Oggetto: Notifica verbale di violazione amministrativa n. 123/15

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Transcript:

Roma, Prot. Sig. Spett.le Oggetto: Notifica verbale di violazione amministrativa n. 123/15 Con la presente si notifica copia del verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 123/2015 per la violazione dell articolo 13 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 28 giugno 2012 n.104, Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. Roma, Il Dirigente

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE N. 123/15 In virtù dei seguenti dispositivi normativi: - Legge 580/93 modificata dal D.Lgs. n. 23/2010 - D.Lgs. 28 giugno 2012 n.104., Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. - Legge n. 689/81 Legge di Depenalizzazione - D.Lgs. 206/2005 Parte IV Codice del Consumo I Funzionari ispettivi di questa Camera, Sig.ri, incaricati all attività di vigilanza sulla sicurezza e conformità dell etichettatura dei prodotti, in data 08/04/2014 effettuavano verifica con sopralluogo (N.30/2014) nel punto vendita di Roma, della ditta FAIDATE Srl. Contestualmente i Funzionari sopra individuati procedevano ai sensi delle normative suddette al prelievo a titolo oneroso di n. 20 esemplari del seguente prodotto: LAMPADINA REXER 11W ART. L8393F1411 EAN 8032257881608 prodotto dalla LUCE Spa con sede legale in per sottoporlo a successive prove di laboratorio al fine di verificarne la conformità al D.Lgs. 28 giugno 2012 n.104. L ufficio con comunicazione PEC prot. N. del ha notificato alla LUCE Spa l Avvio del procedimento Amministrativo e il contestuale affidamento dell incarico alla IMQ S.p.a. ad eseguire prove di conformità sui prodotti di che trattasi. In data sono pervenuti a questo Ufficio gli esiti delle prove di laboratorio sui prodotti di che trattasi dai quali sono emerse le seguenti non conformità:

la documentazione tecnica disponibile non è conforme: è relativa a legislazione diversa e non ad etichettatura energetica (o a ecodesign); non è disponibile il calcolo effettuato dal produttore per derivare l'iee e il valore dell'iee stesso che quindi non può essere verificato. Ciò comporta anche il fatto che la classe di efficienza energetica indicata sull etichetta non è verificabile; il valore del flusso luminoso e del consumo ponderato di energia non sono riportati nella documentazione tecnica e quindi non supportano i valori dichiarato sull'imballaggio, che tuttavia sono verificati dalle prove di laboratorio; il valore dichiarato della potenza elettrica (W) sull imballaggio non è supportato dalla specifica documentazione tecnica, ma è dichiarato nella documentazione tecnica relativa ad altra legislazione. e il valore misurato conferma quello dichiarato sull imballaggio; nella documentazione tecnica mancano eventuali riferimenti a norme armonizzate applicate e ad eventuali altri standard tecnici e specifiche utilizzate; l etichetta è di dimensioni ridotte, ma la riduzione non è ammessa perché l'etichetta di dimensione originale non coprirebbe più del 50% del lato dell'imballaggio; la dichiarazione del contenuto di mercurio sull'imballaggio, obbligatoria per ecodesign non è conforme in quanto il valore è indicato come <2,5mg mentre va indicato il valore preciso con una cifra decimale. Tale documentazione è stata sottoposta come disposto nel protocollo di intesa Unioncamere MI.S.E. a giudizio da parte di ENEA che con relazione del 14/07/2015 prot ENEA/2015/40273/TEE nel validare la corretta esecuzione delle prove da parte di IMQ S.p.A. ha confermato le non conformità sopra rilevate. Con nota prot. del trasmessa a mezzo PEC questo Ufficio ha notificato alla LUCE Spa la non conformità del prodotto di che trattasi, richiedendo, al fine di completare la valutazione del prodotto la seguente documentazione: 1) scheda di prodotto; 2) fascicolo tecnico di cui all art. 3, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 lettera a) del Regolamento 874/2012.

In data la LUCE Spa ha provveduto ad inviare a mezzo e-mail la documentazione tecnica di che trattasi che è stata contestualmente trasmessa da questo Ufficio ad ENEA per le valutazioni di competenza. In data 12/08/2015 è pervenuta la valutazione di ENEA di detta documentazione integrativa dalla quale è emerso quanto segue: la prima stesura del fascicolo tecnico è del 20/07/2015 e quindi successiva all immissione sul mercato del prodotto di che trattasi; nel fascicolo tecnico prodotto mancano dei test report di supporto alle dichiarazioni dei parametri (flusso luminoso e potenza) e i riferimenti alle norme armonizzate applicate e ad altri standard tecnici e specifiche utilizzate; non si è a conoscenza se l azienda abbia provveduto per i futuri lotti di produzione a modificare l imballaggio; la scheda tecnica riporta il valore del contenuto di mercurio ancora come <2,5 mg, mentre il regolamento di ecodesign 1194/2012 Allegato III, punto 3.1.2, lettera n, chiede la dichiarazione del contenuto esatto con un decimale, indicazione che deve essere riportata anche sulla confezione; Per i suddetti motivi lo scrivente ufficio nelle persone dei funzionari Sig. in data ha accertato che: TRASGRESSORE Sig., residente a nella sua qualità di amministratore unico della LUCE Spa, con sede in HA VIOLATO gli obblighi di cui dell articolo 13 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 28 giugno 2012 n.104, ponendo in commercio prodotti con etichetta inesatta, con scheda incompleta e con documentazione tecnica

incompleta ed insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda; OBBLIGATO IN SOLIDO LUCE Spa con sede in Per la violazione accertata si irroga singolarmente ai trasgressori di cui sopra la seguente sanzione amministrativa: - articolo 13 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 28 giugno 2012 n.104 per il quale è prevista l irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra un minimo di 2.000,00 euro e un massimo di 20.000,00 euro (vedasi ALLEGATO SANZIONI) per ogni singolo trasgressore (art.5, L. 689/1981); PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Ai sensi dell art. 16 Legge n. 689/81, è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 4.000,00 con effetto liberatorio entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione del presente verbale, a favore dell Erario presso il Servizio Concessionario Riscossione Tributi di Roma o presso una Banca o Ufficio Postale a mezzo apposito Mod. F23 dal titolo modello di pagamento: tasse, imposte, sanzioni e altre entrate (come da allegato ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO). Il trasgressore potrà inviare scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981 e/o essere sentito entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione alla Camera di Commercio di Roma, Servizio Sanzioni Amministrative, Via C. Bavastro, 16-00154 Roma. Un altra copia del presente verbale sarà inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, per opportuna conoscenza. Roma, I funzionari ispettivi

Relata di notifica I sottoscritti funzionari ispettivi dichiarano che copia del su esteso verbale di accertamento, elevato nei confronti di nella sua qualità di amministratore unico della LUCE Spa, con sede in è stata notificata al soggetto indicato mediante consegna il giorno presso l ufficio postale di Roma C.M.P. PORTONACCIO. In fede, Relata di notifica I sottoscritti funzionari ispettivi dichiarano che copia del su esteso verbale di accertamento, elevato nei confronti di elevato nei confronti di è stato notificata all impresa LUCE Spa, con sede in mediante consegna il giorno presso l ufficio postale di Roma C.M.P. PORTONACCIO. In fede,

SANZIONI Art. 13 comma 1 lettera C) del D.Lgs. 28 giugno 2012 n.104. - Sanzioni c) da 2.000 a 20.000 euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO Dal 1 gennaio 1998, per effetto del D.Lgs 237/97, le sanzioni amministrative debbono essere pagate presso il Servizio Concessionario Riscossione Tributi di Roma o presso una banca o Ufficio Postale. Il pagamento si effettua a mezzo dell apposito Mod. F23, dal titolo modello di pagamento: tasse, imposte, sanzioni e altre entrate al quale deve essere allegata una copia del processo verbale. In caso di solidarietà (art. 6 legge n. 689/81), il pagamento da parte dell obbligato di tutti i verbali di accertamento di violazione, elevati nei confronti dei trasgressori, conclude il procedimento sanzionatorio. Se più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (art. 5, L. 689/1981). Una copia del Mod. F23, debitamente vistata dagli organi su richiamati dovrà essere inviata dall utente per posta o tramite fax al seguente indirizzo: Servizio Ispezioni e Prevenzione Sicurezza Prodotti Via Capitan Bavastro, 116-00154 Roma [t] +39 06 52082909-2810 - [fax] +39 06 52082803 L invio alla Camera di Commercio della copia del Mod. F23 debitamente vistato costituisce l unica prova dell avvenuto pagamento. AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23 Oltre ai dati anagrafici, nella sezione DATI DEL VERSAMENTO occorre indicare: CAUSALE PA COD.UFFICIO ARM ESTREMI DELL ATTO ANNO DEL P.V./NUMERO DEL P.V. COD. TRIBUTO 741/T DESCRIZIONE P.V. CCIAA ROMA COD TRIBUTO ARMT DESCRIZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTO L invio alla Camera di Commercio della copia del Mod. F23 debitamente vistato costituisce l unica prova dell avvenuto pagamento.