Convenzione in materia di contratti di finanziamento CONVENZIONE TRA

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1 Convenzione in materia di contratti di finanziamento CONVENZIONE TRA L Università degli Studi di Napoli Parthenope (Partita IVA ), nella persona del Prof. Claudio QUINTANO nato a Castellammare di Stabia (Na) il 13/05/1944 con sede legale in Napoli, presso Via Acton 38, legale rappresentante dell Università degli Studi di Napoli Parthenope, domiciliato per la sua carica presso la sede sopra indicata E La Società di seguito indicata quale delegatario (codice fiscale...., partita IVA... e iscrizione all albo degli intermediari finanziari al n....n di iscrizione al Registro delle Imprese di) Con sede legale in Nella persona di Nato il a CF In qualità di Al fine di disciplinare i rapporti scaturenti dai contratti di finanziamento con delegazione di pagamento stipulati dai dipendenti a tempo indeterminato (di seguito indicati quali delegante ) dell Università degli Studi di Napoli Parthenope - nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile (artt. 1269, 1270,1271) e del DPR n. 180/1950 convengono e stipulano quanto segue: Art.1 1. L Università si impegna a trattenere le rate di ammortamento del prestito nell importo comunicato dal delegatario con atto scritto e controfirmato dal dipendente delegante. La comunicazione dovrà pervenire all Università degli Studi di Napoli Parthenope entro il giorno 5 del mese in cui inizia l ammortamento e sarà versata, con le modalità indicate dal delegatario, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta. 1

2 2. L Università degli Studi di Napoli Parthenope procederà ad effettuare la trattenuta prevista tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. 3. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, come modificato dall art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l Università, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio. 4. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al dipendente sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. 5. La quota relativa all istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili. 6. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell Università degli Studi di Napoli Parthenope. Art.2 1. I dipendenti possono stipulare contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi. In ogni caso, la durata del pagamento dell ammortamento, fermo restando il predetto termine massimo di dieci anni e le particolarità degli art. 58 e seguenti del D.P.R. n. 180 inerenti al pagamento del prezzo dell alloggio, non può eccedere il previsto momento di conseguimento del trattamento di quiescenza. 2

3 2. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente e o contrarre un nuovo prestito con un istituto diverso dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito. Agli atti dell Università dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrare l estinzione del prestito precedente. 3. L Università degli Studi di Napoli Parthenope darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell attestazione dell avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell erogazione del nuovo finanziamento. 4. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa prima del termine della delegazione, l Università degli Studi di Napoli Parthenope si impegna a comunicare tale situazione al delegatario e ad effettuare la trattenuta mensile sull ultimo rateo stipendiale utile restando a carico del delegatario la riscossione del debito residuo con le modalità concordate con il delegante; solo nel caso di decesso del dipendente o di collocamento a riposo per inabilità permanente al servizio, previa autorizzazione scritta dei legittimi eredi o del lavoratore, potrà essere trattenuto il residuo debito sulla indennità di preavviso. 5. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro con conservazione del posto ma senza retribuzione l Università degli Studi di Napoli Parthenope cesserà di effettuare e versare la trattenuta dandone comunicazione al delegatario; 6. L Università degli Studi di Napoli Parthenope non assume alcun tipo di responsabilità derivante dal rapporto tra delegante e delegatario, non garantisce i prestiti, e non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi, né per l interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa. 7. In tutti i casi in cui la trattenuta venga indebitamente effettuata e versata, il delegatario si impegna a rimborsare l indebita percezione direttamente al delegante con le modalità con questi concordate senza che nulla possa da questi essere richiesto all Università degli Studi di Napoli Parthenope ; 3

4 Art.3 1. Il delegatario si impegna, a fronte dell attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive in virtù della presente convenzione. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti e per le modalità di versamento, le parti fanno riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, il delegatario si obbliga a corrispondere l onere nelle misure di 18,00 (euro diciotto/00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate al delegatario. 2. I costi del trasferimento del versamento delle rate di ammortamento al delegatario, ove previsti convenzione di tesoreria in vigore, restano a carico del delegatario; Art.4 1. I versamenti delle trattenute verranno operati dall Università degli Studi di Napoli Parthenope Ufficio Stipendi mediante emissione di ordinativi di spesa estinguibili con bonifico bancario al conto corrente intestato al delegatario avente le coordinate IBAN. o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime. Art.5 1. Il delegatario si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari, nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al tasso soglia, così come trimestralmente definito dal Ministero dell Economia e 4

5 delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese. Pertanto l Istituto si impegna a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari applicando un T.E.G., T.A.E.G. e L ISC inferiori al suddetto tasso soglia di almeno 8 punti percentuali e il T.E.G. praticato non dovrà superare il tasso medio indicato nel suddetto decreto. Il TAEG in ogni caso non potrà superare 8 %. 2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzata, al ritiro e all inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso. Art.6 1. Il Delegatario, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest ultimo caso dell anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell Amministrazione comprendente le sotto indicate voci: a) nominativo debitore; b) importo lordo e netto erogato; c) numero rate; d) importo mensile rata; e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.; f) decorrenza e scadenza finanziamento. 2. Nel periodo di vigenza della convenzione, il delegatario si impegna a comunicare all Università, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente il delegatario stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. 5

6 3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, il delegatario dovrà inviare un apposita comunicazione all Ufficio Stipendi, all indirizzo di posta ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione. 4. Il delegatorio si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all Università la notizia relativa all erogazione del finanziamento al dipendente 5. Il delegatario si impegna a portare a conoscenza del delegante la presente convenzione; 6. L Università degli Studi di Napoli Parthenope ed il delegatario si riservano la possibilità di risolvere la presente convenzione senza alcun onere se non quello del preavviso di sessanta giorni; in tal caso continueranno ad essere effettuate le trattenute ed i versamenti delle delegazioni in essere alla data della comunicazione della risoluzione fino alla loro cessazione; Art.7 1. La presente convenzione si risolve o sospende automaticamente qualora il delegatario perda i requisiti previsti dalla legge per l esercizio dell attività del credito o sia soggetta a sospensione della sua attività per effetto di provvedimenti delle autorità competenti cessando altresì immediatamente l obbligo a carico dell Università degli Studi di Napoli Parthenope di effettuare e versare le trattenute; 2. La presente convenzione si risolve automaticamente ove per disposizioni interne o per effetto di leggi successive risulti in contrasto con queste; 3. Le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio. Per quanto non disciplinato dalla Convenzione si applicano le prescrizioni di legge e in particolare il D.P.R. n. 180/1950 nonché le disposizioni dettate per la cessione del quinto dello stipendio, in quanto compatibili. 4. La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha durata biennale, ed è esclusa la facoltà di rinnovo tacito; 5. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall avvenuta cessazione. 6

7 6. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. 7. Il presente atto è esente dall imposta di bollo ai sensi della vigente normativa. Nell eventualità di registrazione in caso d uso la relativa spese è a carico della parte richiedente la registrazione; 8. Per ogni controversia in merito all applicazione del presente atto i foro competente è quello di Napoli. Letto, confermato e sottoscritto. Napoli, Per l Università degli Studi di Napoli Parthenope Prof. Claudio Quintano Per la.. 7

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