Allegato A SCHEMA CONVENZIONE QUADRO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI TRAMITE L ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO. Tra
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1 Allegato A SCHEMA CONVENZIONE QUADRO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI TRAMITE L ISTITUTO DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Tra la PROVINCIA DI CASERTA, con sede in Corso Trieste CASERTA, c.f , (di seguito denominata Provincia), nella persona del e la Società con sede in P.I. (di seguito denominata Istituto), nella persona del rappresentante legale PREMESSO CHE: l Istituto concede finanziamenti ai dipendenti di amministrazioni pubbliche da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata; è necessario disciplinare tali tipologie di prestiti, fissando alcuni principi generali e regole organizzative onde assicurare piena operatività, uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento nei rapporti tra la Provincia, i dipendenti e le banche ed intermediari finanziari; la Provincia intende agevolare l accesso ai finanziamenti da parte dei propri dipendenti, mediante una più ampia applicazione dell istituto della delegazione di pagamento e, in generale, garantendo la massima qualità del servizio e la possibilità di ottenere le migliori condizioni di mercato; la presente Convenzione è aperta all adesione di tutte le banche ed intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, svolgenti l attività di cui all art. 121 del D.Lgs. n. 385/1993 ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 (per le banche italiane) e agli artt. 13 e 16, comma 3, del medesimo decreto (per le banche dell Unione Europea) o che siano intermediari finanziari iscritti nell elenco tenuto dall UIC di cui all art. 106; le banche/intermediari finanziari che aderiscano all iniziativa, si impegnano ad erogare i finanziamenti di cui alla presente convenzione a condizioni uguali o migliorative rispetto a quanto prescritto dall art. 9 e nel rispetto di tutte le altre disposizioni della Convenzione stessa; VISTI: il D.P.R n. 180 e s.m.i.; la L n. 448 e s.m.i.; le circolari del Ministero del Tesoro nn. 46/1996, 63/1996 e 29/1998, le circolari del Ministero dell Economia e delle Finanze nn. 37/2003, 21/2005, 13/2006 e 646/2006; il D.Lgs n. 385 e s.m.i. Tutto ciò premesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro (di seguito Convenzione ).
2 Articolo 2 1. La Convenzione disciplina le modalità operative e le condizioni per la concessione, da parte di istituti esercenti il credito, di prestiti da estinguersi con trattenute mensili sugli emolumenti dei lavoratori dipendenti della Provincia di Caserta tramite l istituto della delegazione di pagamento. Articolo 3 1. Sono destinatari dei finanziamenti di cui all art. 2 tutti i dipendenti dell Amministrazione assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché i lavoratori ex art. 409 c.p.c. (lavoratori cd. parasubordinati), alle condizioni previste dalla normativa vigente. 2. Al fine di ottenere il prestito, non è necessario che il destinatario sia titolare di un conto corrente presso la banca che concede il finanziamento. Articolo 4 1. La Provincia si impegna ad autorizzare la delegazione di pagamento esclusivamente per i prestiti concessi da banche ed intermediari finanziari svolgenti l attività di cui all art. 121 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 (per le banche italiane) e agli artt. 13 e 16, comma 3, del medesimo decreto (per le banche dell Unione Europea). 2. L Istituto dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 385/1993 citati al comma precedente. Articolo 5 1. Le domande relative ai prodotti di finanziamento di cui all art. 2 vanno presentate dai richiedenti direttamente presso i punti operativi dell Istituto aderente che provvederà all istruttoria della relativa pratica. 2. Il dipendente, prima della stipula del contratto, richiede alla Provincia il rilascio dell atto di benestare da cui risulti la cedibilità dei propri emolumenti e, in caso positivo, la quota cedibile. 3. I contratti vanno notificati alla Provincia dall Istituto finanziatore attraverso qualsiasi forma, purchè recante data certa. Articolo 6 1. La Provincia, come sopra indicata e rappresentata, si impegna ad operare ritenute sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delegazione in favore dell Istituto, come sopra indicato e rappresentato, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione dello stipendio o nell ipotesi in cui lo stipendio sia gravato da pignoramenti o altri provvedimenti giudiziali a seguito di iniziativa di terzi creditori del dipendente. 2. Le ritenute non potranno superare il limite individuale del quinto stipendiale netto calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, con esclusione di tutte le indennità correlate a funzioni revocabili; per i contratti di diritto privato il calcolo viene effettuato sullo stipendio virtuale spettante secondo le norme contrattuali per il personale a tempo indeterminato. 3. Nel caso in cui lo stipendio del dipendente richiedente il prestito con delegazione di pagamento sia già gravato da trattenuta per cessione di cui al T. U. n. 180/50 ovvero per altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l amministrazione, l'ammontare complessivo delle somme che la Provincia sarà tenuta a trattenere non potrà superare la metà dello stipendio al netto delle ritenute di legge.
3 4. La Provincia non autorizzerà delegazione di pagamento in presenza di trattenute per cessione e per piccolo prestito ex lege 656/ La Provincia non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario in dipendenza di azioni giudiziarie sullo stipendio. 6. Si intende, in ogni caso, preclusa la possibilità di coesistenza di più deleghe. 7. La Provincia si riserva, comunque, la facoltà di non dare corso, a suo insindacabile giudizio, a richieste di delegazione di pagamento. Articolo 7 1. In ogni caso di riduzione dello stipendio netto (anche a seguito dell applicazione di ritenute di crediti erariali ai sensi dell art. 3 del RDL n. 295/39 o di ritenute d ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 o per analoghe disposizioni di legge), la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà del nuovo stipendio netto. 2. Qualora, invece, a seguito della riduzione dello stipendio, le trattenute per cessione e delegazione superino la metà del nuovo stipendio netto, quest'ultima potrà subire una riduzione fino alla concorrenza della metà del nuovo stipendio netto. 3. In caso di diminuzione della quota cedibile conseguente a variazioni della retribuzione, l importo variato della quota cedibile è comunicato dalla Provincia al dipendente e all Istituto, attraverso l invio di un nuovo atto di benestare. 4. Fino a diversa comunicazione degli interessati, la Provincia continua ad effettuare le trattenute mensili entro l importo rideterminato di quota cedibile. 5. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, la delegazione è da intendersi interrotta e non viene disposta alcuna rivalsa per le quote residue sulle eventuali spettanze a titolo di pensione, trattamento di fine rapporto e simili. 6. L Istituto deve comunicare, entro 10 giorni, l eventuale estinzione anticipata del prestito. 7. La Provincia sospende le trattenute sullo stipendio del delegante entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma. Articolo 8 1. La Provincia si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute, mediante emissioni di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul conto corrente intestato a, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime. 2. L eventuale ritardo non determina, per il dipendente interessato, la comunicazione automatica alle banche dati di cui si servono banche o intermediari finanziari dell indicazione di cattivo pagatore. 3. Le eventuali rate già scadute sono recuperate mediante l applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati. 4. L impegno ad effettuare le trattenute decorre dalla notifica del contratto di finanziamento, sottoscritto dal dipendente, che sarà restituito dalla Provincia, regolarmente timbrato e sottoscritto da persona con poteri all uopo designati, previa verifica delle condizioni e dei limiti previsti dalla presente Convenzione. Articolo 9 1. L Istituto si impegna a garantire, anche per l attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che i finanziamenti a tutti i dipendenti della Provincia siano concessi a condizioni uguali o migliorative rispetto a quelle soglia di seguito riportate:
4 T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) inferiore di 9 (nove) punti percentuali rispetto al corrispondente tasso usurario così come trimestralmente definito dal Ministero dell Economia e delle Finanze, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio. 2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili, in qualsiasi modo, a polizze assicurative, al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all inoltro della documentazione occorrente alla corretta istruttoria della pratica di finanziamento, nonché a tutte le forme di remunerazione diverse dal tasso di interesse devono essere tutti ricompresi nei valori massimi indicati al comma Sono vietati prefinanziamenti o anticipazioni a tassi e condizioni diverse. 4. L eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo, comporta la risoluzione unilaterale dalla Convenzione, senza obbligo di preavviso. Articolo Il tasso di mora, posto a carico del dipendente beneficiario del finanziamento, non può essere superiore al tasso contrattuale maggiorato di due punti percentuali. Articolo L Istituto si impegna, quale corrispettivo per l'attività prestata dalla Provincia di Caserta, a sostenere un onere annuo pari a dodici volte l'importo applicato dalla Società Poste italiane S.p.a. per ogni operazione di versamento in c/c postale, per il numero di delegazioni stipulate successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione. Per il primo anno di attivazione l onere per ogni delegazione è pari al doppio di tale importo. 2. Le spese di cui al comma precedente sono a carico dell Istituto e devono, comunque, essere ricompresse nel TEG proposto se imputate al fruitore del servizio. 3. Tale onere sarà versato dall Istituto, in via anticipata, per l anno di competenza entro il 31 gennaio di ogni anno, prendendo a riferimento il numero di delegazioni in essere alla data del 31 dicembre precedente, sul c/c bancario cod. IBAN IT77 Z intestato a Provincia di Caserta presso Banco di Napoli Ag. 1 Caserta. 4. L onere relativo al primo anno (o frazione di anno) di stipula della presente Convenzione sarà versato entro il 30 novembre sulla base del numero di delegazioni attivate sino al 15 novembre dello stesso anno. 5. L attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Provincia, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti. 6. Il mancato versamento di quanto dovuto nei termini previsti può costituire motivo di recesso da parte della Provincia senza i termini di preavviso di cui al successivo art.15. Articolo Qualora un dipendente che abbia sottoscritto un prestito con l Istituto intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un diverso Istituto finanziario o creditizio, dovrà richiedere allo stesso il conto del residuo debito. 2. In tale ipotesi, la Provincia sarà esonerata dal continuare a trattenere la quota contrattualmente determinata nel contratto di prestito con delegazione, solo dopo aver ricevuto dall Istituto idonea documentazione atta a dimostrare l'intervenuta estinzione del prestito che dovrà pervenire entro i termini previsti dal precedente art. 7, comma L Istituto si impegna a restituire, al massimo entro 30 giorni, le rate trattenute e versate dalla Provincia dopo l estinzione anticipata del prestito.
5 Articolo E espressamente esclusa ogni responsabilità e/o garanzia della Provincia, sia verso l Istituto, sia verso i destinatari dei finanziamenti, salvo quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla normativa vigente. 2. L inosservanza o l uso strumentale di quanto previsto nella Convenzione (in particolare il mancato rispetto dei tassi prestabiliti) è causa di esclusione immediata della parte inadempiente, salvo richiesta di risarcimento dell eventuale danno. Articolo In relazione a finanziamenti già in essere nei confronti di dipendenti dell Ente, l Istituto si impegna, per evitare disparità di trattamento, a consentire, per la restante parte del finanziamento medesimo, la rinegoziazione del tasso e delle altre condizioni in conformità al tasso ed alle altre condizioni previste dalla presente convenzione. Articolo Ciascuna delle parti può esercitare la facoltà di recesso, in forma scritta, con preavviso di almeno sessanta giorni, fermo restante l'obbligo della Provincia di Caserta di operare le trattenute per tutti i contratti ancora in essere fino alla naturale scadenza. Articolo La presente convenzione entra in vigore dal... ed ha validità triennale, salvo rinnovo espresso tramite scambio di lettere raccomandate e salvo recesso di una delle parti da esercitarsi nelle forme e nei modi previsti dal precedente articolo 14. Articolo II presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetta a registrazione in caso d uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione. Articolo Per ogni controversia il Foro competente è quello di S. Maria Capua Vetere. Letto, confermato e sottoscritto. Per la Provincia di Caserta: Per la Società: Caserta, li...
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