ENTE REGIONALE RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE



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ENTE REGIONALE RISERVA NATURALE LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE OGGETTO: REGOLAMENTO PER L INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA E RINSELVATICHITA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE. Art. 1 All interno del territorio della Riserva, in attuazione del comma n. 1 dell art. 34 della L.R. 29/97, vengono indennizzati i danni causati dalla fauna selvatica e rinselvatichita, alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico previo accertamento e valutazione del danno medesimo. Il presente Regolamento si applica esclusivamente nei territori compresi nel perimetro della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile. Art. 2 Chiunque subisca un danno e intenda avvalersi dell indennizzo previsto dal seguente regolamento dovrà presentare agli uffici amministrativi dell Ente Regionale Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile apposito modulo di denuncia di danno reperibile presso gli uffici con sede in via Manzoni 10 (all.to A) e sul sito internet www.riservalaghi.org, allegando quanto specificatamente richiesto dal presente regolamento. Le domande di indennizzo dovranno pervenire all Amministrazione dell Ente Regionale Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile entro e non oltre tre giorni dall evento dannoso, complete sia nelle dichiarazioni che negli allegati, elencati all art. 19 del presente regolamento, qualora la documentazione risultasse incompleta l Ufficio competente provvederà a richiedere la regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre giorni quindici dalla ricezione della domanda, pena l archiviazione della pratica. Art. 3 Sono risarcibili le seguenti tipologie di prodotti danneggiati: a) Colture erbacee: Impianti di prati pascoli; Colture foraggere, cerealicole; Colture orticole; b) Colture arboree: Frutteti, Vigneti. c) Danni al seguente bestiame (solo in caso di morte) Bovini, equini, ovicaprini. Art.4 L Amministrazione dell Ente Regionale Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile provvederà all accertamento ed alla stima dei danni, tramite personale tecnico in servizio presso l ufficio competente o tramite tecnici esterni abilitati, ovvero avvalendosi della collaborazione dei Servizi tecnici dell Amministrazione provinciale competente per territorio, del servizio Veterinario della ASL per i danni al patrimonio zootecnico, del Settore Decentrato Agricoltura della Regione

Lazio per danni alle coltivazioni agrarie. I sopralluoghi per la verifica dei danni denunciati, avverranno entro giorni 15 decorrenti dalla presentazione della domanda. Art. 5 Per i danni verificatisi successivamente all accertamento del tecnico incaricato dall Ente Regionale Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, sullo stesso terreno e per la stessa coltura, nessun sopralluogo verrà effettuato e quindi nessun indennizzo riconosciuto se non previa presentazione di nuova istanza, nel rispetto dei tempi di cui sopra, fermo restando che i danni precedentemente stimati verranno detratti dalla stima successiva. Art. 6 Nessun sopralluogo verrà effettuato e quindi nessun indennizzo verrà corrisposto ove sia impossibile valutare il danno qualora per avverse condizioni atmosferiche non sia possibile effettuare i sopralluoghi in tempi utili o qualora il raccolto sia già stato effettuato. Art. 7 Nessun sopralluogo verrà effettuato e nessun indennizzo riconosciuto qualora il prodotto non venga raccolto nel normale periodo come stabilito nel calendario previsto dalla Delibera di Giunta Consortile n. 27/02. Art. 8 Le richieste di indennizzo danni avvenuti fuori dal territorio della Riserva Naturale dovranno essere rivolte ai relativi Enti territoriali competenti. Qualora in fase di sopralluogo venisse accertato che la liquidazione dei danni denunciati sia di competenza di altri soggetti o i danni siano inesistenti, al richiedente verranno addebitate le spese sostenute per il sopralluogo. Art. 9 Danni alle colture Cerealicole, Foraggere ed ai prati - pascoli causati alla semina: 1) Qualora il danno accertato risulti interessare una quota superiore al 60% della superficie investita dalla coltura danneggiata deve essere ammessa la risemina. In tal caso l indennizzo è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera necessaria al ripristino della coltivazione. Tale indennizzo avverrà possibilmente a presentazione da parte dell interessato di fatture attestanti l acquisto delle sementi stesse. 2) Nel caso in cui il danno interessi meno del 60% della superficie investita dalla coltivazione l indennizzo viene calcolalo sulla base di: Valutazione economica del prodotto sul campo fornita dai mercuriali della Camera di Commercio con riferimento all epoca di raccolta; Entità della superficie danneggiata; Produzione media zonale. 3) Nel caso in cui l interessato si rifiuti o per qualsiasi motivo ritardi l operazione di risemina tanto da compromettere le risemina stessa verranno risarcite soltanto le spese sostenute (sementi, concimi, trattamenti e lavorazioni). 4) Nel caso in cui la risemina non possa essere effettuata per avverse condizioni atmosferiche verrà corrisposto l indennizzo del prodotto considerato maturo, detraendo dal valore

stimato della produzione media probabile il costo delle spese di raccolta e condizionamento non sostenute. Art.1O Gli indennizzi dei danni da fauna selvatica a colture in corso di maturazione verranno liquidati sulla base delle tabelle mercuriali stabilite dalle camere di commercio territorialmente competenti, detratte le spese non sostenute. Art. 11 Qualora il danno venga causato in fase intermedia, l indennizzo sarà commisurato alle spese colturali sostenute fino al momento del danno, al netto della quota valutata utile per colture praticabili in sostituzione. Nel caso di danno al cotico erboso, verrà corrisposto un indennizzo equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino, secondo il prezziario regionale e non sono ammesse domande e quindi riconosciuti indennizzi qualora, nell arco della stessa annata agraria, si siano verificati danni nello stesso punto di quelli precedenti. Art. 12 Non sono ammessi ad indennizzo i danni qualora gli stessi in base alla stima risultino inferiori a 103,30 e se il tecnico in fase di sopralluogo accerti lo stato di abbandono del fondo (coltura non in attualità di coltivazione). Art. 13 I danni alle colture orticole, siano essi destinati alla commercializzazione che all autoconsumo verranno indennizzati in base alla superficie danneggiata, prezzo del prodotto e produzione media zonale. Art. 14 Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione (frutteti, vigneti). Qualora il danno sia tale da consigliare la sostituzione delle piante, l ammontare dell indennizzo viene calcolato sulla base del costo delle sostituzioni messe a dimora, incrementato di un valore calcolato sulla base dei criteri precedenti, pari alla perdita del prodotto. L indennizzo avverrà previa presentazione di fatture attestanti l acquisto delle sostituzioni e a dimostrazione dei lavori eseguiti. Art. 15 Danni alle produzioni zootecniche: per i danni alle produzioni zootecniche deve intendersi la perdita definitiva di animali da allevamento per aggressione della fauna selvatica. I danneggiati sono tenuti a convocare tempestivamente il Veterinario della ASL. L interessato dovrà presentare a questo Ente le certificazioni del servizio veterinario della ASL attestanti la specie che lo ha determinato, e l avvenuta distruzione, e la denuncia dei danni resa alla stazione Carabinieri territorialmente competente. L indennizzo è determinato sulla base dei mercuriali della Camera di Commercio con riferimento al periodo in cui si è verificato il danno. Art.16 Danni ai rimboschimenti fino a tre anni dall impianto.

Se si verifichi la necessità di sostituzioni parziali nella piantagione danneggiata l indennizzo viene calcolato sulla base del costo delle piante e manodopera per messa a dimora, fermo restando che la liquidazione avverrà a presentazione di fatture attestanti l acquisto delle piante stesse, ed a dimostrazione del lavoro eseguito. Art. 17 Superati i termini relativi ai tempi stabiliti per l accertamento da parte dei tecnici incaricati dall amministrazione di cui all art. 4 del presente regolamento, possono essere presentate, da parte dei soggetti interessati, perizie di parte asseverate da tecnici iscritti agli albi professionali da esaminare dall Ufficio Tecnico della Riserva. Art. 18 (da rivedere) Le richieste di indennizzo verranno liquidate in ordine di arrivo. Qualora la Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile esaurisca l apposita somma iscritta nel Bilancio dell anno in corso e non possa accertare maggiori entrate su detto capitolo, potrà derogare da tempi previsti di 90 gg. per la liquidazione e rimandare l erogazione dell indennizzo alla disponibilità di bilancio dell anno successivo, senza che il danneggiato possa pretendere alcuna maggiorazione. Art. 19 Nelle domande in carta semplice dovranno essere specificati: Dati anagrafici completi di residenza, codice fiscale e numero telefonico; Dati catastali; Luogo e data dell evento dannoso; Tipo di produzione danneggiata o di impianto; La quantità o stima del danno; Le caratteristiche del danno in relazione alle specie che lo hanno causato: Dovrà inoltre essere dichiarato: Che i danni sono avvenuti all interno del territorio della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile; Di non aver richiesto nè ottenuto alcun indennizzo da altri Enti ed associazioni per i danni denunciati; Che il danno è stato causato da fauna selvatica; Di non aver ucciso gli animali che hanno causato il danno denunciato; Il richiedente dovrà allegare i seguenti documenti (nel caso di danni alle colture): a) Copia autentica dell atto dal quale risulti il titolo di proprietà, possesso o detenzione del fondo o autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente; b) Planimetria catastale in scala 1:2000; c) Visura catastale; d) Eventuale documentazione fotografica. Il richiedente dovrà allegare i seguenti documenti (nel caso di danni al bestiame): e) Atto di proprietà o autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente attestante la proprietà del bestiame interessato dai danni; e) Certificazione dei servizio veterinario della ASL attestante la specie che ha causato il danno e l avvenuta distruzione, qualora si tratti di danni al patrimonio zootecnico; f) Denuncia di danno subito alla stazione dei Carabinieri territorialmente competente qualora si tratti di danni al patrimonio zootecnico;

g) Eventuale documentazione fotografica. Art. 20 Le richieste di sopralluogo saranno evase in ordine di arrivo, sarà ammessa deroga per accertate necessità/opportunità oggettive, per richieste di sopralluogo anche se pervenute successivamente ad altre giacenti, il tutto rispetto ai tempi di raccolta e alla zona di intervento dei tecnici incaricati. Il personale incaricato ad effettuare i sopralluoghi provvederà a convocare telefonicamente l interessato. Art. 21 Sono indennizzabili: 1) Chi a seguito della richiesta di fornitura in comodato d uso gratuito delle reti elettrificate, con le relative batterie di alimentazione ed i paletti di sostenimento in materiale isolante, ha provveduto all istallazione delle stesse reti elettrificate ed all opportuna manutenzione. 2) Chi pur avendo effettuato regolare domanda di ottenimento del materiale di protezione, non ha ottenuto la fornitura dello stesso in quanto non rispondente ai criteri di assegnazione applicati dalla Riserva. 3) Coloro i quali abbiano provveduto a comunicare alla Riserva l avvenuta istallazione in maniera autonoma e privata delle previste protezioni a norma, su cui l ente si riserva di effettuare sopralluoghi tramite il personale a disposizione, atti a verificare l ottimale funzionamento delle recinzioni. Art. 22 Non sono indennizzabili: 1) Coloro che presentino domanda di indennizzo senza aver presentato presso questo Ente richiesta per la fornitura in comodato d uso gratuito delle reti elettrificate. 2) Coloro i quali, pur avendo ricevuto dall Ente in comodato d uso gratuito, le reti elettrificate, non abbiano provveduto alla loro corretta manutenzione.