PIANA PALMI MULTISERVIZI S.p.A.



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Transcript:

PIANA PALMI MULTISERVIZI S.p.A. REGOLAMENTO DI VETTURA PARTE I Trasporto di bambini, animali, cose. Art. 1. Trasporto di bambini. I bambini di altezza inferiore al metro, se accompagnati, sono esenti dal pagamento del biglietto in misura di non più di uno per viaggiatore; non possono, però, occupare posti a sedere. Se i bambini di altezza inferiore al metro sono due, per uno di essi deve essere pagato il biglietto. Qualora i bambini, sempre se accompagnati, fossero tre, i biglietti da pagare sarebbero sempre due valevoli rispettivamente uno per l'accompagnatore ed un bambino, l'altro per gli altri due bambini. Un possessore di tessera, con diritto ad una persona di accompagno, può portare gratuitamente, oltre alla persona di accompagno, un solo bambino, di altezza inferiore al metro. Art. 2. Trasporto di cose. Il trasporto di valigie, pacchi, bagagli, ecc sulla rete aziendale è disciplinato dalle seguenti norme: 1. Su tutte le vetture è consentito il trasporto di valigie e pacchi aventi caratteristiche di bagaglio personale e perciò sempre accompagnati dal viaggiatore, purché non contengano materie pericolose, maleodoranti che possano insudiciare o che per la loro natura o confezione, possano dar fastidio ad altri viaggiatori. E' tassativamente vietato il trasporto di pellicola cinematografica con supporto di celluloide, involti, sacchi ed oggetti ingombranti, di merce infiammabile o corrosiva, batteria di accumulatori, recipienti di vetro, cornici grandi, vetri, casse da imballaggio, ceste, ecc. 2. Le valigie e i colli non devono superare le dimensioni di cm. 25 x cm. 45 x cm. 80 ed il peso approssimativo di kg. 20. 3. I colli di piccole dimensioni che possono essere tenuti sulle ginocchia senza recare disturbo agli altri viaggiatori e quelli che non superano le dimensioni di cm. 25 x 30 x 50, nel numero di uno per ogni viaggiatore, sono esenti da qualsiasi pagamento. Ciascun viaggiatore può portare con sé non più di due colli di dimensioni superiori a quelle indicate nel punto precedente fino alle massime consentite, pagando per ogni collo un supplemento uguale al costo del biglietto per i viaggiatori. I pacchi e i bagagli devono essere depositati in punti ove non ostacolino il passaggio dei viaggiatori. Il trasporto di essi può essere rifiutato, quando le vetture siano molto affollate. In via eccezionale possono essere trasportati a pagamento, sempre ché l'affollamento delle vetture lo consenta, colli speciali, sci, strumenti musicali, strumenti di agrimensura, canne da pesca, ecc. anche se una delle dimensioni supera il limite di cm. 80 stabilito in precedenza. I bagagli, trasportati dai militari 1

di truppa o dagli appartenenti ai corpi armati, quando superino le dimensioni di cm. 25 x 30 x 50 devono pagare l'importo pari al prezzo del biglietto, come prescritto per gli altri viaggiatori. Oltre ai colli speciali sono ammessi al transito a pagamento sulla rete aziendale, anche le carrozzine pieghevoli per bambini, di qualsiasi forma (passeggini ripiegati), nonché borse o cestini con telai muniti di rotelle, comunemente usati per contenere generi alimentari. Le borse porta bambini, culle o sediolini portatili e simili che non superino le dimensioni di cm. 35 x 30 x 50, devono essere considerati colli di piccole dimensioni e quindi il viaggiatore non è tenuto al pagamento di alcun biglietto supplementare. Il trasporto di borse o cestini è proibito quando la loro conformazione esteriore (sporgenze metalliche, spigoli ecc.) e l'eventuale contenuto siano tali da recare danno o fastidio ai viaggiatori. Resta, comunque, tassativamente vietato il trasporto di attrezzi da lavoro. E' consentito il trasporto del fucile da caccia, scarico ed in condizione di sicurezza (come prescrivono le leggi di P.S.); esso è assoggettato alle norme per il trasporto di un qualsiasi bagaglio. L Azienda non è responsabile per furti, manomissioni, dispersioni o perdita degli oggetti trasportati. Art. 3. Trasporto di cani da caccia, di piccola taglia e di cani accompagnatori per ciechi. Il trasporto dei cani sulle vetture di linea è regolato come segue: a) Cani da caccia. Sono ammessi soltanto sulle piattaforme posteriori delle vetture per le quali è ammessa la discesa, limitatamente al seguente orario: giorni feriali dalle h. 20.00 a chiusura servizio e da inizio servizio mattutino fino alle h. 6.30 antimeridiane per i giorni festivi l'orario è posticipato alle h. 8.00 o comunque la prima e l'ultima corsa disponibile. Inoltre, la persona che li accompagna deve essere fornita, per esibirla al personale di scorta e di controllo, delle regolari licenze di caccia. Non importa se il cacciatore abbia con sé il fucile, che, se portato, deve essere scarico. b) Cani di piccola taglia. Sono ammessi al transito, senza alcuna limitazione di orario i cani di piccole dimensioni da doversi tenere in braccio. c) Cani che accompagnano i ciechi. Sono ammessi al transito gratuitamente su tutte le vetture della rete urbana, senza alcuna limitazione di orario, i cani di qualunque razza e taglia, da tenere sulla piattaforma posteriore delle vetture dalle quali è consentita anche la discesa. Qualora, però il cieco sia munito di tessera con la stella verde e sia accompagnato dal cane, potrà accedere e prendere posto dalla parte anteriore della vettura; 2

NORME GENERALI 1) Il cane, per poter transitare sulle vetture deve essere munito di guinzaglio e di museruola a maglia fitta; il viaggiatore deve tenerlo vicino a sé facendo attenzione che non ostacoli la salita e la discesa dei viaggiatori, l'ingresso alla corsia o che, comunque, non arrechi disturbo. 2) Un viaggiatore può portare un solo cane; su ciascuna vettura non debbono essere ammessi più di due cani da caccia; 3) Per il cane deve essere acquistato il biglietto alla stessa tariffa dei viaggiatori. Dal pagamento sono esenti i ciechi che siano muniti di tessera di libera circolazione con diritto all'accompagno che della concessione stessa si avvalgono per il cane. E' concesso invece il viaggio gratuito su tutti i mezzi aziendali di trasporto urbano, ai cani guida per i ciechi (in servizio di accompagno) senza particolari formalità, anche nei casi in cui i ciechi stessi non godono del viaggio gratuito; tali cani sono riconoscibili essendo muniti di appositi finimenti con drappo con la croce rossa. 4) Il trasporto dei cani deve essere vietato nei casi di notevole affollamento delle vetture. 5) Qualora il cane rechi disturbo ai viaggiatori, l'accompagnatore deve essere invitato a discendere dalla vettura, senza che ciò costituisca motivo di rimborso del biglietto. 6) Nel caso che il cane insudici o deteriori la vettura o rechi danno ai viaggiatori, colui che lo accompagna è tenuto al risarcimento dei danni provocati. In tal caso il personale di vettura lo pregherà di scendere, dopo averne rilevato generalità e domicilio; provvederà inoltre a prendere dei testi e riferire l'accaduto mediante rapporto informativo. 7) Il trasporto del cane è fatto a rischio e pericolo del viaggiatore che lo accompagna, declinando l'azienda da ogni eventuale responsabilità. 3

PARTE II Linee - Tariffe - Sanzioni. Il sistema tariffario Diverse sono le soluzioni disponibili per soddisfare le molteplici esigenze di mobilità. Alcuni esempi sono: - il biglietto orario urbano e suburbano che consente di viaggiare 180 minuti dall orario di timbratura. - il biglietto corsa semplice linea urbana e linea suburbana. - Biglietto di corsa semplice con sconto del 50% per ragazzi da 4 a 12 anni e anziani con più di 65 anni; - abbonamenti settimanali e mensili di linea urbana, suburbana e scolastici. Presso le rivendite autorizzate (bar, tabaccherie, edicole, negozi convenzionati) è possibile acquistare le varie tipologie di titoli di viaggio (un elenco completo delle rivendite, con l indicazione della localizzazione, è disponibile sul nostro sito www.ppmspa.it). Il nostro obiettivo è di incrementare il numero di rivendite presenti sul territorio e di potenziare la propria capacità distributiva dei titoli di viaggio. Sanzioni a carico degli utenti contravvenzionati I viaggiatori dei mezzi di trasporto pubblico delle autolinee gestite dalla P.P.M. SpA, trovati sprovvisti di documento di viaggio, sono tenuti, oltre al pagamento dell'importo del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria: - 25,00 qualora il pagamento avvenga sul mezzo di trasporto all'atto della contestazione dell'infrazione. - ove il contravventore non corrisponda l importo della sanzione elevata dal verificatore/verbalizzante, potrà eseguire il pagamento maggiorato pari a 51,00, con il rilascio di apposita ricevuta, nei 15 giorni successivi direttamente presso la Cassa interna aziendale sita in Via SS. 18 km 485, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Trascorso il termine di 15 giorni, senza che sia intervenuto il pagamento si procederà per le vie legali per il recupero dell importo indicato con conseguente addebito a carico del contravventore delle ulteriori spese occorrende. All'accertamento dell'irregolarità provvede il personale dell'azienda munito di apposito tesserino di riconoscimento. La contestazione dell'infrazione è effettuata immediatamente attraverso la consegna di una copia del verbale. Responsabilità dell utenza L utente è chiamato a collaborare con l Azienda per la sicurezza del viaggio e il miglioramento della qualità del servizio, rispettando le disposizioni in vigore per l accesso alle strutture e agli automezzi. I viaggiatori sono tenuti all osservanza delle seguenti prescrizioni: Possedere un titolo di viaggio valido e regolarmente timbrato da esibire ad ogni richiesta del personale di controllo; Rispettare il divieto di fumare all interno dei mezzi; 4

Rispettare i diritti delle persone anziane e dei disabili; Rispettare il personale aziendale che opera nel traffico cittadino; Rispettare gli altri viaggiatori evitando di arrecare disturbo o molestia; Non salire o scendere da parte diversa da quella prevista; Non salire o scendere in località diverse da quelle stabilite per la fermata; Non insudiciare le vetture; Non accedere in vettura alterati da bevande alcoliche o altro; L utente è responsabile dei danni provocati durante il viaggio, sia alle vetture che ai loro arredi, sia ai conducenti che ai verificatori di titoli di viaggio e ad ogni altro dipendente dell Azienda. L utente è, altresì, responsabile dei danni alla persona arrecati ad altri passeggeri e alle loro cose durante il viaggio e risponde anche dei danni a terzi non passeggeri ed alle loro cose. Per i danni causati da utenti incapaci e/o minori di età risponde l esercente la patria potestà o la tutela. Per i biglietti a tariffa oraria l ora di inizio del viaggio è indicata dalla timbratura. Trascorso il periodo di validità il passeggero deve munirsi di altro biglietto. E concesso il trasbordo da un mezzo all altro durante il periodo di validità del titolo di viaggio, che deve essere conservato e presentato in caso di verifica al personale di servizio. Chi viaggia con l abbonamento scaduto è soggetto alle sanzioni previste dal presente regolamento e, per i casi di abuso, da quelle previste dal Codice Penale. PARTE III Oggetti ritrovati sulle vetture aziendali Gli agenti in servizio hanno l obbligo di custodire qualsiasi oggetto da essi rinvenuto in vettura o rinvenuto da terzi e ad essi consegnato fino al momento in cui lo affideranno al responsabile degli uffici amministrativi. L agente che rinvenga un oggetto in vettura deve subito, alla presenza dei viaggiatori, esaminare le caratteristiche e l eventuale contenuto richiedendo con molta cortesia generalità e domicilio al viaggiatore o ai viaggiatori. Analogamente l agente che riceve in consegna oggetti rinvenuti in vettura da terze persone (utenti o altro personale dell Azienda) è tenuto a verificarne le caratteristiche e l eventuale contenuto in presenza delle persone che lo hanno consegnato e possibilmente in presenza di testi; poi dalle persone predette, egli rileverà possibilmente da un documento le generalità e il domicilio, riportandoli sul verbale di ritrovamento. Per ogni oggetto rinvenuto in vettura (compreso il denaro e valori di qualsiasi natura), si deve compilare in ogni sua parte, un verbale di ritrovamento dove verranno riportati con esattezza i seguenti dati: a) il giorno, il mese, l anno, l ora, la linea, il numero della vettura e la località precisa del rinvenimento dell oggetto; b) le modalità con le quali l oggetto è stato rinvenuto e cioè precisare se è stato rinvenuto dall agente in servizio oppure se sia stato a lui consegnato da altra persona che lo ha rinvenuto; in questo caso 5

nell apposito spazio deve essere chiaramente indicato il nome, cognome e domicilio di chi ha consegnato l oggetto; c) la descrizione completa e le caratteristiche dell oggetto, nonché i particolari del contenuto; di ogni oggetto va riferito, se del caso, lo stato di usura; d) il cognome, nome e domicilio dei testi presenti al ritrovamento e alla verifica del contenuto dell oggetto, la matricola dell agente e la firma e, se l oggetto è stato rinvenuto da terzi, la firma del viaggiatore che lo ha ritrovato e consegnato. Il responsabile dell ufficio amministrativo nel ricevere in consegna gli oggetti si accerterà dell esatta compilazione del verbale, rilasciando quindi al personale l apposita ricevuta firmata, nella quale dovrà risultare il nominativo della persona che ha effettuato il rinvenimento. Al predetto spetterà l obbligo di custodire gli oggetti rinvenuti a lui versati. Il personale ha l obbligo tassativo di versare all Azienda qualsiasi oggetto, sia pure di trascurabile valore, rinvenuto in vettura o ricevuto in consegna dai viaggiatori, astenendosi dal restituirlo direttamente a chiunque ne faccia richiesta, anche se dovesse esserne comprovata la legittima proprietà. La riconsegna al proprietario di qualsiasi oggetto rinvenuto sulle vetture aziendali deve essere fatta esclusivamente tramite il competente ufficio dell azienda durante il normale orario di servizio. Furti a bordo delle vetture Nel caso che vengano lamentati furti di qualsiasi genere a bordo delle vetture il personale in servizio deve comportarsi nel modo seguente: 1) richiedere l intervento di un agente delle Forze Armate di Polizia eventualmente presente in vettura, al quale è demandata quindi l attuazione dei provvedimenti del caso. 2) In caso di assenza di rappresentanti delle Forze di Polizia, il personale si limiterà ad avvertire il viaggiatore interessato di sporgere se crede, denuncia al più vicino commissariato di P.S. o stazione C.C. Il personale è tenuto a fornire cortesemente al viaggiatore, in caso di richiesta, tutti gli elementi necessari per la presentazione della denuncia di cui sopra (linea, numero della vettura, località in cui si è verificato il fatto, ecc..) Si ricorda al personale che la particolare natura del servizio prestato non consente in nessun caso di dirottare la vettura fuori dall itinerario della propria linea tranne diverse disposizioni impartite dagli appartenenti ai corpi armati di Polizia e dopo aver informato l ufficio di direzione del servizio. Approvato con delibera n. 88 del 14.12.2009. 6