INDICE. Introduzione 9. Capitolo primo Il quadro legislativo di riferimento



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INDICE Introduzione 9 Capitolo primo Il quadro legislativo di riferimento Dal D.LGS 626/94 al D.LGS 81/08 15 Il D.LGS 81/08 ovvero il Testo Unico sulla Sicurezza 18 Campo di applicazione e obblighi fondamentali del D.LGS n. 81/08 22 Gli edifici e gli impianti scolastici 24 La sicurezza nella scuola 26 I soggetti coinvolti 28 Capitolo secondo l destinatari degli obblighi di sicurezza Il datore di lavoro 31 Gli obblighi del dirigente scolastico 32 Lavori in appalto e prestazioni d opera 33 Il preposto 35 Capitolo terzo Il servizio di prevenzione e protezione La designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione 39 I compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 42 I compiti del servizio di prevenzione e protezione 43 La gestione delle emergenze: prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso 45

Indice Capitolo quarto La sorveglianza sanitaria e l attività di vigilanza La sorveglianza sanitaria 47 Il medico competente 48 L attività di vigilanza 50 Capitolo quinto Diritti e doveri dei lavoratori destinatari della sicurezza I doveri 53 I diritti 54 Lavoratori in appalto e prestatori d opera 56 Computo dei lavoratori 57 Capitolo sesto Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Una figura obbligatoria del sistema 59 Diritti, attribuzioni e funzioni 60 Le tutele 64 Gli organismi paritetici territoriali 65 L osservatorio nazionale paritetico per la sicurezza 66 Capitolo settimo La valutazione dei rischi Prevenzione e pianificazione degli interventi 67 Il documento di valutazione dei rischi 68 Rischi da stress lavoro-correlato (SL-C) 70 La segnaletica 76 Capitolo ottavo I rischi dell attività scolastica Edilizia scolastica e sicurezza nella scuola 79 Vademecum della sicurezza a scuola Accessi 83 Aule 83 Biblioteca 84 Chiamata di soccorso 84 Collaboratori scolastici (rischi) 84 Raccomandazioni 84 In caso di emergenza 84 Finestre e porte 85 Fotocopiatrice 85 Illuminazione 85 Infortuni (in generale) 85 Infortuni (alunni) 87 Impianti elettrici 90 Incendio 91 Movimentazione manuale dei carichi 97 Palestra 98 Procedure d esodo (come affrontare le emergenze) 98 Pronto soccorso 101 Riscaldamento 105 Rischio chimico 105 Scale 106 Servizi igienici 106 Spazi comuni 106 Tende 106 Terremoti 107 Videoterminali (VDT) 115 Uscite di sicurezza 115 6 7

Modulistica - Documento di valutazione del rischio 119 - Check list di rintracciabilità dei documenti sulla sicurezza 123 Normativa - Le norme abrogate dal D.LGS 81/2008 129 - Leggi, decreti, circolari e accordi di riferimento 125

Introduzione Un punto nevralgico dell intera stategia prevenzionale, elaborata dal legislatore comunitario e recepita dal nostro ordinamento prima con il D.LGS n. 626/94 e successivamente con il D.LGS 81/08, è rappresentato dall affermazione del principio della partecipazione equilibrata. L attività prevenzionale non è vista, quindi, come una serie di adempimenti che il datore di lavoro deve osservare senza preoccuparsi della posizione dei creditori della sicurezza, ma come il risultato di una collaborazione attiva di questi ultimi che devono essere, innanzitutto, messi in grado di partecipare consapevolmente e in modo propulsivo alla realizzazione di un progetto di tutela che impegni tutte le forze in campo e utilizzi tutte le risorse disponibili. Non a caso la legge ha imposto l obbligatorietà, in ogni luogo di lavoro pubblico o privato, della presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che partecipa all espletamento del programma prevenzionale predisposto dal datore di lavoro. Come è noto, nella nostra legislazione previgente il diritto dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza è consacrato dall articolo 9 dello Statuto dei lavoratori: I lavoratori, mediante proprie rappresentanze, hanno il diritto di controllare l applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l elaborazione e l attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. 9

L entrata in vigore dell articolo 9 fu salutata come un evento storico in quanto rappresentava, in teoria, il superamento di un sistema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro interamente delegata agli organi pubblici di vigilanza e l inizio di una nuova e più incisiva forma di autodifesa che avrebbe dovuto far crescere la lotta di tutto l apparato produttivo alla nocività. Le aspettative di allora purtroppo sono andate in gran parte deluse. Dopo l euforia e lo slancio dei primi anni Settanta, lo schema descritto dallo Statuto si è inserito in un contesto economico-sociale, quello del decennio successivo, di crisi e di difficoltà del movimento sindacale, il quale ha assunto sempre più una visione conflittuale dei rapporti di lavoro, riducendo di fatto gli spazi di effettiva partecipazione a un modello di sviluppo diverso e più efficace in termini di tutela della salute. Il tema della salvaguardia della salute e della sicurezza nel lavoro e durante il lavoro è passato in secondo ordine anche all interno della contrattazione collettiva e gli spazi di intervento del sindacato e delle stesse rappresentanze dei lavoratori nei luoghi di lavoro si sono decisamente ridotti e ridimensionati. Sotto questo punto di vista il passo in avanti compiuto dal D.LGS 626/94, confermato poi dal D.LGS 81/08, è notevole perché i destinatari della legge, ossia i lavoratori dipendenti e i soggetti ad essi equiparati, diventano titolari degli stessi identici diritti a prescindere dalla consistenza numerica delle unità produttive e senza distinzione tra settori pubblici e privati. Si può certamente affermare che si è passati da un modello di intervento di tipo conflittuale, in cui i livelli di tutela erano soggetti ai mutevoli equilibri delle forze in campo, a un modello partecipativo e collaborativo in cui è la legge a imporre che alla predisposizione e all attuazione del programma e delle misure di prevenzione debbano concorrere necessariamente, nell ambito delle rispettive competenze, ruoli, autonomie e responsabilità, tutti i Introduzione soggetti del rapporto di lavoro. Dialettica, questa, ritenuta dal legislatore indispensabile in qualsiasi contesto lavorativo per il raggiungimento degli obiettivi prevenzionali tesi a realizzare un ambiente di lavoro sicuro. Le disposizioni introdotte dal D.LGS 81/08, pertanto, colmano i vuoti applicativi dell articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, spostando il terreno, in materia di igiene e sicurezza, dal rivendicativo a quello più ampio e più fecondo della partecipazione attiva, costante e consapevole, allo studio e alla realizzazione di un progetto comune di estensione e potenziamento delle garanzie prevenzionistiche in ogni luogo di lavoro. Però, come normalmente accade nella realtà, non sempre l emanazione di una legge coincide immediatamente con una sua corretta applicazione. Nel caso poi del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero del D.LGS 81/08, che muta radicalmente l approccio in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, la corretta veicolazione dei principi sanciti va incontro ancora a notevoli difficoltà. In particolare manca una solida preparazione di base che aiuti a sconfiggere i preconcetti, le riserve, le diffidenze reciproche e le incrostazioni mentali che si sono formati in passato nonostante il D.LGS 626/94. Ne è un esempio ciò che sta succedendo anche nel mondo della scuola e più in generale in tutto il pubblico impiego, laddove le nuove disposizioni stentano, ancora oggi, a decollare pienamente. Mentre nel settore privato si susseguono le morti sul lavoro, gli alti tassi di infortunio e l allarmante aumento di patologie correlate a nuovi disagi lavorativi. Dalla consapevolezza di quanto ancora avviene nei luoghi di lavoro le confederazioni di CGIL,CISL,UIL hanno continuato a mettere in evidenza la necessità e l urgenza di rilanciare una strategia sindacale compiuta sulla prevenzione e la sicurezza nei confronti delle associazioni datoriali, del Governo, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, fondata su tre punti cardine. 10 11

1. L affermazione del modello partecipativo, previsto dalla legge, nei confronti delle controparti pubbliche e private che in questi anni lo hanno ostacolato. Il modello partecipativo per funzionare ha bisogno della reciproca responsabilizzazione e di procedure attuative condivise, trasparenti ed esigibili. In quest ottica in ogni luogo di lavoro va assicurata la pienezza di ruolo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai Comitati paritetici. 2. L esigenza sempre più stringente di un ruolo negoziale e regolativo del sindacato nel sistema economico con particolare riferimento all organizzazione del lavoro, alla scomposizione e alla frammentazione dei cicli lavorativi (appalti, terziarizzazioni) e alla flessibilizzazione dei rapporti e delle condizioni di lavoro (interinale, parasubordinato, tempo determinato, part-time) e della lotta al lavoro sommerso. L incremento delle malattie da lavoro e degli infortuni che trovano origine anche da questi processi rende necessario un maggior impegno del sindacalismo confederale per una più puntuale regolamentazione delle condizioni contrattuali e per una più completa tutela della salute di tutti i lavoratori subordinati e atipici. 3. Un impegno del sindacato confederale nei confronti delle istituzioni a tutti i livelli per una politica di prevenzione, tutela sanitaria, vigilanza e controllo del territorio, con un forte coordinamento tra le diverse istanze per contrastare la crescita degli infortuni e delle malattie professionali. Nello specifico della scuola, la legge e il contratto affidano alle RSU compiti ben precisi all interno di ogni singola istituzione scolastica e tra questi rientrano quelli sanciti dall articolo 9 dello Statuto dei lavoratori. In coerenza con lo Statuto, il D.lgs 81/08, il CCNQ su RLS nella Pubblica Amministrazione del 7 maggio 1996 e il CCNL hanno stabilito che nell ambito della RSU costituita venga eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ciò a significare la stretta connessione, anche se con compiti diversi, tra il rappresentante sindacale e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, operazione questa Introduzione resa ancor più legittimata dalla connotazione fortemente democratica delle elezioni delle RSU. Su questi aspetti la FLC Cgil ha ben presente alcuni obiettivi ben precisi: - rilanciare una piattaforma unitaria per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; - rivendicare l erogazione di risorse specifiche destinate alle istituzioni scolastiche per la sicurezza nei luoghi di lavoro; - dare piena attuazione a quanto previsto al punto e) dell articolo 6 del CCNL, attraverso la contrattazione di scuola; - sostenere pienamente l attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e assicurare la loro agibilità in coerenza con quanto previsto in materia dal CCNL e dal CCNQ del 7/5/96; - rafforzare il ruolo e i compiti degli organismi paritetici territoriali di cui all articolo 74 del CCNI; - sviluppare e implementare l attività dell Osservatorio nazionale paritetico previsto dall articolo 75 del CCNI. Ma le istituzioni scolastiche sono anche il luogo di attività, di relazione e di vita di milioni di studenti. Creare e consolidare una cultura della prevenzione e della sicurezza è compito fondamentale della scuola per preparare i giovani non solo al loro presente, ma anche al loro futuro ingresso nel mondo del lavoro. Proprio perché consapevoli del ruolo centrale che la scuola stessa può svolgere in tema di formazione delle coscienze delle giovani generazioni su questo terreno, la FLC Cgil è impegnata affinché gli obiettivi individuati da Carta 2000 trovino una piena e completa applicazione a cominciare dalla messa a norma degli edifici scolastici. 12 13