Istituto Nazionale di Statistica



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Istituto Nazionale di Statistica Dipartimento per la Produzione statistica e il Coordinamento Tecnico Scientifico Direzione Centrale dei Censimenti Generali Circolare n. 6 Ai Responsabili degli Uffici Comunali di Censimento Protocollo n. 4899 e, p.c.: Ai Responsabili degli Uffici Regionali di Censimento (URC) Ai Responsabili degli Uffici Provinciali di Censimento (UPC) Al Ministero dell interno Roma, 21 GIU 2011 - Scuola Superiore dell'amministrazione dell'interno (S.S.A.I) - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali di Governo e per le Autonomie Locali Oggetto: 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni Requisiti professionali, modalità e tempi di reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali. L art. 50 del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 stabilisce che l Istat attraverso il Piano Generale di Censimento (PGC) e apposite circolari indichi, fra l altro, le modalità di selezione e requisiti professionali dei coordinatori e rilevatori. In particolare, il PGC adottato con Deliberazione n. 6/Pres del 18.02.2011 e comunicato in Gazzetta Ufficiale l 8 marzo 2011, serie generale n. 55, dedica il 1

paragrafo 4 alle figure professionali dei coordinatori comunali e dei rilevatori specificando le modalità di selezione e i compiti. La presente circolare illustra nel dettaglio le modalità di reclutamento nonché i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore comunale e rilevatore. Essa, inoltre, specifica le regole di comportamento cui sono tenuti i rilevatori nella fase di raccolta dei dati presso le unità di rilevazione, informa circa le modalità e i tempi della formazione degli addetti al censimento, fornisce alcuni chiarimenti circa l uso dei contributi censuari per spese di personale. 1. Modalità di reclutamento dei Rilevatori e dei Coordinatori Comunali (CoC) I Comuni affidano l incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente, oppure, qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, mediante una o più delle seguenti modalità: a) ricorso a elenchi preesistenti ed efficaci, formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti; b) ricorso ad elenchi di rilevatori messi a disposizione da enti del Sistema Statistico Nazionale (Sistan); c) procedure di reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali di personale da reclutare attraverso le procedure di cui ai punti a), b) e c), il Comune può avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nonché dei contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad esso assegnate (ai sensi del comma 1, art. 50 del d.l. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010), limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013 (comma 4, art. 50 del d.l.31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010). Qualora per il reclutamento del personale sia necessario ricorrere alle modalità indicate nei punti a), b) e c), il Comune è chiamato al rispetto della normativa prevista per le differenti forme contrattuali di lavoro flessibile ovvero per il contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, 2

tenuto conto di quanto stabilito in materia dall art. 50 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010. I Comuni affidano l incarico di coordinatore comunale prioritariamente a personale dipendente, oppure, qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, mediante una o più delle seguenti modalità: c) ricorso a elenchi preesistenti ed efficaci, formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti; d) procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali di personale da reclutare attraverso le procedure di cui ai punti c) e d), il Comune può avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nonché dei contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad esso assegnate (ai sensi del comma 1, art. 50 del d.l. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013 (comma 4, art. 50 del d.l.31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010). Qualora per il reclutamento dei coordinatori sia necessario ricorrere alle modalità indicate nei punti c) e d), il Comune è chiamato al rispetto della normativa prevista per le differenti forme contrattuali di lavoro flessibile ovvero per il contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, tenuto conto di quanto stabilito in materia dall art. 50 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010. 2. Requisiti professionali e criteri di selezione di rilevatori e coordinatori I rilevatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Tuttavia, al fine di favorire il reclutamento dei rilevatori tra il personale dipendente dei Comuni, l incarico di rilevatore può essere affidato a dipendenti comunali in possesso di diploma di scuola media inferiore a condizione che abbiano una comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati. 3

Ove per il reclutamento dei rilevatori il Comune debba ricorrere a procedure selettive o a elenchi preesistenti, costituiscono titoli preferenziali la conoscenza e la capacità d uso dei più diffusi strumenti informatici, il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario, la documentata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati. I coordinatori comunali devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di rilevazioni statistiche o di precedenti esperienze lavorative presso gli uffici demografici, anagrafici, elettorali dei Comuni o di precedenti esperienze lavorative presso centri di elaborazione dati di enti pubblici o privati. Ove per il reclutamento dei coordinatori comunali il Comune debba ricorrere a procedure selettive o a elenchi preesistenti, costituiscono titolo preferenziale la conoscenza e le capacità d uso dei più diffusi strumenti informatici e il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario conseguito in discipline statistiche, economiche, sociali. 3. Determinazione del fabbisogno di rilevatori e coordinatori Il fabbisogno di rilevatori è determinato dal Responsabile dell UCC in un numero compreso tra un rapporto minimo di un rilevatore ogni 800 unità di rilevazione e un rapporto massimo di un rilevatore ogni 600 unità di rilevazione che si prevedono di censire 1. Nel determinare il fabbisogno di rilevatori il Responsabile di UCC terrà conto della morfologia del territorio comunale, della numerosità dei cittadini stranieri iscritti in anagrafe, della popolazione residente in età superiore ai 65 anni, del grado di accessibilità alla rete internet nel territorio comunale e - nella Regione Friuli Venezia Giulia e nella Province autonome di Trento e di Bolzano - della necessità di rispettare le norme poste a tutela delle minoranze linguistiche. Il fabbisogno di coordinatori è determinato dal Responsabile dell UCC in un numero tale da approssimare il rapporto di un coordinatore ogni dieci rilevatori. Nei Comuni in cui il fabbisogno dei rilevatori viene stabilito in numero inferiore a dieci, di norma, i compiti e le funzioni di coordinatore possono essere 1 La stima del numero previsto delle unità di rilevazione per Comune è reperibile sul sito dell Istat all indirizzo http://www.istat.it/censimenti/popolazione2011/ucc.html 4

assunti dal Responsabile dell UCC. Secondo quanto stabilito dal Piano Generale di Censimento, nei Comuni con popolazione determinata dall Istat alla data del 1 gennaio 2010 inferiore a 5.000 abitanti i compiti e le funzioni di coordinatore sono svolti, di norma, dal Responsabile dell UCC. Ai fini della selezione e della formazione di rilevatori e di coordinatori, il Responsabile dell UCC deve tener conto di eventuali necessità di sostituzione nel corso della rilevazione censuaria, a causa di rinunce o sollevazione dall incarico. A meri fini indicativi e in base a quanto avvenuto nella media dei comuni durante il censimento del 2001, il Responsabile dell UCC potrà considerare una quota di sostituzione non inferiore al 10% del fabbisogno determinato in base ai criteri sopra indicati. Si ricorda che la selezione e la nomina dei rilevatori e dei coordinatori comunali dovrà essere effettuata da ciascun Comune entro il 12 Settembre 2011, secondo quanto stabilito dal calendario generale delle attività posto in allegato 1 alla circolare n. 3 del 3 marzo 2011 (prot. n. 1896). Il Responsabile dell UCC dovrà assicurare che i nominativi dei rilevatori e dei coordinatori vengano inseriti nel Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR), secondo le istruzioni che saranno impartite dall Istat con successiva circolare. In ogni caso, al fine di consentire l approntamento di quanto necessario alle attività di formazione, il Responsabile dell UCC deve comunicare per telefono o per fax o per e-mail all URC di competenza territoriale, entro il 30 luglio 2011, il numero dei rilevatori e dei coordinatori previsti. 4. Comportamento e compiti dei rilevatori I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie soggetti alla rilevazione censuaria. Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino ben visibile) ai sensi dell art. 10 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica (All. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 196/2003). Devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all interessato di compilare in modo consapevole e adeguato il questionario di censimento. In particolare, di seguito si riportano i compiti affidati ai rilevatori: 5

partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall Istat; gestire quotidianamente, mediante l uso di SGR, il diario della o delle sezioni di censimento a ciascuno di essi assegnate dal Responsabile dell UCC o dal coordinatore competente per territorio; effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella LAC nei casi in cui la spedizione diretta da parte dell Istat non abbia dato luogo ad effettivo recapito alla famiglia destinataria; eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti, rispettando tempi e modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal Responsabile dell UCC; provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nel domicilio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione, nonché assicurando loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; coadiuvare i coordinatori e il personale dell UCC nella gestione dei Centri Comunali di Raccolta; rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel territorio del Comune non comprese nelle LAC, tenendo conto degli orari di loro presenza nel domicilio e offrendo loro assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta; provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di propria pertinenza in essi contenuti; segnalare al coordinatore comunale o al Responsabile dell UCC eventuali violazioni dell obbligo di risposta ai fini dell avvio della procedura sanzionatoria di cui all art. 11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni; svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell UCC o dal coordinatore. Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto dal Manuale di rilevazione che sarà loro fornito dall Istat al momento della formazione. 6

Al Responsabile dell UCC che li ha nominati spetta il compito di sollevare dall incarico i rilevatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie. 5. Compiti dei coordinatori Si riportano di seguito i compiti affidati ai coordinatori: partecipare alle riunioni di formazione e acquisire le necessarie conoscenze e abilità attraverso i diversi strumenti formativi che saranno messi a disposizione dall Istat; coadiuvare il Responsabile dell UCC nella formazione dei rilevatori; fornire supporto tecnico e metodologico ai rilevatori; coordinare la gestione dei solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti; coordinare l attività dei rilevatori per effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie iscritte nella LAC nei casi in cui la spedizione diretta da parte dell Istat non abbia dato luogo a effettivo recapito alla famiglia destinataria, per assicurare il recupero dei questionari compilati presso le famiglie non ancora rispondenti, per rilevare le persone abitualmente dimoranti nel territorio del Comune ma non comprese nella LAC e per rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate; assicurare il regolare ed esatto adempimento delle operazioni di monitoraggio della rilevazione; riferire al Responsabile dell UCC sull andamento della rilevazione e su eventuali problemi emergenti; coordinare e controllare i rilevatori nello svolgimento delle attività loro demandate di revisione dei questionari compilati; controllare, tramite SGR, le attività svolte dai rilevatori; svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell UCC ai fini del buon andamento della rilevazione censuaria. Al coordinatore può essere affidato il compito di coordinare le attività di uno dei Centri Comunali di Raccolta, ove costituiti in numero superiore ad uno per Comune. Nello svolgimento dei compiti suddetti i coordinatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali e si devono attenere a 7

quanto stabilito e previsto dal Manuale di rilevazione che sarà loro fornito dall Istat al momento della formazione. Al Responsabile dell UCC che li ha nominati spetta il compito di sollevare dall incarico i coordinatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie. 6. Modalità e tempi della formazione Il Piano Generale di Censimento attribuisce all Istat il presidio del processo di formazione di tutti gli addetti al Censimento e la predisposizione dei necessari supporti didattici, in modo da consentire a tutti i livelli operativi e territoriali della rete organizzativa di acquisire standard omogenei di conoscenza e condividere i principali elementi di ordine normativo, organizzativo, tecnologico e tecnico statistico che contraddistinguono il Censimento del 2011. Le modalità e i tempi della formazione debbono tener conto dell elevata dispersione territoriale degli organi di censimento, della numerosità ed eterogeneità di provenienza degli addetti al Censimento, dei tempi stabiliti dal calendario generale delle attività censuarie. Per questi motivi l impianto della formazione delineato dall Istat configura modalità miste di fruizione in presenza e a distanza, incentrate da un lato sull organizzazione a cascata della formazione d aula e dall altro lato su una serie di prodotti e strumenti formativi fruibili anche on line mediante accesso al portale Internet dedicato agli addetti al censimento. Durante la formazione d aula sarà distribuito a ciascun addetto al Censimento il Manuale di rilevazione e saranno presentati prodotti e servizi fruibili on line tra cui: supporti didattici destinati ai formatori per la gestione d aula; moduli didattici ipertestuali per l autoapprendimento; test per l auto valutazione; modello di rilevazione ipertestuale; video in streaming. A supporto della formazione a distanza tramite il portale, l Istat metterà a disposizione dei responsabili di UCC servizi di addestramento all utilizzo della piattaforma di formazione on-line (e-learning), assistenza tecnica al suo uso, tutoring motivazionale e di contenuto. Nell allegato 1 alla presente circolare è riportato il calendario della formazione. 8

Ulteriori informazioni relative alle modalità di effettuazione della formazione saranno inviate ai Responsabili dell UCC dai Responsabili dell URC e dell UPC competenti per territorio. 7. Utilizzo dei contributi censuari per spese di personale Le spese per il personale impiegato dai Comuni nelle operazione censuarie possono non essere considerate ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, come modificato dall art. 14, comma 7 del d.l. n. 78/2010). Tuttavia i reclutamenti per le attività censuarie, effettuati avvalendosi sia delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e i contratti di somministrazione di lavoro, sia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti di lavoro autonomo di natura occasionale sono ammissibili solo nel puntuale rispetto della disciplina di settore e dei seguenti presupposti: - assoluta indispensabilità delle assunzioni medesime, previa verifica dell assenza presso il Comune di un numero adeguato di risorse professionali per l effettuazione delle operazioni censuarie, tenuto conto anche della possibilità di ricorso all utilizzazione dell istituto del lavoro straordinario da parte di dipendenti e della necessità di assicurare le usuali attività istituzionali dell Ente; - instaurazione di rapporti di lavoro flessibile per le sole specifiche esigenze dell Ufficio Comunale di Censimento costituito ai sensi della circolare n. 3 del 3 marzo 2011 (prot. n. 1896), nei limiti temporali di durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2013, con esplicita esclusione di qualsiasi futura aspettativa di stabilizzazione; - assoluto rispetto del limite delle risorse trasferite dall Istat ai sensi del paragrafo 3.3.1 del Piano Generale di Censimento (Deliberazione dell Istat n. 6/Pres. del 18.02.11). Il Direttore Centrale (Dott. Andrea Mancini) 9