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Deliberazione del Direttore Generale N. 135 Del 29/07/2015 Il giorno 29/07/2015 alle ore 10.00 nella sede Aziendale di via San Giovanni del Cantone 23, il sottoscritto Massimo Annicchiarico, Direttore Generale dell Azienda USL di Modena, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'emilia Romagna n. 40 del 27.02.2015, dà atto dell adozione del presente provvedimento relativamente all oggetto sotto indicato. E incaricata Armanda Bignozzi della redazione del conseguente verbale in qualità di Segretario verbalizzante. Oggetto: Sinistro del 30.09.2002 relativo al minore Y.P. ed alla madre O.K. - Liquidazione risarcimento.

IL DIRETTORE GENERALE Su proposta del direttore del Servizio Affari Generali e Legali; VISTA la richiesta di risarcimento presentata in data 24.9.2012 dagli Avv. G. D. e V. F. in nome e per conto della loro assistita O.K. in proprio ed in qualità di genitore del minore Y.P., con la quale si lamentavano i danni occorsi a quest'ultimo in occasione del parto distocico avvenuto in data 30.9.2002 presso l'ospedale di Sassuolo cui conseguiva paralisi totale del plesso brachiale sinistro del neonato ed altre patologie ritenute dai richiedenti conseguenza diretta di un'inadeguata manovra ostetrica estrattiva; RICORDATO che con tale atto veniva chiesto il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla madre e dal figlio minore e che il danno biologico a carico di quest'ultimo veniva quantificato dal consulente di controparte nel 60%; CONSIDERATO che la copertura assicurativa di tale sinistro è stata rifiutata sia dalla Assicurazioni Generali S.p.A., con cui era in corso contratto assicurativo all'epoca dei fatti, sia dalla compagnia AM Trust Europe, operante alla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in quanto in entrambi i casi le compagnie hanno rilevato che il sinistro non fosse garantito perché non rientrante nel periodo di copertura delle relative polizze; ACQUISITO il parere dell'avv. Mario Leoni, del Foro di Modena, esperto in diritto assicurativo ed in materia di responsabilità civile verso terzi, già fiduciario dell'azienda, che riteneva fondato il diniego di copertura espresso da entrambe le compagnie sconsigliando di intraprendere un giudizio nei confronti delle stesse, stante l'elevato rischio di soccombenza dell'azienda in ragione sia di quanto previsto dalle clausole contrattuali sia dagli orientamenti giurisprudenziali in materia; VISTO inoltre che l'avv. Leoni, appositamente interpellato in merito alla fondatezza della richiesta di risarcimento avanzata da controparte, dopo aver visionato gli atti dell'istruttoria del sinistro, consigliava di tentare una soluzione stragiudiziale della vicenda, valutando un alto rischio processuale di soccombenza per l'azienda in caso di contenzioso giudiziario; RICHIAMATE le determinazioni assunte dal Comitato di Valutazione Sinistri aziendale istituito con delibera del Direttore Generale n. 208 del 28.12.2012, che ha discusso il caso nelle sedute del 17.07.2014 e 12.06.2015 ed ha esaminato tutti gli atti istruttori e fatto le opportune valutazioni in punto di an e quantum risarcitorio; CONSIDERATO in particolare che il Comitato di Valutazione Sinistri aziendale concludeva in senso favorevole al tentativo della definizione bonaria del sinistro, con contenimento della pretesa risarcitoria tra il 20 ed 25% di danno biologico per il minore, quantificazione ritenuta inferiore a quella potenzialmente riconoscibile in sede di contenzioso giudiziario;

ESAMINATA la proposta transattiva formulata il 2 luglio 2015 con la quale controparte manifestava la propria disponibilità a definire la vertenza in euro 125.000,00 di cui 100.000,00 per il minore a titolo di danno biologico pari al 21-22% ed euro 25.000,00 per la madre a titolo di danno morale ed esistenziale e spese sostenute per l'assistenza al minore oltre a spese legali pari ad euro 12.500,00 oltre IVA e CPA per un totale di euro 140.860,00; ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Valutazione Sinistri aziendale espresso nella seduta del 10.07.2015 il quale riconosceva la convenienza della richiesta e la sua coerenza con le precedenti determinazioni; RITENUTA tale proposta transattiva vantaggiosa per l'azienda, in quanto: - la misura del risarcimento al minore appare francamente inferiore alle pretese iniziali di controparte e rientrante nel minimo del danno valutato dal Comitato Valutazione Sinistri; - per quanto concerne il risarcimento in favore della madre la richiesta appare coerente con la costante giurisprudenza in materia, che riconosce pacificamente il risarcimento del danno non patrimoniale al genitore del bambino nato con malformazioni, anche sulla base di presunzioni semplici ed in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dal sinistro ad oggi che giustifica tale quantificazione anche in relazione alle spese che generalmente vengono sostenute per l'assistenza ad un figlio disabile; - le spese legali vengono riconosciute nella misura convenzionale generalmente utilizzata per le transazioni dei sinistri pari al 10% dell'importo liquidato a titolo di risarcimento oltre accessori di legge; VISTA l'autorizzazione alla transazione in favore del minore Y.P. pronunciata il 15 luglio 2015 dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Reggio Emilia; DELIBERA a) di liquidare, per i motivi esposti in premessa la somma onnicomprensiva di euro 140.860,00 di cui 100.000,00 per il minore Y.P. a titolo di danno biologico, euro 25.000,00 per la madre O.K. a titolo di danno morale ed esistenziale e spese sostenute per l'assistenza al minore euro 12.500,00 oltre IVA e CPA per spese legali, emettendo relativo atto di quietanza; b) di contabilizzare il costo complessivo di euro 140.860,00 trova copertura sul conto 200555 Fondo sinistri in franchigia polizza RCT; c) di individuare ai sensi della L.241/90 quale responsabile del procedimento l Avv. Anna Gallo;

d) di delegare al Direttore del Servizio Affari Generali e Legali gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente delibera; e) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale. f) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell art. 37, comma 1, della LR 50/94 e s.m.i. Il presente verbale, previa lettura e conferma, è firmato come segue: Parere favorevole IL Direttore Amministrativo Francesca Isola IL Direttore Sanitario Gianbattista Spagnoli IL Direttore Generale Massimo Annicchiarico Il presente verbale consta di n 04 pagine. IL Segretario Armanda Bignozzi

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell Azienda AUSL di Modena (www.ausl.mo.it) Sezione Albo online (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione 03/08/2015 e per giorni 15 consecutivi. Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell art. 37, c. 5 della LR n 50/1994, così come sostituito dalla LR n 29/2004. Inviato al Collegio Sindacale ai sensi dell art. 40, comma 3, della L. R. n. 50/94 e s.m.i. nella data di pubblicazione. L ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE