Archeodidattica -Libera Accademia Internazionale di Archeologia e Cultura TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 (Denominazione) E costituita con il nome Archeodidattica Libera Accademia Internazionale di Archeologia e Cultura, una associazione senza scopo di lucro, aconfessionale e apartitica che persegue esclusivamente fini turistico-didattici e culturali. Art. 2 (Sede) L Associazione ha sede legale in Ciampino, in Via Fratelli Wright n. 132. Il Consiglio d Amministrazione ha facoltà di: modificare all interno del Comune dove è posta la sede, l indirizzo ove la stessa è ubicata; istituire sezioni locali, nonché sedi amministrative e di rappresentanza anche all estero. Art. 3 (Scioglimento) Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio si è esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio d Amministrazione propone all Assemblea Nazionale lo scioglimento dell Associazione. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell Associazione, l Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residui dopo l esaurimento della liquidazione, a favore di un'altra associazione o a fini di pubblica utilità sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. TITOLO II Finalità dell Associazione Art. 4 (Finalità) Le finalità dell Associazione: - contribuire alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio archeologico e storico-artistico italiano ed internazionale, anche sviluppando il rapporto con il territorio di riferimento; - offerta di competenze sotto forma di studi e consulenze, servizi didattici ed educativi; - redazione, pubblicazione e diffusione con qualunque mezzo, anche scritto e multimediale di studi, mostre, testi, istruzioni, periodici e simili, sia di carattere scientifico che divulgativo, attinenti alle attività sopra dette; - sensibilizzare l'opinione pubblica nei riguardi dei problemi archeologici, particolarmente quelli a carattere locale, di favorire il graduale formarsi di una coscienza archeologica specialmente tra i giovani, utilizzando tutti i mezzi a disposizione, quali lezioni, conferenze, visite, convegni, mostre, pubblicazioni specialistiche, ecc.; - ricoprire un ruolo attivo nel campo della divulgazione; - promuovere attività culturali nel territorio; - creare un luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile,
attraverso l educazione permanente, che cercherà di perseguire svolgendo delle attività didattiche e culturali come convegni, corsi, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di documentari, gite, visite a luoghi di interesse culturale, ecc.; - svolgere attività rivolte all accrescimento culturale e sociale dei soci, con l intento di attuare un processo che nel suo insieme realizzi una migliore integrazione ed una più salda coesione sociale, con particolare attenzione ai giovani ed ai bambini;favorire la costituzione di una cultura informatica diffusa consentendo a tutti i cittadini, e soprattutto ai ragazzi, l utilizzo delle tecnologie informatiche con il libero accesso ad internet, al fine di creare una rete civica locale, con proprio sito WEB, per la promozione di attività culturali, formative, assistenziali e turistiche per lo sviluppo generale del paese; - istituire centri estivi ed invernali con finalità, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero; - attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, sala giochi, bar interno, spaccio, mense, trattenimento musicali, videoteca, ludoteca, ecc.; - aderire, in Italia ed all estero, a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali. Art. 5 (Attività istituzionali) Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente statuto l Associazione svolge le seguenti attività istituzionali in Italia e all'estero: - sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche storico-archeologicoartistico-culturali; - gestione diretta di aree di interesse storico-archeologico-museale; - organizzazione di attività turistico-culturali nei siti posti a tutela e/o gestione dell Associazione; - promozione della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai suoi programmi; - svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente le località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico delle zone e tutte quelle iniziative atte a fruire, tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale; - promuovere e organizzare, anche in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, tutte le Associazioni ed i Cittadini attivi sul territorio, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici e privati, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed eno-gastronomiche nonché iniziative di solidarietà sociale ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti; - sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica ed il rispetto dell'ambiente; - curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici; - gestire e promuovere campi scuola e vacanze studio a carattere storicoarcheologico e naturalistico; - iniziative di studio e ricerca e manifestazioni, in osservanza alle leggi vigenti, per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale; - favorire e promuovere nel mondo della scuola (in ogni ordine e grado) attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali e Ambientali.
Qualora alcuna delle attività sopraelencate assuma carattere commerciale, le stesse dovranno considerarsi attività connesse a quelle principali perseguite dall associazione e comunque: - verranno svolte in via non prevalente; - i relativi proventi costituiranno fondi necessari per finanziare l attività principale dell associazione e non supereranno il 66% delle spese complessive dell organizzazione. Art. 6 (Strumenti) Nel perseguimento delle sue attività istituzionali l Associazione utilizza i seguenti strumenti: - nomina un Segretario in grado di coordinare il programma di attività e di assicurare la gestione efficiente dell'associazione; - programma, sviluppa, finanzia ed esegue programmi, progetti, studi e ricerche nel campo della tutela e della valorizzazione dei Beni storico-archeologicoartistici-culturali; - raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all'associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e privati, fondazioni e associazioni, di organismi nazionali ed internazionali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari; - acquisisce in affitto, concessione o proprietà, aree di rilevante interesse storicoartistico-archeologico, e strutture necessarie alla conduzione di programmi di educazione turistica e culturale; - sensibilizza e mobilita la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statutari e dei progetti; - stabilisce o crea collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano gli stessi scopi; - gestisce le riserve finanziarie anche mediante investimenti garantiti. TITOLO III - I Soci Art. 7 (Ammissione - Categoria di soci) I nuovi soci possono iscriversi presso la sede nazionale o presso qualsiasi sede periferica dell Associazione. Coloro che condividono le finalità dell Associazione possono diventare Soci e portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell'associazione. Si precisa che per divenire Soci ordinari è necessario lavorare ed operare nell ambito del turismo e dei Beni Culturali. L organo amministrativo può decretare l ammissione anche di soggetti che non soddisfino detto requisito. Il Consiglio d Amministrazione stabilisce la quota minima associativa e le diverse categorie di soci. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatta salva la rinuncia del socio che può esprimersi anche tramite il mancato versamento della quota associativa annuale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
Tutti i soci ordinari possono essere eletti alle cariche associative ed hanno il diritto di eleggere, direttamente o indirettamente, gli organi dell Associazione. Il Socio che tenga un comportamento in contrasto con le finalità dell Associazione o che ne danneggi gravemente l immagine può essere escluso dall Associazione. Art. 8 (Sostenitori dell Associazione) Assumono la qualifica di sostenitori dell associazione coloro che condividono lo scopo e le finalità dell Associazione. Il riconoscimento di tale status, nonché i diritti conseguenti, sono determinati dal consiglio di amministrazione. Art. 9 (Acquisizione della qualifica di Socio) La qualifica di Socio si acquisisce all'atto del pagamento integrale della quota annua minima associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio d Amministrazione. La qualifica di socio cessa a seguito di dimissioni che potranno manifestarsi per via scritta o attraverso il mancato versamento della quota associativa annuale, o a seguito di esclusione di cui all art.7. Il Segretario Generale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci. La partecipazione associativa è intrasmissibile. TITOLO IV - Gli Organi Art. 10 (Indicazione degli organi) Gli organi nazionali dell'associazione sono: 1. L'Assemblea Nazionale; 2. Il Presidente e il Vice-Presidente; 3. Il Consiglio d Amministrazione; 4. Il Segretario Generale; 5. Le Commissioni speciali consultive; 6. Il Presidente Onorario. Art. 11 (L'Assemblea Nazionale) All'Assemblea Nazionale, indetta in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione dell'attività e del bilancio consuntivo, e per la nomina ad referendum dei membri del Consiglio d Amministrazione, hanno diritto di partecipare tutti i soci. All'Assemblea Nazionale, indetta in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio d Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci, hanno diritto di partecipare tutti i Soci. La convocazione dell'assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è fatta dal Presidente della Associazione a mezzo di Raccomandata A.R., pubblicazione in sede, o avviso sul sito internet, sms, e-mail o eventuale altro mezzo deciso dall Amministrazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data fissata. La convocazione potrà esser comunque realizzata con altre modalità che garantiscano il diritto di intervento e di informativa di ciascun associato. Ogni Socio, a qualsiasi categoria appartenga, esclusi i minorenni, ha diritto ad un solo voto.
Art. 12 (Competenze) L'Assemblea Nazionale: - approva le modifiche allo Statuto, all'atto costitutivo e ratifica i regolamenti elaborati dal Consiglio d Amministrazione; - approva il bilancio annuale consuntivo, la relazione del Presidente ed eventualmente, se predisposto, quello preventivo; - indica le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo; - nomina i membri del Consiglio d Amministrazione; - delibera sulle proposte di esclusione dei Soci; - approva lo scioglimento della Associazione. Art. 13 (Funzionamento dell'assemblea Nazionale) L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell Associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per la partecipazione all'assemblea Nazionale è ammessa al massimo una delega a socio. La prima Assemblea provvede a nominare direttamente i componenti del Consiglio d Amministrazione. Art. 14 (Il Presidente e il Vice Presidente) Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica cinque anni. Il Presidente ed il Vice Presidente presiedono e convocano le riunioni del Consiglio d Amministrazione e dell Assemblea Nazionale. Predispongono l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio stesso. Il Presidente predispone, insieme al Segretario Generale, il programma, il coordinamento e lo svolgimento delle attività secondo lo Statuto. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l Associazione, rappresenta in giudizio l Associazione, risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell Associazione. Il Presidente può delegare ad altri membri del Consiglio d Amministrazione parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente. Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca per nome ed in rappresentanza dell Associazione, attesta di per sé l assenza o l impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito. Art. 15 (Il Consiglio d Amministrazione) Il Consiglio d Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici consiglieri eletti ogni cinque anni dall Assemblea Nazionale. Il Consiglio d Amministrazione elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale. Il Consiglio d Amministrazione è presieduto e convocato dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente. Può validamente deliberare a maggioranza dei presenti. Può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, stabilendo i limiti della delega. Il Consiglio d Amministrazione, per l'attuazione delle funzioni ad esso riservate, può nominare procuratori ad negotia ad
litem, anche tra i soci. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente facente funzioni. Il Consiglio d Amministrazione: - ratifica le assunzioni ed i licenziamenti del personale predisposti del Segretario Generale; - elabora i regolamenti inerenti le attività dell associazione; - ha la facoltà di promuovere giudizi e resistere, in tutte le sedi giurisdizionali; - ratifica l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio stesso; - esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per attuare il programma di attività predisposto dal Segretario Generale; - controlla che il programma delle Attività risulti finanziabile nei termini del bilancio preventivo; - controlla che il bilancio consuntivo corrisponda al preventivo o a precise delibere integrative del Consiglio stesso; - stabilisce l ordine del giorno dell Assemblea Nazionale; - stabilisce le quote minime associative e le diverse categorie di Soci. Art. 16 (Il Segretario Generale) Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio d Amministrazione e dura in carica cinque anni. E' compito del Segretario, insieme al Presidente del Consiglio d Amministrazione proporre la strategia dell Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie, predisporre il programma delle attività indicandone le fonti di finanziamento, assicurare l'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento delle stesse secondo lo Statuto, ed inoltre assicurare la migliore gestione del patrimonio, delle risorse umane (è direttamente responsabile delle assunzioni e dei licenziamenti del personale), e dell'immagine dell Associazione. Cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio d Amministrazione senza diritto di voto. Art. 17 (Le Commissioni speciali consultive e Comitato Scientifico) Il Consiglio d Amministrazione può istituire Commissioni Consultive per ricevere supporto nello svolgimento del proprio lavoro. Le Commissioni possono essere composte anche da membri esterni all'associazione e vengono formate da un apposito regolamento. Il Consiglio d Amministrazione istituisce, inoltre, il Comitato Scientifico, costituito da esperti e studiosi di varia provenienza interdisciplinare, con il ruolo di fornire al Consiglio stesso e al Segretario Generale un'ampia ed aggiornata informazione scientifica sui temi di interesse dell Associazione. Le presenze in commissioni, consulte, ecc. su indicazione del Consiglio d Amministrazione, sono formate, se necessario, da apposito regolamento che disciplina il giudizio su altre incompatibilità che possano essere sollevate. TITOLO V - Le risorse economiche Art. 18 (Indicazione delle risorse) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: - quote dei Soci; - donazioni e lasciti;
- proventi derivanti dalla raccolta fondi, e dalle attività connesse alle attività istituzionali; - beni immobili e mobili; - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche e/o private nazionali ed internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti; - entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione o in proprio; - ogni altro tipo di entrata dipendente da attività istituzionali o ad esse connesse; - residui di gestioni precedenti e da ogni altra entrata anche non prevista nel presente articolo. Art. 19 (Il patrimonio) Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dagli altri proventi ricevuti ed investiti in beni strumentali per il funzionamento delle attività sociali. E inoltre costituito dai beni mobili ed immobili che in seguito saranno acquisiti dall Associazione. I beni che costituiscono il patrimonio sono descritti nella contabilità sociale ed in appositi inventari redatti secondo le leggi vigenti. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi e fondi di gestione comunque denominati. In caso di scioglimento si applica l Art. 3. Art. 20 (Esercizio finanziario) L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea Nazionale convocata per l'approvazione del bilancio.