Parametri e Tariffa professionale a confronto



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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La valorizzazione economica delle prestazioni professionali Parametri e Tariffa professionale a confronto Dott. Rag. Angelo Di Leva 3 aprile 2014 Sala Convegni ODCEC Milano

Aspetti da considerare I parametri sono riferiti ai soli casi di liquidazione giudiziale dei compensi, e sono caratterizzati da una selvaggia opera di riduzione del contenuto della tariffa Professionale. In verità anche altre Categorie hanno subito un identica riforma dei loro compensi (notai, avvocati, etc.) ma nel caso dei Commercialisti si è rivoluzionato il concetto di onorario riducendo altresì il numero delle attività tipiche per le quali possono essere liquidati i compensi professionali. 2

Da quando le novità? L art. 9 del D.L. n. 1/2012 che ha abrogato le tariffa professionale ha previsto la sostituzione, limitatamente alla liquidazione giudiziale dei compensi, con appositi parametri da stabilirsi con decreto del Ministro vigilante. Il comma 3 del medesimo articolo ha però fatto salvo l uso delle vecchie tariffe, sempre e solo per la liquidazione dei compensi da parte di un giudice, fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Le precedenti previsioni della Tariffa professionale potranno essere applicate per le prestazioni effettuate fino al 23 agosto 2012, data nella quale sono entrati in vigore i nuovi parametri a seguito della pubblicazione del decreto n. 140 del 20 luglio 2012. 3

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO INIZIO FINE CRITERIO ANTE 24/1/2012 ANTE 23/8/2012 TARIFFA Esempio di titolo intermedio POST 24/1/2012 ANTE 23/8/2012 PARAMETRI (per esempio tra una sezione e l altra) ANTE 24/1/2012 POST 23/8/2012 PARAMETRI POST 24/1/2012 POST 23/8/2012 PARAMETRI

Elenco delle attività previste L art.15, al primo comma, indica espressamente a quali attività possono applicarsi i nuovi parametri: a) Amministrazione e custodia; b) Liquidazione d aziende; c) Valutazioni, perizie, pareri; d) Revisioni contabili; e) Tenuta della contabilità; f) Formazione del bilancio; g) Operazioni societarie; h) Consulenza contrattuale ed economica-finanziaria; i) Assistenza in procedure concorsuali; l) Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) Sindaco di società 5

Principale differenza tra T.P. e parametri Le previsioni della Tariffa professionale valorizzavano in modo legalmente indicativo l entità dei compensi relativi all attività svolte a favore del cliente, attribuendo un ampio spettro di discrezionalità nella valutazione dell opera del professionista, con l intento dichiarato di spingere lo stesso ad una preventiva definizione dei compensi in contradittorio con il cliente. In sostanza i parametri sono un sommario riferimento per il giudice chiamato a liquidare i compensi in difetto di accordo tra le parti. Non a caso si dice che possono essere un sommario riferimento poiché non potranno mai considerati vincolanti per la decisione del giudice, poiché il ricorso ai parametri assume carattere residuale posto che l art. 9, comma 4, D.L. n. 1/2012, impone ai professionisti di fornire al cliente un preventivo di massima in cui esplicitare le attività da svolgere e i compensi richiesti. Peraltro, l art. 1 del D.M. n. 140 stabilisce che l assenza di prova del suddetto preventivo costituisce elemento di valutazione negativa da parte del giudice per la liquidazione del compenso. 6

Elementi da indicare nel mandato professionale poiché non previsti dai parametri La maggiore genericità dei parametri, e la conseguente ampia discrezionalità dei giudici nel determinare i compensi da liquidare, dovrebbero quindi indurre a far sottoscrivere il mandato professionale che contenga anche la quantificazione dei compensi richiesti. Tra questi si segnala: Compenso orario per l attività del professionista Compenso orario per l attività dei collaboratori Diversamente occorrerà sottostare all incognita della liquidazione giudiziale degli stessi esponendosi all ampia discrezionalità del Giudice. 7

Differenze concettuali nella determinazione dei compensi Eliminazione della precedente suddivisione dei compensi in rimborsi spese, indennità e onorari. Eliminazione dell ulteriore suddivisione degli onorari in: specifici, graduali, preconcordati e a tempo. Per ciò che attiene alle spese da rimborsare (contestate dal Consiglio di Stato) potranno essere riconosciute sulla base della documentazione prodotta o anche in modo forfetario una volta dimostrato l effettivo sostenimento delle stesse. 8

Valore di riferimento della prestazione I parametri prevedono per le attività indicate i compensi che potranno essere liquidati facendo riferimento al valore della pratica e a una serie di scaglioni e aliquote i cui estremi sono contenuti in un apposita tabella allegata al regolamento. Se l attività svolta non fosse compresa tra quelle indicate nei parametri il giudice potrà ricorrere all interpretazione analogica interna, cioè potrà fare riferimento, a quanto previsto dai parametri di altre categorie professionali. Anche i valori di riferimento della pratica sono stati modificati come si può facilmente verificare da quanto contenuto nell art. 16, che utilizza il concetto di componenti positivi di reddito lordi, attività e passività. 9

Novità da tenere in considerazione Tra gli aspetti positivi si può apprezzare come i parametri considerino espressamente una serie di elementi quali: - l importanza; - il livello di difficoltà; - il pregio dell opera prestata; - l impegno profuso in termini di tempo impiegato con l evidente l intento che vengano adottati, anche all interno di un unico studio, compensi diversificati in relazione all esperienza, alla competenza e all impegno dei singoli Commercialisti. 10

Aumenti previsti In caso di urgenza l entità dei compensi viene raddoppiata e allineata a quella per i casi di eccezionale importanza, complessità o difficoltà (100% dell importo liquidabile). 11

Riduzioni previste E variata anche i criteri per la riduzioni dei compensi. Non si parla ubicazione geografica o di anzianità di iscrizione del professionista, ma di semplicità e velocità della pratica o al fatto che per essa non occorra risolvere questioni rilevanti. In tali condizioni, il compensi possono essere ridotti fino al 50%. Occorre considerare che le soglie numeriche tanto minime, massime o percentuali non sono vincolanti per la liquidazione dei compensi. Occorre inoltre considerare che le attività accessorie a quella principale non possono essere aggiunte quale ulteriore compenso. 12

Gli onorari per il collegio sindacale Per i sindaci nominati prima dell abrogazione della T.P. resta ancora valida la determinazione del compenso secondo le precedenti modalità. Per le nuove nomine si consiglia di liberamente concordare il compenso con la società anche facendo riferimento a quanto previsto dar riquadro 11 tabella c) dei parametri. Occorre fare attenzione che nella previsione sono escluse le partecipazioni alle riunioni societarie per le quali occorrerà che venga deliberato il compenso. Le riduzioni per società immobiliari o in liquidazione si intendono sino al 50% e non del 50% come nella precedente previsione. Così pure la maggiorazione per il Presidente è sino al 50% e non al 50% come nella precedente previsione. I compensi per l incarico di revisione sono indicati all art.22 che rimanda alla tabella c) riquadro n.4. Il comma 5 dell art.i prevede che in caso di incarico iniziato da un altro professionista il compenso debba essere commisurato all opera effettivamente svolta. Questa previsione consiglia che in caso di subentro nell attività parzialmente svolta da un Collega è opportuno delineare tale situazione in un documento sottoscritto con la società. 13

Raffronto tra gli articoli della precedente T.P. (art.1-10) e raffronto con i nuovi parametri ARTICOLO T.P. DESCRIZIONE ARTICOLO PARAMETRI ALTERNATIVA PROPOSTA 1 CONTENUTO DELLA TARIFFA-DEFINIZIONI 15 16 2 CLASSIFICAZIONE DEI COMPENSI 1 3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 17 4 VALORE DELLA PRATICA 17 5 ONORARI MASSIMI 18 6 MAGGIORAZIONI PARTICOLARI 18 7 RIDUZIONI PARTICOLARI 18 8 EMISSIONE DELLA PARCELLA 9 PARCELLE PERIODICHE 10 TERMINE DI PAGAMENTO DELLE PARCELLE 14

Raffronto tra gli articoli della precedente T.P. (art.11-20) e raffronto con i nuovi parametri 11 PLURITA' DI PROFESSIONISTI 1 12 INCARICHI CONNESSI D IPIU' CLIENTI 1 13 INCARICO NON GIUNTO A COMPIMENTO 1 14 15 INCARICO GIA' INIZIATO DA ALTRI PROFESSIONISTI DEFINIZIONE DELLA PRATICA CON IL CONCORSO DEL CLIENTE O DI TERZI 1 1 16 APPLICAZIONE ANALOGICA 1 17 SPESE GENERALI DI STUDIO 1 18 SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO 1 19 INDENNITA' 1 20 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONORARI 15

Raffronto tra gli articoli della precedente T.P. (art.21-30) e raffronto con i nuovi parametri 21 CUMULABILITA' DEGLI ONORARI GRADUALI 1 22 ONORARI PRECONCORDATI 1 23 ASSEVERAZIONI compensi CTU 24 MODALITA' TECNICHE DI DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI 1 25 NORMA DI RINVIO 26 ALTRI ONORARI GRADUALI 27 AMMINISTRAZIONE DI AZIENDE E FUNZIONI DI RAPPRESENTANTE COMUNE 19 28 AMMINISTRAZIONE DI PATRIMONI O BENI 19 29 CUSTODIA O CONSERVAZIONE DI BENI E DI AZIENDE 19 30 LIQUIDAZIONE AZIENDE 20 16

Raffronto tra gli articoli della precedente T.P. (art.31-40) e raffronto con i nuovi parametri 31 PERIZIE VALUTAZIONI E PARERI 21 32 REVISIONI CONTABILI 22 33 IMPIANTO E TENUTA CONTABILITA' 23 34 BILANCIO 24 35 BILANCI TECNICI 24 36 REGOLAMENTO E LIQUIDAZIONE DI AVARIE compensi CTU 37 FUNZIONE DI SINDACO 29 38 FUNZIONE REVISORE IN ENTI PUBBLICI 29 22 39 ARBITRATI COMPENSO CAMERA ARBITRALE 40 COSTITUZIONE DI ENTI SOCIALI E VARIAZIONI DI CAPITALE 25 17

Raffronto tra gli articoli della precedente T.P. (art.41-50) e raffronto con i nuovi parametri 41 TRASFORMAZIONI,FUSIONI, SCISSIONI E CONCENTRAZIONI 25 42 ASSISTENZA CONTINUATIVA E GENERICA 26 43 COMPONIMENTI AMICHEVOLI 27 44 ASSISTENZA IN PROCEDURE CONCORSUALI 27 45 CONSULENZA CONTRATTUALE 26 46 DISPOSIZIONI GENERALI ASSISTENZA TRIBUTARIA 28 47 ASSISTENZA TRIBUTARIA 28 48 RAPPRESENTANZA TRIBUTARIA 28 49 CONSULENZA TRIBUTARIA 28 50 SISTEMAZIONI TRA EREDI 26??? 18

Raffronto tra gli articoli della precedente T.P. (art.51-57) e raffronto con i nuovi parametri 51 SISTEMAZIONI PATRIMONIALI 26??? 52 SISTEMAZIONI TRA FAMILIARI 26??? 53 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA 26 54 CONSULENZE AZIENDALI PARTICOLARI 26 55 CONSULENZA AZIENDALE CONTINUATIVA E GENERICA 26 56 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 57 ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 19

Compensi non specificatamente riferibili ai parametri ma per le quali è possibile individuare l ipotesi di determinazione dei compensi in via analogica: 23 ASSEVERAZIONI compensi CTU 36 REGOLAMENTO E LIQUIDAZIONE DI AVARIE compensi CTU 39 ARBITRATI COMPENSO CAMERA ARBITRALE 20

Compensi non specificatamente riferibili ai parametri e per i quali occorrerà ricercare un riferimento: 50 SISTEMAZIONI TRA EREDI 26 Probabilmente parametri Avvocati o notai 51 SISTEMAZIONI PATRIMONIALI 26 Probabilmente parametri Avvocati o notai 52 SISTEMAZIONI TRA FAMILIARI 26 Probabilmente parametri Avvocati o notai 21

Novità in materia dei compensi per l assistenza in procedure concorsuali Sono di particolare interesse le nuove regole che includono tra i compensi previsti per le procedure concorsuali anche quelli dovuti in caso di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all art. 182-bis della Legge fallimentare, mentre non è stata fatta chiarezza sui compensi dovuti in caso di redazione delle relazioni a supporto delle varie procedure concorsuali. Si tratta, come noto, di attività in cui i professionisti iscritti al registro dei revisori contabili e in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare, sono chiamati ad attestare la veridicità dei dati contabili del debitore e a certificare le probabilità di successo dei piani di risanamento anche se per il primo tipo di attività è possibile ricorrere, in via analogica, alle norme previste per i lavori di revisione contabile (art. 22 del D.M. n. 140), non si capisce quale possa essere la quantificazione dell attività di valutazione della fattibilità dei piani di risanamento. 22

Qual è il Giudice competente? La sezione I del TAR del Veneto, con sentenza del 13 febbraio 2014 n.183, ha affermato che spetta al Giudice amministrativo e non a quello ordinario decidere in merito al parere di congruità espresso dall Ordine professionale poiché atto soggettivamente amministrativo, poiché non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale (e ai parametri???) ma implica una valutazione di congruità che trova inequivocabile presupposto nel rapporto di supremazia che intercorre tra l Ordine (soggetto questo indubbiamente pubblico) e i propri iscritti. 23

Attività della commissione di opinamento parcelle Su tale tema ha preso posizione il Consiglio Nazionale Forense ribadendo la necessità di permanenza di tale attività affermando che...la portata abrogativa della norma, riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell Ordine. Dunque, il Professionista che intende richiedere l emissione di un decreto ingiuntivo deve continuare a munire le proprie parcelle dell obbligatorio parere di conformità del Consiglio dell Ordine. Il problema potrà sorgere in caso di opposizione al decreto ingiuntivo poiché occorrerà venga provata non solo l attribuzione dell incarico ricevuto ma anche l effettiva attività effettuata. Evidentemente nella propria discrezionalità il Giudice potrebbe disattendere completamente o parzialmente quanto indicato dal Consiglio dell Ordine. 24

La posizione del Consiglio dell Ordine di Milano Anche il Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano si è prontamente attivato interpellando i propri legali per un parere su tale tema e ricevutolo, con Delibera n.220/2013 ha determinato di approvare le tabelle dei compensi professionali previsti dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n.140 quali parametri da applicare nella determinazione degli onorari su richiesta degli iscritti ai fini del rilascio del parere di liquidazione. 25