Ambasciata d Italia a Riad



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ISTRUZIONI PER LE IMPRESE E PER I TECNICI DI FIDUCIA PER L ATTUAZIONE DELL ART. 84 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 In data 8 giugno 2011 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il cui art. 84, in particolare, dispone sulla qualificazione delle imprese italiane per l'assunzione di lavori pubblici, con particolare riferimento alla certificazione dei lavori eseguiti all'estero. La nuova diposizione normativa innova le modalità di inserimento dei dati nella banca dati informatizzata degli appalti pubblici, gestita dall'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) per la qual cosa sono coinvolti sia gli Uffici consolari all estero che la struttura centrale del MAE. Attività procedimentale degli Uffici consolari all estero 1. Il Consolato accredita all emissione dei certificati di lavori eseguiti all estero uno o più professionisti, e ne da adeguata pubblicità sul proprio sito Internet. 2. - L'impresa comunica al Consolato competente per territorio la necessità di certificare un'opera realizzata all'estero. Nel caso l impresa presenti la richiesta ad un Consolato diverso da quello nella cui circoscrizione è stata realizzata l opera, sarà reindirizzato al Consolato competente. 3 - La Sede comunica all impresa l'elenco dei professionisti accreditati. Laddove non esistano tecnici di fiducia nella circoscrizione consolare in cui è stata realizzata l opera, è possibile per l impresa affidarsi a tecnici di fiducia accreditati presso circoscrizioni consolari o paesi limitrofi a quello in cui è stata realizzata l opera. 4. - Il tecnico di fiducia scelto autonomamente dall impresa tra quelli indicati nell elenco fornito dalla Sede, previa verifica delle condizioni di incompatibilità produce un certificato conforme al modello B semplificato. Il certificato viene consegnato alla Sede in formato elettronico e cartaceo datato, timbrato e firmato dal professionista e corredato di autocertificazione circa l insussistenza delle condizioni di incompatibilità. 5. Ove necessario, il certificato conforme al modello B semplificato è debitamente legalizzato e completo di traduzione conforme rilasciata dall Ufficio Consolare, ovvero eseguita da un traduttore ufficiale. 6. L Ufficio Consolare verifica che il timbro e la firma presenti sul certificato corrispondano ad uno dei tecnici accreditati, quindi trasmette i dati alla struttura centrale del MAE. Costo del servizio reso dagli Uffici all estero L'impresa richiedente è tenuta al pagamento del servizio, fissato per il solo inserimento dati in 100,00 per un certificato costituito da un massimo di 8 pagine, e 10,00 per ogni pagina in più. Tale importo è soggetto a revisione biennale. L importo è corrisposto direttamente alla Sede interessata mediante bonifico bancario, indicando come casuale corrispettivo di servizio alle imprese per CEL. Gli estremi di

pagamento tramite bonifico bancario sono: IBAN SA915000 0000 0370 6367 7311 BIC/SWIFT code per bonifico internazionale: AAALSARI Attività procedimentale della struttura centrale del MAE Con la convalida dei dati inseriti dalla Sede estera, la struttura centrale del Ministero provvede all inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all articolo 8 del DPR 207/2010. Il tecnico di fiducia Riferimento normativo Ai sensi dell art. 84, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, la certificazione è rilasciata, su richiesta dell interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri. Natura del rapporto fiduciario. Per tecnico di fiducia si intende un professionista in possesso dei requisiti necessari per adempiere correttamente al mandato richiesto dalla legge italiana. La fiducia consiste pertanto nella verifica che i requisiti professionali del tecnico corrispondono alle indicazioni espresse dalla normativa. L Ufficio consolare informa i professionisti interessati circa le conseguenze civili e penali per false attestazioni. Accreditamento dei tecnici. Per ottenere l accreditamento il tecnico deve: a) possedere i requisiti giuridici per emettere la certificazione, requisiti che si concretizzano generalmente nell iscrizione al corrispondente ordine professionale (ingegneri o architetti); b) possedere i requisiti tecnico-professionali che, in base all ordinamento dello Stato in cui è stata realizzata l opera, sono necessari per certificare la medesima; c) conoscere la normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207) In materia di accreditamento del tecnico di fiducia è opportuno precisare che: - il requisito sub a) può ben ricomprendere quello sub b), assorbendolo interamente; - il requisito sub c) è autocertificabile da parte dell interessato con le modalità e le prescrizioni di cui all art. 3, d.p.r. 28/12/2000, n. 445; - è sempre possibile accreditare tecnici italiani, debitamente iscritti all Ordine professionale competente, nel qual caso il possesso dei requisiti summenzionati è realizzato implicitamente.

L ufficio Consolare provvede a custodire l elenco dei professionisti accreditati con il deposito del timbro e della firma per la verifica al momento della consegna del certificato da parte dell Impresa. Compatibilità e verifiche Il tecnico che emette il certificato non può essere: 1) Dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato; 2) Titolare a qualsiasi titolo, personalmente o come rappresentante di società, di un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato, con eccezione dei contratti per il rilascio delle certificazioni in parola; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato; 3) Titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o collegate con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato; 4) Congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei rappresentanti legali di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato. Le circostanze di cui sopra sono autocertificate dal professionista in allegato a ciascun certificato. All atto dell accreditamento del tecnico di fiducia, l Ufficio consolare verifica presso gli enti locali competenti (ordini professionali, Università) l autenticità dei requisiti prodotti secondo la norma locale (laurea, abilitazione, iscrizione all ordine). In caso negativo, oltre a rifiutare l accreditamento, è data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti. Laddove il professionista iscritto manifesti palese disconoscenza della norma di cui trattasi, ovvero risulti aver emesso certificazioni false o inesatte, ovvero risulti affetto da condizioni di incompatibilità, il medesimo è immediatamente cancellato d ufficio dall elenco dei tecnici accreditati; contestualmente è data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti italiane e locali. Compiti del tecnico di fiducia Il tecnico di fiducia deve compilare il modello B semplificato predisposto dall AVCP compilato in tutti i suoi campi, ove esistenti, sulla base delle informazioni desunte dall ispezione dell opera eseguita e dall esame dei documenti contrattuali e contabili dei lavori. In particolare, al tecnico di fiducia compete l individuazione, per l opera da certificare, delle categorie e classi di lavori con riferimento al DPR 207/2010 art. 61 e Allegato A; il modulo così compilato deve essere consegnato all impresa richiedente e all Ufficio consolare in formato elettronico e cartaceo datato, firmato e timbrato con gli estremi dell iscrizione all ordine professionale di appartenenza con allegata l autocertificazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità.

Si sottolinea che la certificazione in parola non costituisce, sotto alcun profilo tecnico o giuridico, documento sostitutivo del Certificato di collaudo statico né tecnico amministrativo. Se esiste un certificato di collaudo è acquisito agli atti del certificatore. Onorario del tecnico di fiducia L onorario del tecnico di fiducia della Sede è concordato direttamente tra il professionista e l impresa richiedente. Il tecnico di fiducia del Ministero degli esteri L elenco dei tecnici di fiducia del Ministero degli esteri è comunicato a tutte le Sedi consolari, che provvedono ad aggiungerli al proprio elenco di soggetti abilitati all emissione delle certificazioni. Il reclutamento dei tecnici di fiducia del Ministero degli esteri da parte delle Imprese per l emissione dei certificati avviene con le stesse modalità dei tecnici di fiducia delle Sedi, essendo unico l elenco dei soggetti abilitati per ciascuna Sede. Nel caso in cui il modello B semplificato sia compilato da un tecnico di fiducia del Ministero, il medesimo provvederà altresì direttamente all inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all articolo 8 del DPR 207/2010. -------- Appendice normativa D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento al Codice dei contratti pubblici Art. 84 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero (art. 23, d.p.r. n. 34/2000) 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. 2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero. 3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. 4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura

centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalità stabilite dall'autorità secondo i modelli semplificati sopra citati. 5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri. Art. 3, d.p.r. n. 445/2000 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'unione europea. 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. Allegati per i tecnici di fiducia: - avviso di istituzione elenco dei tecnici di fiducia della Sede [allegato 1] - modulo di richiesta di iscrizione all elenco dei tecnici di fiducia della Sede e dichiarazione circa le condizioni di incompatibilità [ allegato 2] - modulo di richiesta di cancellazione dall elenco dei tecnici di fiducia della Sede [allegato 2B] - modello nota di trasmissione CEL [allegato 4B] - dichiarazione circa le condizioni di incompatibilità da allegare a ciascun certificato [allegato 4C] - modello B semplificato [allegato B] Allegati per le imprese: - modello richiesta di invio elenco professionisti [allegato 4]