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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COMUNE DI CUPRA MARITTIMA Anno 2012 Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25/09/2012. INDICE Art. 1 - Oggetto 3 Art. 2 - Presupposto dell'imposta 3 Art. 3 - Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili 3 Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 4

Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 4 Art. 6 - Agevolazioni 4 Art. 7 - Riduzioni 5 Art.7 bis Esenzioni ed altre forme di agevolazione 6 Art. 8 - Aree fabbricabili divenute inutilizzabili 6 Art. 9 - Versamenti 6 Art. 10 Versamenti effettuati da contitolare 6 Art. 11- Attività di controllo ed interessi moratori 7 Art. 12 - Rimborsi e compensazioni 7 Art. 13 - Attività di recupero 7 Art. 14 - Incentivi per attività di controllo (cancellato) 7 Art. 15 - Versamenti minimi 7 Art. 16 Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento 7 Art. 17 Riscossione coattiva 8 Art. 18 Entrata in vigore del Regolamento 8

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Art. 1 - OGGETTO 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 e confermata dall art.14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, disciplina l applicazione dell imposta municipale propria di cui all articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. 3. In detto Regolamento il Comune tiene conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all interno del territorio dell Ente e assicura la gestione dell imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell azione amministrativa. Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA 1. Presupposto dell imposta, ai sensi dell art. 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011, è il possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, ivi compresa l abitazione principale e le relative pertinenze, nonché i terreni incolti. Art. 3- DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI a) Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali senza rendita F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità Ente Urbano per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell applicazione dell IMU., da moltiplicare per la volumetria realizzabile; b) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. c) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. d) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. e) Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell attività agricola si intendono i fabbricati di cui all articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Art. 4 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l attività di controllo dell ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Art. 5 - AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI 1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all allevamento di animali. L agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. 2. Nel caso in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; art.6 AGEVOLAZIONI 1. Sono soggette alla stessa aliquota e alle detrazioni previste per l abitazione principale: a) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione. b) Le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; c) Sono altresì soggette al trattamento dell abitazione principale ai soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Art.7 RIDUZIONI 1. L imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni. 2. Al fine dell applicazione della agevolazione di cui sopra, le caratteristiche di fatiscenza e non utilizzabilità del fabbricato, sono determinate nel modo seguente: a) L immobile deve necessitare, al fine del suo utilizzo, di interventi di recupero come definito ai sensi dell' art. 31 lett. b) c) e d) della L. 457/78: - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia b) L immobile non deve essere di fatto utilizzato. 5. La dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, redatta in carte semplice, deve contenere: a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente; b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi; c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato; d) la perizia di inabitabilità od inagibilità; e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo, con deposito di cauzione, se specificatamente richiesto. 6. In alternativa, la sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità, così come previste dalla vigente normativa, può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.l5, entro il termine prescritto per la presentazione della denuncia. 7. II contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero, se antecedente la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente. 8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Art. 7 bis ESENZIONI ED ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE 1. Sono esenti dall imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e dagli stessi direttamente utilizzati. 2. Si applicano le esenzioni previste dall articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92. Art. 8 - AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI 1. Su richiesta dell interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell imposta. 2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all abuso. 3. Il rimborso è pari alla differenza tra l imposta versata sul valore venale dell area edificabile e l imposta che sarebbe dovuta sulla base de reddito dominicale del terreno. 4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l ultimo acquisto a titolo oneroso dell area stessa. 5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. Art. 9 - VERSAMENTI 1. L imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale. 2. Il pagamento dell Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo. Art. 10 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE 3. I versamenti dell imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all ente impositore.

Art. 11 ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI 1. L attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 3. Si applicano le sanzioni previste dagli art. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 e successive modifiche e integrazioni. Art. 12 RIMBORSI E COMPENSAZIONE 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall art. 10, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione dell eseguito versamento. 3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12. 5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.. Art. 13- ATTIVITÀ DI RECUPERO 1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta non supera euro 12,00. Art. 14 (cancellato). Art. 15 - VERSAMENTI MINIMI 1. L imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all imposta complessivamente dovuta per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Art. 16 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la

sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. 2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo. 3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l ultimo estratto conto disponibile e l estratto conto dell anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito. 4. In caso di mancato pagamento di una rata: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; c) l'importo non può più essere rateizzato. Art. 17 RISCOSSIONE COATTIVA. 1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante: a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 ; b) sulla base dell ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. 2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni; 3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l avviso di liquidazione o l avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2012.