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Transcript:

RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,01 marzo 2004 Oggetto: Istanza di nterpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Utilizzo da parte delle società personali del credito d imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con l istanza d interpello di cui all oggetto, concernente l esatta applicazione dell articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato esposto il seguente QUESITO La YZ, in data 10 marzo 2003, ha inoltrato istanza per l ammissione all agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all art. 8 della legge n. 388 del 2000, con esito positivo. L investimento programmato, relativo alla costruzione di un immobile, sarà realizzato in parte nel 2003, per 105.000 euro, e in parte nel 2004, per 365.000 euro. In totale il credito d imposta spettante sarà pari a circa 200.000 euro. Ai sensi delle modifiche apportate alla disciplina del credito d imposta in argomento dall art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l utilizzo del bonus, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l istanza e, in ogni caso, nel rispetto dei seguenti limiti: da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 30 per cento nell anno di presentazione dell istanza, e da un minimo del 60 per cento ad un massimo del 70 per cento, nell anno successivo. Nella fattispecie, i limiti annuali progressivi di utilizzo del credito d imposta sono i seguenti:

2 o anno 2003, da un minimo di 40.000 euro circa ad un massimo di 60.000 euro circa; o anno 2004, fino ad un minimo di 120.000 euro circa ed un massimo di 140.000 euro circa, sulla base, rispettivamente, di un utilizzo in misura minima o massima del credito maturato nell anno precedente; o anno 2005, utilizzo della restante parte del credito maturato fino al totale di 200.000 euro circa. Detti limiti vanno comunque raffrontati con il credito effettivamente maturato anno per anno in relazione alla realizzazione dell investimento. Nella fattispecie, la società realizza nel 2003 circa il 22 per cento dell investimento, maturando circa 45.000 euro di bonus, mentre nel 2004 realizza la restante parte dell investimento, maturando i restanti 155.000 euro di bonus. Riguardo alle modalità di utilizzo del credito d imposta da parte delle società di persone, l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 120 del 18 aprile 2002, ha chiarito che è possibile trasferire il credito d'imposta ai soci della società in proporzione alla partecipazione agli utili. L attribuzione del credito d imposta ai soci deve risultare dalla dichiarazione dei redditi della società ed i soci potranno utilizzare in compensazione la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione. Con riferimento al credito d imposta maturato e da utilizzare nell anno 2003, la società intende attribuire una parte di esso ai soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione ed utilizzare in proprio la restante parte fino a capienza di 40.000 euro, corrispondente alla quota minima di credito da utilizzare obbligatoriamente nel medesimo anno. La società istante chiede di sapere se in tale situazione può ritenersi comunque soddisfatta la condizione di utilizzo minimo per il 2003 del credito d imposta così come richiesto dalla legge. SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE

3 La società istante ritiene che nella situazione descritta la condizione di utilizzo minimo del credito d imposta per il 2003 risulta soddisfatta, in quanto l attribuzione del credito d imposta ai soci equivale all utilizzo effettivo dello stesso da parte della società. Pertanto, la società compilerà la sezione relativa all agevolazione in esame del quadro RU del modello Unico Società di persone per il periodo d imposta 2003, indicando nel campo Compensazione D.Lgs. n. 241/97, oltre alle compensazioni effettuate dalla stessa fino al 31 dicembre 2003, anche l importo del credito d imposta attribuito ai soci. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Le modifiche apportate alla disciplina dell agevolazione in argomento dall art. 62 della legge n. 289 del 2002, nel senso di contenere entro limiti e cadenze temporali prefissate sia la realizzazione degli investimenti programmati, sia le modalità di effettivo utilizzo del bonus maturato, sono evidentemente finalizzate nell intenzione del legislatore a garantire un migliore e puntuale monitoraggio delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dello Stato in relazione all agevolazione. In tale contesto, quindi, i limiti imposti dalla norma devono essere considerati essenziali ed inderogabili, e devono essere riferiti, come già rilevato nella circolare n. 32 del 3 giugno 2003, all effettiva realizzazione dell investimento ed all effettivo utilizzo in compensazione del credito maturato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Nella fattispecie prospettata, l attribuzione ai soci del credito d imposta maturato nel 2003, non può costituire utilizzo dello stesso computabile ai fini del rispetto dei limiti di utilizzo imposti dalla legge per il medesimo anno. Si osserva, infatti, che la società attribuisce ai soci il credito d imposta maturato nel 2003 in occasione della dichiarazione dei redditi che presenterà nell anno successivo. Solo dopo avere acquisito il credito d imposta nella propria dichiarazione, i soci potranno utilizzarlo in compensazione. Di conseguenza,

4 l utilizzo effettivo del credito d imposta attribuito ai soci, non può che realizzarsi nel corso del 2004. Il rispetto dei limiti di utilizzo del credito d imposta maturato nel 2003, quindi, deve essere verificato solo con riferimento alla società di persone. Questa dovrà compensare in proprio, entro il 31 dicembre 2003, almeno il 20 per cento del bonus maturato. Atteso che il credito attribuibile ai soci nella dichiarazione dei redditi per il 2003, presentata entro il 31 ottobre del 2004, è quello maturato dalla società nel corso del 2003, ne consegue che la società può attribuire ai soci solo l importo maturato che eccede il limite del 20 per cento che è tenuta ad utilizzare in proprio. Il credito d imposta attribuito ai soci nella dichiarazione dei redditi di cui sopra, potrà essere computato ai fini del rispetto dei limiti minimi e massimi di utilizzo del credito per l anno 2004 e ciò a condizione che i soci utilizzino in compensazione il credito loro attribuito entro il 31 dicembre 2004. Le stesse considerazioni valgono anche con riferimento al credito maturato dalla società negli anni successivi, riferito al medesimo investimento agevolato. Nei prospetti che seguono, con riferimento alla situazione esposta nell istanza, sono indicati anno per anno i limiti massimi di credito attribuibile ai soci ed i corrispondenti limiti minimi di utilizzo in compensazione che dovranno essere rispettati affinché la società non decada dal diritto all agevolazione. Anno 2003 Investimento realizzato nell anno 105.000 (22,34 % del totale) Credito maturato nell anno 44.625 Utilizzo minimo della società 39.950 (20 % del totale) Credito attribuibile ai soci nell anno = Anno 2004 Investimento realizzato nell anno 365.000 (77,66% del totale) Credito maturato nell anno 155.125 Credito residuo 2003 attribuibile ai soci 4.675 (60% del totale)

5 Utilizzo minimo della società 75.225 (l utilizzo in compensazione del credito attribuito ai soci nella dichiarazione presentata nel 2004, e del corrispondente credito minimo che deve essere utilizzato in proprio dalla società, deve avvenire entro il 31.12.2004) Anno 2005 Investimento realizzato nell anno = Credito maturato nell anno = Credito residuo 2004 da utilizzare nell anno 79.900 (l utilizzo in compensazione del credito residuo del 2004, attribuibile ai soci nella dichiarazione da presentare nel 2005 o utilizzabile in proprio dalla società, deve avvenire entro il 31.12.2005) La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.