 8

2. L installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 1. 1. Norme specifiche di comportamento. Ai fini della sicurezza della balneazione: a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza; b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi; c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio; d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all interno dei corridoi di lancio. Disposizioni particolari per i jet-sky (scooter d acqua) e natanti similari. 1.1 durante la stagione balneare il varo, l alaggio, la partenza e l approdo è consentito dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l arrivo; 1.2 l entrata e l uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi. 1.3 nel rimanente periodo dell anno, è consentito il varo, l alaggio, la partenza e l approdo da qualsiasi punto dalla costa. Per la conduzione degli acquascooters o moto d acqua e mezzi similari è richiesta la patente nautica. Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale. I locatori di scooters acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi. Locazione dei natanti da diporto La locazione di natanti da diporto a remi o pedali nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. destinati al diporto dei bagnanti, è disciplinato come segue: 1.1 la locazione può essere effettuato dalle ore 09.30 alle ore 18.30 di ogni giorno con mare e tempo assicurati favorevoli. La locazione è comunque vietato in caso di avverse condimeteo ed il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandiera rossa su apposito pennone; 1.2 la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso i natanti prototipi non omologati possono trasportare: n 3 persone per lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50, n 4 persone per lunghezza f.t. compresa tra metri 3,51 e 4,50 n 5 persone per lunghezza f.t. compresa tra metri 4,51 e 6,00; i natanti privi di motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore ha facoltà di richiedere, all'atto della locazione, apposita dichiarazione di capacità al nuoto; 1.4 gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo; 1.5 il locatore, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o deve avvalersi di persona qualificata che possegga tali requisiti; 1.6 il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti noleggiati (tale unità non è necessaria quando il 9

noleggiante si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare); 1.7 il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nei precedenti punti: Deve annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito del conduttore e la durata della locazione. I natanti a motore possono essere locati solo a persone di età non inferiore ad anni 16. In particolare le moto d'acqua devono essere dotate di un sistema di telecomando di spegnimento del motore a distanza, manovrabile da parte del locatore. Art.10 Prescrizioni particolari 1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo è vietato: - sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri ( 1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia; - transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e alle persone diversamente abili. LE BANDIERE I significati delle bandiere da sole e insieme. La bandiera è di colore rosso oppure giallo. La bandiera rossa è un segnale di pericolo, quella gialla di limitazione. Troviamo la bandiera rossa nel periodo precedente il 1 giugno e successivo al 15 di settembre quando il bagno è aperto ma la presenza del bagnino non è assicurata insieme ad un cartello anche in più lingue riportante la dicitura ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO Troviamo la bandiera rossa anche durante le giornate di mare pericoloso. Troviamo la bandiera gialla durante l orario di sorveglianza limitata o attenuata, dalle 13,30 alle 15,30. Troviamo la bandiera rossa e la bandiera gialla issate sul pennone del bagno contemporaneamente quando, durante la stagione balneare, il bagno è aperto ma il servizio di salvataggio non è assicurato. Art.11. Disposizioni finali. 1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare. 2. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n 63 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 4 maggio 2006. LIMITI GENERALI DELLA NAVIGAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE Nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre le unità da diporto sono soggette ai seguenti limiti generali di navigazione rispetto alla costa. a) è fatto obbligo navigare con unità da diporto a motore ad una velocità non superiore a 10 nodi e con lo scafo in dislocamento (scafo immerso, non planante) nella zona di mare per una distanza di 500 metri dalle coste rocciose a picco sul mare e 1000 metri dalle spiagge b) è fatto divieto navigare nei 250 metri dalla battigia(dalle spiagge) e 100 metri dalle coste rocciose a picco sul mare dalle ore 8,30 alle 19,30. c) è fatto divieto ormeggiare e ancorare nei 250 metri della zona riservata alla balneazione dalle spiagge e dei 100 metri dalle coste rocciose, salvo i casi autorizzati con apposita concessione demaniale marittima. Le zone di mare davanti alle coste rocciose a picco possono essere comunque attraversate ai soli fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o dell'ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla costa, a velocità minima, e 10

comunque non superiore a tre nodi, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose. ATTENZIONE Per essere più chiari faremo qui due esempi di una situazione abbastanza comune per chi pratica la navigazione con unità da diporto. Primo esempio Siamo a bordo di un unità da diporto e ci troviamo in mare davanti agli stabilimenti balneari di Tirrenia ad una distanza di circa 3000 metri dalla battigia. Dobbiamo raggiungere velocemente la costa ma non sussiste uno stato di necessità, una situazione a rischio che autorizzerebbe la deroga alle norme di comportamento sopra descritte. Come possiamo comportarci? Possiamo raggiungere i mille metri, dalla spiaggia, liberamente alla velocità che vogliamo dopo dobbiamo ridurre l andatura ad un massimo di 10 miglia marine orarie ( km 18,520) fino ai 250 metri dalla costa, oppure a 50 metri prima delle boe rosse che delimitano la zona riservata alla balneazione: qui spengere il motore e proseguire a remi, oppure se è presente un corridoio di lancio/atterraggio possiamo raggiungere la terra ferma attraverso quest ultimo ad una velocità non superiore alle tre miglia marine (km. 5,556). Secondo esempio Siamo a bordo di un unità da diporto e ci troviamo in mare davanti al litorale roccioso a picco come quella di Calafuria, Romito ad una distanza di circa 3000 metri dalla costa. Dobbiamo raggiungere velocemente la riva ma non sussiste uno stato di necessità, una situazione a rischio che autorizzerebbe la deroga alle norme di comportamento sopra descritte. Come possiamo comportarci? Possiamo raggiungere i 500 metri, dalla costa, liberamente alla velocità che vogliamo. Dopo dobbiamo ridurre l andatura ad un massimo di 10 miglia marine orarie ( km 18,520) fino ai 100 metri dal litorale, la zona riservata alla balneazione: qui ad una velocità non superiore alle tre miglia marine orarie (km. 5,556) si può giungere fino alla terra ferma in modo perpendicolare facendo attenzione ai bagnanti. SURF È vietato atterrare con i surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari devono aver cura di separare le aree destinate alle evoluzioni dei surf da quelle destinate ai bagnanti: per far praticare il surf davanti agli stabilimenti, visto l alto rischio che si viene a creare durante le evoluzioni di questa attività, occorre che il concessionario dopo la presentazione di un piano per la sistemazione di un corridoio per il surf ottenga l autorizzazione dalla Capitaneria di Porto. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio. ACQUASCOOTER- MOTO D ACQUA - JET-SKY ecc. L'acquascooter è un natante e segue le regole previste per i natanti stessi, fatta eccezione per la conduzione per la quale è previsto: patente nautica sempre obbligatoria, indipendentemente dalla potenza del motore la maggiore età (aver compiuto 18 anni) ATTENZIONE (con queste nuove severe disposizioni appare chiaro che il noleggio degli acquascooter diventa difficile) PATENTE NAUTICA 11

La patente è obbligatoria in tutti i casi, sia natanti che imbarcazioni, quando: 1) Il mezzo ha un motore con una potenza dichiarata superiore ai 40,8 CV 2) Quando si superano le 6 miglia dalla costa. 3) Per il conducente dell unità che effettua lo sci nautico Per la guida dei jet-sky, moto d acqua (scooter d acqua) e natanti similari è SEMPRE obbligatoria la patente nautica D.L. 18 Luglio 2005. Impiego delle tavole con aquilone (Kitesurf) L uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate Kitesurf) è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 anni di età. Durante l utilizzo dei Kitesurf è obbligatorio: a) indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed un caschetto di protezione. c) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza. E vietato lasciare il Kitesurf incustodito sia in mare che sulla spiaggia senza avere scollegato almeno un lato dell ala e riavvolto completamente i cavi sul boma: rendendolo non pericoloso anche in presenza di forte vento. Corridoi di lancio per Kitesurf 1. Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione, l atterraggio e la partenza dei Kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all interno di appositi corridoi di lancio aventi le seguenti caratteristiche: a) Larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 ad una distanza dalla costa di mt. 100; b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 250 mt. dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l una dall altra; c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante; d) per agevolare l individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 250 mt. deve essere di colore arancione ed avente un diametro di 80 cm., con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione; e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura CORRIDOI USCITA NATANTI VIETATA LA BALNEAZIONE ; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura. 2. Norme di comportamento: a) La partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag (farsi trascinare dall aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia); b) nei 100 mt. sopracitati è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro; c) l impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia; 3. L installazione dei corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio. Il titolare dell autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio BANDIERA ROSSA. 12

Su questa stessa ordinanza facente parte del materiale di studio per il conseguimento del brevetto di Bagnino di Salvataggio della Società Nazionale di Salvamento il significato dell'esposizione della bandiera rossa è gia stato trattato precedentemente: ma la bandiera rossa in alcuni tratti litoranei ha un valore di divieto. Il primo a vietare la balneazione in giornate di mare pericoloso è stato il comune di Pisa dopo l'annegamento di un giovane pisano, Marco Verdigi, che aveva perso la vita per salvare quella di due bambini, che facevano il bagno in un punto molto pericoloso, durante una giornata di forte vento di Ponente. Venne emessa un'ordinanza comunale che, ancora oggi, vieta l'entrata in acqua in un tratto del litorale, a Marina di Pisa, partendo dalla foce dell'arno, continuando davanti all'abitato, terminando al bagno Stella Polare, dove oltre a Marco Verdigi erano affogati due coniugi svedesi circa un mese prima. L'ordinanza entra in funzione quando viene alzata, a cura del comune di Pisa, la bandiera rossa: chi entra in mare dove c'è il divieto viene multato. Anche Castagneto Carducci emise un divieto di balneazione dopo la morte di un giovane senegalese che voleva aiutare un bagnante in difficoltà, pure il comune di Vecchiano si allineò a seguito dell'annegamento di una giovane polacca. Ma la difficoltà è sempre stata il rispetto di quest'ordinanza, troppo poche le persone impiegate per questo compito: se è vero che tutti gli agenti di P.S. e di P.G. possono intervenire, di fatto solo gli uomini della Guardia Costiera/ Capitaneria di Porto sono presenti sul nostro litorale ed il loro numero è insufficiente per l'osservanza della stessa dato che, oltretutto, sono impiegati in numerosi altri compiti. Nel tempo l'ostacolo del non poter far rispettare il divieto è aumentato notevolmente, in primis, le numerose proteste dei fruitori delle nostre spiagge per le valutazioni, personali, che tendono a sottovalutare il pericolo, in più l'applicazione alla lettera, dell'ordinanza di divieto, penalizzerebbe anche chi entra in acqua mantenendosi in sicurezza a pochi metri da riva e non solo gli incoscienti che si allontanano dalla costa mettendo a rischio, non solo la propria ma, anche la vita del soccorritore. Per esempio quando, durante una giornata di mare grosso, un agente di Pubblica Sicurezza oppure di Polizia Giudiziaria trova un bagnante in mare deve elevargli una sanzione amministrativa, la cifra varia da comune a comune ma spesso supera i 200 euro, se sono un gruppo incominciano le difficoltà perchè tutti cercheranno di dileguarsi dandosela a gambe levate, l'agente o gli agenti dovranno cercare di fermarli. Altra situazione: mentre viene multato un bagnante molte altre persone gia a poche decine di metri restano in acqua, per poi uscire quando vedono l'agente avvicinarsi e da lì le proteste del bagnante sanzionato e di chi gli sta intorno. L'attuazione del divieto di balneazione richiederebbe uno spiegamento di uomini enormi, e ciò non è concretamente possibile, tanto che il comune di Vecchiano ha ritirato la propria ordinanza. Pi 22/ottobre/2008 Fiorenzo Meucci Direttore della Società Nazionale di Salvamento 13

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI emergenza mare: 1530 Capitaneria di Porto-Guardia Costiera (Direzione Marittima) Piazza della Sanità n 1 57123 Livorno 0586/826011 fax 0586/826090 wwwguardiacostiera.it email livorno@guardiacostiera.it emergenza mare: 1530 Capitaneria di Porto-Guardia Costiera(Ufficio Locale Marittimo) Via dell Ordine S.Stefano n 124 56013 Marina di Pisa Pisa 050/35922 fax 050/35193 email marinadipisa@guardiacostiera.it emergenza mare: 1530 Società Nazionale di Salvamento sez. di Pisa via Bonanno Pisano n 3 56126 Pisa 050/29539 050/550071 fax 050/29539 335/1001273-4 www.bagnini-pisa.it email bagninipisa@yahoo.it emergenza mare: 1530 LE SCHEDE Seguono i fac-simile di due schede: la prima per la segnalazione degli interventi da parte del bagnino SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI che servirà all Autorità Marittima per redigere la statistica dell anno corrente. La seconda per il piano di salvataggio collettivo SCHEDA CENSIMENTO da presentare all Autorità Marittima (CP-GC) per l approvazione. La scheda censimento, sarà riempita solo dal titolare dello stabilimento-balnearecolonia-spiaggia se questo aderisce al piano di salvataggio collettivo. Ma in presenza del servizio di salvataggio tradizionale dovrà riportare, anche, tutti i dati del bagnino addetto alla sicurezza della balneazione: dovrà essere presentata prima dell inizio della stagione balneare. La scheda di rilevazione degli incidenti dovrà essere compilata dal bagnino e fatta pervenire all Ufficio Marittimo di competenza, entro 24 ore dall intervento, anche via fax. 14

La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile alla Capitaneria di Porto di Livorno, direttamente o tramite il più vicino Ufficio Marittimo. Può essere inviata anche via Fax al n. 0586/826090. 15

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