ART.1- OGGETTO DELL APPALTO



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CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI E PROBLEMI D IGIENE URBANA VETERINARIA NELLA CITTA DI REGGIO CALABRIA DI CUI ALL ART. 10 DEL DPGR N. 197 DEL 20 DICEMBRE 2012. ART.1- OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto il controllo nella Città di Reggio Calabria del randagismo e di altre attività d igiene urbana veterinaria mediante l attivazione della Unità di Cattura Cani prevista dall Art. 10 del DPGR n. 197 del 20 dicembre 2012, è collegato alla Deliberazione n. 491 DEL 03/09/2013 del Direttore Generale e assume le caratteristiche di un progetto sperimentale per via di una escaletion di aggressioni, nei confronti di uomini e animali, da parte di cani vaganti organizzati in branchi ed in più mira a diminuire la popolazione felina all interno della Città per scongiurare quelle malattie trasmesse dagli animali all uomo e che vanno sotto il nome di zoonosi. 1) Le unità di accalappiamento cani sono alle dipendenze e coordinati dai Servizi Veterinari di Sanità Animale ed operano sotto le direttive del Direttore del Servizio che programma l attività sulla base delle esigenze territoriali e delle richieste dei Commissari Prefettizi della Città di Reggio Calabria ; 2) Nell espletamento del servizio devono essere rispettati le Leggi ed i Regolamenti statali e regionali emanati e che saranno emanati in materia; 3) Il servizio deve essere svolto da una squadra formata da personale qualificato, opportunamente dotato di certificato d idoneità per il trasporto degli animali e con qualche elemento all interno della squadra dotato di porto d armi, per essere in grado di usare fucile a proiettili anestetici. 4) Le unità di accalappiamento, oltre al normale orario di servizio, garantiscono, con un servizio di pronta disponibilità, la presenza sul territorio H 24 anche nei giorni festivi: la programmazione di tale servizio è prerogativa del Direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale; 5) Oltre alla cattura, le unità di accalappiamento, cureranno il trasporto di cani e gatti verso i canili sanitari o, verso strutture veterinarie convenzionate. 6) Nelle strutture sanitarie, il personale delle unità di cattura cani, dovrà coadiuvare i medici veterinari per il contenimento degli animali al fine di poter effettuare tutte le operazioni di carattere sanitario, sterilizzazioni comprese. ART. 2- DURATA DELL APPALTO. 1. La durata dell appalto è di mesi 4, decorrente dall effettivo inizio del servizio, per un importo di 20.000,00 (ventimila euro) e può essere rinnovato solo con proroga scritta. ART.3- ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 1) I servizi di cui all art. 1 dovranno essere garantiti tutti i giorni del periodo di riferimento e precisamente, in orario diurno, di norma dalle 7,30 alle 19,30 da lunedì al sabato, l unità è tenuta ad assicurare le seguenti operazioni: Cattura cani vaganti; Cattura e trasporto di cani feriti/traumatizzati, previo parere del veterinario ufficiale competente per territorio, presso il canile sanitario o le cliniche convenzionate. In orario notturno, dalle 19,30 alle ore 7,30 e nei giorni festivi, l unità di cattura è tenuta ad assicura- re le seguenti operazioni: Cattura cani vaganti che costituiscono pericolo per la salute pubblica;

Cattura e trasporto di cani e gatti feriti/traumatizzati previo parere del veterinario ufficiale reperibile, presso il canile sanitario o presso le strutture veterinarie convenzionate della Città di Reggio Calabria. 2) Alla squadra saranno richiesti, da parte del Direttore dell Area di Sanità Animale anche i servizi di seguito elencati: Periodici turni di perlustrazione da effettuarsi in casi di particolare necessità (segnalazioni di riscontro sul territorio di un gran numero di cani randagi, colonie feline, stormi di piccioni, interventi di igiene urbana veterinaria come ad esempio: presenza di sciami di api, interventi su calabroni, su rettili e su altri animali, sinantropici o selvatici) in giorni ed orari prestabiliti dal Direttore di Sanità Animale in accordo con la Commissione prefettizia della Città di Reggio Calabria; 3) L unità di cattura dovrà assicurare gli interventi, salvo casi di forza maggiore, entro, indicativamente 90 minuti dalla richiesta. ART. 4- OBBLIGHI DELLA AGGIUDICATARIA a) La Ditta aggiudicataria, pertanto, dovrà svolgere il servizio nei modi seguenti: inviare il personale, su segnalazione dei Servizi veterinari, per la cattura dei cani vaganti che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, nell ambito di tutto il territorio della Città di Reggio Calabria e successiva consegna ai canili sanitari dove il personale dell ASP svolgerà le attività previste. b) Il personale dell unità di cattura coadiuveranno i medici veterinari contenendo gli animali per le visite cliniche, per l applicazione del microchip e per eventuali interventi chirurgici o per la sterilizzazione. c) La cattura degli animali dovrà avvenire con mezzi idonei atti ad evitare sofferenze o maltrattamenti degli animali. d) I mezzi di trasporto utilizzati dovranno essere idonei ed autorizzati dal servizio veterinario dell Area dell Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e le gabbie devono essere di facile pulitura, muniti di chiusura, costruiti in modo da proteggere gli animali dalle intemperie, da forti variazioni climatiche e tali da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali, garantendone la sicurezza durante il trasporto. ART.5 -PERSONALE IMPIEGATO a) I nominativi del personale impiegato per l espletamento del servizio appaltato devono essere indicati in apposito elenco da trasmettere prima dell inizio del servizio e, comunque, ogni volta che intervengono variazioni. b) L impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. ART. 6 OBBLIGHI DELL APPALTATORE- ASSICURAZIONE a) Sono a carico dell impresa le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro. b) L impresa ha l obbligo di predisporre un piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs c) L Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria declina qualsiasi responsabilità per danni causati a persone e/o cose per l espletamento del servizio. Pertanto la ditta aggiudicataria deve essere munita di valida copertura assicurativa che copra i rischi RCT, per un massimale almeno di 100.000,00 e copia della polizza dovrà essere prodotta al momento della stipula del contratto ed allegata al medesimo. ART. 7 CAUZIONE DEFINITIVA

a) Ai sensi dell art. 113 del D.Lgs 163/2006 e prima della stipula del contratto, l aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell importo contrattuale. ART. 8 FUNZIONARI CONSEGNATARI E CONTROLLI Il controllo del corretto espletamento del servizio è affidato al Direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale. ART. 9 RESPONSABILITA DELLA DITTA APPALTATRICE 1) E posto a carico dell appaltatore adottare, nell esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. 2) La Ditta appaltatrice sarà sempre direttamente responsabile dell attività espletata. 3) La Ditta stessa dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti ed oggetti danneggiati. Art. 10- INADEMPIENZE-PENALITA 1) Nel caso di difformità del servizio prestato rispetto alle caratteristiche individuate in sede di aggiudicazione, l Azienda ha il diritto di fare effettuare il servizio di che trattasi ad altra ditta addebitando tutte le spese e l eventuale maggiore onere alla ditta aggiudicataria che non potrà sollevare eccezione. 2) Eventuali comportamenti contrari a quanto stabilito nei precedenti articoli, rilevati anche mediante contraddittorio, saranno oggetto di richiamo e di contestazione da parte dell Azienda Sanitaria mediante comunicazione scritta o fonogramma. 3) Al ripetersi di tali disservizi si potrà provvedere all applicazione delle seguenti penali: Alla prima diffida 1.000,00 Alla seconda diffida 2.000,00 Alla terza diffida 5.000,00 Ulteriore contestazione potrà comportare la risoluzione del contratto. ART. 11 CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI a) L appalto deve ritenersi aperto e quindi la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo la necessità dell Azienda sanitaria. b) La liquidazione dei compensi spettanti all appaltatore avverrà con cadenza mensile. c) Il Direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale, provvederà mensilmente ad accertare i servizi regolarmente svolti emettendo all uopo specifico certificato di pagamento. ART. 12 RAPPRESENTANZA DELL IMPRESA L appaltatore è obbligato a nominare un rappresentante cui notificare tempestivamente ordini di servizio per l esecuzione delle attività. Di tale rappresentante l impresa dovrà comunicarne alla stipula del contratto il nominativo ed il recapito sia domiciliare che telefonico. ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell appaltatore sia intervenuta l emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l applicazione di una o più misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell intervento, l opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione,

l appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO L ASP ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) Frode nell esecuzione delle prestazioni; b) Inadempimento alle disposizioni del direttore dell esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione; c) Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell esecuzione delle prestazioni; d) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) Sospensione delle prestazioni da parte dell appaltatore senza giustificato motivo; f) Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; g) Non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del contratto; h) Perdita, da parte dell appaltatore, dei requisiti per l esecuzione delle prestazioni quali il fallimento, l irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono al capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni. ART. 15 CONTROVERSIE Per tutte le controversie che dovessero sorgere in conseguenza dell applicazione, esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il foro di Reggio Calabria. ART. 16 SPESE DEL CONTRATTO Sono a carico della ditta aggiudicatrice tutte la spese inerenti e conseguenti all appalto (contratto, registro, tasse ed imposte presenti e future, ecc), ad eccezione dell IVA. ART. 17 ELEZIONE DOMICILIO La Ditta appaltatrice si impegna ad eleggere e comunicare il proprio domicilio legale, nella Città di Reggio Calabria, presso il quale l ASP invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale inerente il rapporto contrattuale, con espresso esonero della ASP da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa. ART. 18 NORME GENERALI Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs n. 163/2006. ART. 19 ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI La Ditta dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente le condizioni di gara innanzi richiamate che s intendono inderogabili.

Al fine della predisposizione dell offerta si ipotizzano le seguenti attività: 1 Chiamate previste nel corso dei 4 mesi per interventi e segnalazioni 460 2 Interventi per la cattura di cani o per altri inconvenienti provocati da animali 300 3 Cani catturati in ingresso al canile sanitario o strutture veterinarie convenzionate 250 4 Cani/gatti sterilizzati e riammessi sul territorio 130 5 Cani sterilizzati 250 6 Stati segnaletici, Visite cliniche e ricerche sul possesso di microchip 300 7 Esami coprologici, prelievi ematici e vaccinazioni 300 8 Visite comportamentali 250