REGOLAMENTO DELLE DETERMINAZIONI (Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 30.01.1997 e successivamente modificato con atto di Assemblea n. 9 del 22.04.11) Art. l Definizione La determinazione è l'atto formale con il quale i dipendenti, individuati nel regolamento di contabilità ed indicati nel successivo articolo, pongono in essere gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell Ente, che sottendono o meno impegni o liquidazioni di spesa. Le determinazioni che non sottendono atti di spesa indicate a titolo non tassativo nell'allegato elenco, potranno essere assunte anche senza le formalità di cui al presente Regolamento. Art. 2 Soggetti competenti Sono competenti a sottoscrivere le determinazioni di cui ai precedenti articoli i dirigenti ed i responsabili degli obiettivi individuati dal PEG. Sono inoltre competenti a sottoscrivere i predetti atti i funzionari che sostituiscono i dirigenti nonché gli altri soggetti individuati ai sensi del regolamento di contabilità Art. 3 Istruttoria I funzionari di cui all art. 2, sono responsabili dell'istruttoria delle determinazioni. Verificano che le medesime non siano in contrasto cori le norme di legge e con quelle dello statuto e dei regolamenti, oltre che con eventuali deliberazioni dalle quali prendono origine. Nessuna determinazione può essere adottata senza sufficiente istruttoria che deve tendere ad acquisire e valutare tutti i. presupposti di fatto e i dati necessari per la sua emanazione. Art. 4 Motivazione Ai sensi dell'art. 3 della legge 3.8.90, n. 241, la determinazione deve essere motivata. Essa deve indicare: a) i presupposti di fatto; b) le ragioni giuridiche, che hanno determinato il provvedimento; e) le risultanze dell'istruttoria poste in relazione con i presupposti di fatto e con le ragioni giuridiche. La motivazione deve riportare la valutazione dei fatti e degli interessi coinvolti dal provvedimento secondo i principi di logicità, correttezza amministrativa e buon andamento. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso
disponibile, a norma della legge 241/1990 anche l'atto cui esso si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l autorità cui è possibile ricorrere. Art. 5 Forma e sottoscrizione La determinazione, per la sua esistenza, deve essere redatta in forma scritta dal dipendente competente che la sottoscrive. Art. 6 Determinazioni recanti atti di impegno Le determinazioni di impegno devono riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Dall apposizione di tale visto decorre la loro esecutività. Art. 7 Atti di liquidazione La liquidazione avviene mediante Atto di Liquidazione del Dirigente del Settore che ha gestito la spesa, secondo le indicazioni del Regolamento di Contabilità, ed è redatto e controfirmato dal Responsabile del procedimento che ne attesta così la regolarità. Ogni Atto di liquidazione è numerato e datato progressivamente, con una numerazione distinta da quella delle Determinazioni Dirigenziali. L'Atto di Liquidazione deve indicare: - Il Beneficiario; - Il Numero e la data della fattura che si liquida, se documento presente; - L'importo liquidato; - Il capitolo di spesa, con il numero di impegno e l'esercizio di provenienza; - La determinazione con la quale si è impegnata la somma; - Gli eventuali codici CUP (codice unico di progetto) e CIG (codice identificativo della gara). Le fatture o altri documenti equivalenti che fanno capo ad uno stesso beneficiario o relativi ad un medesimo centro di costo possono essere liquidati in un unico Atto di Liquidazione. Gli Atti di Liquidazione vengono trasmessi al Servizio finanziario che controlla la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, rende esecutivo l'atto disponendone il pagamento ed archivia gli atti. Non è necessaria la pubblicazione degli Atti di Liquidazione. Art. 8 Raccolta e pubblicazioni Le determinazioni sono raccolte e progressivamente numerate con l'individuazione dell'ufficio
di provenienza in un apposito registro della cui tenuta risponde l'ufficio segreteria. Le determinazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo dell'ente per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Le determinazioni sono immediatamente eseguibili. Nel corso di ogni seduta della Giunta Esecutiva il Segretario provvederà a dare comunicazione delle determinazioni che sono state adottate. Art. 9 Autotutela Le determinazioni possono essere integrate, revocate ed annullate dal dirigente secondo i principi propri dell'atto amministrativo. Se chi ha adottato l'atto ritiene una propria determinazione illegittima, può ritirarla, esercitando il potere di annullamento d'ufficio, tramite altra determinazione, nella quale siano indicati concreti e attuali motivi di pubblico interesse che rendono necessaria la caducazione degli effetti dell'atto illegittimo e il vizio di legittimità accertato. Art. l0 Revoca ed annullamento La determinazione deve espressamente menzionare la precedente determinazione che intende revocare, modificare o annullare. L'intento di sostituire in tutto o in parte l'atto precedente deve risultare in modo chiaro. Il potere di autotutela, se incide su posizioni giuridiche del privato consolidate, può essere esercitato indicando l'interesse pubblico concreto ed attuale da tutelare in comparazione con il pregiudizio arrecato al privato. Art. 11 Impugnazione La determinazione impugnata mantiene la sua esecutività fino al suo annullamento. La pendenza all'impugnativa non sospende gli effetti della determinazione, salvo eventuale; sospensione giurisdizionale. Le opposizioni presentate all'amministrazione avverso le determinazioni hanno il valore di semplice denuncia. Art. 12 Avocazione Le determinazioni non sono soggette ad avocazioni da parte del Presidente e degli organi politici.
Elenco determinazioni di competenza dei dirigenti prive di impegno di spesa Individuazione del responsabile del procedimento. Presa d'atto assunzione servizio. Concessione di aspettativa. Certificazioni di stato di servizio. Attribuzione di funzioni temporanee di qualifica superiore. Mobilità interna al settore con trasferimento ad altra unità organizzativa. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio. Certificati provvisorio, d'idoneità, di conferma, di negazione e di decadenza ex L. 604/54 (agevolazioni tributarie proprietà contadina). Certificato di esistenza di azienda agricola ai fini IVA. Atti di concessione di contributi in conto capitale e nulla osta relativi a mutui e prestiti agevolati oggetto di deliberazione. Licenze di trebbiatura meccanica. Attestati alle banche di decadenza o non decadenza a agevolazioni finanziarie. Pareri alle banche per prestiti di conduzione e dotazione, nonché lettere di segnalazione di procedure anomale. Provvedimenti di autorizzazione per il vincolo idrogeologico.
Elenco di altri provvedimenti a firma dei dirigenti e funzionari Individuazione dipendenti competenti a ricevere ed autenticare dichiarazioni sostitutive e copie di atti. Provvedimenti inerenti l'astensione obbligatoria e facoltativa per maternità. Congedo ordinario. Congedo speciale. Congedo straordinario. Concessione di permessi ai dipendenti. Comunicazioni inerenti infermità ed infortunio. Avviso di gara inerente pubblici lavori, forniture o servizi. Invito a gara per pubblici lavori, forniture o servizi. Comunicazioni esito gara. Lettere di accompagnamento per l'invio di copie di deliberazioni. Comunicazioni di preavviso di sopralluoghi aziendali.
GLM\Documenti\REGOLAME\REGDETERMINAZIONI2011.DOC