Legge federale sui consulenti in brevetti



Documenti analoghi
Legge sui consulenti in brevetti

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Legge federale sui consulenti in brevetti

del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sulle professioni psicologiche

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sulle professioni psicologiche

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Codice civile svizzero

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Legge federale

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Progetto della Commissione di redazione per il voto finale

Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Decisioni del Consiglio degli Stati del Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Referendum facoltativo

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Codice delle obbligazioni

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Ordinanza sulla protezione dei marchi

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista

Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol. Direttiva

S T A T U T I. La stessa riunisce, aiuta e sostiene i suoi membri nella loro attività professionale.

Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

Legge federale sul servizio civile sostitutivo

Codice delle obbligazioni

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA

Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Codice delle obbligazioni

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno , decreta:

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

Ordinanza sull assicurazione malattie

Transcript:

Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sui consulenti in brevetti (, LCB) del 20 marzo 2009 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 2007 2, decreta: Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione Art. 1 1 La presente legge disciplina: a. i requisiti per l uso dei titoli professionali di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» e «patent attorney»; b. il segreto professionale a cui sottostanno i consulenti in brevetti; c. la protezione dei titoli professionali di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» e «european patent attorney». 2 Si applica alle persone che esercitano in Svizzera la consulenza o la rappresentanza in materia di brevetti, usando un titolo professionale di cui al capoverso 1 lettera a o c. 3 La rappresentanza di parti in procedure dinanzi all Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein è retta dall articolo 8 del Trattato del 22 dicembre 1978 3 sui brevetti tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. 1 RS 101 2 FF 2008 305 3 RS 0.232.149.514 (07.098) 2007-1761 1

Sezione 2: Protezione del titolo Art. 2 Consulente in brevetti Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» deve: a. avere conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5); b. avere superato l esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti (art. 6 e 7); c. avere svolto un attività pratica (art. 9); d. disporre almeno di un recapito in Svizzera; e e. essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 11 segg.). Art. 3 Consulente in brevetti europei Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» deve essere iscritto nell elenco dei mandatari accreditati tenuto dall Ufficio europeo dei brevetti. Art. 4 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti 1 Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge. 2 Il Consiglio federale disciplina l accreditamento delle scuole universitarie svizzere. Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un organizzazione sopranazionale; oppure b. è comprovata nel caso specifico. 2 Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. 3 Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all articolo 2 lettera a. Art. 6 Esame federale per consulenti in brevetti 1 L esame federale per consulenti in brevetti serve a comprovare le conoscenze tecniche necessarie per la qualifica professionale. 2

2 Il Consiglio federale disciplina: a. le condizioni di ammissione all esame; b. le materie d esame; c. la procedura d esame. 3 Il Consiglio federale designa: a. il servizio incaricato di svolgere l esame; b. il servizio incaricato di sorvegliare l esame. Art. 7 Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti 1 Un esame estero per consulenti in brevetti è riconosciuto se la sua equivalenza con un esame federale per consulenti in brevetti: a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un organizzazione sopranazionale; oppure b. è comprovata nel caso specifico. 2 Il Consiglio federale designa il servizio competente per il riconoscimento. 3 Se non riconosce un esame estero per consulenti in brevetti, il servizio competente decide come può essere soddisfatto il requisito di cui all articolo 2 lettera b. Art. 8 Delega di compiti a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato 1 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato di: a. svolgere l esame federale per consulenti in brevetti; b. decidere in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti; c. emanare le decisioni relative al superamento dell esame federale o al riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti. 2 Le organizzazioni e le persone di cui al capoverso 1 possono riscuotere emolumenti per le loro decisioni e prestazioni. I loro regolamenti sugli emolumenti sottostanno all approvazione del Consiglio federale. 3 Contro le decisioni di organizzazioni e di persone di cui al capoverso 1 può essere interposto ricorso all Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. Art. 9 Attività pratica 1 L attività pratica di cui all articolo 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto nel registro (art. 11 segg.) o di una persona con una qualifica professionale equivalente. 3

2 La durata dell attività pratica è di tre anni a tempo pieno per i titolari di un master, di un diploma, di una licenza o di un diploma equivalente riconosciuto e di quattro anni a tempo pieno per i titolari di un bachelor o di un diploma equivalente riconosciuto. Almeno un anno di attività pratica deve avere un legame con la Svizzera. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: a. gli obiettivi e i contenuti dell attività pratica; b. i requisiti che deve soddisfare una persona addetta alla vigilanza e non iscritta nel registro dei consulenti in brevetti; c. i requisiti geografici e di contenuto in merito al legame dell attività pratica con la Svizzera. Sezione 3: Segreto professionale Art. 10 1 Il consulente in brevetti è tenuto senza limiti di tempo alla riservatezza circa i segreti che gli sono stati confidati in ambito professionale o di cui è venuto a conoscenza nell esercizio della sua professione. 2 Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale. Sezione 4: Registro dei consulenti in brevetti Art. 11 Tenuta del registro L IPI tiene il registro dei consulenti in brevetti. Il registro può essere tenuto in forma elettronica. Art. 12 Iscrizione nel registro 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, l IPI iscrive nel registro dei consulenti in brevetti le persone che soddisfano i requisiti di cui all articolo 2. Rilascia un attestato a conferma dell avvenuta iscrizione. 2 Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempiere i requisiti di cui all articolo 2. 3 Il Consiglio federale può autorizzare l IPI a disciplinare la comunicazione elettronica nell ambito delle disposizioni generali sull amministrazione della giustizia federale. 4 Il fascicolo degli atti e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica. 4

Art. 13 Vigilanza 1 Se il comportamento in affari di un consulente in brevetti dà luogo a querele, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può, dopo aver sentito l interessato: a. ammonirlo; b. autorizzare l IPI a escluderlo, temporaneamente o definitivamente, dalla funzione di consulente in brevetti. 2 Per giudicare il comportamento in affari ai sensi del capoverso 1, si tiene conto dell insieme dell attività economica del consulente in brevetti, sia in Svizzera che all estero. 3 Il DFGP può ordinare la pubblicazione dell ammonimento o dell esclusione nonché la cancellazione dell iscrizione dal registro dei consulenti in brevetti. Art. 14 Contenuto del registro 1 L IPI iscrive i consulenti in brevetti nel registro con le indicazioni seguenti: a. la data dell iscrizione; b. il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d origine o la cittadinanza; c. il recapito o l indirizzo d affari in Svizzera; e d. eventualmente il nome del datore di lavoro. 2 I consulenti in brevetti comunicano senza indugio all IPI il mutamento dei dati che li riguardano affinché l iscrizione nel registro possa essere adeguata. Art. 15 Pubblicità del registro 1 Chiunque può consultare il registro e ottenere informazioni sul suo contenuto. 2 L IPI può rendere accessibile a terzi il contenuto del registro mediante procedura di richiamo elettronica. Sezione 5: Disposizioni penali Art. 16 Uso abusivo del titolo 1 È punito con la multa chiunque nei suoi documenti commerciali, nelle sue comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d affari in Svizzera: a. usa il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti; b. usa il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» o «european patent attorney» oppure usa una denominazione con 5

la quale tale titolo potrebbe essere confuso, senza essere iscritto nell elenco dei mandatari accreditati tenuto dall Ufficio europeo dei brevetti. 2 È fatto salvo l uso di un titolo professionale secondo l articolo 9 della legge liechtensteinese del 9 dicembre 1992 4 sui consulenti in brevetti, per la rappresentanza di parti in procedure dinanzi all IPI da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein. Art. 17 Perseguimento penale Il perseguimento penale compete ai Cantoni. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 18 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell allegato. Art. 19 Disposizione transitoria 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei consulenti in brevetti chi al momento dell entrata in vigore della presente legge: a. ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un attività di consulenza in brevetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure b. ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell elenco dei mandatari accreditati tenuto dall Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera. 2 La domanda va presentata entro due anni dall entrata in vigore della presente legge. 3 Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. 4 L IPI rilascia un attestato a conferma dell avvenuta iscrizione. Art. 20 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 4 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 n. 43. 6

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009 Consiglio nazionale, 20 marzo 2009 Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz 7

Modifica del diritto vigente Allegato (art. 18) Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: 1. Legge federale del 28 agosto 1992 5 sulla protezione dei marchi Art. 42 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera. 2. Legge federale del 5 ottobre 2001 6 sul design Art. 18 cpv. 1 1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera. 3. Legge federale del 25 giugno 1954 7 sui brevetti Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva 1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera. Un recapito in Svizzera non è necessario per: Titolo prima dell art. 48a Capo 8: Rappresentanza e vigilanza A. Rappresentanza Art. 48a 1 Nessuno è tenuto a farsi rappresentare dinanzi alle autorità amministrative in una procedura secondo la presente legge. 2 La parte che non intende condurre personalmente una procedura secondo la presente legge dinanzi alle autorità amministrative deve essere rappresentata da un mandatario che abbia un recapito in Svizzera. 5 RS 232.11 6 RS 232.12 7 RS 232.14 Art. 48b 8

B. Vigilanza L articolo 13 della legge del 20 marzo 2009 8 sui consulenti in brevetti si applica per analogia ai mandatari non iscritti nel registro dei consulenti in brevetti. Art. 120 Abrogato Art. 142, secondo periodo Le cause di nullità continuano a essere rette dal diritto previgente. 4. Codice penale 9 Art. 321 n. 1, primo periodo 1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni 10, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 5. Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 11 Art. 171 cpv. 1 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell esercizio della medesima. 8 RS... 9 RS 311.0 10 RS 220 11 RS ; FF 2007 6327 9