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ORDINANZA N. 145 ANNO 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Franco BILE Presidente Giovanni Maria FLICK Giudice Francesco AMIRANTE " Ugo DE SIERVO " Romano VACCARELLA " Paolo MADDALENA " Alfio FINOCCHIARO " Alfonso QUARANTA " Franco GALLO " Luigi MAZZELLA " Gaetano SILVESTRI " Sabino CASSESE " Maria Rita SAULLE " Giuseppe TESAURO " Paolo Maria NAPOLITANO " ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile, promosso con ordinanza del 24 febbraio 2006 dal Tribunale di Bolzano sul ricorso proposto da M.P. ed altra, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell anno 2006. Udito della camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che il Tribunale di Bolzano nel procedimento di volontaria giurisdizione promosso, con ricorso ai sensi dell art. 95 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), da M.P. e 1

da R.P., nella loro qualità di genitori, non coniugati, di V.P., nata il 13 novembre 2002, dagli stessi riconosciuta contestualmente, al fine di ottenere che il Tribunale stesso disponesse il cambiamento del cognome della figlia da quello paterno in quello materno, ed ordinasse la corrispondente rettifica dell atto di nascita ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile, nella parte in cui dispone, per il caso di contestuale riconoscimento del figlio naturale operata da entrambi i genitori, la trasmissione automatica del cognome paterno, «anziché consentire ai genitori libera e concordata scelta»; che il giudice a quo espone che i predetti ricorrenti hanno riferito di aver espresso, all atto del riconoscimento della figlia, la volontà che la stessa assumesse il cognome della madre, e che, nonostante ciò, l ufficiale dello stato civile del Comune di Brunico aveva trascritto, sulla base della denuncia di nascita della bimba contenente il riconoscimento contestuale da parte dei genitori, raccolta dal Direttore sanitario dell Ospedale di S. Candido, il cognome paterno nel registro degli atti di nascita; che, nel corso del procedimento, è stata anche escussa una dipendente dello stesso Ospedale, che ha confermato la volontà espressa dai ricorrenti; che il Tribunale rimettente rileva che l art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile, prevede, in caso di riconoscimento di figlio naturale effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assuma il cognome del padre, senza che ai genitori sia riconosciuta alcuna facoltà decisionale in proposito; che tale disposizione osta, pertanto, all accoglimento della domanda, sottoposta al giudice a quo, di modifica del cognome della minore, donde la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata; che, quanto alla non manifesta infondatezza, osserva il giudice a quo che, al pari delle disposizioni sulla trasmissione del cognome nella famiglia legittima, anche quella in esame si fonda sulla prevalenza accordata alla trasmissione del cognome paterno, inserendosi in una visione patriarcale della famiglia, che fa prevalere il cognome paterno come espressione della patria potestas; che l automatica trasmissione della discendenza paterna e l attribuzione sociale a quella stirpe, con contestuale preclusione di una evidenziazione del collegamento con il ramo materno, lederebbe il diritto all identità personale, tutelato dall art. 2 della Costituzione, che potrebbe estrinsecarsi anche nell assumere il cognome materno; 2

che la disciplina censurata non sembra al giudice a quo avere, in caso di genitori non coniugati, alcun fondamento logico, non essendo ravvisabile nella presunzione di una stabile convivenza tra i genitori una situazione di fatto tale da giustificare l applicazione, in via analogica, della disciplina normativa prevista per la famiglia legittima, dal momento che il contestuale riconoscimento del figlio naturale da parte di entrambi i genitori non potrebbe, di per sé solo, essere valutato quale indizio per ritenere esistente una comunione di vita; che, inoltre, anche la stabile convivenza non potrebbe rivelare la volontà dei conviventi di vedersi assoggettati alle regole valide per il rapporto matrimoniale; che la disposizione impugnata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza tra uomo e donna, in danno di quest ultima; che, al riguardo, nella ordinanza di rimessione, vengono richiamati gli obblighi internazionali assunti dall Italia, e, in particolare, quelli derivanti dalla Convenzione dell ONU del 18 dicembre 1979, per la eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata con legge 14 marzo 1985, n. 132, che, all art. 16, prevede che gli Stati contraenti devono adottare tutte le misure idonee ad eliminare la discriminazione della donna nell ambito del matrimonio e della famiglia, e devono, sulla base della parità tra uomo e donna, altresì garantire gli stessi diritti ed attribuire le stesse responsabilità ai genitori, nelle questioni che si riferiscono ai figli, nonché gli stessi diritti al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione della prole; nonché le raccomandazioni del Consiglio d Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, le quali sanciscono che il mancato rispetto della stretta uguaglianza tra madre e padre nella trasmissione del nome contrasta con il principio fondamentale di uguaglianza; che, infine, la Corte ad avviso del rimettente non potrebbe esimersi dalla declaratoria di illegittimità costituzionale adducendo che questa determinerebbe una lacuna nell ordinamento, colmabile solo dal legislatore nell ambito della sua discrezionalità, dal momento che, in tal modo, rimarrebbe sospeso il sistema di tutela costituzionale. Considerato che il Tribunale di Bolzano dubita della legittimità costituzionale dell art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile, nella parte in cui, per il caso di contestuale riconoscimento del figlio naturale operato da entrambi i genitori, dispone la trasmissione automatica del cognome paterno, anziché consentire ai genitori 3

una scelta libera e concordata, per violazione dell articolo 2 della Costituzione, per essere il diritto alla identità personale della prole, che ben può estrinsecarsi anche nel portare il cognome materno, violato dalla trasmissione automatica del cognome paterno nel caso del riconoscimento contemporaneamente effettuato da parte di entrambi i genitori; nonché dell art. 3 della Costituzione, per la lesione del principio di uguaglianza tra uomo e donna a danno di quest ultima; che questa Corte, con la sentenza n. 61 del 2006, in tema di filiazione legittima, ha giudicato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il figlio acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando risulti in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata; che, in tale occasione, nel richiamare i propri precedenti in materia (ordinanze n. 176 e n. 586 del 1988), è stato sottolineato che l attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell ordinamento e con il valore costituzionale dell uguaglianza tra uomo e donna; che tale valore è parimenti invocabile con riguardo ai genitori del figlio naturale; che, tuttavia, nella ricordata occasione, la Corte ha precisato che l intervento richiesto impone una operazione manipolativa esorbitante dai propri poteri, dal momento che la esclusione dell automatismo dell attribuzione del cognome paterno lascia aperta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere tale scelta esclusivamente alla volontà dei genitori, a quella di consentire ai genitori che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida; che le medesime argomentazioni sono riproponibili con riguardo alla questione all odierno esame, ove si tenga presente, dal un lato, che la disciplina contenuta nella disposizione impugnata è sostanzialmente esemplata su quella relativa alla trasmissione del cognome paterno in caso di filiazione legittima e, dall altro, che come del resto è confermato dal disegno di legge attualmente all esame del Senato (n. 19), in materia di cognome dei coniugi e dei figli la disciplina delle due situazioni non può non essere simile, se non identica, allo scopo di evitare censure di incostituzionalità, in riferimento all art. 29 della Costituzione; 4

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2007. Il Cancelliere F.to: MELATTI 5