Protezione Prestiti Finalizzati



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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO A UN PRESTITO Protezione Prestiti Finalizzati Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Modulo di Adesione deve essere consegnato all Aderente prima della sottoscrizione del contratto. AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Chiara Vita S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A - Sede Legale e Operativa Via P. Gaggia, 4 20139 Milano - Tel (+39) 025743861 Fax: (+39) 0255249904 - Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Società con unico Socio - Capitale Sociale 34.178.000,00 i.v. Num. Iscriz. Del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A n.1882793 - Iscr. Albo Imprese di Ass. n.1.00142 - Iscr. Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031 - Imp. Autor. all eser. delle Ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n.1979 del 4 dicembre 2001(G.U. del 12/12/2001 n.288) Chiara Assicurazioni S.p.A. Facente parte del Gruppo Helvetia - Sede Legale: Via G. B.Cassinis, 21 20139 MILANO (MI); Cap. Soc. Euro 12.411.000,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano 05366510963, Numero REA della CCIAA di Milano 1886321, Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n.1. 00153. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 G.U. N. 256 del 3 novembre 2006. Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Due Società del Gruppo

INFORMATIVA PER L ACCESSO ALL HOME INSURANCE: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 Gentile Cliente, la informazione che, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Chiara Vita S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 Settembre 2013, accedendo via web ad un apposita area riservata. Per poter accedere alla suddetta area, denominata Home Insurance, sarà sufficiente connettersi alla home page del sito internet della Compagnia all indirizzo www.chiaravita.it e selezionare il link denominato Home Insurance. Le informazioni contenute nell area Home Insurance sono aggiornate e la relativa data è riportata nell area stessa. L'accesso è consentito gratuitamente ad ogni Contraente mediante l utilizzo delle credenziali identificative personali richieste sulla base delle istruzioni presenti all interno della suddetta area - in fase di registrazione. Per qualunque chiarimento potrà contattare Chiara Vita S.p.A. al numero 199.288708. CHIARA VITA S.p.A. una Società del Gruppo Chiara Vita S.p.A. Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A Sede Legale e Operative Via P. Gaggia, 4 20139 Milano Tel 02 5743861 fax 0255249904 Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Società con unico Socio - Capitale Sociale 34.178.000,00 i.v. - Num. Iscriz. del Reg. delle Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 - R.E.A. n. 1882793 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031 Imp. Autor. all esercizio delle Ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288)

INFORMATIVA PER L ACCESSO ALL AREA CLIENTI: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 Gentile Cliente, la informiamo che, come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Chiara Assicurazioni S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013, accedendo via web ad un apposita area riservata, c.d. Area Clienti. Per poter accedere alla suddetta Area Clienti occorre che richieda preventivamente le sue credenziali identificative personali di accesso seguendo i seguenti veloci passaggi: 1. Acceda al sito www.chiaraassicurazioni.it, selezioni il link Area Clienti e clicchi sulla voce Registrazione Nuovo Utente ; 2. Inserisca i dati anagrafici che le vengono richiesti; 3. Inserisca il numero identificativo di una polizza che ha sottoscritto con Chiara Assicurazioni; 4. Inserisca un suo indirizzo di posta elettronica (presti molta attenzione all inserimento di questa informazione perché a quell indirizzo e-mail sarà inviata la password che le permetterà di accedere all Area Clienti ); 5. Stampi e custodisca la user-id o codice utente che il sistema le assegnerà; 6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail dalla Compagnia; 7. Entri nuovamente nell Area Clienti del sito www.chiaraassicurazioni.it inserendo negli appositi campi le proprie credenziali, ovvero user-id e password, per avere accesso immediato alla consultazione della propria posizione assicurativa. Dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire user-id e password. Le informazioni contenute nell Area Clienti sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell Area stessa. Il servizio è totalmente gratuito e l accesso all Area Clienti è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet tramite le proprie credenziali di accesso rilasciate dalla Compagnia, seguendo le istruzioni sopra riportate. Per qualunque chiarimento, potrà contattare Chiara Assicurazioni S.p.A. al seguente numero verde: 800.312955 CHIARA ASSICURAZIONI S.P.A. Una Società del Gruppo Chiara Assicurazioni S.p.A. Facente parte del Gruppo Helvetia - Sede Legale: Via G. B.Cassinis, 21 20139 MILANO (MI); Cap. Soc. Euro 12.411.000,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano 05366510963, Numero REA della CCIAA di Milano 1886321, Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n.1. 00153. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 G.U. N. 256 del 3 novembre 2006. Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia

ERRATA CORRIGE Fascicolo informativo Condizioni valide esclusivamente per le garanzie prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A. Limitatamente agli articoli o sezioni della Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione riferibili alla durata del Contratto di assicurazione, si precisa che: In caso di durata poliennale, la Società applicherà una riduzione di premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. Nel caso di durata poliennale, se il contratto supera i cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. (Art. 1899 del Codice Civile) FERMO IL RESTO CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A. Una Società del Gruppo Chiara Assicurazioni S.p.A. Facente parte del Gruppo Helvetia - Sede Legale: Via G. B.Cassinis, 21 20139 MILANO (MI); Cap. Soc. Euro 12.411.000,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano 05366510963, Numero REA della CCIAA di Milano 1886321, Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n.1. 00153. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 G.U. N. 256 del 3 novembre 2006. Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia

Protezione Prestiti Finalizzati NI_CPF01_05 Protezione Prestiti Finalizzati NOTA INFORMATIVA (La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 28/02/2014) La presente copertura assicurativa prevede l offerta congiunta e inscindibile delle seguenti garanzie: Garanzia assicurativa Assicurazione temporanea in caso di Decesso Assicurazione per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia Assicurazione per Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia Assicurazione per la Disoccupazione Assicurazione per Ricovero Ospedaliero Compagnia d assicurazione Chiara Vita S.p.A. Chiara Assicurazioni S.p.A. NOTA INFORMATIVA GARANZIA IN CASO DI DECESSO La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alla garanzia a copertura del rischio di decesso quale descritta nella presente Nota Informativa, tale garanzia è prestata da Chiara Vita S.p.A. (di seguito Chiara Vita), appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia, con sede legale e direzione generale a Milano in Via Pietro Gaggia, 4. Chiara Vita è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con provvedimento dell ISVAP n. 1979 del 4 Dicembre 2001 ed è iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00142, mentre il Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia è iscritto all Albo dei Gruppi di imprese di assicurazione al n. 031. Altre informazioni relative a Chiara Vita: - Recapito telefonico: +39 02 57438635; - Numero di fax: +39 0255249904; - Sito internet: www.chiaravita.it; - Indirizzo di posta elettronica: gestioneportafoglio@chiaravita.it 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto della Società, all ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 78.898.000, di cui Euro 34.178.000 costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro 18.030.000 si riferiscono alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita, alla stessa data, è pari a 114,77% ed è stato calcolato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro 78.897.000) e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Euro 68.746.000). Pagina 1 di 11

Protezione Prestiti Finalizzati NI_CPF01_05 B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il contratto è stipulato per l intera durata del Contratto di Finanziamento (di seguito Finanziamento ), da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 72 mesi, senza possibilità di rinnovo. Il contratto prevede una prestazione assicurativa in caso di decesso dell'assicurato. Per maggiori informazioni si rinvia all'art. 22 delle Condizioni di Assicurazione. Si segnala che il contratto, in alcuni specifici casi, prevede esclusioni e limitazioni della presente garanzia, secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 22, 23 e 24 delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia la necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione della Dichiarazione di buono stato di salute e si raccomanda la necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande in esso previste. In caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza contrattuale, nessuna prestazione è prevista a carico di Chiara Vita e i premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia stessa. 4. Premi La presente garanzia assicurata viene prestata a fronte del pagamento di un premio unico, il cui ammontare viene determinato in funzione dello stato di salute, delle attività professionali svolte dall Assicurato e del capitale assicurato iniziale, pari all importo del Finanziamento richiesto maggiorato del premio di assicurazione. Nel caso in cui l Assicurato non potesse sottoscrivere la Dichiarazione di buono stato di salute, Chiara Vita si riserva la facoltà di rifiutare l assunzione del rischio. Il pagamento del premio avviene presso l Intermediario a cui è assegnato il contratto tramite addebito sul conto corrente dell Assicurato stesso, fermo restando che le relative spese gravano direttamente sull Assicurato stesso. L Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione si impegna a corrispondere il premio, che viene addebitato sul conto corrente dell Assicurato stesso e, per il tramite dell Intermediario/Contraente, viene quindi accreditato sul conto corrente della Compagnia. È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. Di seguito si riportano i costi applicati al premio, unitamente all indicazione della relativa quota parte percepita in media dall intermediario-contraente, espressa sia in valore assoluto che percentuale. (*) QUOTA PARTE DEL COSTO PERCEPITA COSTO IN MEDIA DALL INTERMEDIARIO/CONTRAENTE % DEL PREMIO % DEL COSTO EURO (*) 70,8 37,6 28,40 Tale valore è stato calcolato sulla base di un premio medio (cioè rappresentativo del portafoglio di polizze della Compagnia, acquisite per il tramite dell Intermediario-Contraente) pari ad Euro 106,50. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento rispetto la data di scadenza, l Assicurato, con un espressa richiesta a Chiara Vita, ha la facoltà, alternativamente: di mantenere la copertura assicurata fino alla data di scadenza originaria del Finanziamento; di far terminare la copertura assicurativa: in tal caso il contratto si risolverà a decorrere dalla data di comunicazione dell avvenuta estinzione e Chiara Vita rimborserà all Aderente la quota parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del Finanziamento, non si procederà ad alcuna restituzione di premio e il contratto resterà in vigore fino alla data di scadenza originaria del Finanziamento e la prestazione assicurata continuerà ad essere operante secondo il piano di ammortamento originale. Per maggiori dettagli sui criteri e le modalità di rimborso si rinvia agli artt. 4 e 23 delle Condizioni di Assicurazione. Pagina 2 di 11

Protezione Prestiti Finalizzati NI_CPF01_05 C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E SUL REGIME FISCALE 5. Costi gravanti direttamente sull Assicurato 5.1.1 Costi gravanti sul premio SPESE DI EMISSIONE Non previste CARICAMENTO 70,8% Quota parte della voce di costo percepita in media dall Intermediario/Contraente 37,6% L'Assicurato ha la facoltà di chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute al fine dell eliminazione del periodo di carenza. In tal caso, il costo degli eventuali accertamenti sanitari è a totale carico dell Assicurato e non è quantificabile a priori in quanto dipende dalla tariffa applicata dalla struttura medica liberamente prescelta da parte dell Assicurato. 6. Sconti In relazione al presente contratto non sono previsti sconti. 7. Regime Fiscale Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. Detraibilità fiscale dei premi Sul premio unico corrisposto per le assicurazioni sulla vita di puro rischio viene annualmente riconosciuta una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni (19% del premio unico) e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. A tal proposito si segnala che il Decreto Legge del 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013 n. 124, ha introdotto nuovi limiti massimi di detraibilità dei suddetti premi. Attualmente, infatti, è previsto che l'importo massimo di premio annuo detraibile sia pari ad Euro 530 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31/12/2014. Tassazione delle somme assicurate Le somme liquidate in caso di decesso dell'assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota informativa. E' opportuno verificare, in ogni caso, la normativa vigente al momento della dichiarazione dei redditi. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto La modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della garanzia assicurativa per il caso di decesso sono disciplinate all'articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione. 9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi In ragione del fatto che il presente contratto prevede il pagamento del premio in un unica soluzione, non è configurabile un ipotesi di risoluzione per sospensione del pagamento dei premi. 10. Riscatto e riduzione La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto dall Assicurazione e non riconosce un valore di riduzione. 11. Revoca della proposta Non prevista in quanto la sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell Aderente comporta la conclusione contestuale del contratto, a condizione che l Aderente provvede contestualmente al pagamento del premio pattuito. Pagina 3 di 11

Protezione Prestiti Finalizzati NI_CPF01_05 12. Diritto di recesso L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione dandone comunicazione alle Compagnie tramite raccomandata A/R. In tal caso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, Chiara Vita rimborsa all Assicurato il premio corrisposto per la presente garanzia, quantificato nel Modulo di Adesione. L esercizio del diritto di recesso libera l Assicurato e Chiara Vita da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso. 13. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione In caso di decesso dell Assicurato, gli aventi diritto devono dare avviso scritto a Chiara Vita a mezzo lettera raccomandata A/R, allegando la documentazione descritta all Art. 26 delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, è possibile utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro allegato alle Condizioni Contrattuali. Chiara Vita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria (ovvero dalla data di ricevimento presso lo sportello bancario, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Chiara Vita è entrata in possesso della documentazione completa. Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (prescrizione). Qualora gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 14. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione; al verificarsi dell esigenza la Compagnia proporrà quella d applicare, fermo restando che su tale designazione prevalgono comune le norme imperative di diritto italiano. 15. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 16. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione della liquidazione della prestazione assicurativa devono essere inoltrati per iscritto a: Chiara Vita S.p.A. Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis 21-20139 Milano; Fax: +39 02 5351794 Indirizzo di posta elettronica: reclami@helvetia.it. Possono essere presentati all IVASS (Via del Quirinale 21 00187 Roma Italia, oppure ai fax 06.42133745/ 06.42133353): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm). Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le controversie relative al presente Pagina 4 di 11

Protezione Prestiti Finalizzati NI_CPF01_05 contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente/Assicurato o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. 17. Informativa in corso di contratto Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative Chiara Vita rimanda altresì al proprio sito internet www.chiaravita.it. 18. Comunicazioni del contraente all impresa Chiara Vita non richiede all Aderente alcuna forma di comunicazione in merito a circostanze rilevanti (cambio di professione, di attività sportiva svolta, stile di vita dell Assicurato, ecc) che in corso di contratto determinano la modificazione del rischio. 19. Conflitto di interessi Alla data di redazione della presente Nota informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di altre Compagnie del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, Chiara Vita si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio agli Assicurati ed ottenere il migliore risultato possibile per gli stessi, indipendentemente da tali conflitti con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni poste in essere. In particolare, si segnala che Chiara Vita è dotata di procedure interne che prevedono il monitoraggio e la gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse che potrebbero insorgere con l Assicurato. *** Chiara Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. L Amministratore Delegato Fabio Bastia Pagina 5 di 11

Protezione Prestiti Finalizzati NI_CPF01_05 NOTA INFORMATIVA GARANZIE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA, DISOCCUPAZIONE E RICOVERO OSPEDALIERO La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. L aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Premesso che non è prevista la possibilità di aderire soltanto alle garanzie descritte nella presente Nota Informativa, tali garanzie sono prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A. (di seguito Chiara Assicurazioni), Compagnia di assicurazioni che fa parte del Gruppo Helvetia, iscritto all Albo dei Gruppi di imprese di assicurazione al n. 031. Sede legale in Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di assicurazione al n. 1. 00153. Numero di telefono: 02.6328.811 numero di fax: 02.62086598 sito internet: www.chiaraassicurazioni.it e-mail: infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre 2006. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il Patrimonio Netto dell Impresa ammonta a 19,098 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 12,411 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 3,094 milioni di euro. L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari 1,52. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto non prevede il tacito rinnovo ed ha durata pari alla durata prevista dal Contratto di Finanziamento (di seguito Finanziamento ), compresa tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 72 mesi. AVVERTENZA: l assicurazione cessa alla scadenza contrattuale stabilita senza obbligo di preventiva disdetta. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni In conseguenza del Finanziamento stipulato tra l Assicurato e il Contraente, il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia b) Inabilità temporanea totale da Infortunio o da Malattia (solo qualora l Assicurato al momento del sinistro sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico) c) Perdita d impiego o disoccupazione (solo qualora l Assicurato al momento del sinistro sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato) d) Ricovero Ospedaliero (solo qualora l Assicurato al momento del sinistro sia Non Lavoratore) La finalità della Polizza è quella di garantire all Assicurato nei limiti previsti dalla stessa Polizza: - in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia dell Assicurato: la liquidazione di un indennizzo pari al debito residuo in linea capitale del Finanziamento al momento del Sinistro, esclusi eventuali importi dovuti a rate insolute, e determinato in base al piano di rimborso del Finanziamento. Conseguentemente, l indennizzo previsti rispettivamente per il caso di Invalidità Totale Permanente da Pagina 6 di 11

Protezione Prestiti Finalizzati NI_CPF01_05 Infortunio o da Malattia saranno via via decrescenti in funzione delle caratteristiche del piano di ammortamento del Finanziamento concesso dal Contraente all Assicurato; - in caso di Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero: il rimborso di rate mensili di pagamento del debito inerente al Finanziamento. Si rinvia agli artt. 1, 27, 31, 36 e 41 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; si rinvia agli artt. 28, 29, 32, 33, 37, 38 e 43 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio. AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 28, 32, 37 e 42 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia assoluta si intende quella parte di danno che resta sempre a carico dell'assicurato; può essere espressa in importo fisso o in percentuale sulla somma assicurata, si distingue dalla franchigia relativa che rappresenta un limite, superato il quale il danno è risarcito per intero. Il massimale è l'importo massimo entro il quale la Compagnia di assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione di indennizzo. A titolo esemplificativo: Franchigia assoluta In merito alla garanzia Inabilità Temporanea Totale al lavoro da malattia o da infortunio, è prevista ad esempio una franchigia assoluta di 30 gg. Il primo indennizzo, pari a una rata mensile, sarà liquidato solo se saranno trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale dal termine del Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. Gli indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. GIORNI DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO (1) FRANCHIGIA (2) Franchigia relativa In merito alla garanzia Ricovero Ospedaliero, è prevista ad esempio una franchigia relativa di 7 giorni consecutivi, superati i quali la Compagnia provvederà al pagamento del primo indennizzo, consistente in una rata mensile. Gli indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. GIORNI CONSECUTIVI DI RICOVERO OSPEDALIERO (1) SURPLUS GIORNI DI INABILITÀ RISPETTO ALLA FRANCHIGIA 3= (1)-(2) FRANCHIGIA RELATIVA (2) SURPLUS GIORNI ESPRESSO IN MESI INTERI PRESTAZIONE EROGABILE 5 7 giorni - 10 7 giorni 1 rata mensile 38 7 giorni 2 rate mensili PRESTAZIONE EROGABILE 20 giorni 30 giorni 0 0-50 giorni 30 giorni 20 0-70 giorni 30 giorni 40 1 1 rata mensile Massimale Con riferimento alla garanzia Disoccupazione, il numero massimo di pagamenti mensili è di 12 indennizzi per ciascun sinistro e di 36 indennizzi nel corso della durata dell Assicurazione. Pagina 7 di 11

Protezione Prestiti Finalizzati NI_CPF01_05 Per singolo sinistro GIORNATE DI DISOCCUPAZIONE PRESTAZIONE EROGATA 180 6 rate mensili 500 12 rate mensili Per durata di assicurazione TOTALE SINISTRI 5 PREST.NE SINISTRO N.1 12 rate mensili PREST.NE SINISTRO N.2 12 rate mensili PREST.NE SINISTRO N.3 6 rate mensili PREST.NE SINISTRO N.4 1 rata mensile PREST.NE MASSIMA EROGABILE SINISTRO N.5 5 rate mensili TOTALE RATE MENSILI EROGATE 36 rate mensili L indennizzo in caso di Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero non potrà superare, per ogni Assicurato, la somma di euro 1.500,00 mensili RATA MENSILE MUTUO PRESTAZIONE EROGATA 1.800 1.500 1.200 1.200 AVVERTENZA: è previsto un limite massimo di età assicurabile. Più precisamente l età dell Assicurato alla data di decorrenza del contratto deve essere almeno pari a 18 anni e comunque non superiore a 64 anni. L età a scadenza del contratto non può essere pari o superiore a 70 anni Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA: il contratto prevede, con riferimento ad alcune coperture assicurative, periodi di carenza. PRESTAZIONE ASSICURATIVA Invalidità Totale Permanente Inabilità temporanea totale Disoccupazione Ricovero Ospedaliero PERIODO DI CARENZA 45 giorni 60 giorni 60 giorni 30 giorni Si rinvia per maggiori dettagli alle Condizioni di Assicurazione, e più precisamente: - all art. 27 con riferimento alla Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia; - all art. 31 con riferimento alla Garanzia per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia; - all art. 36 con riferimento alla Garanzia Disoccupazione; - all art. 41 con riferimento alla Garanzia per Ricovero Ospedaliero. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Si rinvia all art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. AVVERTENZA: si raccomanda l Assicurato di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relativamente alla sottoscrizione della Dichiarazione di buono stato di salute. Pagina 8 di 11

Protezione Prestiti Finalizzati NI_CPF01_05 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Con riferimento alle coperture previste dal contratto, Chiara Assicurazioni non richiede all Aderente alcuna forma di comunicazione in merito a circostanze rilevanti che in corso di contratto determinano la modificazione del rischio. Chiara Assicurazioni per la determinazione dell eventuale prestazione assicurata terrà esclusivamente conto della professione esercitata dall Assicurato al momento del sinistro. Si rinvia all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. 7. Premi L Assicurato paga il premio in unica soluzione al momento del perfezionamento del Finanziamento e per il tramite del Contraente. L Assicurato, infatti, alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione si impegna a corrispondere l importo del premio che viene addebitato sul conto corrente dell Assicurato stesso e, per il tramite del Contraente, viene quindi accreditato sul conto corrente della Compagnia. Di seguito si riportano i costi applicati da Chiara Assicurazioni alla componente di premio relativa alle garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità temporanea totale da Infortunio o Malattia, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero fornite da Chiara Assicurazioni S.p.A, unitamente all indicazione della quota parte di premio percepita dall intermediario-contraente, espressa in valore percentuale del premio (imponibile) di tariffa. VOCE ALIQUOTA DEL PREMIO (IMPONIBILE) DI TARIFFA Spese di emissione Non previste Caricamento 70,00% Quota percepita dall Intermediario- 55,00% Contraente ESEMPLIFICAZIONE - CHIARA ASSICURAZIONI Esempio di commissione percepita dall Intermediario/Contraente: PREMIO IMPONIBILE COMMISSIONE = 55,00% 150,00 82,50 AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento Chiara Assicurazioni restituisce all Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Compagnia, su richiesta dell Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. Per maggiori dettagli sui criteri e le modalità di rimborso si rinvia all art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del contratto, l assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza originaria del Finanziamento e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo il piano di ammortamento originale. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il presente contratto non prevede alcun meccanismo di adeguamento del premio o delle somme assicurate. 9. Rivalse La polizza non prevede in nessun caso la presenza di rivalse. Pagina 9 di 11

Protezione Prestiti Finalizzati NI_CPF01_05 10. Diritto di recesso L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione dandone comunicazione alla Compagnia tramite raccomandata A/R. In tal caso, la Compagnia rimborsa all Assicurato il Premio pagato al netto dell eventuale imposta. La Compagnia è tenuta al rimborso del premio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L esercizio del diritto di recesso libera l Assicurato e la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dall Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere ai sensi e per gli effetti di cui all Art. 2952 c.c., secondo comma. 12. Legge applicabile al contratto In base all art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 13. Regime fiscale Imposta sui premi I premi relativi alle prestazioni assicurative danni (invalidità permanente totale da infortunio o malattia, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, Perdita Impiego o disoccupazione, Ricovero Ospedaliero), al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad una aliquota d imposta pari al 2,5% del premio imponibile. Detraibilità fiscale dei premi I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5% da infortunio o malattia, il rischio di morte da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se la Compagnia non ha facoltà di recesso dal contratto, ai sensi dell art. 15 bis comma 1) lett f) del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dal D.Lgs. n. 344/03 c.d. Nuovo T.U.I.R., danno diritto annualmente ad una detrazione dall Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) dichiarato dall Assicurato pari al 19% del premio unico corrisposto, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del sinistro dell Assicurato sono esenti da imposizione fiscale. È opportuno verificare comunque la normativa vigente al momento della dichiarazione dei redditi. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 14. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: l insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. La presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art. 1915 c.c. Si rinvia agli artt. 7, 8, 30, 34, 35, 39, 40, 44 e 45 delle Condizioni di Assicurazione per conoscere le modalità ed i termini per la denuncia del sinistro nonché tutta l ulteriore documentazione che l Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a presentare con riferimento alle diverse coperture assicurative. Si specifica che, in casi eccezionali e di particolare difficoltà valutativa, la Compagnia potrà richiedere quegli ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell espletamento della richiesta di liquidazione. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativamente alle presenti garanzie devono essere inoltrati per iscritto a: Pagina 10 di 11

Protezione Prestiti Finalizzati NI_CPF01_05 Chiara Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano Tel. +39 02 6328 811 Fax. +39 02 5351794 Indirizzo e-mail: reclami@chiaraassicurazioni.it Possono essere presentati all IVASS (Via del Quirinale 21 00187 Roma Italia, oppure ai fax 06.42133745/ 06.42133353): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm). Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente/Assicurato o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. 16. Arbitrato In caso di controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinati dal contratto di assicurazione, ai sensi dell art. 18, la decisione della controversia può essere demandata, su richiesta dell Assicurato, ad un collegio arbitrale. Il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto legale più vicina alla residenza dell assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli. AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Si rinvia al sito internet della Compagnia www.chiaraassicurazioni.it per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative *** Chiara Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A. Il Direttore Generale Rosalba Granieri Pagina 11 di 11

Protezione Prestiti Finalizzati NI_CPF01_05 Protezione Prestiti Finalizzati GLOSSARIO (Il presente Glossario è aggiornato alla data del 31/05/2013) Nel presente Fascicolo informativo, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato: Aderente: il soggetto che ha stipulato il contratto di Finanziamento (di seguito il Finanziamento ) con il Contraente. Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione l Aderente assume in proprio gli obblighi nascenti dall Assicurazione. Ammortamento di tipo francese a tasso fisso: è l ammortamento di tipo francese del Finanziamento erogato, in cui si assume che, determinata la successione delle quote capitale all epoca di erogazione del finanziamento, anche l ammontare delle rate di ammortamento del debito stesso rimanga costante nel tempo. Anno (annuo): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile). Annuale (durata): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile). Assicurato: in termini generali, l Assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dal cui decesso o dalla cui sopravvivenza dipende l obbligo per l assicuratore di pagare un capitale o una rendita; nelle altre tipologie di assicurazione è la persona fisica il cui interesse è protetto dall assicurazione. Beneficiario: persona alla quale deve essere corrisposto/a l Indennizzo/la prestazione da parte dell assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Contraente: il Banco di Desio e della Brianza S.p.A., che stipula la Polizza Collettiva con le Società per conto degli Assicurati. Contratto di assicurazione: contratto con il quale l impresa di assicurazione, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l Assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l Assicurato trasferisce all impresa di assicurazione un rischio al quale egli è esposto. Costi: oneri economici posti a carico del Contraente o dell Assicurato. (Data di) Decorrenza dell Assicurazione: le ore 24:00 del giorno in cui l Assicurato sottoscrive il Modulo di Adesione, sempre che il Contratto sia stato perfezionato e sia stata erogata la somma oggetto del Finanziamento, altrimenti l Assicurazione decorrerà dalla data di erogazione del Finanziamento. Dichiarazione di Adesione: la dichiarazione sottoscritta dall Assicurato contestualmente al Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente, mediante la quale l Assicurato aderisce alla Polizza Collettiva e che contiene le dichiarazioni rilevanti ai fini dell Assicurazione. Disoccupazione: lo stato dell Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente di un Ente Privato, qualora egli: a) abbia cessato, non volontariamente, la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; e b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o nelle liste di mobilità regionali; e c) non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro. Pagina 1 di 4

Protezione Prestiti Finalizzati NI_CPF01_05 Ente Privato: Ogni soggetto giuridico che non sia parte della Pubblica Amministrazione. Ente Pubblico: Ogni soggetto giuridico che sia parte della Pubblica Amministrazione. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall impresa di assicurazione. Finanziamento (contratto di): il contratto di Finanziamento con il quale il Contraente concede in prestito all Assicurato una somma predeterminata di importo massimo pari a Euro 50.000,00, che dovrà essere restituita dall Assicurato al Contraente secondo un piano di ammortamento predeterminato e di durata compresa tra 6 e 72 mesi, e al quale si riferiscono le Assicurazioni oggetto della presente Polizza. Inabilità Temporanea Totale: la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell Assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia. Indennizzo: la somma dovuta da Chiara Assicurazioni S.p.A., in base alle coperture assicurative di cui alla presente Polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro. L importo della somma assicurata è destinato, a seconda della garanzia attivata, alla riduzione o all estinzione del debito residuo in linea capitale del Contratto. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli Infortuni: a) l'asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze nocive; c) l'annegamento; d) l'assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; g) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. Invalidità Totale Permanente: la perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo. Si considera totale l Invalidità Totale Permanente di grado percentuale pari o superiore al 60% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n 1124, di cui all Allegato 1 della presente polizza. Istituto di Cura: ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori. Lavoratore Autonomo: la persona fisica che abbia presentato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, e continui a svolgere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e durante la vigenza del Contratto le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra. Sono inoltre considerati Lavoratori Autonomi i Lavoratori a Progetto. Lavoratore Dipendente: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all'art. 47, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento), d) (remunerazioni dei sacerdoti), g) (indennità parlamentari ed assimilate). Liquidazione: pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Pagina 2 di 4

Protezione Prestiti Finalizzati NI_CPF01_05 Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Morte (o Decesso): il decesso dell Assicurato accaduto per qualsiasi causa. Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. È equiparato a Non Lavoratore il Lavoratore Dipendente di Ente Privato che, alla data del Sinistro, abbia un anzianità di servizio inferiore a 12 mesi. Normale Attività Lavorativa: l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell Assicurato. (Periodo di) Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell Assicurazione, durante il quale l Assicurazione non ha effetto. Periodo di Franchigia Assoluta: periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, oppure per Disoccupazione, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo. Periodo di Franchigia Relativa: periodo di tempo per il quale deve protrarsi un Sinistro per Ricovero Ospedaliero, indennizzabile ai termini di Polizza, affinché l Assicurato abbia diritto al primo Indennizzo. Periodo di Riqualificazione: periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione o di Inabilità Temporanea Totale, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Disoccupazione o Inabilità Temporanea Totale. Piano di ammortamento: modello finanziario che riporta, per ogni periodo di rimborso, l importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il debito estinto ed il debito residuo. Polizza: documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione.. Premio: la somma in denaro, comprensiva di imposte, dovuta dall Assicurato alle Compagnie in base alla Polizza ed in relazione ad ogni singolo Contratto assicurato. Premio unico: importo che l Assicurato corrisponde in soluzione unica alle Compagnie. Prestazione in caso di Decesso: somma dovuta da Chiara Vita S.p.A. in base alla garanzia assicurativa di cui al presente contratto, a seguito del decesso dell Assicurato. Pubblica Amministrazione: ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo). Ricovero Ospedaliero: la degenza ininterrotta dell Assicurato, corrispondente al numero di pernottamenti in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali. Pagina 3 di 4

Protezione Prestiti Finalizzati NI_CPF01_05 Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni. Sinistro: l evento dannoso coperto dall Assicurazione. Società/Imprese/Compagnia: Chiara Vita S.p.A. per la garanzia in caso di Decesso, e Chiara Assicurazioni S.p.A. per le garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero. Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Pagina 4 di 4

Protezione Prestiti Finalizzati CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 28/02/2014) ART. 1 - OGGETTO DELLE COPERTURE 1.1 Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, le Compagnie si obbligano, nei limiti ed alle condizioni stabilite negli articoli successivi, a corrispondere una prestazione all Assicurato o ai Beneficiari, in base alla garanzia, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi assicurati: a) Decesso dell Assicurato; b) Invalidità Totale Permanente causata da Infortunio o da Malattia; c) Inabilità Temporanea Totale causata da Infortunio o Malattia, solo qualora l Assicurato sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico; d) Disoccupazione, solo qualora l Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato; e) Ricovero Ospedaliero, solo qualora l Assicurato sia Non Lavoratore. 1.2 Si conviene che: a) la garanzia per il caso di Decesso è sottoscritta e prestata da Chiara Vita S.p.A.; b) le garanzie Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero sono sottoscritte e prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A. ART. 2 MASSIMALI ASSICURABILI 2.1 La prestazione in caso di Decesso/l Indennizzo non potrà superare, per ogni Assicurato la somma di: a) Euro 50.000,00 in caso di Decesso e Invalidità Totale Permanente; b) Euro 1.500,00 mensili in caso di Inabilità Temporanea Totale, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero. Il numero massimo di indennizzi mensili liquidabili è di 12 rate per sinistro e di 36 rate per la durata delle garanzie; e per tutti i contratti di Finanziamento che siano in essere tra l Assicurato e il Contraente alla data del verificarsi dell evento assicurato. ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ 3.1 È assicurabile ciascuna persona fisica che: a) abbia stipulato il contratto di Finanziamento e aderito alla Polizza sottoscrivendo la Modulo di Adesione; e b) goda di buona salute, e cioè non sia affetta da Malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato; e c) sia di età non inferiore a 18 anni né superiore a 64 anni, fermo restando che, al momento della stipula dell assicurazione, l età alla scadenza dell Assicurato non può essere mai pari o superiore ai 70 anni compiuti. ART. 4 DECORRENZA E DURATA 4.1 Per ogni Assicurato, e sempre che sia stato pagato il Premio, l assicurazione decorre dalle ore 24.00 della data di decorrenza dell Assicurazione fermi restando i periodi di carenza di cui rispettivamente all Art. 22 per la garanzia in caso di Decesso, all Art. 27 per il caso di Invalidità Totale Permanente da Malattia, all Art. 31 per il caso di Inabilità Temporanea Totale, all Art. 36 per il caso di Disoccupazione e all Art. 41 per il caso di Ricovero Ospedaliero, ed ha durata pari a quella del Contratto di finanziamento, secondo l originale piano di ammortamento. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno di estinzione del contratto di Finanziamento. In tal caso: CHIARA ASSICURAZIONI rimborsa la parte di premio pagata e non goduta a decorrere dal giorno di estinzione del finanziamento al netto delle eventuali imposte governative,in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura, secondo il seguente algoritmo: R = P/N x T Dove: R = rimborso Pagina 1 di 25