DISCIPLINARE DEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.



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DISCIPLINARE DEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

INDICE Articolo 1 Finalità e campo di applicazione Articolo 2 Durata dei Sistemi di Qualificazione Articolo 3 Soggetti Articolo 4 Domanda di qualificazione Articolo 5 Requisiti per la qualificazione Articolo 6 Documenti e titoli per la qualificazione Articolo 7 Protezione dei dati personali Articolo 8 Categorie di specializzazione e Classi di importo o di qualificazione Articolo 9 Qualificazione dei Consorzi Stabili Articolo 10 Esito della domanda di qualificazione Articolo 11 Effetti e validità della qualificazione Articolo 12 Monitoraggio delle prestazioni Articolo 13 Dequalificazione, sospensione, annullamento della qualificazione Articolo 14 Segnalazione delle variazioni e mantenimento della qualificazione Articolo 15 Estensione della qualificazione Articolo 16 Rimborso spese Articolo 17 Avvisi di esistenza dei Sistemi Articolo 18 Qualificazione con avvalimento Articolo 19 Requisiti per la qualificazione con avvalimento Articolo 20 Documentazione e dichiarazioni aggiuntive in caso di avvalimento Articolo 21 Portale Acquisti e firma digitale Articolo 22 Foro Competente Articolo 23 Allegati Pag. 1 di 18

Articolo 1 FINALITA E CAMPO DI APPLICAZIONE 1.1. Il presente Disciplinare ha lo scopo di regolare in termini generali i criteri, le modalità di iscrizione e di funzionamento dei Sistemi di Qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ( di seguito RFI ) istituiti ai sensi dell art. 232 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (di seguito anche Codice Appalti ). 1.2. I Sistemi di Qualificazione ( di seguito anche Sistemi o anche singolarmente Sistema ) sono istituiti da RFI al fine di gestire elenchi di Operatori Economici dotati di specifici requisiti morali (cc.dd. di ordine generale), tecnici e finanziari (cc.dd. di ordine speciale) che potranno essere invitati da RFI alle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture dalla stessa attivate nonché all assunzione dei relativi subappalti (ove previsto). 1.3. I Soggetti sono iscritti nei singoli Sistemi in conformità a quanto previsto dal presente Disciplinare e dalla normativa specifica e propria di ogni singolo Sistema (c.d. Normativa del Sistema ). 1.4. Il presente Disciplinare e gli allegati allo stesso regolamentano la Parte Generale e comune a tutti i Sistemi istituiti da RFI, la Normativa del Sistema e gli atti dalla stessa richiamati stabiliscono i requisiti di ordine speciale e i criteri di valutazione degli stessi propri di ogni singolo Sistema. 1.5. In caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal presente Disciplinare e quanto previsto dalla Normativa del Sistema prevale quanto stabilito dalla Normativa del Sistema. Articolo 2 DURATA DEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE 2.1. Il presente Disciplinare e i Sistemi hanno durata indeterminata. 2.2. RFI può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte al presente Disciplinare e/o uno o più Sistemi. 2.3. L esistenza dei Sistemi e le modalità di accesso ai documenti che li regolano sono oggetto di apposito avviso, reso pubblico nei modi previsti dal successivo Articolo 17. Articolo 3 SOGGETTI 3.1. I Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione sono quelli indicati all art. 34 Codice Appalti e s.m. e i. e in particolare: a) le imprese individuali anche artigiane; b) le imprese costituite nelle forme di società commerciali (di persone e di capitali); c) le società cooperative; d) i consorzi stabili, già costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice Appalti e s.m.ei. e) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, già costituiti al momento della presentazione della domanda; f) altri soggetti eventualmente indicati nelle Normative dei singoli Sistemi. Pag. 2 di 18

Ai Soggetti di cui sopra stabiliti in Stati diversi dall Italia si applica quanto previsto dall art. 47 Codice Appalti e s. m. e i. 3.2. I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall art. 36, comma 7, Codice Appalti, nonché dall art. 9 del presente Disciplinare. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane (di seguito consorzio o consorzi ) non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate (anche per le stesse categorie di specializzazione, ove previste), restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle procedure di affidamento secondo le disposizioni vigenti. 3.3. Al singolo soggetto non è altresì consentito di qualificarsi quale componente di più di un consorzio. Articolo 4 DOMANDA DI QUALIFICAZIONE 4.1. I Soggetti richiedenti la qualificazione devono presentare a RFI, per ogni Sistema per il quale richiedono la qualificazione, apposita domanda precisando le categorie di specializzazione e le classi d importo, per le quali chiedono di essere qualificati. Tutta la documentazione necessaria per redigere la domanda, nonché ogni altra informazione sui Sistemi, è disponibile sul sito www.rfi.it, sezione Qualificazione e Gare, sezione Sistemi di Qualificazione. 4.2. La domanda di qualificazione o di estensione deve essere trasmessa attraverso il Portale Acquisti, di cui all articolo 21 di questo Disciplinare. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all originale), e deve essere corredata della seguente documentazione: Attestazione di versamento di cui all Articolo 16; Documenti per attestazione requisiti di cui all Articolo 6. Articolo 5 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE 5.1. Ai fini della qualificazione, i soggetti indicati al precedente Articolo 3 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati nonché di quelli richiesti dalla Normativa di Sistema. 5.2. Requisiti di ordine generale: I requisiti di ordine generale sono quelli previsti dall art. 38 del Codice Appalti e s. m. e i., da comprovare con i documenti di cui al successivo art. 6.9; Pertanto non possono presentare domanda di qualificazione al Sistema, ovvero saranno esclusi se già iscritti, i Soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche introdotte dalla Legge n. 9 del 21/02/2014 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145), o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda uno dei soggetti sottoposti a verifica elencati all art. 85 decreto legislativo 159/211, integrato dal decreto legislativo 218/2012; l'esclusione e il divieto operano anche in caso di esistenza di una delle cause ostative previste dall art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.e i.; c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 Pag. 3 di 18

d) del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della domanda di qualificazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; e) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; f) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio; g) che, secondo motivata valutazione di RFI, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o da altra società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ovvero che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di RFI o da altra società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; i) nei cui confronti, ai sensi dell art. 38 comma 1-ter Codice Appalti e s.m. e i., risulta l iscrizione nel casellario informatico di cui all art. 7, comma 10 del predetto Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l affidamento dei subappalti; j) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, Codice Appalti e s. m. e i. risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del predetto decreto legislativo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio Pag. 4 di 18

formulata nei confronti dell imputato nell'anno antecedente alla presentazione della domanda di qualificazione e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all A.N.A.C. di cui all art. 6 del CA, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell Osservatorio; 5.2.1. Le cause di esclusione previste dal precedente paragrafo 5.2, ai sensi dell art. 38 comma 1-bis del Codice Appalti e s. m. e i., non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell art. 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dagli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. 5.2.2. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione al Sistema, RFI ne dà segnalazione all A.N.A.C. che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l iscrizione nel casellario informatico ai fini dell esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell art. 38, comma 1, lettera h) del Codice Appalti e s. m. e i., per un periodo di un anno, decorso il quale l iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 5.2.3. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all art. 5.2 anche in capo a ciascun singolo consorziato. 5.2.4. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale non consente la qualificazione del soggetto 5.3. Requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria: I requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria sono quelli indicati nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005. Il valore della soglia minima di qualificazione è indicato nella Normativa di ogni singolo Sistema alla quale si rinvia. 5.4. Requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa: I requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa (personale, mezzi tecnici, potenzialità produttiva, organizzazione aziendale per la qualità, organizzazione aziendale per la tutela dell ambiente, sistema di monitoraggio delle imprese) nonché altri eventuali requisiti, sono quelli indicati nelle Normative di ogni singolo Sistema. Per l attestazione del requisito relativo al personale, saranno considerate le risorse interne dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno. Le Normative dei singoli Sistemi possono prevedere il ricorso anche a professionisti con contratto di lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno. Non sono ammessi i contratti di somministrazione lavoro, né il distacco di lavoratori. 5.5. Requisiti relativi all organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro Se non diversamente prescritto dalle singole Normative, i requisiti relativi all organizzazione aziendale e alla conformità legislativa di sicurezza sul lavoro, da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo art. 6.12., sono quelli comprovanti l adozione di procedure finalizzate alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro per quanto applicabile al soggetto interessato. Articolo 6 DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE 6.1. Nel presente articolo sono elencati i documenti per l attestazione dei requisiti richiesti per la qualificazione. I documenti devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana. 6.2. La documentazione redatta in lingua diversa dall italiano deve essere accompagnata da traduzione conforme al testo originale certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato di residenza del soggetto richiedente oppure da un traduttore ufficiale. Pag. 5 di 18

6.3. Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione. 6.4. Tutte le dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà e di certificazione devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilate utilizzando gli appositi modelli allegati al presente Disciplinare e alla Normativa del Sistema. 6.5. In tutti i casi in cui, per la produzione della documentazione, sia prevista la presentazione di copie o fotocopie di documenti, le stesse devono essere autenticate come conformi all'originale da un funzionario pubblico oppure essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale, resa dal soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, debitamente sottoscritta e riportante tutti gli estremi delle copie e fotocopie dei documenti interessati. 6.6. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono contenere la dicitura a conoscenza delle sanzioni penali previste all art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero. 6.7. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 6.8. Il soggetto richiedente può far riferimento a documenti già presentati precedentemente a RFI, se questi non sono scaduti di validità alla data della Domanda. Per avvalersi di questa possibilità è necessario indicare nella domanda: gli estremi identificativi del documento già presentato la struttura di RFI cui è stato presentato il documento la data della precedente presentazione del documento. 6.9. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale si compone della copia dei seguenti atti e documenti non scaduti di validità: 1. in caso di imprese individuali, società commerciali, società cooperative e consorzi: a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riportante tutti i dati richiesti nel modello di dichiarazione (modello dichiarazione CCIAA allegato al presente Disciplinare). Le imprese estere dovranno presentare il certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, attestante la denominazione, la sede, il codice fiscale, il capitale sociale, gli estremi dell atto costitutivo, il pieno e libero possesso dei propri diritti, l oggetto sociale, l attività, le generalità, data e luogo di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti. In mancanza di detto certificato, dovranno presentare una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza; b) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in merito alle circostanze di esclusione di cui al precedente art. 5.2. lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis, (modello Cause esclusione allegato al presente Disciplinare); c) dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale (modello Casellario/m-ter allegato al presente Disciplinare) resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dai soggetti sottoposti a verifica di cui all art. 85 decreto legislativo 159/2011, integrato dal decreto legislativo 218/2012 (vedi anche Elenco soggetti controllati allegato al presente Disciplinare); Pag. 6 di 18

d) atto di nomina degli amministratori e legali rappresentanti in carica alla data di presentazione della Domanda di qualificazione o di eventuali procuratori nel caso di società o di Consorzi di qualunque tipo (modello Atti di nomina allegato al presente Disciplinare ); e) atto di nomina del direttore tecnico, se richiesto dalle Schede Tecniche del singolo Sistema di Qualificazione, (modello Atti di nomina allegato al presente Disciplinare); f) in caso di consorzi, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentata: copia atto costitutivo e statuto aggiornato; adeguata documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell atto costitutivo; copia dell eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti componenti; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da ogni consorziato con la quale lo stesso dichiara di non far parte di altri consorzi; g) in caso di imprese in concordato preventivo, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentato: l originale o copia conforme del decreto del Tribunale di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ovvero il ricorso per l ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e l autorizzazione alla partecipazione a procedure per l affidamento di contratti pubblici rilasciata dal Tribunale di competenza. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause ostative all accettazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 5.2, si applica l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; nei confronti dei fornitori non stabiliti in Italia, RFI chiede se del caso ai candidati di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 6.10. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di condizione economico- finanziaria delle società di capitali o di consorzi si compone dei documenti di seguito elencati. a) bilancio (stato patrimoniale e conto economico) depositato per l ultimo esercizio, redatto ai sensi degli art. 2423 e seg. del codice civile comprensivo della nota integrativa, della relazione degli amministratori, di quella dei sindaci ove previsti, del verbale dell assemblea di approvazione del bilancio, ove applicabile, tale documentazione deve essere integrata con la relazione della società di revisione; RFI provvederà di norma ad acquisire la documentazione sopraindicata tramite la banca dati del Registro Imprese, riservandosi di richiederla al soggetto nel caso non risulti disponibile. I seguenti documenti dovranno essere presentati solo se richiesti da RFI: b) verbale dell assemblea straordinaria, ai sensi degli art. 2446 e 2447 c.c., nel caso di perdite di esercizio superiori ad un terzo del capitale sociale; c) dettaglio dei debiti e dei crediti, qualora il bilancio sia redatto in forma abbreviata, specificandone la natura (commerciale o finanziaria) e la relativa scadenza (a breve o a medio/lungo termine), nonché l indicazione dettagliata di eventuali immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate (art. 2359 c.c.); 6.10.1. Le società di persone e le imprese individuali per comprovare il possesso dei requisiti di condizione economico- finanziaria dovranno sempre inviare copia dei seguenti atti: Pag. 7 di 18

a) situazione contabile completa dell ultimo esercizio (stato patrimoniale, attivo e passivo e conto economico) integrata dal dettaglio di debiti e crediti, distinti tra commerciali e finanziari e per scadenza, a breve o a medio/lungo termine. 6.10.2. In caso di soggetti stabiliti in Stati diversi dall Italia la documentazione di cui ai precedenti articoli deve essere sempre inviata. La presentazione di documenti equivalenti deve assumere la veste di una situazione contabile completa (stato patrimoniale e conto economico) per l esercizio richiesto. 6.10.3. In caso di invio di documenti contabili essi devono essere presentati in copia unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la conformità all originale (Modello Copia Conforme Bilancio ). RFI si riserva la facoltà di richiedere altra documentazione integrativa nel caso in cui quanto esaminato non consenta una corretta valutazione economico-finanziaria. Per ulteriori ed eventuali documenti inerenti a Soggetti non indicati nel presente art. 6.10, si rinvia alla Normativa del singolo Sistema 6.10.4. I soggetti di recente costituzione, intendendosi come tali quelli che, in ragione della data di costituzione, siano impossibilitati a presentare l ultimo bilancio/situazione contabile, non potranno essere qualificati. E loro facoltà ricorrere all istituto dell avvalimento ai fini dell attestazione del requisito relativo alla condizione economico finanziaria. 6.11. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnicoorganizzativa è elencata nella Normativa di ogni singolo Sistema alla quale si rinvia. 6.12. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi all organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro si compone dei seguenti documenti: 6.12.1. Soggetti organizzati con un Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro certificato: 1. certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro alla norma OHSAS 18001 nell edizione vigente, in copia conforme all'originale (Modello Certificato OHSAS 18001 ), riferito al campo di applicazione inerente alle categorie di specializzazione oggetto della richiesta di qualificazione, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma da un Ente aderente all EA (European Accreditation of Certification) e/o all IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA; 6.12.2. Soggetti non certificati: 1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m. e i., (Modello Dichiarazione Sicurezza ) attestante: a. i provvedimenti di nomina del personale che svolge mansioni connesse alla organizzazione della sicurezza (RSPP, ASPP, addetti all emergenza incendio e primo soccorso) b. la redazione del documento di valutazione dei rischi in conformità alle disposizioni vigenti; c. il piano di formazione ed addestramento in riferimento alle attività effettuate per la sicurezza e salute sul lavoro, gestione emergenze e primo soccorso; d. la nomina del medico competente e l effettuazione della sorveglianza sanitaria; 6.12.3. Eventuali esenzioni dall attestazione dei requisiti relativi all organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro sono indicate nella Normativa di ogni singolo Sistema alla quale si rinvia. Articolo 7 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 7.1. In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificate dall art. 40 L. 214/2011, i dati personali dei soggetti richiedenti e di quelli Pag. 8 di 18

relativi ai dipendenti/collaboratori eventualmente forniti in relazione all espletamento del procedimento di qualificazione, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati, anche con l ausilio di mezzi elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità, da RFI SpA e da persone all uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento. 7.2. Alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive comunitarie. Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, tuttavia costituisce condizione necessaria ai fini dell iscrizione al Sistema. 7.3. Il titolare del trattamento di tali dati è RFI con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1. 7.4. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Acquisti. 7.5. Il trattamento dei dati è effettuato presso la struttura organizzativa della Direzione Acquisti: Standard Negoziali e Sistemi di Qualificazione, con sede in Via dello Scalo Prenestino, 25-00159 Roma. 7.6. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 eventualmente anche tramite Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente. 7.7. I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del successivo art. 14. 7.8. Nei casi in cui i dati personali non siano forniti direttamente dai soggetti richiedenti, ma siano acquisiti da terzi in virtù di accordi di reciprocità intercorrenti con altre Reti ferroviarie o con Imprese che gestiscano sistemi analoghi, ne sarà data, ove ne corra l obbligo, adeguata e tempestiva informativa agli interessati all atto della registrazione. 7.9. I dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria. 7.10. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nell ambito dell applicazione delle Direttive Comunitarie quando tali soggetti terzi comunicano l utilizzo dei Sistemi. 7.11. I dati potranno essere comunicati a terzi in attuazione di accordi di reciprocità intercorrenti con altre Reti ferroviarie e Imprese che gestiscono sistemi analoghi per le finalità affini allo scopo se non diversamente indicato dal soggetto richiedente. 7.12. L elenco dei soggetti terzi ai quali sono comunicati i dati è disponibile presso la struttura organizzativa Standard Negoziali e Sistemi di Qualificazione. 7.13. In ogni momento l interessato potrà esercitare i diritti di cui all art. 7 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi alla struttura organizzativa Standard Negoziali e Sistemi di Qualificazione. Articolo 8 CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI D IMPORTO O DI QUALIFICAZIONE 8.1. Le categorie di specializzazione e le eventuali classi d importo o di qualificazione sono elencate e descritte nella Normativa di ogni singolo Sistema. Articolo 9 QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI STABILI 9.1. Per la qualificazione dei consorzi stabili si adottano le regole indicate nel presente articolo, salvo quanto eventualmente disciplinato a riguardo nella normativa di ciascun sistema alla quale si rinvia. 9.2. Il consorzio stabile deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all art. 5.2 nonché una direzione tecnica autonoma e diversa da quella delle imprese consorziate, qualora prevista. Pag. 9 di 18

9.3. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Tutte le imprese consorziate devono essere in possesso di qualificazione in tutte le categorie di specializzazione del Sistema per il quale il consorzio presenta domanda di iscrizione, salvo quanto specificamente indicato al riguardo nella Normativa di ciascun Sistema. 9.4. La sospensione o l annullamento della qualificazione di un consorziato determina la sospensione della qualificazione del consorzio stesso. 9.5. Per una determinata categoria di specializzazione la qualificazione è acquisita nella classe d importo corrispondente alla somma degli importi delle classi possedute dai soggetti consorziati nella medesima categoria di specializzazione; qualora tale somma non coincida con uno degli importi delle classi d importo previste, la qualificazione è attribuita nella classe immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore a tale somma, a seconda che la stessa risulti rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo fra gli importi delle due classi. 9.6. Per l attribuzione della classe d importo non è consentito che ai fini del calcolo degli importi concorrano solo imprese qualificate in classe di accesso. E necessario pertanto che almeno uno dei consorziati sia qualificato nella classe di importo immediatamente inferiore alla classe d importo acquisibile dal consorzio con la modalità di calcolo indicata al precedente art. 9.5. 9.7. La classe d importo massima (N) per una determinata categoria di specializzazione è attribuita al consorzio qualora almeno un soggetto consorziato ne sia in possesso, ovvero se tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una qualificata nella classe d importo N-1 e almeno due consorziate qualificate almeno nella classe d importo N-2, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre qualificate nella classe N-2. 9.8. L attribuzione della classe d importo per una determinata categoria secondo quanto indicato ai precedenti art. 9.6 e 9.7 è subordinata al possesso dei requisiti inerenti alla disponibilità di attrezzature e mezzi tecnici previsti nelle Schede Tecniche, che devono essere soddisfatti cumulativamente dalle imprese consorziate. 9.9. I requisiti relativi all organizzazione aziendale per la qualità devono essere posseduti da ogni soggetto componente il consorzio. Nel caso in cui nelle schede tecniche sia previsto anche il requisito di cui al punto 7.3. delle norme UNI EN ISO 9001 Progettazione e sviluppo, questo potrà essere soddisfatto da un solo componente del consorzio. 9.10. I requisiti relativi all organizzazione aziendale per la sicurezza del lavoro devono essere posseduti da ogni soggetto componente il consorzio. Articolo 10 ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE 10.1. RFI provvede all esame della documentazione ed all esecuzione della visita tecnica, sulla base dell ordine cronologico con cui sono pervenute le domande complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo. 10.2. Per i Soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell ultima trasmissione. 10.3. Di norma entro tre mesi e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della Domanda completa di tutta la documentazione, RFI comunica l esito del procedimento di qualificazione specificando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali il Soggetto è qualificato. Nel caso di Consorzio Stabile l esito del procedimento di qualificazione riporta anche i nominativi dei consorziati che hanno contribuito alla qualificazione del Consorzio. Pag. 10 di 18

10.4. Il soggetto richiedente deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all atto della presentazione della Domanda di qualificazione. L indisponibilità in capo ai Soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, di uno dei requisiti obbligatori richiesti comporterà la decadenza della Domanda di qualificazione; le spese di istruttoria non saranno in tale eventualità rimborsate. Saranno possibili, su richiesta di RFI qualora l esame della documentazione presentata lo rendesse necessario, integrazioni di documenti mancanti o incompleti sempre ad attestazione di requisiti già posseduti al momento della Domanda. In caso risultasse necessario integrare la documentazione, i termini per il procedimento di qualificazione saranno sospesi dalla data di invio al soggetto richiedente della richiesta di chiarimenti o integrazioni, e riprenderanno al ricevimento di quanto richiesto. 10.5. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della Domanda entro i termini indicati nella richiesta o comunque entro 30 giorni dalla richiesta stessa, comporterà la decadenza della Domanda di qualificazione. 10.6. RFI comunicherà in forma scritta a tutti i Soggetti richiedenti l esito del procedimento di qualificazione. 10.7. L eventuale esito negativo della Domanda di qualificazione, o la qualificazione a categorie di specializzazione e classi d importo diverse da quelle richieste nella Domanda, sarà puntualmente motivato. Articolo 11 EFFETTI E VALIDITA DELLA QUALIFICAZIONE 11.1. La qualificazione ha validità illimitata a decorrere dal giorno successivo alla data della comunicazione, a condizione che vi sia la continua persistenza dei requisiti che hanno consentito la qualificazione. Eventuali variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione dovranno essere comunicati secondo quanto indicato al successivo Articolo 14. L omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche, darà luogo ai provvedimenti indicati nell art. 14. In ogni caso la validità della qualificazione è subordinata all esito positivo delle visite tecniche di mantenimento della qualificazione di cui all articolo 14.6 del presente Disciplinare. Articolo 12 MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI 12.1. RFI effettua il monitoraggio continuo delle prestazioni rese dai soggetti qualificati secondo quanto previsto da specifiche Procedure indicate nella Normativa di Sistema. 12.2. RFI in base agli elementi acquisiti con il monitoraggio delle prestazioni può procedere, con le modalità previste dalle Normative dei singoli Sistemi e senza che il soggetto abbia nulla a pretendere, alla dequalificazione o alla sospensione della efficacia della qualificazione o all annullamento della qualificazione stessa per i soggetti già qualificati ovvero all annullamento del procedimento della qualificazione per i soggetti non ancora qualificati. Articolo 13 DEQUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 13.1. Per dequalificazione s intende la perdita di una o più categorie di specializzazione ovvero la riduzione delle relative classi d importo. La dequalificazione è disposta da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato: consegua un peggioramento del valore dell indice qualitativo secondo quanto previsto nella procedura di monitoraggio delle prestazioni di cui all Articolo 12; Pag. 11 di 18

non sia più in possesso dei requisiti di capacità tecnica, potenzialità produttiva ed organizzativi nella misura prevista; consegua un peggioramento dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria in base ai criteri indicati nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005. Nel caso in cui la dequalificazione intervenga nei confronti di un soggetto facente parte di un consorzio stabile, la qualificazione del consorzio stabile è rideterminata in funzione della nuova classificazione del soggetto dequalificato. 13.2. Per sospensione dell efficacia della qualificazione si intende la temporanea esclusione dal Sistema. La sospensione è disposta da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato: consegua un peggioramento del valore dell indice qualitativo secondo quanto previsto nella procedura di monitoraggio delle prestazioni di cui all Articolo 12; non sia più in possesso dei requisiti di capacità tecnica, potenzialità produttiva ed organizzativi nella misura prevista; consegua un peggioramento dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria in base ai criteri indicati nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005. non ottemperi agli adempimenti per il mantenimento indicati all articolo 14.4 non sia più in possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti di ordine generale previsti all art. 5.2 di cui alle lettere: e) divieto di intestazione fiduciaria; h) violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; j) violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; non si renda disponibile, nei tempi indicati da RFI, all esecuzione delle visite tecniche per il mantenimento della qualificazione o non provveda al pagamento del rimborso spese previsto; non abbia adempiuto al pagamento della sanzione pecuniaria, eventualmente comminata ai sensi dell art. 38 comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006, in caso di partecipazione alle gare di RFI. Nel caso in cui la sospensione intervenga nei confronti di un soggetto facente parte di un consorzio stabile, la qualificazione del consorzio stabile è sospesa. 13.3. Per annullamento della qualificazione si intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sistema. L annullamento della qualificazione è disposto da RFI quando sia definitivamente accertato che il soggetto qualificato: non abbia conseguito la comunicazione antimafia liberatoria ex art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e s. m. e i.; non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti all art. 5.2, esclusi quelli di cui al precedente art. 13.2 per i quali è prevista la temporanea sospensione della qualificazione; non abbia dimostrato, entro i termini richiesti, l avvenuto ripristino del possesso dei requisiti di ordine generale in mancanza dei quali è stata disposta la temporanea sospensione della qualificazione prevista all art 13.2; non abbia ottemperato all obbligo di segnalazione delle variazioni previsto all Articolo 14; abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l affidamento dei subappalti; abbia affidato a terzi l esecuzione totale o parziale della prestazione per la quale è qualificato senza preventiva autorizzazione di RFI; Pag. 12 di 18

abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con RFI (es. gravi ritardi o altre gravi inadempienze nell esecuzione dei contratti, comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con RFI, etc.); abbia ceduto a terzi l attività o il ramo d azienda relativi alla qualificazione, abbia cessato o sospeso le attività; 13.4. I provvedimenti di dequalificazione, sospensione e annullamento sono comunicati formalmente per iscritto al soggetto qualificato con l indicazione dei motivi che li hanno causati. 13.5. I provvedimenti di dequalificazione e sospensione durano fino alla risoluzione della cause che li hanno determinati. In tal caso il soggetto può richiederne la revoca presentando apposita domanda e dimostrando a RFI la cessazione delle cause ostative. RFI comunica formalmente la revoca della dequalificazione o della sospensione della qualificazione, che decorre dal giorno successivo alla data della comunicazione. Trascorso un anno dalla sospensione senza che sia intervenuta la richiesta di revoca, la qualificazione è annullata. 13.6. Il soggetto, trascorso un anno dalla avvenuta comunicazione di annullamento della qualificazione, può presentare una nuova Domanda di qualificazione secondo le indicazioni contenute nell ultimo avviso pubblico di esistenza del Sistema interessato. 13.7. RFI si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il procedimento di qualificazione o l efficacia della qualificazione ovvero di annullare la qualificazione stessa nel caso in cui uno dei soggetti controllati di cui all art. 38 del Codice Appalti, titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per fatti addebitati e inerenti alle prestazioni eseguite per RFI o per altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ovvero sia accertato da RFI che il soggetto richiedente o qualificato abbia posto in essere comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza dell esercizio ferroviario nell ambito di prestazioni in corso di esecuzione e/o già rese (inosservanza di disposizioni e norme in materia) ovvero qualora RFI venga a conoscenza, nel corso di attività di audit interna o di indagini di Polizia Giudiziaria, di comportamenti tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti con RFI e che incidono fortemente sul rapporto fiduciario sottostante l inserimento nei Sistemi. Articolo 14 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 14.1. I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono tempestivamente comunicare a RFI tutte le variazioni che riguardino il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui al precedente art. 5, rilevanti ai fini della qualificazione. RFI sottolinea che, in caso di variazioni comportanti la perdita di un requisito, l efficacia della qualificazione potrà essere garantita senza soluzione di continuità solo qualora la comunicazione di variazioni sia effettuata almeno 45 giorni prima della decorrenza dell evento stesso. Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dei documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione (p.e. nel caso di prospettate variazioni riguardanti l assetto societario), questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 30 giorni dall avvenuta variazione. Le variazioni sono valutate secondo i criteri indicati nel presente Disciplinare e negli atti dallo stesso richiamati, relativi a ogni singolo Sistema. Gli esiti della valutazione sono comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso comportino riflessi sulla qualificazione posseduta. Nel caso in cui le variazioni intervenute abbiano influenza sulle classi d importo ovvero sulle categorie di specializzazione attribuite, verranno adottati i conseguenti provvedimenti di sospensione o dequalifica, fino alla rimozione delle carenze segnalate. Pag. 13 di 18

14.2. In questo articolo è indicata la documentazione che l impresa, qualificata o con procedimento di qualificazione in corso, deve presentare in caso di variazioni di particolare rilevanza: a) Per variazioni riguardanti l assetto societario (Fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'azienda o di rami d'azienda): atto modificativo della società dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (modello dichiarazione CCIAA ), aggiornata con la variazione societaria avvenuta. b) Per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all art. 38 lettera c) decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (modello dichiarazione CCIAA indicato al precedente art. 6.9.1.a), aggiornata con la variazione avvenuta. La dichiarazione dovrà essere presentata anche per l eventuale nuovo socio di maggioranza se persona giuridica in caso di società con meno di quattro soci. dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale (modello Casellario/m-ter indicato al precedente art. 6.9.1.c), resa dai nuovi soggetti subentranti. c) Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo: i documenti di cui all art. 6.9 g) di questo Disciplinare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso presentato. d) Per variazioni riguardanti trasferimenti di sedi operative produttive (officine, stabilimenti di produzione, studi tecnici, ect.): tutti i documenti inerenti la sede operativa (planimetrie, titoli di disponibilità, impianti e attrezzature, etc.), richiesti dalle Normative e/o dalle Schede Tecniche del singolo Sistema di Qualificazione. 14.3. Le comunicazioni per tipologie di variazioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti, devono essere effettuate ove possibile preventivamente, e comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa. In caso di perdita di requisiti relativi alla condizione economica e finanziaria, di capacità tecnica e potenzialità produttiva, per garantire la continuità della qualificazione, il soggetto può ricorrere all istituto dell avvalimento con le modalità di cui ai successivi articoli 18, 19 e 20. 14.4. Ai fini del mantenimento della qualificazione i soggetti qualificati devono presentare: 1. entro il 30 novembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la qualificazione (Modello Dichiarazione Mantenimento ). 2. a cadenza triennale, con decorrenza dalla data di qualificazione o di ultimo rinnovo o di ultimo invio, copia conforme della documentazione attestante la regolare esecuzione, nei 60 mesi antecedenti, di lavori, forniture o servizi, secondo quanto richiesto nella Normativa del singolo Sistema, alla quale si rinvia. L esito dell esame della documentazione darà luogo alla conferma delle classi d importo o alla loro rideterminazione secondo i criteri indicati nella Normativa del singolo Sistema. Le Normative di Sistema possono prevedere ulteriori requisiti da dimostrare periodicamente per il mantenimento della qualificazione 14.5. Nel caso di soggetti qualificati l omessa segnalazione, nei tempi e modi stabiliti dalla presente normativa, delle variazioni intervenute che abbiano riflesso sulle classi d importo ovvero sulle categorie di specializzazione attribuite, comporterà d ufficio, ove non adeguatamente giustificata, l annullamento della qualificazione di cui al precedente art. 13. Per i soggetti con procedimento di qualificazione in corso, l omessa segnalazione delle variazioni di cui al precedente paragrafo, dà luogo alla decadenza della Domanda di qualificazione, che potrà essere ripresentata non prima di 12 mesi dalla data di comunicazione della decadenza. 14.6. RFI effettuerà controlli per accertare la veridicità della dichiarazione e della documentazione di cui all art. 14.4. I controlli saranno eseguiti con visite tecniche presso le sedi operative dei soggetti, con frequenza variabile Pag. 14 di 18

da uno a tre anni, in funzione delle categorie e classi d importo detenute e dell esito del Monitoraggio delle prestazioni di cui all art. 12. I controlli saranno eseguiti anche attraverso verifiche presso gli enti preposti nonché tramite l utilizzo di banche dati degli organismi di vigilanza e di RFI. In caso di esito negativo delle verifiche, saranno adottati i provvedimenti di cui all art. 13, comunicati formalmente al soggetto qualificato con l indicazione dei motivi. Qualora nel corso delle verifiche siano rilevate non conformità che non influenzano lo stato della qualificazione, le stesse dovranno essere gestite e risolte dal soggetto, secondo le procedure interne previste dal proprio Sistema Gestione Qualità, dando comunicazione a RFI delle risoluzioni previste, dei tempi di attuazione e dell effettiva efficacia; RFI valuterà le non conformità e le modalità di gestione delle stesse nell ambito del Sistema di Monitoraggio delle prestazioni di cui all art. 12. Articolo 15 ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE 15.1. Il soggetto già qualificato può chiedere l estensione della qualificazione ad altre categorie di specializzazione o classi d importo previste. 15.2. La Domanda di estensione della qualificazione deve essere corredata della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (modello dichiarazione CCIAA ) indicata al precedente Articolo 6.9.1.a) e di quella prevista per la dimostrazione dei requisiti richiesti dalle nuove categorie di specializzazione o classi d importo. 15.3. Il periodo da prendere in considerazione nella valutazioni dei requisiti per l assegnazione delle classi d importo, secondo i criteri di valutazione indicati nella Normativa di ogni singolo Sistema sarà riferito alla data della Domanda di estensione. Articolo 16 RIMBORSO SPESE 16.1 Il procedimento di qualificazione è attivato dopo il versamento a RFI S.p.A. da parte del soggetto che presenta domanda, di un importo forfetario, a titolo di rimborso delle spese tecnico amministrative stabilito in: Euro 2.000,00 + IVA per ciascuna Domanda di qualificazione, comprensivi del rimborso forfettario per l esecuzione della visita tecnica. Euro 1.000,00 + IVA per ciascuna Domanda di estensione, comprensivi del rimborso forfettario per l esecuzione della visita tecnica. Eventuali importi diversi sono indicati nella Normativa del singolo sistema, cui si rinvia. 16.2. Per le visite tecniche inerenti al mantenimento della qualificazione è previsto un rimborso forfettario di Euro 1000,00 + IVA. La richiesta di rimborso spese sarà comunicata preventivamente da RFI al soggetto, unitamente alla documentazione da presentare e ai dati di programmazione della visita. Quest ultima sarà eseguita solo dopo aver ricevuto evidenza del versamento, in assenza del quale si procederà al provvedimento di sospensione della qualificazione secondo quanto previsto dal precedente art. 13. Le istruzioni per il versamento sono disponibili alla pagina Informazioni per il bonifico sul sito www.rfi.it sezione Qualificazione e Gare sezione Sistemi di Qualificazione. Articolo 17 AVVISI DI ESISTENZA DEI SISTEMI 17.1. L esistenza di ogni singolo Sistema è resa nota e rinnovata annualmente mediante appositi avvisi trasmessi all Unione Europea, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito di RFI S.p.A., www.rfi.it nella sezione Qualificazione e Gare e su due quotidiani di maggiore diffusione a livello nazionale. Pag. 15 di 18

17.2. Negli avvisi sono indicate le prestazioni oggetto della qualificazione, la sintesi dei requisiti richiesti, nonché il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie per accedere al Sistema. Articolo 18 QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO 18.1. Ai sensi dell art. 50 del Codice Appalti e s. m. e i. è consentito al soggetto richiedente di ricorrere all avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, definito ausiliario. Tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile, oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile. L avvalimento tra imprese non rientranti nelle predette situazioni di controllo, è consentito solo nei seguenti casi: a) per imprese afferenti al settore lavori che ricorrono all avvalimento per i soli requisiti tecnici relativi alle attività di progettazione; b) per le società di nuova costituzione, limitatamente ai requisiti economico-finanziari, fino all approvazione del primo bilancio. Il soggetto ausiliario può essere stabilito in Italia o in Stati diversi dall Italia secondo quanto previsto dall art. 47 Codice Appalti e s.m. e i. 18.2. L avvalimento è consentito solo per i requisiti di condizione economica e finanziaria e di capacità tecnica e potenzialità produttiva. 18.3. Per ciascun Sistema di qualificazione afferente alle categorie di lavori e servizi, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva, è consentito di avvalersi di un solo soggetto ausiliario. Per il Sistema di qualificazione dei fornitori di prodotti, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva, è consentito di avvalersi di un soggetto ausiliario per ciascuna categoria di specializzazione. 18.4. L avvalimento è consentito al solo soggetto richiedente la qualificazione e non anche all impresa ausiliaria. Di conseguenza non è consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un altro soggetto (avvalimento a cascata). 18.5 La qualificazione con avvalimento preclude, per una stessa categoria di specializzazione e per categorie che richiedono gli stessi requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva, la contemporanea qualificazione in uno o più Sistemi, del soggetto che ricorre all avvalimento e dell ausiliario. 18.6. E preclusa la qualificazione di un soggetto con un ausiliario che già presta uno o più requisiti ad un altro soggetto già qualificato in uno o più Sistemi. Articolo 19 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO 19.1. Nel caso di avvalimento, i requisiti previsti per la qualificazione devono essere posseduti e dimostrati come di seguito specificato. 19.2. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal soggetto richiedente, sia dal soggetto ausiliario. 19.3. I requisiti relativi alla condizione economica e finanziaria, se oggetto di avvalimento, devono essere posseduti integralmente dal soggetto ausiliario. 19.4. I requisiti relativi alla capacità tecnica e alla potenzialità produttiva, se oggetto di avvalimento, devono essere posseduti cumulativamente dal soggetto che richiede la qualificazione e dal soggetto ausiliario. In ogni caso dovrà essere sempre garantita l integrità delle fasi dei processi realizzativi correlati, nel rispetto di quanto indicato in ogni singolo Sistema. 19.5. Nel caso di richiesta di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva, il soggetto ausiliario deve possedere e dimostrare anche i requisiti relativi a: Pag. 16 di 18

a) condizione economica e finanziaria, in misura sufficiente per la qualificazione in classe di accesso (ove prevista). I requisiti relativi alla condizione economica e finanziaria del soggetto ausiliario non influenzano l attribuzione della classe d importo al soggetto richiedente. b) Sistema di Gestione per la Qualità per il campo di applicazione oggetto delle categorie di specializzazione richieste. c) Sistema di Gestione Ambientale, se richiesto. 19.6. Per la valutazione dei requisiti del soggetto ausiliario sono valide tutte le disposizioni applicabili previste dal presente Disciplinare e dalle Normative dei singoli Sistemi. Articolo 20 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE IN CASO DI AVVALIMENTO 20.1. Per la produzione della documentazione di seguito descritta si applicano le disposizioni del precedente Articolo 6. 20.2. In caso di avvalimento di requisiti, il soggetto richiedente oltre alla documentazione ad esso pertinente, deve presentare:: a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Modello Avvalimento Sogg. Richiedente ) attestante: la volontà di ricorrere all'avvalimento ai fini della qualificazione nel Sistema; l elenco puntuale dei requisiti di cui è carente e di cui intende avvalersi; il soggetto ausiliario di cui intende avvalersi; l impegno a comunicare ad RFI, ai sensi del precedente art. 14, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento da parte del soggetto ausiliario; b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal soggetto ausiliario (allegato Modello Avvalimento Sogg. Ausiliario ) con cui lo stesso: attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all art. 5.2. nonché dei requisiti oggetto di avvalimento; assume l obbligo verso il soggetto richiedente e verso RFI di mettere a disposizione le risorse oggetto dell avvalimento in favore del soggetto richiedente per tutto il periodo di validità della qualificazione; si impegna a comunicare a RFI, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto richiedente nonché ogni altra variazione relativa ai requisiti di cui all Articolo 5; attesta che, ai fini dell inserimento nei Sistemi di qualificazione istituiti da RFI, i requisiti relativi alla capacità tecnica e alla potenzialità produttiva di esso soggetto ausiliario non sono stati oggetto di avvalimento da parte di più di un soggetto richiedente; acconsente al trattamento dei dati personali; c) la documentazione comprovante il possesso in capo al soggetto ausiliario dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5.2 nonché dei requisiti oggetto di avvalimento di cui alla Normativa di Sistema; d) una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario con cui si dichiarano responsabili in solido nei confronti di RFI in relazione alle prestazioni di cui al Sistema e oggetto dei contratti che il soggetto qualificato stesso (a qualsiasi titolo) dovesse stipulare con RFI riguardanti le categorie di specializzazione interessate all avvalimento; e) una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente e del soggetto ausiliario con la quale si impegnano a stipulare un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del soggetto richiedente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per ogni singolo appalto; Pag. 17 di 18

Articolo 21 PORTALE ACQUISTI E FIRMA DIGITALE Per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi RFI ha scelto di dotarsi di un proprio sistema di e-procurement, il Portale Acquisti RFI, https://www.acquistionlinerfi.it/web/login.html, che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, oltre a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, tempestività, correttezza e libera concorrenza nella scelta del contraente, contribuirà al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di approvvigionamento. Pertanto i soggetti iscritti o che intendono presentare domanda di iscrizione devono ottenere le credenziali di accesso all'area riservata compilando il web-form accessibile dal sito, debitamente sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante dell impresa. Al fine di garantire l identità del richiedente e l autenticità di documenti inviati a RFI S.p.A. in forma non cartacea, i Soggetti qualificati o richiedenti la qualificazione devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità. Articolo 22 FORO COMPETENTE I diritti e le obbligazioni derivanti dall applicazione del presente Disciplinare e della Normativa di ogni singolo Sistema dallo stesso richiamata sono regolati dalla Legge Italiana. Le eventuali controversie sulla interpretazione e o applicazione in merito a quanto ivi stabilito saranno devoluti in via esclusiva al Foro di Roma. Articolo 23 ALLEGATI I documenti richiamati nel presente Disciplinare, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso e sono disponibili per il download sul sito www.rfi.it sezione Qualificazione e Gare Sistemi di Qualificazione. Sono allegati al presente Disciplinare i seguenti documenti/modelli: Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005 nella revisione vigente Modello dichiarazione CCIAA Modello dichiarazione CCIAA imprese estere Modello dichiarazione Cause esclusione Modello dichiarazione Casellario/m-ter Modello dichiarazione Atti di nomina Modello dichiarazione Copia Conforme Bilancio Modello dichiarazione Certificato OHSAS 18001 Modello dichiarazione Sicurezza Modello dichiarazione Mantenimento Modello dichiarazione Avvalimento Sogg. Richiedente Modello dichiarazione Avvalimento Sogg. Ausiliario Elenco soggetti controllati D.lgs. 159/2011 Pag. 18 di 18