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REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE IRREVOCABILI INERENTI L ACQUISTO DEL RAMO D AZIENDA LAMINATI ESERCITATO DA LIRI INDUSTRIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA A) Con sentenza n. 7/2010 del 29 luglio 2010, depositata in data 2 agosto 2010, il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di Liri Industriale S.p.A. ed è stato nominato Giudice Delegato il Dott. Francesco Donato e Commissario Giudiziale il Prof. Alberto Falini; B) con decreto del Tribunale di Torino in data 7 ottobre 2010, depositato in data 19 ottobre 2010, è stata dichiarata l apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria e con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 11 novembre 2010 è stato nominato Commissario Straordinario il Prof. Alberto Falini; C) in data 31 gennaio 2011 il Commissario Straordinario ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico il programma previsto dall art. 54 e ss. del D. Lgs. 270/99 che contempla, tra l altro, la cessione del ramo d azienda in cui viene effettuata la produzione dei laminati plastici presso gli stabilimenti di Pont Canavese. Detto programma è stato autorizzato dal Ministero, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, con provvedimento in data 10 maggio 2011 e successivamente depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino; D) il Commissario Straordinario è interessato a ricevere offerte irrevocabili d acquisto (di seguito, Offerte ) da parte di società di capitali, italiane o estere, (di seguito, Offerenti ) al fine di procedere alla vendita del ramo d azienda sopra indicato, composto come più dettagliatamente indicato all art. 3 del presente Regolamento; E) con il presente regolamento (di seguito, il Regolamento ), autorizzato dal competente Ministero con provvedimento prot. n. 0101480 del 27/05/2011, si intende disciplinare la procedura di cessione e determinare le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli Offerenti per la formulazione delle Offerte, nonché i criteri che verranno adottati per la valutazione delle stesse - fatto sempre salvo il potere autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza, come previsto dall art. 42 del D. Lgs. 270/99 - al fine di garantire condizioni di imparzialità e trasparenza tra gli Offerenti. 1

Tutto ciò premesso, si indicano, qui di seguito, le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli Offerenti per la formulazione delle Offerte 1. Identificazione e requisiti essenziali dell'offerente. 1.1 Le Offerte potranno essere formulate esclusivamente da società di capitali, italiane ed estere, secondo le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento. È ammessa anche la presentazione di Offerte da parte di più soggetti raggruppatisi al fine di presentare l Offerta, alle condizioni specificate al punto 1.5 che segue. 1.2 L Offerente dovrà allegare all Offerta i documenti di seguito elencati, fatta comunque salva l ulteriore documentazione indicata in altri articoli del presente Regolamento: a) atto costitutivo dell Offerente; b) statuto vigente dell Offerente al momento della presentazione dell Offerta con l indicazione di eventuali modifiche apportate al medesimo nei tre anni precedenti; c) estratto del libro soci con l indicazione, ove presenti, dei 5 maggiori soci dell Offerente. Qualora i predetti soci siano società di persone o capitali, di diritto italiano o estero, l Offerente dovrà indicare i soci di riferimento di ciascuna società. d) certificato dell'ufficio del Registro delle Imprese, o Ente straniero equivalente, presso il quale è iscritto l Offerente, attestante l'inesistenza a carico dell Offerente di procedure concorsuali, la vigenza delle cariche sociali, l indicazione nominativa degli Amministratori e di eventuali Procuratori nonché i poteri agli stessi conferiti, l indicazione nominativa dei membri del Collegio Sindacale, ove esistente; e) copia dei bilanci dell Offerente inerenti gli ultimi tre esercizi ovvero degli ultimi bilanci approvati se l Offerente è stata costituita da meno di tre anni; f) certificato generale del Casellario Giudiziale, o Ente straniero equivalente, relativo a ciascun amministratore avente la legale rappresentanza, nonché certificazione prevista dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (c.d. certificato antimafia ). 1.3 Gli Offerenti, in luogo degli originali o di copia autentica della documentazione indicata al paragrafo 1.2, lettere a), b), c), f) potranno allegare copia semplice della medesima documentazione, con l impegno del legale rappresentante dell Offerente, sotto la propria responsabilità, a 2

produrre tali documenti in originale o copia autentica in tempo utile per corredare l'istanza di autorizzazione, nel caso in cui l Offerente fosse scelto come contraente. 1.4 Qualora l Offerente sia una società estera tutti i documenti richiesti dal presente Regolamento dovranno essere tradotti in lingua italiana. 1.5 Qualora l Offerta, ai sensi del punto 1.1, secondo periodo, del presente Regolamento sia presentata da una pluralità di soggetti raggruppatisi al fine di presentare l'offerta (di seguito, il Raggruppamento ) e tra gli stessi non sia stata costituita un'apposita società di capitali, essi dovranno conferire al legale rappresentate di una della società facenti parte del Raggruppamento mandato speciale irrevocabile con rappresentanza, per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata, in modo che il mandatario agisca sia in nome e per conto proprio, sia in nome e per conto dei mandanti, con tutti i poteri necessari per la presentazione dell Offerta, come indicati all art. 4 che segue, per l effettuazione di eventuali trattative con il Commissario nonché per il compimento di tutti gli altri atti e la redazione di tutti i documenti che si dovessero rendere necessari per il perfezionamento dell operazione. Tale mandato speciale dovrà contenere l'assunzione di responsabilità solidale di ciascuno dei mandanti con il mandatario per tutte le obbligazioni che questi assumerà verso il Commissario ovvero verso terzi nell'esecuzione del mandato ricevuto. Tale mandato dovrà altresì identificare il soggetto giuridico unico per tutti i partecipanti al Raggruppamento che sarà designato alla stipulazione del contratto di compravendita qualora il Raggruppamento sia scelto come contraente. I documenti indicati al paragrafo 1.2 dovranno essere prodotti relativamente a ciascuno dei membri facenti parte del Raggruppamento. 2. Termine per il deposito dell Offerta 2.1 L'Offerta dovrà pervenire in busta chiusa a mezzo plico raccomandato, recante la dicitura Offerta per l acquisto del Ramo d Azienda Laminati di Liri presso il Notaio Francesco Lacchi in Milano, Corso Giacomo Matteotti n. 8 (Tel. 02 76000420 Fax 02 76004175), entro e non oltre le ore 16.00 di lunedì 25 luglio 2011. 2.2 Il recapito dell Offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione nei termini anzidetti. In tal caso faranno fede unicamente le registrazioni eseguite dal Notaio ai sensi del Regolamento. 3

3. Descrizione del Ramo d Azienda 3.1 Il ramo d azienda laminati (il Ramo d Azienda ) è costituito dai seguenti elementi: a) compendi immobiliari (due) siti nel Comune di Pont Canavese (To), meglio descritti nell estratto di perizia redatta dall Ing. Rubin di cui all allegato A ; b) impianti, macchinari, attrezzature e arredi situati all interno dei succitati compendi immobiliari meglio indicati nell estratto di perizia redatta dall ing. Rubin di cui all allegato A ; c) contratti con i lavoratori dipendenti addetti al Ramo d Azienda meglio indicati nell allegato B ; d) contratti di agenzia e di distribuzione aventi per oggetto la commercializzazione di laminati meglio indicati nell allegato C ; e) contratti di locazione/affitto funzionali all attività del Ramo d Azienda meglio indicati nell allegato D ; f) contratti di fornitura di energia elettrica e acqua meglio indicati nell allegato E ; g) contratti di assicurazione meglio indicati nell allegato F ; h) insegne, marchi e brevetti altri diritti di proprietà intellettuale meglio indicati nell allegato G ; i) software gestionali meglio indicati nell allegato H ; j) autorizzazioni commerciali e tutte le altre autorizzazioni, permessi e licenze amministrative necessari per lo svolgimento delle attività meglio indicati nell allegato I ; k) rimanenze di magazzino meglio indicate nell allegato L ; l) le partecipazioni detenute nelle società Liri France S.a.r.l. e Liri Española S.A.. Gli allegati sopra menzionati sono disponibili presso la Data Room. 3.2 L Offerente avrà altresì facoltà di acquistare, includendoli nel Ramo d Azienda, essendo allo stesso funzionali, gli impianti attualmente ubicati presso lo stabilimento di Nichelino di seguito indicati (più precisamente elencati nell estratto di perizia redatta dall ing. Rubin di cui all allegato M ): a) una linea di produzione laminati a bassa pressione (CPL); b) tre linee di impregnazione fenolica di carte per laminati; c) tre linee di impregnazione melaminica di carte decorative per laminati. 3.3 L Offerente avrà viceversa la facoltà di non acquistare, escludendole dal Ramo d Azienda, la partecipazione detenuta da Liri Industriale S.p.A. in 4

Liquidazione in Amministrazione Straordinaria in una o più delle seguenti società commerciali: - LIRI FRANCE S.A.R.L., attiva nella commercializzazione di prodotti di LIRI in Francia con sede a Chevilly nella regione dell Île-de-France. I suoi azionisti sono LIRI INDUSTRIALE (90%) e MEPA (10%); - LIRI ESPAÑOLA S.A., società attiva nella commercializzazione dei prodotti di LIRI nella penisola iberica con sede in Spagna a Getafe (Madrid). I suoi azionisti sono LIRI INDUSTRIALE (98,12%) e MEPA (1,88%). 3.4 Sono esclusi dalla cessione, e quindi non ricompresi nel Ramo d Azienda, il denaro e i crediti e i debiti maturati anteriormente alla data di stipulazione del contratto di compravendita. 3.5 Le rimanenze di magazzino, come definite dall art 2424 c.c., saranno trasferite nelle consistenze qualitative e quantitative risultanti alla data di sottoscrizione del contratto di cessione del Ramo d Azienda. Eventuali differenze nelle consistenze a tale data rispetto ai quantitativi indicati indicate nell allegato L verranno regolate mediante aumento o riduzione del prezzo pattuito tra le parti per la cessione del Ramo d Azienda. Tali eventuali differenze saranno valorizzate secondo i valori attribuiti nella perizia redatta dall Ing. Rubin. Eventuali beni non periziati verranno valutati a costi diretti, aumentati del 15%. 3.6 In forza di quanto previsto dall art. 63, comma 4, del D. Lgs. 270/99, nell ambito delle consultazioni relative al trasferimento d azienda previste dall art. 47 della L. 29 dicembre 1990 n. 428, il Commissario Straordinario, l acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze della Società nonché ulteriori modifiche alle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia. 3.7 Successivamente alla stipula del contratto di cessione, la cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti verrà ordinata secondo il disposto dell art. 64 D. Lgs. 270/99. 3.8 Il Ramo d Azienda e i beni ed elementi che lo compongono verranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno al momento della stipula del contratto di cessione. In particolare, i macchinari e gli impianti verranno ceduti liberi da pesi o vincoli, fatti salvi gli eventuali subentri nei rapporti regolati dalla legge Sabatini. Eventuali adeguamenti dei beni oggetto di cessione alle norme di prevenzione e sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela 5

ecologica e ambientale e, in generale, alle normative vigenti saranno a carico dell acquirente che ne sopporterà ogni onere e spesa, con esonero della cedente da ogni garanzia e responsabilità al riguardo. 3.9 La Procedura presterà garanzia esclusivamente in ordine: a) all esistenza delle attività aziendali cedute, esclusa peraltro ogni garanzia circa i relativi valori ovvero circa eventuali minusvalenze o sopravvenienze passive; b) all insussistenza di cause di evizione. 3.10 L ottenimento di eventuali autorizzazioni di autorità competenti (ivi espressamente inclusi i nulla-osta eventualmente necessari ai sensi di normative antitrust) che costituiscano condizioni per l esecuzione della compravendita farà carico esclusivamente all acquirente, che sopporterà il rischio collegato all eventuale mancato, non tempestivo o condizionato rilascio delle stesse. 4. Contenuto, modalità e condizioni dell'offerta. 4.1 L'Offerta dovrà essere indirizzata a Liri Industriale S.p.A. in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria, con sede in Nichelino (TO), Strada Vernea 2 (Tel. 011 6898800 Fax 011 6274536) e dovrà essere consegnata nel termine e nel luogo indicati all art. 2 che precede. 4.2 L Offerta dovrà: a) essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'offerente, il quale dovrà essere munito di ogni e più ampio potere al fine di sottoscrivere tutti gli atti necessari e/o opportuni al perfezionamento dell Offerta e dell eventuale successivo contratto di cessione, della facoltà di intraprendere eventuali trattative con gli Organi della Procedura in ordine alla definizione del prezzo, degli elementi oggetto di cessione nonché per il compimento di tutti gli altri atti e la redazione di tutti i documenti che si dovessero rendere necessari per il perfezionamento dell operazione; b) indicare i poteri in forza dei quali il legale rappresentante agisce; c) essere accompagnata da copia dell'atto in base al quale i poteri sono attribuiti o conferiti d) essere formulata con riferimento all intero complesso di elementi costituente il Ramo d Azienda, con la sola facoltà (i) di includervi uno o più beni e/o impianti indicati nell Allegato M al presente Regolamento e/o (ii) di escludervi una o più delle società partecipate da Liri Industriale di cui al paragrafo 3.3 che precede. Non saranno 6

considerate valide Offerte relative ai singoli beni costituenti il Ramo d Azienda. 4.3 L Offerta dovrà contenere, a pena di inammissibilità: a) l'indicazione del prezzo offerto per l acquisto del Ramo d Azienda. Si precisa che, in caso di inclusione nell Offerta di uno o più beni e/o impianti indicati nell Allegato M al presente Regolamento, il relativo prezzo dovrà essere indicato separatamente rispetto al prezzo offerto per gli altri beni costituenti il Ramo d Azienda; b) il piano di prosecuzione dell attività contenente almeno le informazioni di cui all art. 6 del presente Regolamento; c) l indicazione del numero dei dipendenti della Società che si intendono utilizzare nel Ramo d Azienda oggetto d Offerta; d) l obbligo a proseguire, per almeno due anni dalla stipula del contratto definitivo di cessione, le attività imprenditoriali oggetto di cessione nonché a mantenere i livelli occupazionali stabiliti nell atto di vendita, come stabilito dall art. 63 del D. Lgs. 270/99; e) l indicazioni circa le risorse finanziarie che l Offerente intende utilizzare per l acquisto del Ramo d Azienda e per la prosecuzione della sua attività, per il mantenimento dei livelli occupazionali e per gli eventuali investimenti nel Ramo d Azienda previsti dal Piano Industriale, nonché una descrizione indicativa delle tipologie delle fonti di finanziamento che si intendono utilizzare (ad esempio, natura dell indebitamento, dell aumento di capitale e/o della disponibilità di cassa), delle procedure e delle tempistiche richieste per ottenere le risorse finanziarie necessarie, oltre all eventuale previsione di garanzie reali che l Offerente dovrà concedere ad eventuali soggetti finanziatori e gravanti sul Ramo d Azienda; f) l indicazione di ogni elemento utile a comprovare l affidabilità finanziaria, economica ed industriale dell Offerente; g) l indicazione della eventuale necessità di altre autorizzazioni, consensi o nulla-osta da parte di autorità competenti per il perfezionamento della compravendita; h) la dichiarazione di aver preso visione dei beni e dei rapporti oggetto di cessione e di aver visitato il Ramo d Azienda, riconoscendo che lo stesso è idoneo a realizzare le finalità e le attività alle quali l Offerente intende destinarlo; i) l accettazione espressa e incondizionata da parte dell Offerente delle condizioni di cui al presente Regolamento, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.. 4.4 L Offerta dovrà essere espressamente dichiarata irrevocabile per una durata di almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di cui all art. 2 del presente Regolamento. 7

4.5 Non saranno ritenute validamente effettuate eventuali Offerte che siano subordinate, in tutto o in parte, a condizione di qualsiasi genere. 4.6 Non è ammessa Offerta per persone, società od enti da nominarsi. 4.7 II Commissario Straordinario, qualora ritenuto opportuno, potrà richiedere all Offerente chiarimenti e/o precisazioni e/o integrazioni in ordine al contenuto dell'offerta. 4.8 Ciascun Offerente potrà effettuare previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza nel testo conforme a quello Allegato sub N al presente Regolamento una due diligence di durata non superiore a 15 giorni lavorativi, dei dati e documenti disponibili inerenti la composizione del Ramo d Azienda ( Data Room ); ciascun Offerente potrà altresì formulare al Commissario Straordinario richieste di chiarimento ed effettuare una visita al Ramo d Azienda e ai suoi beni, impianti, macchinari al fine di prendere diretta visione degli stessi. 4.9 Il mancato rispetto dell obbligo di mantenere per almeno due anni dalla stipula del contratto definitivo di cessione le attività imprenditoriali oggetto di cessione nonché i livelli occupazionali indicati nell Offerta, come indicato al punto, 4.3, lettera d), che precede, verrà sanzionato dal pagamento di specifica penale pari al 10% del prezzo di cessione, salvo il maggior danno. 5. Cauzione Unitamente all Offerta gli Offerenti dovranno consegnare una fideiussione a favore della Procedura rilasciata da primario Istituto bancario, irrevocabile e a prima richiesta, con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e a proporre l eccezione di cui all art. 1957, comma 2, c.c., a garanzia dell adempimento degli impegni assunti con l Offerta stessa e del risarcimento di eventuali danni, pari al 10% del prezzo offerto. 6 Piano di prosecuzione dell attività 6.1 Unitamente all Offerta ciascun Offerente dovrà allegare un piano di prosecuzione delle attività (di seguito, il Piano ) contenente almeno l illustrazione delle finalità imprenditoriali dell acquisizione del Ramo d Azienda, i programmi operativi e di sviluppo, gli obiettivi sottesi 8

all acquisizione, la politica dell occupazione che intende perseguire, gli investimenti previsti e l arco di tempo nel quale verranno effettuati. 6.2 Il Piano dovrà altresì essere corredato da uno specifico business plan. 6.3 Il Piano dovrà essere sottoscritto dall Offerente a garanzia del mantenimento, almeno per il biennio successivo alla stipulazione del contratto definitivo di cessione, delle condizioni indicate nel Piano stesso. 6.4 Qualora l Offerente sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, come indicato all art. 1.5 del presente Regolamento, il Piano dovrà essere sottoscritto da ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento. 7. Apertura delle buste 7.1 Decorso il termine di deposito delle Offerte di cui all art. 2 che precede, il Commissario Straordinario provvederà all apertura delle buste pervenute alla presenza di notaio che redigerà verbale delle operazioni. 7.2 Ogni documento contenuto nelle buste verrà siglato dal Commissario Straordinario e dal notaio. 8. Criteri per la scelta del contraente 8.1 La scelta del soggetto con il quale eventualmente stipulare il contratto di cessione del Ramo d Azienda sarà effettuata dagli Organi della Procedura sulla base di una valutazione discrezionale avuto prevalentemente riguardo alla finalità di assicurare la continuità e lo sviluppo dell attività imprenditoriale e il mantenimento del più elevato livello di occupazione. In particolare, la scelta dell Offerente verrà basata sui seguenti elementi: a) ammontare del prezzo offerto e sulle garanzie per il pagamento dello stesso; b) impegni occupazionali assunti dall Offerente; c) contenuti del Piano di cui all art. 6 che precede con particolare riferimento agli investimenti garantiti dall Offerente; d) affidabilità economico-finanziaria e imprenditoriale dell'offerente. Gli organi della procedura procederanno, alla presenza del notaio designato, in una o più riunioni successive, alla valutazione delle diverse Offerte rimaste in gara e alla assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri di valutazione di seguito indicati: 9

a) all ammontare del prezzo offerto e sulle garanzie per il pagamento dello stesso sarà attribuito complessivamente un punteggio massimo pari a 60 su 100 punti; b) agli impegni occupazionali assunti dall offerente sarà attribuito complessivamente un punteggio massimo pari a 20 su 100 punti; c) ai contenuti del Piano di cui all art. 6 che precede con particolare riferimento agli investimenti garantiti dall Offerente sarà attribuito complessivamente un punteggio massimo pari a 10 su 100 punti; d) all affidabilità economico-finanziaria e imprenditoriale dell Offerente sarà attribuito complessivamente un punteggio massimo pari a 10 su 100 punti. 8.2 Qualora, a seguito della valutazione discrezionale di cui supra, gli Organi della Procedura ritengano di interesse più di una Offerta pervenuta, il Commissario Straordinario potrà procedere a trattativa con i relativi Offerenti per il miglioramento delle condizioni proposte. 8.3 Nel caso di presentazione di un unica offerta, il Commissario Straordinario potrà procedere comunque alla negoziazione della stessa e, qualora essa non sia apprezzabile in base alle finalità stabilite dal comma 3 dell articolo 63 D. Lgs. 270/99 e/o non sia approvata da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza, indirà una nuova procedura di gara con le modalità indicate nel presente Regolamento e/o stabilite dal Ministero. Qualora invece l offerta sia accettata, previa approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza, il Commissario Straordinario procederà alla stipula del contratto definitivo nelle modalità indicate all articolo 9. 8.4 Resta in ogni caso inteso che ogni definitiva determinazione in ordine alla stipulazione del contratto di cessione dell Azienda e/o del Ramo d azienda sarà soggetta al potere autorizzativo del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza, come previsto dall art. 42 del D. Lgs. 270/99, nonché a tutte le autorizzazioni e procedure previste dalla legislazione vigente. 9. Contratto di cessione 9.1 La bozza del contratto di cessione del Ramo d Azienda verrà resa disponibile dalla Procedura ed inserita nella Data Room. 9.2 Il contratto di cessione verrà stipulato per atto pubblico da Notaio designato dal Commissario Straordinario, entro 30 giorni dalla data del 10

Decreto Ministeriale di autorizzazione alla cessione emesso in esito all'istanza proposta dal Commissario Straordinario. Qualora l aggiudicatario, in difetto di prova di una giusta causa, non si presenti alla stipula del contratto di cessione nella data fissata dal Commissario Straordinario, l aggiudicatario stesso verrà dichiarato decaduto dalla aggiudicazione ed il Commissario Straordinario avrà il diritto di incassare la cauzione di cui all articolo 5 che precede. 9.3 Ogni onere o spesa comunque inerenti e/o conseguenti al trasferimento del Ramo d Azienda saranno a carico dell acquirente, salvo che facciano carico al venditore per disposizione inderogabile di legge. 10. Obbligo di riservatezza 10.1 Le trattative per la cessione del Ramo d Azienda e/o dei Rami sono coperte dal dovere reciproco di riservatezza. 10.2 Gli obblighi di riservatezza degli Offerenti sono regolati anche dall'impegno sottoscritto per ottenere l'accesso ai dati riservati ai fini della formulazione dell'offerta. 11. Disposizioni generali 11.1 Il presente Regolamento, la ricezione delle Offerte e il procedimento di scelta non comportano alcun impegno da parte del Commissario Straordinario e/o della Procedura a contrarre, né alcun diritto o pretesa, per qualsiasi ragione o causa, in capo agli Offerenti. Sino al momento della vendita, il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalle trattative di vendita, qualunque sia il loro grado di avanzamento, nonché di sospendere, interrompere o modificare i termini e le condizioni della Procedura, di impegnarsi nei confronti di altri soggetti, senza che per ciò gli Offerenti possano avanzare nei confronti del Commissario Straordinario alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo. 11.2 Il presente Regolamento non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell art. 1336 c.c., né sollecitazione al pubblico risparmio. 11.3 Qualora una o più clausole del presente Regolamento siano dichiarate o da considerarsi invalide o inefficaci, le altre clausole rimarranno valide 11

ed efficaci e la clausola invalida o inefficace sarà sostituita, ove possibile, dalla corrispondente disposizione di legge. 12. Legge applicabile. Foro competente 12.1 La procedura di vendita dell Azienda o dei suoi Rami ed ogni altro atto connesso e/o conseguente, sono in ogni caso regolati dalla legge italiana. 12.2 Qualunque controversia derivante dal, o collegata al, presente Regolamento, alla sua interpretazione, esecuzione, validità od efficacia nonché derivante dalla cessione del Ramo d Azienda sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino. 12