EQUIPOLLENZA TITOLI Il Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 e il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 definiscono quali sono i titoli pregressi (ai sensi della legge 42/1999 art. 4, comma 1) equipollenti al Diploma Universitario per dietisti. Li elenchiamo: Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del Servizio sanitario nazionale(decreto del Ministro della sanità del 3 dicembre 1982) Economo Dietista decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, accompagnato da un attestato di tirocinio semestrale in dietologia presso le strutture del S.S.N. Dietologia e dietetica applicata decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982 Economia e merceologia degli alimenti - decreto del Presidente della Repubblica n. 1790 del 30 ottobre 1963, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982, legge 11 novembre 1990, n. 341 Dietologia e dietetica applicata - legge 11 novembre 1990, n. 341 Di fatto, chi è in possesso di uno dei titoli dell'elenco precedente, è dietista abilitato. Il titolo deve peraltro essere stato conseguito prima della riforma che ha investito la formazione degli operatori sanitari. Non si può parlare invece di titoli "equipollenti alla laurea", in considerazione del fatto che per nessun titolo del pregresso ordinamento è stata approvata una norma specifica sull'equipollenza, ma solo una legge (legge 1 gennaio 2002, n. 8) che sancisce la "pari opportunità" di accesso alla formazione post base universitaria sia per i laureati triennali che per i professionisti in possesso di titoli pregressi. TITOLI E ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE Nel marzo 2004 il Ministero della Salute ha chiarito con una comunicazione alla nostra Associazione che: la legge n. 42 del 26 febbraio 1999, all'art. 4, comma l, ha previsto l'equipollenza, ai soli fini dell'esercizio professionale e della formazione postbase, dei titoli conseguiti in base alla normativa in vigore prima dell'istituzione dei
diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3 del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche l'articolo 4 della legge n. 42 del 1999, prende pertanto in esame unicamente i diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella emanata in attuazione dell'articolo 6 citato al punto precedente. I TITOLI CHE RICADONO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE (cioè equipollenti ai diplomi universitari) sono quindi quelli conseguiti a compimento dei corsi attivati ENTRO IL 1 GENNAIO 1996, in quanto tale limite temporale è espressamente indicato nel comma 3 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 502/92. Pertanto, i diplomi, attestati o titoli in genere conseguiti successivamente al predetto limite temporale, non sono di considerare equipollenti a quelli conseguiti a livello universitario. DIPLOMA E RISTORAZIONE COLLETTIVA Il diploma di economa-dietista (purchè conseguito al termine di un corso attivato entro il gennaio 1996) rientrerebbe nei titoli equipollenti al D.U. e abiliterebbe all'esercizio della professione di dietista solo se accompagnato da un attestato di tirocinio semestrale svolto presso le strutture sanitarie nazionali. Il possesso del solo diploma di economa dietista non abilita infatti a esercitare la professione di dietista, anzi tale eventualità espone al reato di abuso di professione. Poiché i tirocini non sono più organizzati, dato che sarebbero fuori dai termini previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92, in questo caso esistono due alternative: 1. iscriversi al corso universitario per dietisti 2. attendere il compimento di quanto disposto dal II comma dell'art. 4, L. 42/99, ai sensi del quale è stato sancito l'accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004 che definisce, per coloro che non sono in possesso di titoli riconosciuti, quali ulteriori requisiti è necessario possedere per poter esercitare la professione. Rispetto all'accordo di cui al punto 2), i vincoli sono piuttosto rigidi: durata del percorso di studi
possibilità di dimostrare di aver esercitato una professione assimilabile a quella per la quale si chiede il riconoscimento del titolo - non sono accettate autodichiarazioni. Mancando uno di questi criteri la valutazione non è prevista. In particolare, il vincolo posto dall'accordo sull'attività lavorativa è il seguente: "L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l'equivalenza. Tale attività deve essere stata svolta per il periodo di almeno un anno, anche se non continuativo negli ultimi cinque anni antecedenti la data della stipula dell'accordo" L'esperienza lavorativa deve essere debitamente dimostrata (dichiarazioni del datore di lavoro - se dipendente - o autodichiarazione - se lavoratore autonomo. Le dichiarazioni dovranno essere completate da idonea documentazione: copia del libretto di lavoro, partita IVA, dichiarazioni dei redditi, eventuale copia dei contratti di collaborazione). Le pratiche devono essere avviate dalle Regioni. Dalle informazioni in nostro possesso al momento nessuna Regione sembra aver avviato le procedure. Alcune non hanno neanche identificato l'ufficio di riferimento. Suggeriamo di rivolgersi presso la sede regionale di residenza o a un sindacato. NUOVI E VECCHI TITOLI Né per chi possiede una laurea, nè per chi è in possesso di pregressi titoli abilitanti alla professione cambia alcunchè in termini di: competenze: il profilo professionale è lo stesso, qualunque titolo abilitante (del vecchio e nuovo ordinamento) un dietista abbia conseguito professionalità e responsabilità: derivano dal profilo e dal luogo di lavoro, presso il quale il dietista presta la propria opera, nonché dalla posizione professionale retribuzione: diversi titoli abilitanti alla professione non dovrebbero dare origine in sè a posizioni retributive diverse. La situazione è chiara in sanità: qualsiasi dietista venga assunta, viene collocata in categoria D, livello 0. Per altri impieghi, soprattutto nell'ambito privato, potrebbero essere fatte considerazioni diverse, in relazione alle varie tipologie di contratto.
Questo per quanto riguarda il titolo di laurea triennale in confronto ai titoli pregressi di qualunque genere. Diverso è il discorso della laurea specialistica. Chi la conseguirà potrà tentare un percorso professionale in tre ambiti: dirigenza (la laurea specialistica sarà richiesta ai dirigenti di area, ma presumibilmente non ai coordinatori di gruppi monoprofessionali), docenza (aprirà la strada a coloro che vorranno svolgere attività di docenza, presumibilmente in area universitaria), ricerca, percorsi che potranno sicuramente sfociare in posizioni contrattuali e retribuzioni diverse. FORMAZIONE POST-LAUREA Come dietista è possibile iscriversi ad oggi a: 1. "master di I livello" e "corsi di specializzazione" che sviluppano competenze in aree specifiche del profilo. La domanda di accesso è consentita sia a coloro che hanno la laurea di I livello sia a coloro che sono in possesso di titoli del pregresso ordinamento (ai sensi della legge n. 1 del 8 gennaio 2002) 2. "laurea specialistica in scienze delle professioni sanitarie" che prepara a attività riferite al management/gestione dei servizi, alla didattica e alla ricerca. È la laurea specialistica caratteristica della nostra classe (classe tecnica sanitaria - area assistenziale). La domanda di accesso è consentita sia a coloro che hanno la laurea di I livello sia a coloro che sono in possesso di titoli del pregresso ordinamento (ai sensi della legge n. 1 del 8 gennaio 2002) 3. "laurea specialistica in scienze della nutrizione umana" che sviluppa competenze riferite a tutta la tematica nutrizione nelle collettività e nel soggetto sano. L'iscrizione a questa specialistica è vincolata al possesso di una laurea di I livello, dato che trattasi di laurea non sanitaria (vedere anche la risposta alla domanda precedente). Nei primi due casi, a coloro che sono in possesso di titoli del pregresso ordinamento, viene in genere richiesto un recupero di crediti formativi. Non è invece possibile per un dietista iscriversi alla Scuola di specialità in "scienze dell'alimentazione". L'accesso è infatti riservato a medici, farmacisti e biologi. La decisione di intraprendere un percorso universitario volto al conseguimento di un titolo piuttosto che un altro, dovrebbe essere presa dopo aver valutato sia le proprie aspettative che le possibilità di sviluppo di carriera nel proprio luogo di lavoro.