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LA PREVIDENZA DELLA FONDAZIONE Marzo 2003 ENPAM

LA PREVIDENZA DELLA FONDAZIONE ENPAM A cura della Direzione dei Servizi del Dipartimento della Previdenza Marzo 2003 I

INDICE Contributi FONDO DI PREVIDENZA GENERALE Obbligatorietà della contribuzione pag. 1 Contributi fissi Quota A pag. 2 Contributi di allineamento Quota A pag. 3 Contributi proporzionali Quota B pag. 4 Contributi di riscatto Quota B pag. 5 Prestazioni Pensione ordinaria pag. 6 Pensione di invalidità pag. 7 Pensione indiretta a superstiti pag. 8 Pensione di reversibilità a superstiti pag. 8 Restituzione dei contributi pag. 9 Indennità di maternità pag. 10 Indennità di aborto pag. 10 Prestazioni assistenziali pag. 11 Integrazione al trattamento minimo INPS pag. 12 Maggiorazione ex combattenti e loro superstiti pag. 13 Modalità di erogazione delle pensioni pag. 14 FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA Contributi Ordinari Contributi Fondo Medici di Medicina Generale pag. 15 Contributi Fondo Specialisti Ambulatoriali pag. 15 Contributi Fondo Specialisti Esterni pag. 16 Contributi di riscatto (Fondi Medici di Medicina Generale, Ambulatoriali e Specialisti Esterni) Contributi di riscatto laurea e specializzazione periodi di attività precontributiva e servizio militare o civile pag. 17 (Fondo Ambulatoriali) Riscatto di allineamento pag. 18 Prestazioni Trattamento ordinario di vecchiaia pag. 19 Trattamento ordinario di anzianità pag. 21 Trattamento ordinario in capitale pag. 22 Pensione di invalidità pag. 23 Pensione indiretta a superstiti pag. 24 Pensione di reversibilità a superstiti pag. 24 Restituzione dei contributi pag. 25 Indennità per invalidità temporanea Fondo Medici di Medicina Generale pag. 26 Indennità per invalidità temporanea Fondo Amb.li pag. 27 Indennità per invalidità temporanea Fondo Specialisti pag. 28 Tabella delle scadenze temporali di accesso al trattamento pensionistico di anzianità pag. 29 II

Fondo di Previdenza Generale Contributi OBBLIGATORIETA DELLA CONTRIBUZIONE ALL E.N.P.A.M. Art. 21 del D.L.C.P. 13 settembre 1946, n. 233: Art. 1, comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509: Sentenza Corte Costituzionale 23 giugno 1988, n. 707: Sentenza Corte Costituzionale 17 marzo 1995, n. 88: Gli iscritti agli Albi sono tenuti all iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Il sistema previdenziale si ispira a superiori esigenze di solidarietà sociale il che impone di prescindere da elementi precipuamente soggettivi quali la maggiore o minore attività professionale e la conseguente diversa remunerazione dell'assicurato. Tale principio solidaristico giustifica la obbligatorietà del contributo al solo presupposto del potenziale svolgimento dell'attività professionale, connesso all'iscrizione nel relativo albo. E, pertanto, costituzionalmente legittimo l'art. 21 d.l.c.p.s. 13 settembre 1946 n. 233 nella parte in cui prescrive l'obbligo per tutti i medici iscritti all'albo, senza esenzione per quelli che svolgono attività ospedaliera a tempo pieno, del pagamento dei contributi ENPAM. La struttura di tipo solidaristico dei sistemi previdenziali delle categorie professionali giustifica l onere di contribuzione a carico di tutti gli appartenenti all'ordine professionale, ancorché dipendenti di un ente in ragione del solo potenziale esercizio dell'attività professionale connesso con l'iscrizione all'albo. 1

Fondo di Previdenza Generale Contributi Contributi fissi Quota A (Art. 3, comma 3; art. 34, comma 3) Requisiti Ammontare del contributo indicizzato Modalità di versamento Note Il contributo è dovuto dal mese successivo all iscrizione all Albo sino al mese precedente quello di decorrenza della pensione per invalidità o al mese di compimento del 65 anno di età. Contributi per l anno 2003: 152,22 annui indicizzati fino a 30 anni di età; 304,99 annui indicizzati dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età; 581,17 annui indicizzati dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età; 1.081,87 annui indicizzati dal compimento dei 40 fino a 65 anni di età; 581,17 annui indicizzati fino a 65 anni di età per coloro che, secondo la precedente normativa, sono stati ammessi alla contribuzione ridotta. Oltre ai contributi ordinari tutti gli iscritti sono tenuti a versare il contributo di maternità, adozione e aborto pari a 41,11 annue. A mezzo di ruoli esattoriali, come per le imposte dirette. I contributi fissi sono interamente deducibili dall imponibile IRPEF. Gli iscritti ammessi, ai sensi della normativa previgente, alla contribuzione ridotta possono chiedere entro il 30 settembre di ciascun anno di essere ammessi, a decorrere dall anno successivo a quello della domanda, alla contribuzione ordinaria. Tale opzione è irrevocabile. L iscritto infra65enne colpito da malattia che comporti inabilità assoluta e temporanea all esercizio professionale per più di 6 mesi, ha diritto all esonero dall obbligo contributivo per un periodo massimo continuativo di 24 mesi che, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, verrà considerato come periodo contributivo. L esonero decorre dal mese successivo alla data in cui la malattia o l infortunio hanno determinato la temporanea inabilità. 2

Fondo di Previdenza Generale Contributi Contributi di allineamento Quota A (Art. 3, comma 3; art. 34, comma 3) Requisiti Ammontare del contributo Modalità di versamento Note Per allineare la contribuzione degli anni di età compresi fra il 35 ed il 39 alla contribuzione dovuta al 40 : presentazione della domanda di allineamento entro 2 anni dal compimento del 40 anno di età. Per allineare la contribuzione ridotta versata a partire dal 1998 a quella ordinaria, rivalutata, prevista per ciascun anno età inferiore a 65 anni; aver già chiesto di essere ammessi alla contribuzione ordinaria; non aver presentato domanda di pensione di invalidità. E di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da allineare. Detta riserva si calcola moltiplicando la maggiorazione di pensione conseguibile con il riscatto di allineamento per il coefficiente di capitalizzazione relativo al sesso, all età ed all anzianità contributiva del sanitario alla data di presentazione della domanda (come da tabella ex art. 2 L. 45/90). In unica soluzione ovvero in rate semestrali. Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (comunque entro la data di decorrenza della pensione), con una maggiorazione pari all interesse legale pro tempore vigente in ragione d anno. Al fine del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi versati. Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall ENPAM comportano la rinuncia al riscatto. Dal 2001 i contributi di riscatto di allineamento sono interamente deducibili (D.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47). In caso di invalidità o decesso prima della scadenza del termine per il pagamento o del completamento del versamento rateale, il riscatto per l allineamento dei contributi viene considerato come interamente effettuato. Il debito residuo, senza interessi, viene trattenuto sulle prestazioni in misura non superiore al 20% del loro importo, sino ad estinzione. 3

Fondo di Previdenza Generale Contributi Contributi proporzionali Quota B Fondo della Libera Professione (Artt. 3, 4 e 6) Requisiti Ammontare del contributo indicizzato Modalità di versamento Note Iscrizione all Albo professionale. Reddito libero professionale netto annuo superiore per l anno 2002: a 4.544,80 annui indicizzati per gli iscritti di età inferiore a 40 anni ovvero ammessi al contributo ridotto alla quota A ; a 8.460,40 annui indicizzati per gli iscritti di età superiore a 40 anni. Contributi dovuti sui redditi prodotti nell anno 2002: 12,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria sino all importo di 45.899,07 indicizzati; 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile. Gli iscritti che contribuiscono in base ad un rapporto stabile e continuativo anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali ENPAM, ovvero siano già titolari di pensione, possono essere ammessi alla contribuzione ridotta: del 2% sino 45.899,07 indicizzati; dell 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile. L importo del contributo è calcolato dall Enpam sulla base dei dati indicati nel Modello D. Il contributo deve essere versato mediante bollettino MAV già compilato, pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre 2003 e comunque non oltre il termine indicato sul MAV. La Banca Popolare di Sondrio, incaricata dall Enpam, invierà tale bollettino a tutti gli iscritti tenuti al versamento, in prossimità della suddetta scadenza. I contributi proporzionali sono interamente deducibili dall imponibile IRPEF. I pensionati del Fondo sono ammessi d ufficio alla contribuzione ridotta. Possono, tuttavia, chiedere, nell apposito spazio previsto nel Modello D o presentando apposita domanda entro il 31 luglio 2003, l esonero totale dal versamento del contributo. 4

Fondo di Previdenza Generale Contributi Contributi di riscatto Quota B Fondo della Libera Professione Laurea e specializzazione Periodi precontributivi Servizio militare o civile (Art. 10) Requisiti Periodi oggetto di Riscatto Ammontare del contributo Modalità di versamento Età inferiore a 65 anni. Essere iscritto all Albo professionale. Anzianità contributiva superiore a 10 anni, di cui almeno uno maturato nel triennio immediatamente precedente l anno della domanda. Per i soli laureati in Odontoiatria, al fine del raggiungimento di tale requisito, i periodi di iscrizione all Albo dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1994 si cumulano all anzianità contributiva effettiva maturata successivamente. Non contribuire, al momento della domanda, ad altra forma di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali Enpam. Non aver presentato domanda di prestazioni per invalidità permanente. Non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto. Per il riscatto del servizio militare o civile, non aver fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie. Possono essere riscattati: fino ad un massimo di 10 anni gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione; fino ad un massimo di 10 anni il periodo di attività libero professionale svolta in epoca precedente l inizio della contribuzione proporzionale; i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A". E di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare. Detta riserva si calcola moltiplicando la maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione relativo al sesso, all età ed all anzianità contributiva del sanitario alla data di presentazione della domanda (come da tabella ex art. 2 L. 45/90). Dal 2001 i contributi di riscatto sono interamente deducibili (D.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47). In unica soluzione ovvero in rate semestrali. Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (comunque entro il 65 anno di età), con una maggiorazione pari all interesse legale pro tempore vigente in ragione d anno. Al fine del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi effettivamente versati. Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall ENPAM comportano la rinuncia al riscatto. In caso di invalidità o decesso prima della scadenza del termine per il pagamento o del completamento del versamento rateale, il riscatto viene considerato come interamente effettuato. Il debito residuo, senza interessi, viene trattenuto sulle prestazioni in misura non superiore al 20% del loro importo, sino ad estinzione. 5

Fondo di Previdenza Generale Prestazioni Pensione Ordinaria (Artt. 18, 9) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Compimento del 65 anno di età. In caso di costanza di iscrizione al Fondo: 5 anni di contribuzione effettiva. In caso di cancellazione: 15 anni di anzianità contributiva utile. Dal mese successivo al compimento del 65 anno di età. Agli iscritti che contribuiscono al Fondo della Libera professione dopo il 65 anno di età, spetta un supplemento di pensione che decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione è costituita dalla somma della quota A e della quota B. Quota A : la pensione si determina applicando al reddito medio annuo (ricostruito con l aliquota del 12,50% attraverso i contributi versati) le aliquote di rendimento pari: - all 1,10% per gli anni sino al 1997 compreso; - all 1,75% dal 1 gennaio 1998. Quota B : la pensione si determina applicando al reddito medio annuo (ricostruito con le aliquote del 12,50% e del 2% sulla base dei contributi versati) le aliquote di rendimento pari: - all 1,75% per ogni anno di contribuzione con aliquota del 12,50%; - allo 0,28% per ogni anno di contribuzione con aliquota del 2%; Al reddito medio annuo ricostruito con l aliquota dell 1% viene applicato lo 0,07% per ogni anno di contribuzione con aliquota dell 1%. La rivalutazione dei redditi per la quota A ai fini del calcolo delle prestazioni è pari al 75% dell indice ISTAT. La rivalutazione dei redditi per la quota B ai fini del calcolo delle prestazioni è pari al 100% per i redditi riferiti agli anni dal 1990 al 1997; al 75% di tale indice per gli anni successivi al 1997, con riferimento ai soli redditi professionali, ad esclusione di quelli derivanti da contribuzione volontaria. 6

Fondo di Previdenza Generale Prestazioni Pensione di invalidità (Artt. 20 22) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Età inferiore ai 65 anni. Inabilità assoluta e permanente all esercizio dell attività professionale, accertata dall apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Quota A : costanza di contribuzione al Fondo. Quota B : almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione Dal mese successivo alla cessazione di ogni attività. Dal mese successivo alla domanda, se posteriore alla cessazione. E costituita dalla somma della Quota A e della Quota B. Quota A : si calcola come per la pensione ordinaria, aumentando la anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del 65 anno di età, con un massimo di 10 anni. Quota B : come per la pensione ordinaria, aumentando l anzianità contributiva del numero di anni mancanti al 65 anno di età, con un massimo di 10. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l aumento dell anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione. L Ente può effettuare controlli periodici per accertare la permanenza dello stato di invalidità: in caso di ripresa dell attività, o di perdita dello status, la pensione viene revocata. L iscritto alla Quota B che non sia in possesso di almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione ha diritto ad un trattamento calcolato secondo i criteri della pensione ordinaria. Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di Previdenza ENPAM aventi decorrenza dal 1 gennaio 1998, viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l anno 2003 a 12.097,63 indicizzate annualmente nella misura del 100% dell indice ISTAT. 7

Fondo di Previdenza Generale Prestazioni Pensione indiretta ai superstiti (Artt. 9 comma 4 e Artt. 23, 24) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Decesso dell iscritto in costanza di contribuzione al Fondo. Sono considerati superstiti il coniuge e i figli infra21enni o infra26enni se studenti ed, in loro assenza, ascendenti e collaterali a carico. Dal mese successivo al decesso. E un aliquota della pensione di invalidità che sarebbe spettata al sanitario ove fosse divenuto invalido al momento del decesso. Aliquote più frequenti: solo il coniuge: 70%; coniuge + 1 figlio: 60% + 20%; coniuge + 2 o più figli: 60% + 40%; solo un figlio: 80%; due figli: 90%; In caso di decesso prima del compimento del 65 anno di età dell iscritto cancellato o radiato dagli Albi professionali che abbia maturato 5 anni di anzianità contributiva, spetta ai superstiti un aliquota del trattamento di pensione ordinario che sarebbe spettato al sanitario stesso. tre o più figli: 100%. Pensione di reversibilità ai superstiti (Artt. 23, 24) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Decesso dell iscritto già pensionato. Dal mese successivo al decesso. E un aliquota della pensione in godimento da parte dell iscritto all atto del decesso. Le aliquote applicate sono le stesse della pensione indiretta ai superstiti 8

Fondo di Previdenza Generale Prestazioni Restituzione dei contributi (Art. 9, comma 2 e Art. 18, comma 10) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Raggiungimento dei 65 anni di età. In caso di iscrizione al Fondo a tale data: meno di 5 anni di anzianità contributiva. In caso di cancellazione: Al compimento del 65 anno di età. E un indennità formata dall 88% dei contributi versati, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%. In caso di morte di un sanitario, con meno di 5 anni di anzianità contributiva e già cancellato, o radiato degli albi professionali, l indennità viene liquidata ai superstiti con le stesse aliquote previste per le pensioni indirette o di reversibilità. anzianità contributiva inferiore a 15 anni. 9

Fondo di Previdenza Generale Prestazioni Indennità di maternità, adozione e affidamento preadottivo (D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Nascita di un figlio, adozione o affidamento preadottivo da parte di Sanitarie libere professioniste in costanza di iscrizione all Albo professionale. Domanda da presentarsi a partire dal compimento del 6 mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 gg. dal parto (o dell ingresso in famiglia del bambino). L indennità copre i due mesi precedenti il parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto. L indennità è pari all 80% di cinque dodicesimi del reddito percepito nel secondo anno precedente a quello della domanda. L indennità - come sopra determinata - non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell 80% del salario minimo giornaliero stabilito dall art.1 del D.L. 1981/402. La copertura dell onere per le indennità di maternità, adozione e affidamento preadottivo è assicurata da un contributo annuo a carico di tutti gli iscritti al Fondo Generale, pari a 41,11 annui. Indennità di aborto (D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3 mese di gravidanza, relativo a Sanitarie libero professioniste. Domanda da presentarsi entro 180 gg. dalla data dell aborto stesso. L indennità copre il mese successivo al verificarsi dell evento. E pari all 80% di una mensilità del reddito percepito nel secondo anno precedente quello della domanda. L indennità non può essere inferiore a 1 mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell 80% del salario minimo giornaliero stabilito dall art.1 del D.L. 1981/402. In caso di aborto dopo il 6 mese di gravidanza, all iscritta spetta l intera indennità prevista per i casi di maternità, adozione e affidamento preadottivo. 10

Fondo di Previdenza Generale Prestazioni Prestazioni assistenziali all iscritto ed ai suoi superstiti (Art. 31) Requisiti Tipologia delle Prestazioni Note Sanitario iscritto che, colpito da infortunio, malattia o altro evento di particolare gravità, versi in precarie condizioni economiche. Sanitario pensionato, o superstite di sanitario, in particolare condizione di bisogno. Presentazione di apposita domanda all Ente, tramite il competente Ordine. Parere del Presidente dell Ordine. Possono essere a carattere continuativo (sussidi scolastici ad orfani, sussidi per ospitalità in case di riposo e per l assistenza domiciliare) ovvero una tantum (borse di studio ad orfani, gravi eventi occasionali, calamità naturali). L ammontare della prestazione viene determinato caso per caso in relazione allo stato di bisogno del richiedente e comunque secondo norme approvate dal Consiglio di Amministrazione dell Ente. Le indennità una tantum non sono di norma di importo superiore a 6.200 euro (L. 12.004.874). Per i sussidi in caso di calamità naturali è previsto: una prestazione una tantum di importo massimo pari a euro 13.169,65 (L. 25.500.000); il concorso nel pagamento degli oneri per interessi su mutui ipotecari, nella misura del 75% degli oneri stessi, con un limite annuo di euro 7.746,85 (L. 15.000.000) e per un periodo non superiore a 5 anni. Ai fini della valutazione delle precarie condizioni economiche vanno considerati i redditi di qualsiasi natura, anche se non assoggettati ad IRPEF, e i carichi familiari dell iscritto. I sussidi una tantum possono essere richiesti non più di due volte ogni anno solare. Le erogazioni delle prestazioni assistenziali debbono essere contenute entro il limite del 5% dell onere previsto nell anno per le pensioni erogate dal Fondo (art. 31 del Regolamento del Fondo Generale). 11

Fondo di Previdenza Generale Prestazioni Integrazione al trattamento minimo INPS (L. 29.12.88 n. 544, art. 7) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Pensione ENPAM lorda inferiore al trattamento minimo INPS. Al fine della verifica del non superamento di tale limite viene calcolata anche la quota teorica di pensione corrispondente alle indennità in capitale già percepite dai Fondi Speciali. Dal mese successivo a quello della domanda. L integrazione è pari, di norma, alla differenza fra il minimo INPS e la pensione erogata dall E.N.P.A.M.. L integrazione, in presenza di requisiti prescritti, compete, pro quota, anche ai superstiti. Sono esclusi dal computo del reddito: i redditi esenti IRPEF Se il pensionato non è coniugato: altri redditi lordi del pensionato inferiori a due volte l importo annuo della pensione minima Inps il reddito della casa di abitazione Se il pensionato è coniugato: altri redditi lordi del pensionato cumulati con quelli del coniuge inferiori a quattro volte l importo annuo della pensione minima Inps 12

Fondo di Previdenza Generale Prestazioni Maggiorazione della pensione per gli ex combattenti e loro superstiti (L. 140/85 art. 6 e L. 544/88 art. 6) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Godimento del trattamento pensionistico del Fondo di Previdenza Generale quale sanitario o superstite di sanitario. Dal mese successivo alla presentazione della domanda. L. 30.000= mensili, pari a 15,49 (per i superstiti l importo è commisurato all aliquota di competenza). Il beneficio spetta su un solo trattamento pensionistico. Appartenenza del sanitario alle categorie aventi diritto al beneficio ai sensi della L. 336/70 e successive modificazioni. Per i medici titolari di pensione alla data di entrata in vigore della Legge 140/85 la decorrenza è fissata, a seconda delle categorie, all 1.1.85 o all 1.1.89. L Ente, ai sensi delle disposizioni in tema di prescrizione, corrisponde gli arretrati solo per il quinquennio anteriore alla domanda. La maggiorazione è soggetta, come la pensione del Fondo Generale, all adeguamento al costo della vita, con una rivalutazione annua pari al 75% dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L ENPAM è tenuto ad anticipare gli importi di questo trattamento che è a carico dello Stato; questo ultimo, con specifiche modalità, rimborsa all Ente l onere sostenuto. 13

Fondo di Previdenza Generale Prestazioni Modalità di erogazione delle pensioni (Art. 29, comma 3) Modalità di erogazione Note Le pensioni del Fondo di Previdenza Generale sono corrisposte in ratei mensili anticipati per dodici mensilità all anno. Dal 1 gennaio 1999 la pensione del Fondo Generale è stata adeguata al costo della vita, con una rivalutazione annua pari al 75% dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In caso di decesso del titolare della pensione, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all intero mese in cui è avvenuto il decesso. 14

Fondi Speciali di Previdenza Contributi Fondo dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta ed Addetti ai servizi di continuità assistenziale Requisiti Ammontare del contributo Modalità di versamento Note Rapporto professionale con il Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti) in qualità di medici generici, pediatri ed addetti ai servizi di guardia medica, operanti nei propri studi professionali. 13% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui: l 8,125% del contributo è a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale; 4,875% a carico del sanitario. Versamento diretto all E.N.P.A.M. dell intero contributo da parte degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti). Fondo Specialisti Ambulatoriali Requisiti Ammontare del contributo Modalità di versamento Note Rapporto professionale con il Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti) in qualità di medici ed odontoiatri, operanti negli ambulatori degli Istituti medesimi, ovvero nell ambito della medicina dei servizi. 22% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui: il 13% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale; il 9% a carico del sanitario. Versamento diretto all E.N.P.A.M. dell intero contributo da parte degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti). 15

Fondi Speciali di Previdenza Contributi Fondo Specialisti Esterni Requisiti Ammontare del contributo Modalità di versamento Note Attività svolta, in qualsiasi forma, da medici ed odontoiatri in strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (studi professionali, associazioni di professionisti, società di capitali, case di cura etc.) ai sensi dell art.13 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n.229. A) Branca a prestazione: 12% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui: - il 10% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale; - il 2% a carico del sanitario. B) Branca a visita: Versamento diretto all E.N.P.A.M. dell intero contributo da parte degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti). Rientrano nella branca a prestazione i medici esercenti le seguenti specialità: - fisiokinesiterapia; - medicina nucleare; - analisi (patologia clinica); - radiologia. 22% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui Gli altri professionisti sono ricompresi nella branca a visita. - il 13% a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale; - il 9% a carico del sanitario. 16

Fondi Speciali di Previdenza Contributi Contributi di riscatto Laurea e specializzazione Periodi di attività precontributiva Servizio militare o civile (Art. 3) Requisiti Periodi oggetto di Riscatto Ammontare del contributo Modalità di versamento Età inferiore a 65 anni. Rapporto profes-sionale in essere con gli Istituti del SSN (o altri Istituti). Anzianità contri-butiva di almeno 10 anni. Non aver presentato domanda di presta-zione per invalidità permanente Non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto. Per il riscatto del servizio militare o civile, non aver fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie. Possono essere riscattati: fino ad un massimo di 10 anni gli anni relativi al corso legale di laurea e/o specializzazione (nonché il corso di formazione in medicina generale) necessari per svolgere l attività professionale a rapporto con gli Istituti del SSN, fino ad un massimo di 10 anni i periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici (ed Istituti assimilati) per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale ai Fondi Speciali E.N.P.A.M.. i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A". E di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare. Detta riserva si calcola moltiplicando la maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione relativo alla età del sanitario ed alla anzianità contributiva maturata alla data di presentazione della domanda (come da tabella ex art. 2 L. 45/90) Dal 2001 i contributi di riscatto sono interamente deducibili dall imponibile IRPEF (D.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47). In unica soluzione ovvero in rate semestrali. Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (e comunque entro i 65 anni) con una maggiorazione pari all interesse legale pro tempore vigente in ragione d anno. Ai fini del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi effettivamente versati Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall ENPAM comportano la rinuncia al riscatto. In caso di invalidità o decesso prima della scadenza del termine per il pagamento o del completamento del versamento rateale, il riscatto viene considerato come interamente effettuato. Il debito residuo, senza interessi, viene trattenuto sulle prestazioni in misura non superiore al 20% del loro importo, sino ad estinzione. 17

Fondi Speciali di Previdenza Contributi Fondo Ambulatoriali Riscatto di allineamento all orario medio (Art. 4) Requisiti Ammontare del contributo Modalità di versamento Note Periodi di servizio nei quali l orario è stato inferiore a quello medio tenuto durante l intera attività coperta da contribuzione effettiva. Rapporto professionale con gli Istituti del SSN ancora in essere. Almeno 10 anni di anzianità di contribuzione al Fondo. Non aver presentato domanda di trattamento ordinario o di invalidità permanente. E di importo pari, per ciascun ora da riscattare, al contributo medio determinato in base alle aliquote contributive ed ai compensi tabellari, maggiorati del 25% in vigore nei tre anni solari che precedono quello di presentazione della domanda. In unica soluzione ovvero in rate semestrali. Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a 5 e, comunque, entro la data di cessazione del rapporto, con la maggiorazione dell interesse legale pro tempore vigente, in ragione di anno. Non è consentita la compensazione del debito residuo con i trattamenti definitivi in capitale o in pensione. In ogni caso, per il computo delle ore riscattate, utili ai fini delle prestazioni, si tiene conto esclusivamente delle ore per le quali il contributo di riscatto sia stato effettivamente versato. La domanda è ripetibile ogni 5 anni. Non aver rinunciato da meno di cinque anni allo stesso riscatto. Età inferiore a 70 anni. 18

Fondi Speciali di Previdenza Prestazioni Trattamento ordinario di vecchiaia (Art. 7) Requisiti Determinazione della prestazione Aliquote di rendimento Note Cessazione del rapporto professionale con gli Istituti del SSN dopo il compimento del 65 anno di età. In caso di cessazione della attività prima di tale data, l iscritto, per poter godere, al compimento del 65 anno di età, del trattamento previdenziale, deve aver maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva (effettiva, riscattata e ricongiunta). MEDICI DI MEDICINA GENERALE: Si ricava il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione ricostruendolo attraverso i contributi versati e l aliquota contributiva corrispondente per ciascun anno di versamento (dall 1.1.95 l aliquota è del 12,50%). Il reddito annuo viene rivalutato del 100% dell indice ISTAT; la somma di tali redditi divisa per gli anni di contribuzione effettiva determina la base retributiva. Alla base retributiva così ottenuta si applicano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione, effettiva, ricongiunta e riscattata. SPECIALISTI ESTERNI: Si ricava il reddito medio annuo relativo, ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive corrispondenti per ciascun anno di versamento (dall 1.4.88 l aliquota è del MEDICI DI MEDICINA GENERALE: la pensione a decorrere dall 1.1.95 è pari all 1,40% della retribuzione media rivalutata (base retributiva), per gli anni coperti da contribuzione effettiva e ricongiunta; per gli anni dall 1.1.84 al 31.12.94 l aliquota è pari al 2,25%; per gli anni antecedenti il 31.12.83 l aliquota è pari all 1,65%. Le aliquote per gli anni di contribuzione riscattata sono: -1,65% sino al 31.12.94; -1,40% dall 1.1.95 in poi. SPECIALISTI ESTERNI: a decorrere dall 1.4.88 la quota di pensione spettante è pari al 2,25% (branca a visita) e all 1,225% (branca a prestazione); la quota di pensione per il periodo pregresso è pari all 1,225% per entrambe le branche. Le pensioni erogate vengono maggiorate ogni anno nella misura del 75% dell indice ISTAT dell anno precedente. L istituto dell acconto è stato soppresso dall 1.1.98. L importo già erogato in acconto sulla base di previgenti normative viene recuperato sul trattamento definitivo, rivalutato in base al 100% dell incremento ISTAT del costo della vita. La pensione decorre dal mese successivo alla data del raggiungimento dei requisiti. 19

Fondi Speciali di Previdenza Prestazioni 22% per la branca a visita e dall 1.1.73 l aliquota è del 12% per la branca a prestazione). Il reddito annuo viene rivalutato del 100% dell indice ISTAT fino a 75 milioni; l importo eccedente nella misura del 75%. La somma di tali redditi divisa per il numero degli anni di contribuzione effettiva determina la base retributiva. Alla base retributiva così ottenuta si applicano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione. AMBULATORIALI: Si ricava il compenso medio annuo relativo ai 60 mesi di contribuzione precedenti la cessazione del rapporto, ricostruendolo attraverso i contributi versati e l aliquota contributiva corrispondente (attualmente al 22%). Si divide il compenso così ottenuto per il numero medio di ore settimanali di lavoro tenute nel corrispondente periodo. Detto risultato si moltiplica per l aliquota di rendimento, per il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corso di tutta l attività e per gli anni di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta. AMBULATORIALI: la pensione è pari per ogni anno di contribuzione al 2,25% della retribuzione media oraria degli ultimi 60 mesi, rapportata alla media oraria di tutta l attività. PER TUTTI I FONDI: La misura della pensione viene calcolata a 65 anni e maggiorata in base all aliquota riferita all età del medico raggiunta alla data di cessazione, e compresa tra i 65 e i 70 anni. 20

Fondi Speciali di Previdenza Prestazioni Trattamento ordinario di anzianità (Art. 7 ) Requisiti Decorrenza Determinazione della prestazione Note Cessazione dal rapporto professionale. 40 anni di contribuzione senza limiti di età ovvero 58 anni di età congiunti a 35 anni di contribuzione e 30 anni di anzianità di laurea. Le scadenze temporali di accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i liberi professionisti sono previste dall art.49 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (vedi tabella allegata). PER TUTTI I FONDI: La prestazione si determina con le stesse modalità di calcolo del trattamento ordinario di vecchiaia. La misura della pensione viene calcolata a 65 anni e poi ridotta in base all aliquota riferita all età del medico al raggiungimento dei requisiti. Le pensioni erogate vengono maggiorate ogni anno nella misura del 75% dell indice ISTAT dell anno precedente. Ai fini del computo dell anzianità contributiva dei 35 anni, non vengono considerati i periodi contributivi maturati presso Fondi già liquidati. 21

Fondi Speciali di Previdenza Prestazioni Trattamento ordinario in capitale (Art. 9) Determinazione della prestazione Note E dato dalla conversione in indennità di una quota pari nel massimo al 15% della pensione annua (di vecchiaia o di anzianità) maturata, calcolata sulla base del coefficiente di capitalizzazione relativo alla età del medico al momento del raggiungimento di tutti i requisiti. La conversione in capitale di parte della pensione in una indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui l iscritto abbia maturato il diritto o sia in possesso di altra pensione superiore al doppio del minimo INPS. In caso contrario, dovrà essere comunque garantito detto minimo pensionistico. 22

Fondi Speciali di Previdenza Prestazioni Pensione di invalidità (Art. 8 comma 3, Art. 10) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Età inferiore ai 65 anni. Inabilità assoluta e permanente all esercizio dell attività professionale intervenuta prima della cessazione del rapporto accertata dall apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Dal mese successivo alla domanda, ovvero, se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con il S.S.N. E una pensione pari al trattamento ordinario che sarebbe spettato all iscritto in caso di cessazione dell attività al compimento dei 65 anni, con un incremento degli anni di contribuzione pari agli anni mancanti al 65 fino a un massimo di 10. Non è consentita la conversione di parte della pensione in un indennità in capitale. L Ente può effettuare controlli periodici per accertare la permanenza dello stato di invalidità: in caso di ripresa dell attività, o di perdita dello status, la pensione viene revocata. In caso di decesso dell iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei della stessa maturati e non riscossi competono agli eredi. In caso di cessazione del rapporto professionale prima del compimento del 65 anno di età, all iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all esercizio dell attività professionale, spetta il trattamento di pensione ordinario. Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di Previdenza ENPAM aventi decorrenza dal 1 gennaio 1998, viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l anno 2003 a 12.097,63 indicizzate annualmente nella misura del 100% dell indice ISTAT. 23

Fondi Speciali di Previdenza Prestazioni Pensione indiretta ai superstiti (Art. 8 comma 4, Artt. 11 e 12) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Decesso dell iscritto in costanza di contribuzione al Fondo. Sono considerati superstiti il coniuge e i figli infra21enni o infra26enni se studenti ed, in loro assenza, ascendenti e collaterali a carico. Dal mese successivo al decesso. E un aliquota della pensione di invalidità che sarebbe spettata al sanitario ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso. Aliquote più frequenti: solo il coniuge 70% coniuge + 1 figlio 60% + 20% coniuge + 2 o più figli 60% + 40% solo un figlio 80% due figli 90% In caso di decesso dopo la cessazione del rapporto e prima del compimento del 65 anno di età dell iscritto che abbia maturato 5 anni di anzianità contributiva, spetta ai superstiti un aliquota del trattamento di pensione ordinario che sarebbe spettato al sanitario stesso. Qualora non sussista il requisito dei 5 anni, ai superstiti spetta la restituzione dei contributi con le stesse aliquote previste per le pensioni indirette o di reversibilità. tre o più figli 100% Pensione di reversibilità ai superstiti (Artt. 11-13) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Decesso dell iscritto già pensionato. Dal mese successivo al decesso. E un aliquota della pensione in godimento da parte dell iscritto all atto del decesso. Le aliquote applicate sono le stesse della pensione indiretta ai superstiti 24

Fondi Speciali di Previdenza Prestazioni Restituzione dei contributi (Art. 8, comma 1) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Cessazione del rapporto professionale prima del compimento dei 65 anni. Anzianità contributiva inferiore a 15 anni. Al compimento del 65 anno di età. E un indennità formata dall 88% dei contributi versati, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%. Sono comunque coperti i rischi di invalidità e premorienza verificatisi prima del compimento del 65 anno età. 25

Fondi Speciali di Previdenza Prestazioni Indennità per invalidità temporanea Fondo dei Medici di Medicina Generale (Art. 14 e delibera C.D. 17.1.1997) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Inabilità totale e temporanea all esercizio dell attività professionale. Rapporto professionale con gli Istituti del SSN. Spetta a partire dal 31 giorno dall insorgenza dello stato di inabilità e può essere erogata per un periodo continuativo massimo di 24 mesi. L indennità giornaliera è pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile calcolato sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell attività. Dopo la ripresa dell attività l indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di 30 giorni. In questo caso, essa non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a 24 mesi nell arco degli ultimi 48. Età inferiore a 70 anni. I primi 30 giorni di inabilità sono a carico delle Società Assicuratrici ai sensi dell Accordo Collettivo Nazionale. La misura dell indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata della prestazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Comitato Consultivo del Fondo. 26

Fondi Speciali di Previdenza Prestazioni Indennità per invalidità temporanea Fondo Ambulatoriali (Art. 14 e delibera C.D. 17.1.1997) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Inabilità totale e temporanea all esercizio dell attività professionale. Rapporto professionale con gli Istituti del S.S.N. Età inferiore a 70 anni. Spetta dopo 180 giorni di assenza dal servizio, anche non continuativa negli ultimi 30 mesi (il periodo precedente è retribuito dal S.S.N.). Non può comunque essere corrisposta per un periodo anche non continuativo superiore a 18 mesi, nell arco degli ultimi 30 mesi. L indennità giornaliera viene calcolata sulla base dell ultima retribuzione mensile, limitatamente alle voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ENPAM, nelle seguenti misure: 1,80% del compenso mensile per il periodo retribuito al 50% dal Servizio Sanitario Nazionale (periodo pari a 90 gg. a partire dal 181 giorno di assenza); 3,60% del compenso mensile per i 15 mesi successivi, per i quali l accordo Collettivo prevede la conservazione dell incarico senza assegni. Per i medici che svolgono attività in ambulatori di più AA.SS.LL., l indennità spetta solo in caso di sospensione dell attività presso tutti gli ambulatori. La misura dell indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata della prestazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Comitato Consultivo del Fondo. 27

Fondi Speciali di Previdenza Prestazioni Indennità per invalidità temporanea Fondo Specialisti Esterni (Art. 14 e delibera C.D. 17.1.1997) Requisiti Decorrenza Determinazione della Prestazione Note Inabilità totale e temporanea all esercizio dell attività professionale. Rapporto professionale con gli Istituti del SSN. Età inferiore a 70 anni. Spetta a partire dal 31 giorno dell insorgenza dello stato di inabilità e non può essere corrisposta per un periodo superiore a 18 mesi. Medici della branca a visita: - indennità giornaliera pari a 1/80 del contributo medio annuo di competenza del biennio solare precedente l anno che comprende il periodo di invalidità assistita. Medici della branca a prestazione: - indennità giornaliera pari a 1/43 del medesimo contributo come sopra indicato. Qualora nel biennio di riferimento vi siano periodi di invalidità assistiti, l indennità subisce un incremento pari al 6% del suo importo per ogni mese di inabilità. Dopo la ripresa dell attività l indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di 30 giorni. Tuttavia il nuovo periodo di carenza si applica solo quando fra gli episodi di malattia sono trascorsi oltre sei mesi di attività lavorativa. La misura dell indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata della prestazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del Comitato Consultivo del Fondo. Per entrambe le categorie, l indennità non può superare L. 250.000= al giorno. 28

Fondi Speciali di Previdenza Prestazioni Scadenze temporali (finestre) di accesso al trattamento pensionistico di anzianità Art. 59, commi 6 7 8 20, legge 27 dicembre 1997, n. 449 DALL'01.01.2001 58 anni di anzianità +35 anni di contribuzione oppure 40 anni di contribuzione * Requisiti raggiunti nel Decorrenza pensione I TRIM. 2001 1 ottobre 2001 II TRIM. 2001 1 gennaio 2002 III TRIM. 2001 1 aprile 2002 IV TRIM. 2001 1 luglio 2002 * A norma dei vigenti Regolamenti dei Fondi Speciali, oltre ai requisiti di cui sopra, l'iscritto deve contare su 30 anni di anzianità di laurea. 29