CITTA DI AVOLA. Bando di gara



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CITTA DI AVOLA PROVINCIA DI SIRACUSA AREA 4 DIREZIONE 3 Bando di gara L Amministrazione Comunale di Avola (in seguito detto semplicemente Ente) intende avvalersi della collaborazione professionale di un Mediatore di Assicurazioni (Broker) che, ai sensi della Legge n.792/1984, assista l Ente nella determinazione del Programma Assicurativo, nella gestione ed esecuzione delle polizze, nella gestione dei sinistri. A tal fine l Ente indice una selezione per l affidamento triennale, rinnovabile per ugual periodo, a decorrere dalla data di stipula dell allegato disciplinare (ALLEGATO n. 1), dell incarico professionale di brokeraggio e consulenza assicurativa, in esclusiva per tutte le polizze che l Ente appaltante stipulerà in vigenza del presente incarico. Possono partecipare alla gara tutte le ditte regolarmente iscritte all albo broker. Vi invitiamo pertanto a presentare la Vostra offerta di assistenza secondo le norme di seguito indicate. ENTE APPALTANTE. Comune di Avola, C.so Garibaldi, 82 96012 AVOLA (SR) Tel.0931/583311 - Fax 0931/583308 OGGETTO DI GARA: Affidamento del servizio di brokeraggio in favore del Comune di Avola. DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto avrà durata di tre anni. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Avola Corso Garibaldi n. 82. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ex art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Art. 83 D.Lgs 163/2006 Offerta economicamente più vantaggiosa indici di valutazione indicati nel Disciplinare di Incarico, approvato con determina dirigenziale n.75 30/04/2009.- L aggiudicazione provvisoria verrà effettuata a favore della ditta che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto. Si provvederà all aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida, che abbia ottenuto un punteggio di almeno 40/100. MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: le condizioni del servizio sono quelle contenute nel Capitolato Speciale, al quale si rinvia. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti: 1) essere iscritti al registro della Camera di Commercio per attività corrispondente a quella oggetto del servizio; 2) essere iscritti all albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 28/11/1984 n. 792; 3) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro stato, e che non è in corso alcuna delle predette procedure; 4) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 5) Avere in essere una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a 1,5 milioni di euro, a garanzia della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell incarico;

6) non trovarsi nelle condizioni di cui all art. 2359 c.c., in materia di società controllate e società collegate, con altre imprese che partecipano alla stessa procedura di gara; 7) accettazione piena ed incondizionata di tutte le condizioni e prescrizioni previste dal capitolato speciale d appalto e dal presente bando. I requisiti previsti nei punti sopra indicati sono richiesti per tutte le imprese partecipanti alla gara. Autocertificazione: le informazioni richieste sopra indicate dovranno essere fornite tramite autocertificazione ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, allegando una fotocopia del documento d identità in corso di validità del legale rappresentante della società concorrente. L aggiudicazione definitiva della gara sarà subordinata alla presentazione degli originali di ogni documento, da consegnarsi entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle procedure di gara e dalla loro richiesta da parte dell ente appaltante. COMPENSI DEL BROKER: Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti per l Amministrazione, in quanto l attività del broker sarà remunerata, come da prassi consolidata di mercato, dalle compagnie assicuratrici con le quali, a seguito di gara, verranno stipulate le coperture assicurative del Comune di Avola, sotto forma di commissioni calcolate in percentuale dei premi al lordo delle imposte versate dall Ente. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative dell ente, l entità dei suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dal Comune di Avola con l assistenza del broker. A tal fine sarà inserita nei contratti assicurativi apposita clausola che preveda l onere posto a carico dell assicuratore. Il Broker avrà diritto al compenso solo per i contratti di assicurazione effettivamente stipulati con la sua assistenza. Nulla sarà dovuto dal Comune al Broker per le attività svolte nell ambito dello svolgimento dell incarico affidatogli. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: L offerta, redatta in lingua italiana, a pena di esclusione, dovrà pervenire, all Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 03/06/2009, termine perentorio, secondo le seguenti prescrizioni. Il plico contenente l offerta dovrà recare, ben visibile la seguente dicitura OFFERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO GARA DEL GIORNO 03/06/2009 ORE 10:00 oltre l indicazione della ditta offerente, con indirizzo e numero di fax. L offerta può essere consegnata a mano oppure trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo corriere. L invio avviene comunque ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi questa Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità per ritardi, disguido od altro. Qualsiasi sia la forma di presentazione dell offerta la stessa dovrà pervenire al protocollo dell ente entro lo stesso termine. Non saranno invocabili cause di forza maggiore. A pena di inammissibilità detto plico dovrà essere sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere TRE (tre) distinte buste, che, a loro volta, a pena inammissibilità, dovranno essere sigillate e firmate come il plico e con il nome del concorrente e l oggetto dell appalto, recanti le seguenti indicazioni in relazione al rispettivo contenuto: busta A) DICHIARAZIONE E DOCUMENTI busta B) OFFERTA TECNICA busta C) OFFERTA ECONOMICA Nella busta A Dichiarazioni e documenti devono essere contenuti, A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara, i seguenti documenti: 1. A1) Dichiarazione, in carta semplice, con allegata copia non autenticata di un documento valido del dichiarante, resa dal legale rappresentante della ditta o titolare, attestante:

- che l impresa è iscritta alla CCIAA o Albo straniero equivalente specificandone numero, data inizio attività, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, forma giuridica, composizione societaria, attività svolta; - l assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara, ai sensi dell art. 3 del D.P.C.M. 18.11.2005 e successive modificazioni ed integrazioni, e cause di esclusione ai sensi dell art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; si precisa, per quanto concerne l art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, comma 1, lettera b) e lettera c), che la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei seguenti soggetti: - per le Imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico; - per le Società in nome collettivo: da tutti i soci e dal direttore tecnico; - per le Società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico; - per ogni altro tipo di società o consorzio: da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico. Si precisa inoltre, che la dichiarazione di cui all art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere resa, a seconda della tipologia di imprese di cui sopra, dai soggetti anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, qualora la ditta non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; - che non sussistono misure cautelari interdettive oppure sanzioni interdettive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell art. 2359 del codice civile e come stabilito dall art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; - che l impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come previsto dall art. 17 della Legge n. 68/99 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 79 del 09.11.2000. Ovvero: - che l impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro in quanto l impresa occupa meno di quindici dipendenti e pertanto non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/99; - che l impresa occupa da quindici a trentacinque dipendenti e non ha effettuato nessuna assunzione a partire dal 18.01.2000, e pertanto non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/99. - che l impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; - che l impresa è in regola con le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994; - che l impresa è disponibile ad effettuare la fornitura anche in attesa di stipula di contratto; - che l impresa ha preso esatta e completa conoscenza dei luoghi nei quali si deve svolgere la fornitura indicata nel Capitolato speciale, di aver valutato, nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri di qualsiasi natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento della fornitura alle condizioni e con le modalità fissate nel Capitolato Speciale, nonché di accettare incondizionatamente le clausole e le condizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato; 2. copia del capitolato firmato in ogni pagina per accettazione, dalla persona legalmente autorizzata ad impegnare la Ditta offerente. 3. deposito cauzionale provvisorio pari a. 1.000,00 (mille/00), costituita da fideiussione bancaria o assicurativa di durata non inferiore a 180 giorni dal termine perentorio di presentazione delle offerte contenente: l impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva qualora l impresa fosse aggiudicataria ai sensi dell art. 75, comma 8, del D.Lgs 163/2006; la clausola espressa di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza possibilità di porre eccezioni.

In caso di associazione o raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione dovrà essere presentata dall impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. 4. Per qualsiasi tipo di società o cooperativa dovranno essere indicati i nominativi degli eventuali procuratori non soci, designati a rappresentare e impegnare legalmente la società o cooperativa per la presente gara. Il documento comprovante i suddetti poteri dovrà essere presentato in originale o copia autentica. 5. Per le Cooperative, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 46 e segg. Del D.P.R.28.12.2000 n. 445, dalla quale risulti l inserimento negli appositi registri della Prefettura. 6. In caso di associazioni temporanee d Impresa: Se costituita: indicazione dell atto di costituzione (data, n. repertorio, notaio) con l indicazione del ruolo assunto dal dichiarante; Se non costituita: che si costituiranno in caso di associazione temporanea (indicare il ruolo che assumerà il dichiarante). Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea di imprese le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate da ciascuna impresa del raggruppamento. Nella Busta B OFFERTA TECNICA sigillata e firmata sui lembi di chiusura, dovrà essere contenuto quanto previsto all art. 4 punto 1 lettera da A a D del capitolato. Nella Busta C OFFERTA ECONOMICA sigillata e firmata sui lembi di chiusura, dovrà essere contenuto quanto previsto dall art. 4 punto 2 lettera A-B del capitolato. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: In seduta pubblica il giorno 03/06/2009 alle ore 10,00 presso la sede dell Area 4 - del Comune di Avola, Via Roma n. 33 1 piano, si procederà all apertura del plico contenente la documentazione (plico A) richiesta per la partecipazione alla gara ed alla verifica della regolarità stessa. Soltanto i titolari delle Ditte individuali, i legali rappresentanti delle Società, ovvero i soggetti muniti di speciale procura notarile da esibire al Presidente, saranno ammessi a rappresentare le Ditte concorrenti in ordine alle operazioni di svolgimento della gara. Il presidente potrà richiedere idonea documentazione per l identificazione del soggetto rappresentante dell impresa. Si procederà ai sensi dell art. 48 del D. Lgs. 163/2006. In seduta non pubblica, successivamente all apertura della busta A, la Commissione procederà alla valutazione dell Offerta Tecnica (busta B). In seduta pubblica, successivamente all apertura delle buste A e B, si procederà all apertura della busta contenente l offerta economica (busta C) di cui sarà data lettura. Dopo la fase di assegnazione dei punteggi, sommati per la busta B e busta C, si procederà all aggiudicazione provvisoria e vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per il Comune il vincolo contrattuale sorgerà al momento dell aggiudicazione definitiva, a seguito di verifiche e determinazione del responsabile di servizio. ALTRE INFORMAZIONI: Si ricorda che: - L amministrazione Comunale provvederà all aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida, a condizione che abbia ottenuto un punteggio pari ad almeno 40/100 - l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non aggiudicare la gara o parte di essa, qualora l aggiudicazione dovesse risultare anti economica per l ente rispetto alle condizioni contrattuali assicurative vigenti in data antecedente la gara. PERIODO DURANTE IL QUALE L OFFERENTE E VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: L offerta sarà impegnativa per la ditta per un periodo di 180 giorni a decorrere dal termine di presentazione delle offerte. CONTROLLI: In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la Stazione Appaltante potrà procedere, a campione e così come previsto dalla normativa vigente in materia, a verifiche d ufficio anche per i concorrente non aggiudicatari.

CAUZIONE DEFINITIVA: L aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria. La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell aggiudicazione e comunque facendo riferimento all art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni. ADEMPIMENTI DELL AGGIUDICATARIO: L aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria per la firma del successivo contratto. Rimarranno a carico del fornitore tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto (inclusi i valori bollati). RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il responsabile unico del procedimento è il Geom. Pietro Argentino, direttore tecnico dei servizi ambientali ed autoparco, tel. 0931 561048 3357385859 fax 0931 561945 e mail: ecologia@comune.avola.sr.it. ALTRE INDICAZIONI: L offerta sarà dichiarata nulla, determinando la conseguente esclusione dalla gara qualora: o non corredata di tutti i documenti richiesti; o pervenuta oltre il termine perentorio indicato; o sottoposta a condizioni modificanti, anche parzialmente, il capitolato; o espressa in modo indeterminato o con apposte condizioni aleatorie; o trasmessa a mezzo telegramma o fax; La documentazione non in regola con l imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell art. 16 del DPR 30.12.1982, n. 955. L aggiudicatario sarà tenuto, secondo le modalità indicate in capitolato, alla stipula del contratto, alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. Ove nel termine previsto l impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l aggiudicazione e di incamerare la cauzione. Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l accertamento dell idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento del servizio. IL DIRIGENTE AREA 4 Arch. G. Brex

CITTA DI AVOLA PROVINCIA DI SIRACUSA AREA 4 DIREZIONE 3 DISCIPLINARE D INCARICO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Art. 1 Finalità Il presente capitolato ha per oggetto l affidamento, da parte del Comune di Avola, del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato broker ), ai sensi del D.Lgs. 209/2005; Art. 2 Prestazioni oggetto dell incarico Il servizio concerne l analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Avola e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche: a. Consulenza assicurativa; b. Analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma; c. Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa; d. Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione, (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione trimestrale dell andamento dei sinistri in cui è coinvolto l Ente, con produzione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti); e. Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all andamento del rischio; f. Azioni di sollecito, nei confronti delle Compagnie, nell eventualità di inadempienze; nel caso di reiterate inottemperanze, adozione di provvedimenti congiunti con l Amministrazione comunale ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo; g. Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all Ente delle novità proposte h. dalle Compagnie d assicurazione; i. Predisposizione di capitolati speciali d appalto in occasione di procedure di selezione del contraente che l Amministrazione Comunale riterrà di indire per l assunzione delle polizze assicurative; j. Creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall Amministrazione comunale; k. Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; Individuazione ed analisi dei rischi assicurativi connessi all attività dell Amministrazione Comunale, con particolare riguardo alla rivalutazione del patrimonio immobiliare e stima d opere d arte; l. Supporto formativo del personale dell Ente (anche con la resa di pareri in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno semestrale ed in occasione dell introduzione di novità legislative in materia assicurativa. Le prestazioni inerenti l incarico andranno formalizzate con apposito contratto.

Art. 3 Situazione assicurativa del Comune di Avola. Le polizze assicurative del Comune di Avola, attualmente in corso, sono le seguenti: ELENCO POLIZZE ASSICURATIVE IN ESSERE E RELATIVO PREMIO ANNUO a. INFORTUNI CUMULATIVA alla compagnia di assicurazione UNIPOL Agenzia di Avola, per l importo annuo di euro 7.380,24;- b. FURTO BENI MOBILI E VALORI alla Società di Assicurazione Reale Mutua di Siracusa, per l importo annuo di euro 2.910;- c. TUTELA GIUDIZIARIA alla compagnia di assicurazione UNIPOL Agenzia di Avola, per l importo annuo di euro 5.752,10;- d. RC AUTO Libro Matricola alla compagnia di assicurazione UNIPOL Agenzia di Avola, per l importo annuo di euro 22.580,00;- e. DANNI ACCIDENTALI KASCO alla compagnia di assicurazione UNIPOL Agenzia di Avola, per l importo annuo di euro 1.746,02;- f. INCENDIO alla RAS Agenzia di Palermo per l importo annuo di euro 6.348,66 - g. RCT/O-Patrimoniale alla società di Assicurazione GENERALI Agenzia di Siracusa, euro 51.800;- Le polizze assicurative di cui ai punti a, b, c, d, e ed f scadranno il 31.12.2009, mentre la polizza di cui al punto g) scadrà il 31/03/2009.- Art. 4 Aggiudicazione del servizio L appalto sarà aggiudicato ai sensi dell art. 83 del D. Lgs. 163/2006. L aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà presentato l offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell Ente secondo i seguenti criteri di valutazione: 1) OFFERTA TECNICA massimo punti 60/100 A) Massimale della polizza di responsabilità civile professionale a copertura del rischio di responsabilità civile per danni a terzi causati da negligenza o errori professionali. - Max punti 5 Il punteggio relativo al massimale della polizza RC Professionale (punto A) sarà così attribuito: - punti 1 da 1.500.000 ad 3.000.000 - punti 3 da 3.000.001 ad 5.000.000 - punti 5 oltre 5.000.000 B) vicinanza di già sedi operative da almeno un anno (non meri recapiti) alla data di pubblicazione del bando. - Max punti 30 punti 30 per la presenza di una sede operativa in provincia di Siracusa; punti 20 per la presenza sede operativa in una provincia confinante con la provincia di Siracusa; punti 10 per la presenza di una sede operativa in Sicilia. Il punteggio da attribuire è solo quello maggiore. C) disponibilità ad effettuare corsi on site di formazione dei dipendenti addetti al servizio.- Max punti 10 punti 10 per l impegno all effettuazione di almeno dieci giornate di formazione on site di almeno 6 ore cadauna ed in date non consequenziali; punti 6 per l impegno all effettuazione di almeno sei giornate di formazione on site di almeno 6 ore cadauna ed in date non consequenziali; punti 2 per l impegno all effettuazione di almeno tre giornate di formazione on site di almeno 6 ore cadauna ed in date non consequenziali D) Possesso di certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000 - Max punti 15 Il punteggio relativo alla certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000 verrà così attributo:

Possesso di certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000 per un solo ramo, settore, ufficio o attività dell azienda, punti 5 Possesso di certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000 estesa all intera attività, punti 10 2) OFFERTA ECONOMICA massimo punti 40/100 A) Provvigioni su premi imponibili ramo RCA - Max 20/100 Il punteggio per provvigioni su premi imponibili ramo RCA (in percentuale) verrà attribuito come segue: Fino ad un massimo del 5% punti 20 Oltre il 5% fino al 7% punti 10 Oltre il 7% fino al 10% punti 6 Oltre il 10% fino al 12 % punti 3 Oltre il 12% punti 0 B) Provvigioni su premi imponibili altri rami - Max 20/100 Il punteggio per provvigioni su premi imponibili altri rami (in percentuale) verrà attribuito come segue: Fino ad un massimo del 7% punti 20 Oltre il 7% fino al 10% punti 10 Oltre il 10% fino al 15% punti 5 Oltre il 15% punti 0 L aggiudicazione del servizio avverrà in favore dell Impresa che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo in relazione al massimo punteggio conseguibile pari a punti 100 ed avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa raggiunga almeno 40 punti. Art. 5 Durata, decorrenza ed esclusività dell incarico L incarico avrà durata di anni tre a decorrere dalla stipula del relativo contratto.- Per ottemperare alla gara precedente, le polizze assicurative in scadenza oltre l inizio dell incarico di cui al presente capitolato potranno essere gestite, sino alla loro naturale scadenza, dal Broker precedente qualora lo stesso non voglia spontaneamente cederne la gestione al nuovo Broker. Quest ultimo si impegna espressamente a rilevare eventualmente la gestione di tali polizze anche prima della loro naturale scadenza Durante il periodo dell incarico, l ente, ad eccezione di quanto segnalato rilevato al paragrafo precedente, non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto dell incarico. Il broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto in forma di atto pubblico amministrativo. Art. 6 Corrispettivi L incarico di cui al presente capitolato non comporta per l ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro. I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell ente. L importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d oneri nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d assicurazione. Art. 7 - Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell espletamento del servizio si impegna a: a. impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all utilizzo della documentazione necessaria; b. svolgere l incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all offerta presentata in sede di gara, nell interesse dell ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; c. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell attività dell ente; d. non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali; e. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall ente; f. mettere a disposizione dell amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; g. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell amministrazione comunale; h. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi. Dalla data di decorrenza dell incarico, inoltre, il broker è tenuto a: a. assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l impegno a collaborare con il broker attualmente incaricato dall amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell inizio dell incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data. b. A tenere il segreto d ufficio ed osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio di cui all articolo 1176 del codice civile. Sono a carico del broker: a. tutti gli oneri e le spese necessarie per l espletamento dell incarico; b. i rischi connessi all esecuzione dell incarico; c. tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto. L ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico, nei termini previsti dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. Ai fini del presente articolo, si richiama quanto indicato nel Codice Deontologico approvato dall Assemblea AIBA del 2 dicembre 1998 e successivamente modificato dalla medesima assemblea nelle sedute del 15 giugno 1994, del 18 giugno 1997 e del 28 giugno 2005, con particolare riferimento alla sezione Passaggi di portafoglio. L Amministrazione s impegna a: a. Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l intermediazione del Broker; b. rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del comune di Avola con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo; c. indicare espressamente, in ciascun capitolato d appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker; d. fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l incarico; e. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;

f. fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio; g. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l intermediazione del broker. Art. 8 Svolgimento dell incarico L Amministrazione Comunale autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. E esplicitamente convenuto che restano in capo all Ente l assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d impegnare in alcun modo l Ente se non previa esplicita autorizzazione. Art. 9 Referente del broker Il broker si impegna, fin dalla presentazione dell offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell ente per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest ultimo. Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest ultimo, che dovrà anch egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa Art. 10 Responsabilità del Broker Il Broker è l unico responsabile dell esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell incarico di cui al presente disciplinare. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 12. Art. 11 Cauzione. L Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva stabilita nella misura forfetaria di 5.000,00 a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, con espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l operatività entro 15 giorni a semplice scritta dall Amministrazione comunale. La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale. In caso di decurtazione dell ammontare della cauzione a seguito dell applicazione delle penali di cui al successivo art. 14, il Broker è obbligato a reintegrare l importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall avvenuta escussione. In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, il Comune di Avola ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell art. 15 del capitolato.

Art. 12 Polizza assicurativa. Alla data di presentazione dell offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come dalla normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell incarico. Art. 13 Pagamento dei premi Il pagamento dei premi verrà effettuato dall ente al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo questo ultimo deve trasmettere al Comune di Avola i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell articolo 1901 del codice civile. Art. 14 Divieto di subappalto e cessione del contratto L aggiudicatario è l unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. Art. 15 Risoluzione e recesso L ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell offerta. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l iscrizione all Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792, da parte dell aggiudicatario o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito. È fatto salvo ogni diritto dell ente di procedere per i danni subiti. Art. 16 Penali Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, diversi da quelli di cui al precedente art.13, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Avola provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. Art. 17 Autorizzazione al trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all esecuzione dell incarico regolamentato dal presente capitolato. Art. 18 Foro competente Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro naturale del Comune di Avola.-

Art. 19 Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell ambito del territorio dello stato italiano.-