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SENATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA (N. 678) DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BARSACCHI, CIPELLINI, PITTELLA, FOSSA, SIGNORI, FERRALASCO e SPINELLI COMUNICATO ALIA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1980 Soppressione dell'ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche ONOREVOLI SENATORI. Alla previdenza e alla assistenza delle ostetriche iscritte negli albi professionali provvede, ai sensi della legge 16 agosto 1962, n. 1417, un apposito ente: l'enpao. A tale ente le iscritte sono tenute a versare un contributo annuo di lire 30.000, destinate in parte (25.000) alla gestione previdenza e in parte (a 5.000) alla gestione assistenza. La riscossione di questi contributi avviene secondo le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette. Inoltre il finanziamento dell'enpao è assicurato dal gettito delle marche previdenziali (di lire 500) sui certificati di assistenza al parto. Alle ostetriche è assicurato un trattamento di previdenza consistente in pensioni di vecchiaia (al compimento di 65 anni, con almeno 10 anni di contribuzione, ovvero a qualunque età con 40 anni di contribuzione) e pensioni di invalidità. Il trattamento di assistenza alle iscritte da almeno un biennio e alle pensionate che non ne godano ad altro titolo, consiste essenzialmente nell'erogazione di un sussidio giornaliero e nel concorso nelle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricoveri ospedalieri od interventi chirurgici, nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione, oltre che in assegni funerari, di natalità e per cure termali. La misura delle prestazioni assistenziali è fissata annualmente dall'ente in base ai limiti di stanziamento del bilancio preventivo. Attualmente le oltre 5.000 ostetriche pensionate fruiscono di una pensione che varia da 12.000 a 22.000 lire mensili e di prestazioni assistenziali irrisorie. In questa mortificante situazione versano le ostetriche libere professioniste, il cui numero si va sempre più assottigliando per il TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) ~ 2-3-4

Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 678 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI graduale assorbimento negli enti assistenziali e nelle strutture ospedaliere. Di qui, l'urgenza tenuto conto che ormai la maggioranza delle ostetriche, lavorando alle dipendenze di enti pubblici, gode di altre prestazioni ed è soggetta ad altri contributi e considerate le linee della riforma sanitaria di una modificazione del meccanismo attuale che assicuri la piena tutela previdenziale ed assistenziale alle poche ostetriche libere professioniste attraverso l'inps, superando il farraginoso sistema dell'enpao e del doppio trattamento per le ostetriche dipendenti. A tanto è volto il presente disegno di legge, che si inserisce nella logica della omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali e, in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria, anche di quelli di malattia e che, in linea con le direttive della legge 20 marzo 1975, n. 70, permette di sopprimere un ente che ormai si rivela inutile, se non dannoso. Basti al riguardo considerare che, di contro al mortificante trattamento previdenziale ed assistenziale delle ostetriche, l'ente al 31 dicembre 1975 aveva aumentato e capitalizzato ben 8.500 milioni di lire sotto forma di beni mobili, immobili, azioni e depositi bancari. La normativa proposta prevede: l'elevazione delle attuali pensioni fino a raggiungere i minimi dei trattamenti erogati dall'inps e ora fissati in lire 103.300 mensili (articolo 1), con il loro costante adeguamento; la soppressione e la messa in liquidazione dell'enpao con la devoluzione delle relative attività e passività all'inps - gestione speciale degli esercenti attività commerciali (articoli 2 e 3); l'accollo dell'obbligo delle prestazioni mutualistiche rispettivamente da parte dell'inps per la pi-evidenza e delle casse mutue per gli esercenti attività commerciali per l'assistenza (articolo 4); l'equiparazione dei trattamenti assistenziali e previdenziali a quelli previsti per i commercianti (articoli 5 e 6); il riconoscimento dei periodi di contribuzione versati all'enpao nella nuova posizione assicurativa con il diritto all'eventuale riscatto anche degli anni di studio (articolo 7); il rimborso dei contributi versati o la liquidazione di una rendita integrativa per le ostetriche pubbliche dipendenti, già obbligatoriamente iscritte all'enpao (articolo 8); l'abolizione delle marche sui certificati di assistenza al parto, anche per la dubbia costituzionalità delle stesse (articolo 9); ed infine l'abrogazione di tutta la normativa relativa al precedente regime mutualistico (articoli 10 e 11). Nella convinzione che l'iniziativa si inserisca nelle linee dell'armonizzazione e della omogeneizzazione dei trattamenti mutualistici in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, si propone all'approvazione del Senato il seguente disegno di legge.

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 678 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. Dal 1 luglio 1979 l'importo di tutte le pensioni a carico dell'ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO), comprensivo della quota di maggiorazione stabilita dall'articolo 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, è elevato a lire 103.300 mensili. L'articolo 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, è abrogato. La pensione, nella misura di cui al primo comma, spetta alle iscritte all'enpao che godono di trattamento pensionistico a carico dell'ente e a tutte le iscritte che hanno conseguito il diritto alla pensione entro il 30 giugno 1979, tranne i soggetti che hanno titolo ad altro trattamento diretto di pensione. Art. 2. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, riordinato con legge 16 agosto 1962, n. 1417, è soppresso e cessa dalle proprie funzioni il 1 luglio 1979. Alla liquidazione dell'ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche provvede l'ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Nei confronti dell'enpao si applica l'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Art. 3. Il patrimonio mobiliare, immobiliare, i diritti attivi e passivi e le riserve della gestione ENPAO sono trasferiti all'inps - gestione speciale degli esercenti attività commerciali.

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 678 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 4. Dal 1 luglio 1979 l'erogazione del trattamento previdenziale a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è effettuata dalla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche e integrazioni, e l'assicurazione contro le malattie è prestata dalle casse mutue per gli esercenti attività commerciali ai sensi delle leggi 27 novembre 1960, n. 1397, e 23 dicembre 1978, n. 833. Art. 5. A decorrere dal 1 luglio 1979 l'importo mensile delle pensioni spettanti ai soggetti indicati dall'articolo 1 è pari alla misura del trattamento minimo erogato ai titolari di pensione a carico della gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 6. A decorrere dal 1 luglio 1979 le ostetriche iscritte negli albi dei collegi provinciali ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono inserite tra i soggetti aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali di cui alle leggi 27 novembre 1960, n. 1397, e 23 dicembre 1978, n. 833, a condizione che non esplichino attività di lavoro dipendente che comporti l'iscrizione a forme di assistenza e di previdenza obbligatorie. La Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è integrata da una rappresentante della categoria designata dal collegio provinciale delle ostetriche.

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 678 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 7. Alle ostetriche aventi diritto all'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi del precedente articolo 6 sono riconosciuti utili, ai fini delle prestazioni previdenziali stabilite dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, i periodi di contribuzione versati all'ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche. Ferme restanti le altre condizioni previste dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di età per il conseguimento del diritto sono fissati al compimento del 55 anno a decorrere dal 1 luglio 1979. Alle ostetriche, iscritte negli albi dei collegi provinciali ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono estesi i benefici previsti dall'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, relativi al riscatto degli anni di studio. Art. 8. Le ostetriche che alla data del 1 luglio 1979 non siano nelle condizioni per avere titolo all'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi del precedente articolo 6, possono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, optare per il rimborso integrale dei contributi versati all'enpao ovvero richiedere la continuazione volontaria dei versamenti dei contributi all'inps, con diritto a percepire il trattamento pensionistico integrativo, in aggiunta alla pensione ordinaria e alle condizioni previste dalla presente legge. Art. 9. È abolita l'applicazione della marca sui certificati di assistenza al parto, prescritti dal secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128,

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 678 LEGISLATURA Vili DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, prevista dall'articolo 23 della legge 16 agosto 1962, n. 1417. Art. 10. Sono abrogate le norme dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 661. Art. 11. È abrogata ogni altra legge e norma in contrasto e non compatibile con la presente legge.