REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 10.06.2011
INDICE Art. 1 Canone di Concessione non ricognitorio Art. 2 - Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio Art. 3 Occupazioni temporanee Art. 4 Modalità di Pagamento del canone Art. 5 Occupazioni infrannuali Art. 6 - Adeguamento del canone Art. 7 - Riscossione coattiva e rimborsi Art. 8 Occupazioni abusive Art. 9 Concessione Art. 10 Definizione delle zone Art. 11 - Rinvio dinamico Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 1 Canone di concessione non ricognitorio Le concessioni permanenti per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio, sono soggette, oltreché al pagamento della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio secondo la tariffa annua al mq. che differisce in base alla zona di ubicazione, di cui al successivo art.10, ed alla tipologia di occupazione. Viene definito canone di concessione non ricognitorio la somma dovuta dal soggetto passivo in relazione ai parametri del valore economico della concessione e del vantaggio derivante al singolo per l uso particolare del suolo pubblico. Per brevità, tale termine viene indicato semplicemente canone. 1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa: 1.1 Cabine telefoniche ed elettriche, cabine in genere: 2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa: 2.1 Chioschi di vendita, edicole e strutture assimilabili: 2.2 Occupazione destinata alla somministrazione di alimenti e bevande. Occupazione destinata alla vendita per articoli diversi di quelli al punto 2.2 2.3 Depositi vari all'aperto su aree comunali. Le tariffe relative al canone non ricognitorio per le occupazioni permanenti sopra richiamate saranno definite annualmente dalla Giunta Comunale, e nel caso in cui non siano modificate si intendono confermate quelle approvate l anno precedente. Art. 2 Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all effettiva occupazione espressa in metri quadri con arrotondamento all unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato. La superficie delle aree pubbliche occupate, soggette al pagamento del canone, viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie o altre strutture accessorie eccedenti la misura del perimetro base, la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.
Art. 3 Occupazioni temporanee Le occupazioni temporanee non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio. Art. 4 Modalità di pagamento del canone 1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato al rilascio dell atto di concessione mediante versamento in conto corrente postale, intestato al Comune, o mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, indicando, in entrambe le modalità, come causale canone di concessione non ricognitorio per l anno.. 2. Per le annualità successive alla prima o per coloro che sono già concessionari di spazi pubblici e che già versano la tassa per l occupazione degli spazi pubblici, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità di cui al comma precedente, entro il 31 marzo dell anno di riferimento. Art. 5 Occupazioni infrannuali 1. Per il primo anno di occupazione l obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell atto di concessione o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone. I periodi inferiori si trascurano. Art. 6 Adeguamento canone 1. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari al 100% della variazione accertata dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatesi nell anno precedente. Art. 7 Riscossione coattiva e rimborsi 1. Il Comune controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone immediata comunicazione all interessato. 2. Nella comunicazione sono indicati i termini e le modalità per la regolarizzazione dei versamenti. 3. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Comune notifica anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, un invito ad adempiere nel termine di 60 giorni, decorrenti dall avvenuta ricezione,
per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone. 4. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro cinque anni secondo i termini previsti all art. 4, o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. 5. Sulle somme non versate o versate tardivamente si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno. 6. Decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni, si procederà alla riscossione coattiva nei modi di legge. 7. Per l omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pari ad 200,00 e per il parziale pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pari ad 100,00 ai sensi dell art. 7-bis del Dlgs. 267/2000, ferme restando quelle stabilite dall articolo 20, commi 4 e 5, del Dlgs. n.285/1992. 8. La riscossione coattiva del canone è effettuata: mediante sistema ingiuntivo di cui al RD n.639/1910, se alla riscossione provvede direttamente l Ente Locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52; mediante l iscrizione a ruolo, se la riscossione coattiva è affidata ai concessionari di cui al D.Lgs.112/1999. 9. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all Ente, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento. Art. 8 Occupazioni abusive 1. Per le occupazioni abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%. 2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all immediata rimozione d ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l applicazione delle sanzioni amministrative. 3. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento della riscossione coattiva. Art. 9 Concessione 1. Per le modalità e la forma della domanda e dell atto di concessione, nonché per la disciplina della revoca, della decadenza e della sospensione delle concessioni, si rimanda alle procedure indicate nel regolamento per l applicazione della Tassa sulle occupazioni spazi ed aree pubbliche.
Art. 10 Definizione delle zone Il territorio comunale è diviso nelle seguenti categorie alle quali applicare le diverse tariffe così come specificato nell art.1: 1^ categoria ( a tariffa intera): Via Albesani; Viale Amendola; Via XXV Aprile Via N. Bixio Via G. Bruno Via Calvi Vicolo Carrettieri Via Cavallotti Piazza Casaroli Via A. Costa Via De Amicis Via Garibaldi Via Gazzotti Via M. Gioia Piazzale Gramsci Via Lora Via G. Marconi Corso Matteotti Via Mazzini Via Mozza Piazza Olubra Vicolo Parmigiani Via G. pascoli Piazza della Rocca Via Romagnosi Vicolo Trespidi Piazza XX Settembre Vicolo Vaga Via G. Verdi 2^ categoria (tariffa ridotta del 20%): Tutte le vie, aree e spazi non compresi nella 1^ categoria. Art. 11 Rinvio dinamico 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge. 2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la norma sopraordinata.
Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono valide ed efficaci in quanto dotate di tutti i requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia di concessioni e non contengono prescrizioni contrastanti con essa. 2. Le concessioni che risultano prive, carenti o non conformi ai requisiti di cui al precedente comma devono essere regolarizzate mediante integrazioni delle concessioni in essere o rilascio di una nuova concessione conforme ala legislazione vigente e alle norme di cui al presente regolamento. 3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011.