DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE



Похожие документы
CONVENZIONE. premesso che

CONVENZIONE. premesso che

CONVENZIONE. premesso che

Schema convenzione tipo per contratti di assicurazione

Schema di convenzione-tipo per contratti di finanziamento

CONVENZIONE. premesso che

COMUNE DI PANTELLERIA Provincia di Trapani

CONVENZIONE. Visti. Premesso

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Convenzione in materia di contratti di finanziamento CONVENZIONE TRA

CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO tra

Comune di Marigliano Provincia di Napoli

CONVENZIONE. visti. convengono e stipulano quanto segue. Art. 1

DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE '.' DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. n 269 del 05/06/2015

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

CONVENZIONE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE RC AUTO

COMUNE DI MIRA Provincia di Venezia

Comune di Marigliano Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Num. rep. A0301B/43/2015 Data: 21 aprile 2015 Direzione: A0301B

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

8 Oggetto: Convenzione con la FIDES S.p.A., via Vittorio Veneto n Roma, per la

CONVENZIONE CENTRALIZZATA IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE RC AUTO FASE DI SPERIMENTAZIONE

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Allegato A SCHEMA CONVENZIONE QUADRO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI TRAMITE L ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO. Tra

MARINA MILITARE Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa 4 Ufficio Contratti

CONVENZIONE CENTRALIZZATA IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE RC AUTO FASE DI SPERIMENTAZIONE. Tra

. /. GDAP PU-GOAP-~OOO-09/03/~OO9'OO89648_20OQ

DIPARTIMENTO DELL'AMMINiSTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e della Formazione

CONVENZIONE. Allegato A. ... (codice fiscale.. ), di seguito Amministrazione, nella persona di., nato il... a., in qualità di

Delibera del Direttore Generale n del 11/12/2014

L anno nel mese di il giorno.in Milano Via Vivaio, 1 TRA

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

CITTÀ DI AVIGLIANO SETTORE BILANCIO, CONTABILITÀ, PERSONALE, TRIBUTI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. Ufficio Personale

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

COMUNE DI SESTU. Affari Generali - Personale SETTORE : Melis Anna Maria. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 06/08/2014. in data

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Alla Direzione del Centro Amministrativo. "G. Altavista" e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

COMUNE DI SESTU. Affari Generali - Personale SETTORE : Melis Anna Maria. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 03/08/2015. in data

l estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria

II~~~~I~I~~IIIIIIIIII~~

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

INDICE ART. 1 PREMESSA ART. 2 FINALITA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

2B.00 -oa. DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e della Formazione SEDI. Roma. li

Direzione Generale del Personale e della Formazione

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015;

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI ,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL

SEDI. All'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'anuninistrazione Penitenziaria

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

CONVENZIONE QUADRO FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO A PENSIONATI INPS. L anno duemilasette, il giorno del mese di in Roma Via

GDAP PU-GDAP /02/

~IIIIIII ~ Imllll~lllIlIl~gll"lml~11111I1I1

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e della Formazione. e, p.c. Al Dipartimento per la GiustiziaMinorile

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

CITTÀ DI AVIGLIANO. (Provincia di Potenza) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. N. 114 del 12 dicembre 2013

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014

GOAP~ ~2006 p~-~~~~.2ooo-2~10~1z

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario ,00

n. 10 del 14 marzo 2005 Sommario

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell

APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA :

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

ALLEGATO A PROCEDURA OPERATIVA

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/ Modena TEL FAX

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

Транскрипт:

,-------_.- --------- DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n 464 del 11/11/2015 Oggetto: Presa d'atto Convenzione per la Delega di pagamento relativa a contratti di finanziamento ai dipendenti dell'istituto - PRESTITALIA S.p.a.

/~~~r::::~\?::;:.:.. IL DIRETIORE GENERALE,{f: ~h!'>t, '~~:\ Oggetto: Presa d'atto Convenzione per la Delega di pagamento relativa a contratti di J.i~a.nziamJ~t~f;,;,-/ dipendenti dell'istituto - PRESTITALIA S.p.A. '=? """",,,,,d,'cc.",,,,,,"i...-:~s;! </';/ PREMESSO che il dipendente pubblico, al ricorrere di determinati presupposti, può awaler 'Q.\'~:istitu~.9/~ della delegazione convenzionale di pagamento, a valere sulle proprie competenze stipendiil1i;'per corrispondere delle somme dovute al proprio creditore, in virtù degli obblighi assunti con lo stesso a seguito della stipula di un contratto di finanziamento; VISTA la precedente Deliberazione n. 161/2015 con la quale è stato approvato uno schema di convenzione in materia di contratti di finanziamento e richiamate le motivazioni e valutazioni ivi espresse; RICORDATO, in particolare, che: la delegazione convenzionale di pagamento a seguito della stipula di un contratto di finanziamento è l'incarico che il dipendente pubblico affida ali' Amministrazione di appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa Amministrazione accetti di obbligarsi - di pagare un istituto esercente il credito in virtù dell'awenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento; la suddetta attività, per essere attuata senza incidere sulle risorse pubbliche, deve contemplare il ristoro degli oneri, anche amministrativi, sostenuti dall'amministrazione, la quale, pertanto, ha l'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti; VISTA la richiesta del 28.08.2015 pervenuta dalla Società PRESTITALIA S.p.A. con la quale manifesta il proprio interesse alla stipula di una convenzione per prestiti con delegazione di pagamento; VISTO il D.P.R. S gennaio 1950 n. 180 di approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; VISTA la Circolare MEF n. l/rgs del 17 gennaio 2011 in merito all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento che detta istruzioni operative per le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici con oneri a carico degli Istituti delegatari; VISTA la Circolare MEF n. 2 del 15.01.2015 Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionole di pogamento - Nuove istruzioni operative; VISTA la conforme istruttoria dell'u.o. Amministrazione ersonale - Ufficio Trattamento Economico - ed il parere di regolarità tecnica del Dirigente Respons ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dell' Accordo di cui alle Leggi Regionali r. 28/201} dell'u.!l1byia e n. 40/2013 delle Marche e s.m.i. e ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'ente; (IJ P!" rjuj~ 'I. ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 dell'accordo di cui alle Leggi Regionali n.28/2013 della Regione Umbria e n. 40/2013~Regione Marche e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'ente; Tutto ciò premesso DELIBERA 1. di prendere atto della stipula della Convenzione tra questa Amministrazione e la PRESTITALIAS.pA per la delega di pagamento relativa a contratti di finanziamento ai dipendenti dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'umbria e delle Marche, allegata al presente prowedimento per costituirne parte integrale e sostanziale; 2. p. sente prowedimento ail'u.o. Amministrazione Personale ed ail'u.o. Gestione aria per i conseguenti adempimenti.

CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTRATII DI FINANZIAMENTO tra L'lstituto Zooprofilattico Sperimentale dell'umbria e delle Marche (P.I. 00150090546). di seguito "Amministrazione". nella persona di DOTI, SILVANOSEVERINI.nato a Montecopiolo (PU) il 02.08.1955 e domiciliato per la carica in Perugia, Via G. Salvemini n.1. il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Generale. e...r.1ls.?t. 1 J0iJ.A P.A con sede legaie in ~.!t.ç,.h.t:t.9.....\!.i.0. ;?T..Q-fffl.H\ ). 50... (codice fiscale.ql~.~~.!. >-:'.C?G.f?.iL, partita IVADS~'/0 b'=... Il' Ib d l'' d" f'.. I 3iOG'5') d' 't \ Q l:l. e ISCriZIOne a a o eg I Interme larl lnanzlan a n I I segui o "Istituto". nella persona di W.rA 0P!.0...(!A, nato il.1,~i.f./..~."i..a...~.a.! 0.1'Y.:?...c.r.A:.1..., codice fiscale.q&.~.l,..çy.68f.fsaj.'t.4..n... in qualità di f.~.y.:!.?:8..j.':?~. premesso che l' Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo l" settembre 1993. n. 385; l'istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti; le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio; i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall'amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente. cessazioneanticipata dal servizio; l'amministrazione non risponde. altresl. per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi; la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all' Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'istituto in ragione dell'awenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento; visti gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento; il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il plgnoramento e la cessione degli stipendi. salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; il decreto del Presidente della Repubblica Z8 luglio 1950. n. 895. inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; ( convengono e stipulano quanto segue Art. 1 (Modalità di fruizione della delegazione di pagamento) 1. l'amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti ch'e rilascino apposita delega in favore dell'istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e

t'-::;;;7f;;;:~;';~':,",.!il",i."c:~~.:. \~ ~r~!;t. \:> ~'.,.,,-"'-"~"' - I.'.: "". ~ :;:"/...:..:. l' -', :"./ successive modificazioni.... ",. ~~...-..'..; 2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio. 3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili, 4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in pre deduzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'istituto. 5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa j devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'amministrazione. Art. 2 (Beneficiari] 1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale. 2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi. Art. 3 (Trattenute stipendiali) 1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali prowederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime. 2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L.19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R.n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. 3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa. Art. 4 (Versamenti delle trattenute stipendiali) 1. I versamenti delle trattenute verranno operati dall'amministrazione mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBANJ1~.~?o8-t.~~..Q?L~o.=Q03.!t..l:..., o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'istituto, entro il mese successivoa quello cui si riferiscono le trattenute medesime. Art. 5 (Oneri amministrativi) 1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali J a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione. 2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di 18,00 (euro diciotto/od) una tontum per ogni delega di nuova attivazione e 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva. -'".,-',o'

...:';-~~,~~.~,. " ' (l': t!b..;~.~ 'i l';: r; -. {l r.., o'"~ ;'."; -;~')~~':4~~':1.~71Jt-::;.~ '.;'),,"~ 3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle'-'~~1'egazjqi1ì,i.\ ~ ~~... / attivate e ancora in essere.... l. \.JI)...,-...'-~-~.-'" Art, 6 (Versamento degli oneri amministrativi) L Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto, La ritenzione dell'onere una tantum - pari ad, 18,00 - dovuto per ogni delega di nuova attivazione o rinnovo è effettuato sula prima trattenuta operata al dipendente. Art. 7 (Estinzione e rinnovo del finanziamento) L Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito, 2. Agli atti dell'amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito. 3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'awenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento. Art. 8 (Duratal 1. Laf.re~"nttcOnvenzione di durata biennale entra in vigore il o.9...j.l..2fi15 e si intende valida fino al orl.l.,.zo.1...con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6. 2. Prima del a scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata. 3, Nel caso in cui la convenzione non venga prorogata, le ritenute relative alle deleghe accettate dail'ammlnistrazione fino alla data di validità della Convenzione continueranno ad essere operate, sempre previa ritenzione degli oneri amministrativi. 4. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'awenuta cessazione. la presente convenzione non produce altresì effetti in relazione alle somme relative al Trattamento di Fine Servizio/Rapporto dovute al dipendente in quanto gestite e liquidate dall'lnps ex- Inadel, di cui l'amministrazione, in caso di cessazione del dipendente, non dispone. Art. 9 (Recesso) 1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni. flf Art. 10 (Attività dell'istituto) L L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particoiari che garantiscano un T.E.G,(TassoEffettivo Globale), un T.A.E.G,(Tasso Annuale Effettivo Globale) e un LS,C.(Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria' "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", di almeno 4 (quattro) punti percentuali.

,,1:<;',,~;"":"::<:' /.,., ii., ~-,-. '. ~ I,~ jj?' ~~!~;':1-=;, : ~.@r~~l ';~:~\ ìh " l'"' il','~ I,(:.~.dii'.._~j \ I.;~~!'.f'';''1ll!:Vi~1''!f~:lf.:<Ji _~';"! \.~(~. ~. ~)/', >-.'."'; ')' / 2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di asskuraìiolile-,\~, -... / mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrent~'àiiin~/" corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. 3. l1eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preawiso. Art. 11 (Comunicazioni dell'istituto) 1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preawiso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dewamministrazione comprendente le sotto indicate voci: al nominativo debitore; b) importo lordo e netto erogato; c) numero rate; d) importo mensile rata; el tasso di preammortamento, T.E,G" TAE,G. e LS.C.; f) decorrenza e scadenzafinanziamento. 2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'istituto si impegna a comunicare ali'amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'awenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. La violazione di tale impegno, costituisce motivo di immediata risoluzione della convenzione. 3. L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ali'amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente. Art. 12 (Trattamento dei dati personali) 1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Art. n (Registrazione in caso d'uso) 1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente. 2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione. l;:~~: ~o~nfermatoe sottoacritt2. ~'O~"D l...jl.zol::>... Per l'istituto i is razione

1 llìl.;. I ;i,'iu,.::i i. ;;! l,l\ul,fj".,(',.'. iii :.'.; :.",!,; \\,,lt.'..,, ~t \ l. \-_.. -;-,-:.i".,.'o,.' -;l,., '.,'..,.' '.. '- t.. ),'_,.-:. AT 7226525 ISTITUTO W j!:', D~U.:UU,BR1{ ': i.,. D!;:L TT,,L E":- (Dr Su w - f ':Jiugia r:ìei\!e?p,u:. Sev9rini)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Delibera del Direttore Generale no: 464 del 11/11/2015 Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'istituto il giorno: 1 1 NOV.?.QlL....<..."':"'''.'i~~ I,'. ~ ~/,,\!" ~'it?'~. per la durata d}j~iomj~j5. Il Dirigente: i\t'l1. \ \~~<).,".-r~- " "/1 "-.,-<,:"/. '~i:. ~:<;;':".!'.:~,!~~: t r ;- ~ ESECUTIVIT A' conseguita il 1 1 t«jv.:; i '.,< Perugia, 1 NOV. 2015 ai sensi delladeliberazionedelconsigliodi~n~;;;;:;t~:' 6 del 24//03/20lO.. ".'w. -.~'-,/ Attestato di conformità all' originale La presente copia è conforme all' originale esistente presso l'ufficio composta da no pagine. Il Dirigente: ------- Trasmissione oggetto delibera: Collegio dei Revisori Registrato a p. n. 55 del Registro n. Il delle deliberazioni del Direttore Generale. I Inviata alla Corte dei Conti il _