ORDINANZA DEL SINDACO



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COMUNE DI SIENA ORDINANZA DEL SINDACO Numero: 956 Del : 28 SETTEMBRE 2006 Esecutiva da: 15 novembre 2006 proponenti : DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE - Politiche della Mobilità OGGETTO: Ordinanza sindacale n. 163 del 28 febbraio 2006 Divieti di transito veicolare programmati - anno 2006 Spostamento del termine di decorrenza. IL SINDACO Vista la propria ordinanza n. 163 del 28 febbraio 2006 il cui testo interamente si riporta: Viste: la nota n. 124/30267/2801 del 17 marzo 2005 con la quale a Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale delle politiche territoriali e ambientali: - comunicava che il Comune di Siena, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale toscana n. 1325/03, risulta classificato e compreso nelle zone di risanamento della qualità dell aria-ambiente nelle aree urbane avendo, nel corso del 2005, superato più volte i limiti di soglia del PM10 contenuti nel DM 2 aprile 2002 n.60, come rilevati dall ARPAT; - richiedeva al Comune di Siena di fornire dati e misure degli interventi previsti localmente al fine di contenere tali immissioni inquinanti; - invitava a partecipare al gruppo di lavoro per la stesura di un Accordo regionale di programma per il risanamento della qualità dell aria; - la nota prot. n. 15453 del 31 marzo 2005 con la quale il Comune di Siena, previo monitoraggio delle azioni attuate ed in corso, supportate dalla necessaria documentazione, faceva presente alla Regione Toscana il proprio atteggiamento storico di anticipazione rispetto alle problematiche ambientali attraverso il quale ha potuto contenere anche l inquinamento atmosferico, dovuto all intenso traffico veicolare che insiste nella città di Siena, ed accoglieva la proposta di partecipare alla stesura di un Accordo regionale con gli altri 23 Comuni classificati a rischio di tipo A e B

la scheda n.73 di PEG 2005 approvato con deliberazione GC. n. 105 del 9 marzo 2005 Obiettivo strategico Studio ed attuazione del Piano di abbattimento dell inquinamento atmosferico da PM10 la relazione inerente le azioni per la riduzione del PM10 esaminata dalla Giunta comunale nelle sedute del 7 e 14 dicembre 2005 rif. n.rosso 1207 la deliberazione n. 492 assunta dalla Giunta comunale in data 14 dicembre 2005 concernente l approvazione dell Accordo di programma per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e per la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico, tra la Regione Toscana, ANCI, URP, le Province Toscane e 28 Comuni ad alta criticità, tra i quali Siena la sottoscrizione dell Accordo di cui sopra avvenuta in data 20 dicembre 2005 la successiva deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 36 del 30 gennaio 2006 avente per oggetto: Programma regionale di azione ambientale 2004/2006 Scheda progetto B16 - Azioni per la promozione della ecoefficienza nella mobilità criteri per l assegnazione del contributo regionale per l anno 2006 ai Comuni firmatari dell Accordo del 20/12/2005 la deliberazione C.C. di Siena n. 26 del 25/1/2006 concernente la istituzione di aree a particolare rilevanza urbanistica la nota n.121 del 26 gennaio 2006 pervenuta da TRAIN spa inerente la situazione al 31.12.2005 degli autobus euro 0 in servizio sulla rete tpl urbana, extraurbana e scolastica, nonché l adesione alle limitazioni della circolazione dei medesimi previste per l anno 2006 dall Accordo regionale la nota 24 gennaio 2006 della Motorizzazione provinciale di Siena inerente le precisazioni in ordine all immatricolazione dei veicoli Euro 0 l e mail del 20 gennaio 2006 dell ACI di Siena con l elenco degli autoveicoli Euro 0 e relativi proprietari la relazione di indirizzo approvata dalla Giunta comunale nella seduta del 15 febbraio 2005 n. rosso 167 concernente l attuazione dell Accordo regionale di programma sottoscritto; Preso atto che l Accordo di programma impegna i Comuni all adozione di provvedimenti per: la limitazione del traffico veicolare selettiva nei confronti delle tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono all inquinamento atmosferico, cioè autovetture non catalitiche a benzina e diesel immatricolate prima del 1993 non conformi alla direttiva 91/441/CEE; i veicoli a benzina o diesel adibiti al trasporto merci con capacità di carico inferiore o uguale a 3,5 t non conformi alle Direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e successive; i ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e 97/24/CE stage 1 e successive, prevedendo che i provvedimenti si articolino in fasi successive di limitazione della circolazione fino al divieto totale a partire dal 1 gennaio 2008; la individuazione delle aree comunali interessate dagli interventi di limitazione del traffico, aree la cui superficie dovrà avere una dimensione pari al 50% o equivalente del centro abitato di ogni singolo Comune. L area del territorio comunale, di cui alla planimetria allegata, tiene conto dell attuale assetto viario, della sosta, dei trasporti e del traffico, in relazione alla ZTL, alle ARU in via di costituzione (rif. delibera CC n. 26 del 26/1/2006), alle previsioni del Piano strutturale approvate dal CC nella seduta del 10/1/2006, ovvero allo sviluppo urbanistico della città. La delimitazione comprende un area definita Periferia prossima il cui perimetro viario è costituito da strade di scorrimento che hanno punti di penetrazione 2

serviti da parcheggi e linee tpl. Le strade di scorrimento, ovviamente, non sono soggette alla limitazione. L area costituisce il 39% del Centro abitato di Siena e, per le sue rilevanti caratteristiche funzionali si presenta, come un territorio omogeneo ovvero equivalente, rispettoso delle prescrizioni regionali; la definizione delle procedure di erogazione dei contributi di cui alla citata delibera GRT n. 36 del 30 gennaio 2006, assegnati al Comune di Siena dalla Regione Toscana per destinarli a incentivi a favore dei privati residenti per le trasformazioni da benzina a GPL o metano o per acquisto di auto a metano, ecc. come da allegato 2 alla citata deliberazione regionale; Considerato che il presente provvedimento di ordinanza: si inserisce nell ambito di una seria politica di sviluppo sostenibile attenta ad incentivare buone pratiche sostenendole anche finanziariamente, soprattutto nei confronti di coloro che presentano maggiori difficoltà economiche; affronta problemi di contenimento delle modalità di scelta per la mobilità cittadina percepite ancora come limitazioni solo restrittive da molta parte della cittadinanza; per la sua attuazione è necessario provvedere a: - Piano della segnaletica - Piano della vigilanza - Piano della comunicazione - Introito dei contributi regionali - Reperimento delle risorse necessarie nel bilancio 2006 alla copertura finanziaria delle spese derivanti dall Accordo, per la parte direttamente a carico del Comune di Siena - Predisposizione delle procedure per l erogazione degli incentivi ai cittadini; si ritiene necessario individuare la decorrenza del medesimo a far tempo dal 1 ottobre 2006. Ritenuto altresì necessario provvedere con atti successivi all applicazione delle misure previste dall Accordo di Programma per l anno 2006; Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali; Vista la legge 267/2000; Visto lo Statuto del Comune di Siena; ORDINA 1. che dal 1 ottobre 2006 sia istituito il divieto di transito nell area denominata PERIFERIA PROSSIMA, compresa all interno delle seguenti vie di scorrimento (non sottoposte a limitazione): - Viale Achille Sclavo - Viale Riccardo Lombardi - Viale Sardegna 3

- Viale Toselli - Strada statale Senese Aretina n. 73 - Via Girolamo Gigli - Via Enea Silvio Piccolomini - Strada Cassia Sud (incrocio Cerchiaia) - Strada Massetana Romana - Strada di Pescaia - Via Martiri Caserma Lamarmora - Via Carlo Pisacane - Viale Goffredo Mameli - Via Fiorentina (tratto da Viale Cavour a Viale Achille Scalvo) ai seguenti veicoli, nelle indicate giornate per ciascuna categoria: Autovetture Euro 0 mercoledì e giovedì orario 9-18 Autovetture M1 non catalitiche a benzina e diesel non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e suc. Ciclomotori Euro 0 mercoledì e giovedì orario 9-17 Ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE 97/24/CE stage 1 e successive Veicoli merci Euro 0 < 3,5 t mercoledì e giovedì orario 9-17 Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all art. 54, comma 1 lettere c e d, con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive Autobus Euro 0 dei gestori la domenica di servizi TPL Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive 2. Sono esonerati dai divieti di transito di cui al punto 1., i seguenti veicoli: a) veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico); b) veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl); c) veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in servizio di emergenza e di soccorso; d) veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica; e) veicoli adibiti all igiene urbana; f) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada; g) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica; h) veicoli al seguito delle cerimonie funebri; i) veicoli storici purché in possesso dell Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo; 4

j) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici; k) veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario; l) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale; m) veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: - di aver acquistato un veicolo esente dalla limitazioni sopra indicate; - di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas essendo in condizioni economiche svantaggiate. La suddetta documentazione da diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario alla effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non più di 90 giorni; n) autovetture con almeno tre persone a bordo in car-pooling, se e quando attivato con un progetto specifico; o) autovetture in servizio di car-sharing, se e quando attivato con un progetto specifico; p) veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l efficienza energetica e la riduzione delle emissioni; q) autoveicoli adibiti al trasporto merci utilizzati da esercenti il commercio su aree pubbliche per recarsi e tornare dall area del mercato-merci di Siena nella giornata di mercoledì dalle ore 5,00 alle ore 15,30, previa esibizione dell autorizzazione al commercio su aree pubbliche; r) veicoli per il trasporto dei bambini presso asili nido, scuole materne, elementari, medie inferiori a condizione che abbiano a bordo l autocertificazione (in carta libera) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell orario del luogo di partenza e destinazione, la motivazione al transito, l iscrizione del bambino presso il plesso scolastico di riferimento. Tale autocertificazione dovrà essere mostrata su richiesta delle autorità preposte al controllo; s) veicoli in ingresso e regresso ai parcheggi scambiatori in prossimità della linea di perimetrazione dell area oggetto di limitazione (Stazione - Colonna San Marco Busseto); t) veicoli in ingresso e regresso dalla sede dell attività artigianale posta all interno della zona perimetrata, definita PERIFERIA PROSSIMA, per l effettuazione di soli interventi manutentivi urgenti esterni alla zona medesima, a condizione che abbiano a bordo l autocertificazione (in carta libera) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell orario del luogo di partenza e destinazione dell intervento, la motivazione al transito. Tale autocertificazione dovrà essere mostrata su richiesta delle autorità preposte al controllo. La Direzione Polizia Municipale è incaricata dell esecuzione della presente ordinanza. Spetterà a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto sopra disposto. 5

I trasgressori saranno puniti ai termini di legge.. Viste altresì: - la richiesta inoltrata alla Regione Toscana con nota del 20 settembre 2006 prot. n. 48339 con la quale l Amministrazione comunale ha richiesto lo spostamento della decorrenza dell ordinanza medesima dal 1 ottobre 2006 al 15 novembre 2006; - la risposta positiva pervenuta dalla Regione in data 27 settembre u.s.; - la conferma del 27 settembre u.s. di Train Spa/Siena Mobilità Scarl, azienda che gestisce il trasporto pubblico locale in Siena e provincia, ad ottemperare all ordinanza sindacale n.163 del 28 febbraio 2006 con decorrenza 1 ottobre 2006, come da precedente nota n.121 del 26 gennaio 2006; Ritenuto di provvedere in merito: Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali; Vista la legge 267/2000; Visto lo Statuto del Comune di Siena; ORDINA che la decorrenza del 1 ottobre 2006 prevista per gli adempimenti di cui all ordinanza sindacale n. 163 del 28 febbraio 2006, riportata nel testo in premessa, sia spostata alla data del 15 novembre 2006, eccezion fatta per gli Autobus Euro 0 dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale (Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive) che viene confermata per il 1 ottobre 2006, con divieto di circolazione la domenica. La Direzione Polizia Municipale è incaricata dell esecuzione della presente ordinanza. Spetterà a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto sopra disposto. I trasgressori saranno puniti ai termini di legge. IL SINDACO (Dr. Maurizio CENNI) 6