Obblighi degli utilizzatori Alla luce del decreto 11 Aprile 2011



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Transcript:

Obblighi degli utilizzatori Alla luce del decreto 11 Aprile 2011 Milano, 22 Giugno 2011

SERVIZIO IMPIANTISTICO PER LA SICUREZZA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

PREMESSA Nel panorama normativo italiano gli apparecchi a pressione hanno sempre avuto un risalto diverso da quello delle macchine, a partire dal DPR547/55, che nei diversi articoli arrivava a dettagliare al punto di condizionare gli aspetti costruttivi delle macchine stesse, fino al D.Lgs.81/08 pur con filosofia sostanzialmente differente indotta dal recepimento delle direttive sociali

PREMESSA Nel DPR 547/55 gli apparecchi a pressione erano sostanzialmente relegati all art.241. Tale differenza nasceva dal fatto che esistevano leggi e regolamenti speciali concernenti gli impianti e i recipienti soggetti a pressione e che l art.241 nella sua genericità si applicava agli apparecchi esclusi o esonerati dall applicazione di tali norme.

il D. Lgs. 81/08 non ha abrogato esplicitamente la regolamentazione nazionale concernente gli apparecchi a pressione. Ai sensi dell art. 304 D.Lgs. 81/08 solo i contenuti manifestamente in contrasto ovvero diversamente elaborati dei regolamenti previgenti devono considerarsi abrogati.

In tal senso rimangono in vigore: il D.Lgs 93/2000 relativo al recepimento della direttiva PED che regolamenta la costruzione degli insiemi e delle attrezzature a pressione Il D.M. 329/04 Regolamento recante norme per la messa in servizio delle attrezzature a pressione e degli insiemi... (queste norme hanno quasi totalmente superato quelle contenute nel R.D. 12/5/1927 n 824 e nel D.M. 21/5/1974)

In tal senso rimangono in vigore: il D.M. 29/2/1988 relativo ai serbatoi per GPL,modificato dal D.M. 23/9/2004 (emissioni acustiche) Quanto sopra alla luce del D.Lvo 81/08. Il legislatore per fugare ogni dubbio ha ritenuto di affermare esplicitamente che:

art.6 restano ferme le disposizioni previste dai decreti: a) Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante «Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 5 m³» ; b) Decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante «Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacita' inferiore a 13 m³»; c) Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante la «Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche»; d) Decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93».

Si noti come l art.6 non contempli il D.Lvo 93/2000 il motivo è semplice nessuno poteva dubitare che una norma di recepimento di direttiva comunitaria potesse essere abrogata implicitamente

OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI Comunicazione immediata della messa in servizio dell attrezzatura dell allegato VII inoltrandola al Dipartimento INAIL territorialmente competente per consentire la gestione della banca dati (allegato II prg 5.1.1decreto 11/4/11). Dichiarazione di messa in servizio per apparecchiature a pressione art.6 e verbale di controllo di messa in servizio (primo impianto) art. 4 D. M.329/04 per le attrezzature o insiemi a pressione... solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, ( il verbale positivo di tale verifica consente unitamente alla documentazione di cui all art.6 di effettuare la messa in servizio )

collaudi. Tempistiche e soggetti a cui rivolgersi. OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI In particolare deve essere messa a disposizione tutta la documentazione prevista all art.6 del D.M. 329/04 e relativa alla messa in servizio, comprensiva dei manuali d uso della attrezzatura a pressione e dei relativi accessori e conseguentemente delle registrazioni relative a manutenzione ed uso quando espressamente previsti.

collaudi. Tempistiche e soggetti a cui rivolgersi. OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI Art. 7 D.M. 329/04 Obblighi degli utilizzatori 1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori: a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti; 2. L'utilizzatore è tenuto, in particolare, all'osservanza di quanto segue: a) fornire al soggetto incaricato per l'attività di verifica l'elenco ed i dati identificativi, ivi incluso il sito di allocazione, delle attrezzature ed insiemi di cui all'articolo 1 assoggettate al regime di verifiche e prove previste dalla normativa vigente, nonché tutte le informazioni ed assistenza necessarie per l'esecuzione delle attività di verifica e controllo;

D.M. collaudi. 11/4/2011 Tempistiche e soggetti a cui rivolgersi. OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI Art.71 comma 11 del T.U. il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate all allegato VII a verifiche periodiche Art. 8 D.M. 329/04 Obbligo delle verifiche periodiche 1. Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l'obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica. 2. L'attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati.

collaudi. Tempistiche e soggetti a cui rivolgersi. OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI All. II prg. 5.3.3 D. M. 11 Aprile 2011 Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell esercizio dell attrezzatura, del suo trasferimento di proprietà o spostamento (La comunicazione non và fatta più alle ASL)

collaudi. Tempistiche e soggetti a cui rivolgersi. OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI ART. 2 comma 2 D. M. 11 Aprile 2011 Il datore di lavoro fa richiesta di verifica periodica successiva alla prima all ASL territorialmente competente per ciascuna attrezzatura in suo possesso almeno 30 giorni prima della scadenza della verifica indicando il nominativo del soggetto pubblico o privato del quale la ASL si potrà avvalere. (le ASL d ufficio inseriranno nei propri elenchi tutti gli enti abilitati che ne faranno richiesta )

collaudi. Tempistiche e soggetti a cui rivolgersi. OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI ART. 3 comma 2 D. M. 11 Aprile 2011 Il datore di lavoro nell ipotesi di cui all art. 2 comma 8 (decorsi i tempi temporali di 30 gg dalla richiesta all ASL senza aver avuto alcuna risposta ) comunica all ASL il soggetto abilitato incaricato della verifica (che può essere scelto liberamente tra quelli abilitati dell elenco nazionale ) e farà eseguire la verifica. IL DATORE DI LAVORO COMUNQUE DEVE EFFETTUARE LA VERIFICA PERIODICA NEI TEMPI PREVISTI DALL ALLEGATO VII DEL T.U.

collaudi. Tempistiche e soggetti a cui rivolgersi. SCHEMA PROCEDURA VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA Richiesta Verifica Con indicazione soggetto abilitato Entro 30 giorni L ASL esegue verifica o attiva soggetto abilitato Dopo 30 giorni Il datore di lavoro attiva un ente abilitato e ne da conferma all ASL Verifica periodica Entro i tempi previsti dall all. VII del Testo Unico

D.M. collaudi. 11/4/2011 Tempistiche e soggetti a cui rivolgersi. Messa in servizio comunicaz. INAIL (per attrezzature Pressione anche art. 6 del DM 329 SCHEMA PROCEDURA PRIMA VERIFICA PERIODICA Richiesta I periodica Con indicazione soggetto abilitato Entro 60 giorni ISPESL esegue verifica o conferma soggetto abilitato Dopo 60 giorni Il datore di lavoro attiva un ente abilitato e ne da conferma all ISPESL I Verifica periodica Entro i tempi previsti dall all. VII del Testo Unico

collaudi. Tempistiche e soggetti a cui rivolgersi. OBBLIGO DEGLI UTILIZZATORI Articolo 70 - Requisiti di sicurezza D.Lgs 81/2008 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

collaudi. Tempistiche e soggetti a cui rivolgersi. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Articolo 71 D.Lgs 81/2008 Commi 1-2 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

D.M. collaudi. 11/4/2011 Tempistiche e soggetti a cui rivolgersi. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Articolo 71 D.Lgs 81/2008 Commi 3-4 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell ALLEGATO VI. (Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 1.000 a 4.800 euro cfr allegato VI) 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

D.M. collaudi. 11/4/2011 Tempistiche e soggetti a cui rivolgersi. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Articolo 71 D.Lgs 81/2008 Comma 8 Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinchè: 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale.. 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: lettera a a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni dei fabbricanti. Lettera b a controlli straordinari. I controlli di cui sopra devono essere effettuati da persona competente

D.M. collaudi. 11/4/2011 Tempistiche e soggetti a cui rivolgersi. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Articolo 71 D.Lgs 81/2008 Commi 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature riportate in allegato 7 a verifiche periodiche con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tale verifica è effettuata dall ISPESL e le successive dalle ASL LA NORMA CONFERMA LA NECESSARIETA DI SOTTOPORRE A VERIFICA LE ATTREZZATURE CHE,CON LA PRESENZA ANCHE DEGLI ENTI ABILITATI,NON PUO RESTARE DISATTESA (Sanzione amministrativa pecuniaria al datore di lavoro da 500 a 1800 euro art. 87 prg 3)

collaudi. Tempistiche e soggetti a cui rivolgersi. CONCLUSIONI FINALI A regime Il decreto ministeriale 11/4/2011 consentirà ai datori di lavoro di assolvere all obbligo di veder sottoposte le proprie attrezzature di lavoro alle verifiche periodiche previste dalla legge (art 71.11). Il decreto ministeriale 11/4/2011 non introduce sostanziali novità dal punto di vista degli obblighi del datore di lavoro/ utilizzatore se non una maggiore relativa complessità di tipo meramente burocratico. Corregge alcune inesattezze del Decreto Legislativo 81/08 (relative ad esempio al campo di applicazione)