art. 3 condizioni per la concessione e il pagamento dell anticipazione



Documenti analoghi
L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 27/2014, art. 6, c. 87 B.U.R. 11/11/2015, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2015, n. 0226/Pres.

REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI ALL IMPRENDITORIALITA E/O SGRAVI FISCALI

art. 1 oggetto e finalità art. 3 presentazione della domanda oggetto e finalità art. 2 beneficiari

L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.

L.R , n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE

L.R. 15/2005, art. 4, commi 17 e 20 B.U.R. 2/8/2006, n. 31. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2006, n. 0218/Pres.

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto)

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

Ministero dello Sviluppo Economico

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

L.R. 16/2014, art. 16, c. 3 B.U.R. 18/2/2015, n. 7. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 febbraio 2015, n. 021/Pres.

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL REGIONE BASILICATA. Crediti di conduzione nel settore agricolo

Comune di Villa di Serio Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno /50

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Allegato 2 Avviso per l individuazione degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica da recuperare gestiti dalle A.R.T.E.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

L.R. 23/2001, art. 4, c. 19 B.U.R. 4/9/2002, n. 36. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 luglio 2002, n. 0218/Pres.

REGOLAMENTO. Bonus Bebè

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto)

INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive di attuazione

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

Norme per la concessione di contributi in conto interesse su finanziamenti concessi alle imprese della provincia di Campobasso

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali.

Consiglio regionale della Toscana

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI

REQUISITI RICHIESTI ALLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO DI CUI ALL ART. 15 LEGGE 108/96

CONVENZIONE. per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di

Art. 2 Soggetti beneficiari

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Allegato 1 CRITERI E MODALITA PER IL FINANZIAMENTO DI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE NELL AMBITO DEI PROGETTI DI FUSIONE DI COMUNI.

REGOLAMENTO COMUNALE

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MICRO FINANZIAMENTI CONCESSI DA BANCHE CONVENZIONATE

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia BANDO DI CONCORSO PER ESONERO TOTALE E/O PARZIALE TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI SOMMARIO

COMUNE DI PECCIOLI Provincia di Pisa

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA. Realizzazione del Progetto:..

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

Attenzione: la copertina del decreto presidenziale va stampata su carta intestata della presidenza, che ha già il cartiglio

1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 -

L.R. 76/1982, art. 4, c. 1, lett. c) e art. 53 B.U.R. 23/5/2012, n. 21 L.R. 18/2005, art. 61

800 contributi per bambini nati nell anno 2014, figli a carico di dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A.

art. 2 offerta formativa pubblica

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

- a voti unanimi espressi in forma di legge; delibera

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

L.R. 21/2013, art. 84, c. 4 B.U.R. 7/5/2014, n. 19. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 aprile 2014, n. 073/Pres.

L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127

AVVISO. REGIONE CAMPANIA ART. 6 LEGGE REGIONALE n. 12/2007 INCENTIVI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE

PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PRIMA CASA.

Comune di Bassano del Grappa

DURC e Certificazione dei Crediti nei confronti della P.A.

ALLEGATO D SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

4, , 273 COMMERCIO ELETTRONICO

l estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria

DECRETO 25 maggio 2001, n. 337

BANDO PER L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 novembre 2011, n. 0267/Pres.

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

DECRETO N Del 13/04/2015

L.R. 20/2015, art. 4, c. 16, 17, 18, 19 B.U.R. 12/10/2015, S.O. n. 38. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 ottobre 2015, n. 0207/Pres.

Città di Roncade Provincia di Treviso

MODULISTICA. Attivo Patrimoniale

COMUNE DI BORGHI PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA/ECONOMATO

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

Allegato A 3. Rettifiche e variazioni

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

Direzione Finanza /024 Area Bilancio Ufficio Finanziamenti CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGIONE LAZIO. Anno scolastico Seconda Edizione

Responsabile del procedimento Tel: E mail: Posta Elettronica Certificata

Ministero dello Sviluppo Economico

P r o d u t tive. Circolare n.

ALLEGATO B PREMESSO CHE

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Allegato parte integrante Allegato A

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

Sostituisce l Allegato A alla deliberazione 106/2014/R/eel

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente)

(da compilarsi obbligatoriamente in sede di presentazione della domanda in ogni sua voce e nelle Appendici A e B, a pena di esclusione dal contributo)

Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013 / Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/

COMUNE DI STIA (Provincia di Arezzo)

Legge regionale 19 gennaio 2010, n.2 Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso

C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~ Settore Servizi Amministrativi

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO PER L UNIONE ED I COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 17 OTTOBRE 2014

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA

LA NUOVA LEGGE SABATINI

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia BANDO DI CONCORSO PER ESONERO TOTALE E/O PARZIALE TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI SOMMARIO

Transcript:

Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). art. 1 oggetto art. 2 beneficiari art. 3 condizioni per la concessione e il pagamento dell anticipazione art. 4 importo delle anticipazioni Art. 5 modalità di presentazione della domanda Art. 6 termini del procedimento art. 7 interessi applicati alla restituzione art. 8 disposizione transitoria art. 9 rinvio art. 10 entrata in vigore Art. 1 oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito legge, definisce le condizioni specifiche e le modalità di attuazione delle anticipazioni di cassa: a) degli incentivi assegnati annualmente dallo Stato alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai sensi dell art. 16,comma 1, della legge; b) degli incentivi annuali che lo Stato eroga ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale per la propria attività a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di seguito FUS, ai sensi dell art. 16, comma 2, della legge. Art. 2 beneficiari 1. I beneficiari possono essere: a) la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste;

b) i teatri nazionali, i teatri di rilevante interesse culturale, le imprese di produzione teatrale ed i centri di produzione teatrale beneficiari di incentivi annuali concessi dallo Stato per la propria attività a valere sul FUS. Art. 3 Condizioni per la concessione e il pagamento dell anticipazione 1. Sono condizioni per la concessione dell anticipazione: a. avere sede legale o sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Tale condizione deve essere soddisfatta al momento della liquidazione dell anticipazione e deve essere mantenuta fino alla restituzione degli importi anticipati; b. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; c. effettivo fabbisogno finanziario all anticipazione; d. formale impegno alla sistematica restituzione dell anticipazione all'amministrazione regionale entro 30 giorni dalle liquidazioni statali e comunque alla totale restituzione entro il 30 novembre dell anno di concessione; e. presentazione del programma della attività annuale; 2. Il pagamento dell anticipazione è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. 3. Come previsto dall articolo 16, comma 4, della legge, tutte le citate anticipazioni non sono subordinate alla presentazione di idonee garanzie patrimoniali. Art. 4 importo delle anticipazioni 1. L importo massimo dell anticipazione concedibile alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste non può essere superiore a quello del contributo statale effettivamente assegnato e comunque non può superare i 5 milioni di euro. 2. L importo massimo delle anticipazioni concedibili a ciascun organismo di cui all articolo 2, comma 1, lettera b), è pari al contributo statale concesso a valere sul FUS per l anno in corso e non può comunque essere superiore all importo del contributo statale effettivamente assegnato nell esercizio precedente. Se l importo a disposizione della Regione non è sufficiente a soddisfare tutte le domande le concessioni sono effettuate in modo proporzionale agli importi richiesti.

3. Qualora alla data di presentazione della domanda di anticipazione non sia ancora stato perfezionato il provvedimento di concessione a valere sul fondo FUS si tiene conto dell importo del contributo statale ottenuto a valere sul FUS nell esercizio precedente. Qualora l importo della concessione annuale FUS risulti inferiore a quanto anticipato sussiste l obbligo della restituzione della differenza entro trenta giorni dalla notizia. Art. 5 modalità di presentazione della domanda 1. La fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi presenta domanda, esclusivamente a mezzo pec, tra il 1 gennaio ed il 15 febbraio di ogni anno. 2. La domanda di incentivo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e con l osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione di formale impegno alla sistematica restituzione dell anticipazione all'amministrazione regionale entro trenta giorni dalle liquidazioni statali e comunque alla totale restituzione entro il 30 novembre dell anno di concessione. Tali dichiarazioni sono sottoscritte dal legale rappresentante; b) programma dell attività annuale; c) attestazione di effettivo fabbisogno finanziario all anticipazione comprovato da situazione finanziaria preventiva, approvata dagli organi di amministrazione, certificata dall organo di controllo interno dell organismo richiedente; d) bilancio preventivo approvato. 3. I soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettera b),presentano domanda, esclusivamente a mezzo pec, dopo la presentazione della domanda di ammissione al contributo statale a valere sul FUS presentata per i settori di cui agli articoli 10, 11, 14 e 15 del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l erogazione e modalità per la liquidazione e l anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), tra il 1 gennaio e il 15 febbraio di ogni anno. 4. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e con l osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione: a) dichiarazione di formale impegno alla sistematica restituzione dell anticipazione all'amministrazione regionale entro trenta giorni dalle liquidazioni statali e comunque alla totale restituzione entro il 30 novembre dell anno di concessione. Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante;

b) dichiarazione di accettazione della condizione della liquidazione, di cui all articolo 3, comma 1, lettera a, sottoscritta dal legale rappresentante; c) programma dell attività annuale; d) atto formale di impegno alla restituzione della anticipazione entro trenta giorni dalla eventuale non accettazione della domanda di contributo o, entro trenta giorni dalla notizia dell importo del contributo, della eventuale differenza tra il contributo anticipato e quello concesso; e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e di non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; f) attestazione di effettivo fabbisogno finanziario all anticipazione comprovato da situazione finanziaria preventiva, approvata dagli organi di amministrazione, certificata dall organo di controllo interno dell organismo richiedente; g) bilancio preventivo approvato. 5. Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo contributivo fra il Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, e il soggetto richiedente avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Art. 6 termini del procedimento 1. Il Servizio concede l incentivo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, debitamente correlata da tutti gli allegati. Art. 7 Interessi applicati alla restituzione 1. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro i termini stabiliti dal regolamento le somme sono maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso di cui all articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 8 Disposizione transitoria 1. Per l anno 2015, al fine di garantire la continuità operativa dell attività teatrale, possono beneficiare dell anticipazione di cui all articolo 16, comma 2, della legge, i teatri che si sono

candidati ad essere riconosciuti dallo Stato teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, imprese di produzione teatrale e centri di produzione teatrale, in attesa degli esiti della domanda. Se il riconoscimento non è ottenuto, l anticipazione è restituita entro trenta giorni dalla notizia. 2. Per l anno 2015 la domanda dell anticipazione è presentata entro il termine di trenta giorni dall entrata in vigore del presente regolamento. Art. 9 rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000. Art. 10 entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.