Il Presidente apre i lavori dell Assemblea e mette in discussione l O.G..



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Il 9 maggio 2012, alle ore 18.30, in Torre del Greco, Villa De Nicola, si è costituita l Assemblea dell Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 1. Proposte dell Avvocatura su Ordinamento Forense (riunione CNF del 12/05/2012); 2. Uffici Giudiziari; 3. Cassa Nazionale Forense (passaggio da sistema retributivo a sistema contributivo); 4. Sciopero bianco; 5. Varie. Sono presenti: Avv. Prof. Franco Tortorano Presidente dell Unione; Avv. Maria Masi V. Presidente Unione Regionale Avv. Gennaro Torrese Presidente Ordine di T.A. e Segretario dell Unione; Avv. Camillo Cancellario Presidente Ordine di Benevento e Tesoriere dell Unione; Avv. Francesco Caia Presidente Ordine di Napoli Avv. Americo Montera Presidente Ordine Salerno Avv. Bruno Piacci Consigliere CNF Avv. Aniello Cosimato Presidente Ordine di Nocera Inferiore; Avv. Bruno Salzarulo Presidente S. Angelo dei Lombardi; Avv. Carmine Monaco Presidente Ordine di Ariano Irpino Avv. Fabio Benigni Presidente Ordine Avellino Avv. Francesco Urraro Presidente Ordine di Nola Avv. Rosina Casertano Direttivo Unione Regionale Avv. Gabriele Amodio - Consigliere Ordine SMCV con delega del Presidente dell Ordine; Avv. Agostino Maione Delegato e componente Giunta OUA Avv. Marcello Luparella delegato OUA Avv. Michele Gallozzi delegato OUA Avv. Francesco Petitto Ordine Avvocati Ariano Irpino Avv. Giuseppe Trimonti Ordine S. Angelo dei Lombardi Avv. Edmondo Caprio - Ordine Avvocati Salerno Avv. Carmine Freda Ordine Avvocati Avellino Avv. Francesco Iandoli - Ordine Avellino Il Presidente comunica che l Avv. Palmiero non è presente per improrogabili impegni. Il Presidente apre i lavori dell Assemblea e mette in discussione l O.G.. Capo 1 dell ODG: Proposte dell Avvocatura su Ordinamento Forense (riunione CNF del 12/05/2012) Il Presidente riferisce di aver partecipato alla riunione indetta dal CNF per i giorni 24 25 Aprile u.s. ed di aver depositato il documento dell Unione Regionale concordato con i Presidenti degli Ordini in data 23/04/2012; documento che viene letto e trascritto nel presente verbale Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense Per un contributo alla proposta emendativa del progetto di riforma AC 3900 da presentare al Parlamento entro il 27 aprile p.v., si premette che l obiettiva esigenza di non entrare in palese contrasto con i deliberati del Congresso Straordinario dell Avvocatura, e dati i tempi estremamente ristretti, l Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania, richiama il deliberato dell Assemblea dell 11 aprile 2012, e preliminarmente ribadisce che, ogni eventuale modifica della normativa contenuta

nella legge di riforma dell ordinamento forense, approvata dal Senato, ed oggi all esame della Camera, risulterebbe in contrasto con i deliberati che sul punto ha adottato il Congresso Straordinario e che comunque imporrebbe una particolare disamina e valutazione. Tuttavia, ed al fine di offrire comunque un contributo migliorativo del testo all esame della Camera dei Deputati, si evidenzia e comunica quanto segue. 1 - Il testo, di cui al progetto di legge AC 3900 già approvato dal Senato, in generale, ma specificamente per quanto concerne i sei punti segnalati dal CNF, appare congruo ed accettabile. La sua approvazione anche alla Camera dei Deputati sarebbe per la Classe - ad avviso dell Unione - una eventualità indiscutibilmente favorevole. Ciò detto, nella convinzione che sia assurdo proporre emendamenti che peggiorino il disegno di legge, sul presupposto che vi sarebbero delle indicazioni (provenienti dalle forze politiche???), delle quali si è avuta conferma nella riunione al C.N.F. del 12 aprile 2012, che escluderebbero l approvazione del testo nella formulazione approvata dal Senato, in quanto in contrasto con quanto ha disposto il decreto n. 1/2012, convertito in legge, sulle liberalizzazioni, l Unione si limita ad indicare i punti irrinunciabili per ciascun argomento unitamente a delle parziali e non stravolgenti proposte di emendamenti al testo. 1 - Tariffe Rilevato che l esercizio del patrocinio difensivo nel processo risponde ad interessi generali e della parte di cui l avvocato ha assunto la difesa, la previsione di tariffe e di minimi inderogabili rimane una garanzia di qualità della prestazione difensiva a tutela di interessi generali che l ordinamento garantisce attesa la specificità della professione forense e che prevalgono rispetto al generale principio di libertà di iniziativa economica e concorrenza. E pertanto irrinunciabile il ripristino delle tariffe giudiziali, debitamente rivalutate e semplificate nella loro articolazione, prevedendole, inoltre, per tutte le fasi propedeutiche all esecuzione ed a quelle successive; in particolare, sono irrinunciabili i minimi tariffari. In via del tutto gradata, e per rispondere alle sollecitazioni di modifiche, si può al massimo prevedere che la derogabilità dei minimi tariffari sia resa possibile per le prestazioni di consulenza stragiudiziale. Relativamente al preventivo di massima dei compensi, ferma l inderogabilità dei minimi tariffari, sia pure con le eccezioni innanzi esposte, non sembra praticabile, atteso l elevato contenzioso che potrebbe sorgere tra la parte e l avvocato e la non facile decisione delle relative questioni, la previsione della nullità della pattuizione di un compenso minimo manifestamente non adeguato all opera prestata, tale da potere determinare un peggioramento della qualità del servizio. 2 - Disciplinare E irrinunciabile l attribuzione agli Ordini della funzione disciplinare e la non assegnazione della medesima funzione ad organismi estranei all Avvocatura, pur nella distinzione tra Consigli istruttori e Organi di decisione, secondo la struttura del testo in esame, che appare congrua e condivisibile. In via gradata, qualora si ritenesse di attribuire le due competenze (istruttoria e decisionale) ad un Organo distrettuale, si ritiene che detto organo dovrebbe essere composto da avvocati designati ai Consigli dell Ordine del Distretto in seduta plenaria. 3 - Società tra professionisti La esclusione di soci di mero capitale nelle società tra professionisti, risponde all inderogabile esigenza di carattere generale di garantire l indipendenza dell avvocato nell esercizio dell attività professionale e per cui non è accettabile alcuna proposta che deroghi a tale principio. 4 - Accesso Varie osservazioni si potrebbero fare al testo, onde migliorarlo. Appare tuttavia irrinunciabile che il tirocinio abbia luogo, per la maggior parte del tempo previsto, presso lo studio di un avvocato. Qualora si dovesse insistere per un periodo di pratica presso le università, si dovrà insistere nel chiedere una partecipazione dei locali consigli dell ordine degli avvocati alla formulazione dei programmi ed alla materiale attività didattica. Vanno anche previste e disciplinate precise forme di controllo da parte dei Consigli dell Ordine sull accesso del praticante all abilitazione post annuale della professione forense.

5 - Art. 20 Quanto previsto dall art. 20 del testo all esame della Camera, sembra essere in netto contrasto con il diritto del cittadino al libero esercizio al lavoro, alterare la concorrenza ed aggravare il sistema complessivo della previdenza. Pertanto, anche associandoci a quanto sul punto già esposto da numerosi rappresentanti di ordini, si evidenzia la necessità di una rivisitazione dell indicata normativa, limitando la revisione degli albi alla verifica della sola permanenza dei requisiti per l iscrizione. 6 - Specializzazioni L attribuzione della qualità di specialista deve essere attribuita sulla base di una valutazione sulla durata, sulla quantità e sulla qualificazione delle questioni trattate nello specifico ambito di specializzazione, effettuata dai Consigli degli Ordini territoriali. La specializzazione peraltro non dovrebbe riguardare le tradizionali partizioni della giurisdizione e, quindi, del relativo esercizio professionale (civile, penale amministrativo), ma materie specifiche all interno di queste. Il Presidente riferisce altresì che il CNF: A - ha redatto ed inviato il documento conclusivo di dette riunioni che viene letto in assemblea ed allegato al presente sub 1- A) ; B - ha convocato i Presidenti degli Ordini, delle Unione Regionali Forensi, della Cassa Forense, dell OUA e delle Associazioni Forensi per un incontro sabato 12 maggio 2012, ore 10.oo in Roma per presentare i progetti del CNF su: a - tariffe forensi parametri; b - circoscrizioni giudiziarie; Comunicazioni sul tema dell art. 3 co 5 lettera f) L. 148/2011, di cui si trascrive il testo: f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;. Si apre la discussione ed il Presidente Caia riferisce sull esito dell incontro da lui tenuto, nella qualità di Presidente del Consiglio dell Ordine di Napoli, a Roma l 8 maggio u.s. con il Presidente della Camera, On. Fini ed il Presidente della Commissione Giustizia, On. Buongiorno, incontro nel quale: il Presidente Fini ha ribadito l esigenza ed il generale interesse a che la legge sull ordinamento forense concluda il suo iter parlamentare nel corso della presente legislatura; l On. Buongiorno, pur evidenziando che non c è unanimità in Commissione Giustizia per la calendarizzazione del disegno di legge, ha assicurato il suo l impegno affinché tanto avvenga in tempi brevi e su richiesta del Presidente Caia si è dichiarata disponibile ad un incontro con l Avvocatura: e ciò anche nella prossima riunione indetta dal CNF a Roma per il 12 p.v.. Altro tema trattato nell incontro è quello sulla geografia giudiziaria (GdP) soprattutto con la Buongiorno che dovrà esaminare con la Commissione Giustizia lo schema di decreto legislativo, interventi in ordine ai quali il Presidente Caia ha rimarcato la necessità di non tener presente solo l aspetto economico e su questo ha trovato d accordo la Presidente Bongiorno. All esito degli interventi, l Assemblea, all unanimità, Rilevato che il documento conclusivo che il CNF ha inviato con riferimento alla riunione del 24 25 Aprile 2012 sostanzialmente richiama, peraltro ampliandole, le osservazioni contenute nel documento dell Unione Regionale del 24 aprile u.s.; Ribadisce quanto in detto documento l Unione ha indicato in ordine agli indicati principi normativi e sull inderogabile mantenimento di detti principi nell Ordinamento Forense, oggi all esame della Camera dei Deputati; principi normativi che vanno ribaditi anche al Ministro della

Giustizia qualora il Governo dovesse dare attuazione alla delega sulla riforma degli ordini professionali e Raccomanda alle istituzioni forensi, C.N.F. ed O.U.A. relativamente alle Tariffe Parametri di tenere comunque conto di quanto rilevato e dichiarato dall Unione nel documento del 23.04.2012 in ordine all irrinunciabile ripristino delle tariffe giudiziali, debitamente rivalutate e semplificate nella loro articolazione, prevedendole, inoltre, per tutte le fasi propedeutiche all esecuzione ed a quelle successive ed anche in particolare, alla irrinunciabilità dei minimi tariffari. Ma che tuttavia, anche per rispondere alle sollecitazioni di modifiche ed evitare addebiti di ingiustificata chiusura dell Avvocatura alle generali esigenze di conseguire riduzioni dei costi delle prestazioni professionali, si può comunque prevedere la derogabilità dei minimi tariffari per le prestazioni di consulenza stragiudiziale. Quanto al preventivo di massima dei compensi, ferma l inderogabilità dei minimi tariffari, si ribadisce che non sembra praticabile, atteso l elevato contenzioso che potrebbe sorgere tra la parte e l avvocato e la non facile decisione delle relative questioni, la previsione della nullità della pattuizione di un compenso minimo manifestamente non adeguato all opera prestata, tale da potere determinare un peggioramento della qualità del servizio. Sempre con riferimento al capo relativo alle proposte da formulare in tema di Ordinamento Forense il Presidente chiede all Assemblea di valutare la possibilità di una proposta anche provocatoria che dia il senso di quanto sia compromessa ed avvilita la tutela dei diritti del cittadino nel processo e la dignità dell avvocato difensore, nell esercizio della difesa con le spese, diritti ed onorari di difesa a carico dello Stato (DPR del 30 maggio 2002 n. 115). L Assemblea, udita la relazione del Presidente RILEVA Che il diritto di difesa per i non abbienti, a spese dello Stato, è principio costituzionalmente garantito ; Che il pagamento dei compensi agli Avvocati che prestano la loro attività professionale a favore di chi è stato ammesso al gratuito patrocinio o alla difesa d ufficio nel penale è subordinato alla presentazione ed alla approvazione del decreto di liquidazione ; Che è oramai prassi la sussistenza di gravi ritardi nella liquidazione degli stessi; Che i tempi di emissione in gran parte dei tribunali non è inferiore ai 12/18 mesi; Che i fondi destinati annualmente dal Ministero sono evidentemente incongrui rispetto alle necessità tenendo conto che per ragioni di bilancio comunque non possono essere utilizzati fondi statali istituiti per l anno successivo; Che il Ministero non può non farsi carico delle finalità sottese al principio costituzionale; Che tale prassi svilisce il ruolo e la funzione dell avvocato e di fatto vanifica la tutela costituzionale del diritto alla difesa dei meno abbienti Che la recente abolizione delle tariffe professionali rende oltremodo incerta oltre che complicata la quantificazione del giusto compenso DELIBERA A - Di intervenire presso il Ministero affinché istituisca maggiori e più cospicui fondi da destinarsi alla tutela del diritto alla difesa dei meno abbienti; B - Di intervenire presso i competenti Uffici Giudiziari affinché siano garantiti il rispetto e il decoro della prestazione professionale e tempi celeri per la liquidazione; C - Di proporre la compensazione dei crediti vantati dai professionisti, a seguito di liquidazioni degli uffici competenti per la difesa d ufficio e/o per il gratuito patrocinio, con gli oneri fiscali che gli indicati professionisti sono tenuti a corrispondere all Ufficio delle Entrate; D - Di promuovere presso i propri iscritti, ove necessario e laddove si reiterino le prassi censurate, il ricorso alla Corte Europea di Strasburgo per censurare l ingiustificato ritardo dei pagamenti e per porre in esecuzione il decreto di liquidazione in favore dell avvocato che abbia

già adempiuto alla difesa e al patrocinio dei meno abbienti. ****** Capo 2 dell ODG: Uffici Giudiziari. All esito degli interventi, l Assemblea, all unanimità, Raccomanda alle istituzioni forensi, C.N.F. ed O.U.A. Relativamente alle Circoscrizioni giudiziarie (Tribunali e Sezioni Distaccate) di tenere presente e ribadire al Ministro della Giustizia ed alle Commissioni Giustizia del Senato e Camera dei Deputati quanto dall Avvocatura ed anche da questa Unione Regionale da tempo evidenziato e richiesto in tutte le sedi che ogni eventuale provvedimento di abolizione e di accorpamento delle sedi dei Tribunali e delle Sezioni distaccate dei Tribunali deve essere attuato nel rispetto della normativa della legge delega e previa audizione delle istituzioni politiche e dell Avvocatura di ogni circoscrizione interessata al provvedimento. Relativamente alle Circoscrizioni giudiziarie (Giudici di Pace): di tenere presente e ribadire al Ministro della Giustizia ed alle Commissioni Giustizia del Senato e Camera dei Deputati quanto dall Avvocatura ed anche da questa Unione Regionale da tempo evidenziato e richiesto in tutte le sedi, che la Legge delega, non può e non deve attribuire al Governo, nella qualità di Legislatore delegato, poteri discrezionali assoluti sulla soppressione delle sedi del Giudice di Pace ma deve imporre che il Governo tenga sempre: a - tenere presente e contemperare l obiettivo di risoluzione dei costi con l incidenza che l abolizione della sede ha sull indotto socio-economico delle comunità già sedi degli uffici soppressi; b dei maggiori costi che comunque dovranno sopportare gli uffici dei Giudici di Pace ai quali verranno accorpate le competenze territoriali relative ai giudizi degli uffici giudiziari soppressi, e della inconfutabile circostanza che gli uffici giudiziari incorporanti non hanno sedi e personale ausiliario idoneo al detto ricevimento; c che riducendo in maniera indiscriminata le sedi degli uffici del Giudice di Pace si arreca una grave violazione del principio di prossimitività della giustizia al cittadino che intende adire alla giurisdizione e nel contempo di fatto anche vanifica la recente novella ha elevato ad 1.000,00 il diritto di autodifesa della parte nel giudizio. Ritiene Che relativamente alle Circoscrizioni giudiziarie (Giudici di Pace) e sempre per le indicati ragioni urgenti ed improrogabili si appalesano gli interventi degli Enti locali al fine di scongiurare immotivate soppressioni degli Uffici dei Giudici di Pace e, comunque per l assunzione anche mediante accordi consortili - dei costi delle strutture e del personale ausiliario delle sedi dei Giudici di Pace che andranno soppresse così mantenendo in funzione gli Uffici che si intendono sopprimere. Manda all Ufficio di Presidenza dell Unione Regionale della Campania di Inviare estratto copia del presente deliberato alle istituzioni forensi, C.N.F., O.U.A. ed, in particolare, per quanto riguarda la Regione Campania: A al Presidente della Giunta Regionale della Campania, On. Stefano Caldoro; B ai Presidenti delle Province della Regione Campania; C ai Sindaci del Comuni, sedi del Giudice di Pace; D ai Segretari regionali e provinciali dei partiti presenti nel Consiglio Regionale della Campania; E ai presidenti dei Consigli dell Ordine dei Distretti delle Corti d Appello di Napoli e Salerno e Chiedere

al Presidente della Regione Campania, On. Stefano Caldoro di convocare un tavolo di confronto con tutte le istituzioni interessate unitamente ad un rappresentante politico ovvero amministrativo del Ministero della Giustizia per una iniziale ed immediata disamina dei problemi tutti innanzi esposti e la individuazione di reali ed efficaci correttivi nel superiore interesse delle comunità campane. Capo 3 dell O.G. Cassa Nazionale Forense (passaggio da sistema retributivo a sistema contributivo). l Assemblea all unanimità delibera di rinviare alla prossima seduta la discussione del Capo ed all esito di un relazione scritta dei delegati alla Cassa Nazionale. Capo 4 dell O.G. Sciopero bianco. Relativamente alla proposta dell OUA di proclamare lo sciopero bianco per un mese e precisamente dal 15 maggio al 15 giugno, proposta che è stata formulata dall OUA su sollecitazioni dei COA di Forlì e Trani che hanno assunto già delibere in tal senso, il presidente Tortorano invita i Presidenti dei COA ad esprimere l orientamento del proprio Foro. Il Presidente Torrese dichiara di aver indetto per la prima volta e proprio in occasione dell indicata proposta una sorta di assemblea telematica tra i suoi iscritti chiedendo di esprimersi sull opportunità di aderire alla proposta dell OUA: domanda alla quale hanno dato riscontro favorevole quasi duecento iscritti a dispetto di una decina che si sono espressi in senso contrario. Ciò nonostante, aderendo all invito all Unità e alla conformità delle azioni proposta dal Presidente Montera, soprattutto con riferimento al metodo, il Presidente Torrese si dichiara disponibile ad adeguarsi al deliberato dell Unione. L avv. Gabriele Amodio, presente con delega del Presidente Diana del Foro di Santa Maria dichiara che nonostante la proposta presenti molte difficoltà, soprattutto sotto il profilo pratico e di attuazione, il Consiglio sollecitato dalla base sarebbe propenso ad aderire. In tal senso si è espresso anche il Presidente Salzarulo dichiarando anche che il CO di Sant Angelo dei Lombardi, in esecuzione della delibera OUA ha anche stampato i manifesti per pubblicizzare lo sciopero bianco. Contrari alla proposta così come articolata dall OUA si sono dichiarati il Presidente Caia il quale ha evidenziato come tale forma di protesta sia di complessa attuazione per un grande Foro ed ha sottolineato la necessità di rivedere unitamente ai delegati e componenti la Giunta che l OUA presenti nuove forme di protesta e di comunicazione della stessa. In tal senso, ovvero, sulla evidente difficoltà ad attuare una così complessa forma di protesta si sono espressi anche: il Presidente Montera del CO di Salerno; il Presidente Cancellario del CO di Benevento ed il Presidente Benigni del CO di Avellino; in particolare il Presidente Urraro del CO di Nola ha dichiarato di aver convocato sull argomento un assemblea che ha deliberato di costituire una sorta di commissione preposta ad individuare di concerto con l Ordine forme e misure alternative di protesta e proposta. All esito degli interventi, l Assemblea, fatta salva l autonomia di ciascun Ordine, all unanimità, ha deliberato di propone ai Consigli dei distretti di Napoli e di Salerno di indire in ogni Tribunale, preferibilmente lo stesso giorno (per avere maggiore eco anche sui media) una giornata di sciopero bianco con l indicazione Il contributo dell avvocato alla soluzione delle disfunzioni del sistema processuale civile e contestuale conferenza stampa a cui invitare le Istituzioni politiche e la Magistratura. Capo 6 dell O.G. Varie. 1 - Il Presidente Torrese comunica e legge all Assemblea la Delibera del C.O degli Avvocati del 3.5.2012 che si trascrive nel presente verbale:

Il Consiglio, ha preso atto che il Tribunale di Torre Annunziata nel dichiarare il fallimento della Dieulemar spa, società di grande rilevo anche sotto il profilo dell ampiezza del passivo esposto, ha nominato quale curatore fallimentare un terna di professionisti esterna al Foro Oplontino. Il Consiglio, non volendo minimamente entrare nella valutazione delle professionalità nominate, esprime il proprio fermo disappunto e la vibrata protesta del foro, poiché tale scelta, non potendo altrimenti giustificarsi, innanzitutto sembrerebbe esprimere un atteggiamento di preconcetta sfiducia e disprezzo delle professionalità del nostro circondario che, in nulla, sono seconde ad altre, ed anche perché viola protocolli di intesa ed accordi tra l'avvocatura ed i vertici giudiziari del nostro Tribunale. Tali protocolli sono operanti in tutti i Tribunali se è vero - come è vero che giammai si è verificato che per nomine di incarichi giudiziari di competenza di altri Tribunali, pure viciniori, si sia fatto riferimento ad avvocati del nostro ordine. Di qui la necessità che magistrati, ancora così ancestralmente legati ai territori di loro provenienza o pregiudizialmente diffidenti confermino e/o spingano domande di trasferimento, lasciando ad altri che intendono collaborare con la locale avvocatura, le delicate funzioni attualmente da essi esercitate, atteso che tra i nostri iscritti vi sono professionalità di eccellenza, dovunque riconosciuta, anche in ambito universitario. Non senza dire che le contestate nomine, in quanto espressione di altre e lontane regioni, determineranno inevitabilmente l'esorbitante aumento dei costi della procedura (trasferte, spese di viaggio e di alloggio etc.) a tutto danno dei creditori della società fallita. L'Ordine a tutela della dignità dei propri iscritti proclama lo stato di agitazione della classe, interrompendo la normale ed istituzionale collaborazione con i vertici degli Uffici Giudiziari. Di tale deliberazione verrà data la massima diffusione e la stessa verrà comunicata al Presidente del Tribunale, al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro di Giustizia. Il Consigliere Segretario Il Presidente Avv. Ciriaco Sammaria Avv. Gennaro Torrese *

Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania L Assemblea, con la sola astensione del Presidente Torrese, all unanimità, condivide le ragioni della protesta e manifesta la propria solidarietà al Foro di Torre Annunziata, anche augurandosi che, attesa la fondatezza dei rilievi mossi dal C.O. di Torre Annunziata, possa essere al più presto ripristinata la normale ed istituzionale collaborazione dell intero Foro Oplontino con i vertici degli Uffici giudiziari e manda all Ufficio di Presidenza di comunicare il presente deliberato al Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata ed al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. ****** 2 - Il Presidente Caia comunica che l Ordine di Napoli ha organizzato in S. Maria di Castellabate dall 8 al 10 giugno 2012, il X Stage di Diritto dell Unione Europea Andrea Cafiero ed invita i Presidenti dei C.O. della Regione Campania a partecipare all evento anche chiedendo di dare pubblicità allo Stage presso gli iscritti dei propri Ordini. ****** Alle ore 21,30 il Presidente dichiara chiusi i lavori dell Assemblea. Il Segretario Avv. Gennaro Torrese Il Presidente Avv. Prof. Franco Tortorano Pagina 8 di 8 TORRE DEL GRECO VIA TIRONI 8 (VILLA DE NICOLA)