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POLITICA PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI LIQUIDITA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI REGOLE INTERNE DI NEGOZIAZIONE POLITICA DI VALUTAZIONE E PRICING BANCA DI FORLÌ CREDITO COOPERATIVO Documento approvato dal Consiglio di

2 Indice 1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 3 1.1. OBIETTIVI E CONTENUTO 3 1.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3 2. ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO 5 3. POLITICA PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI LIQUIDITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 6 3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE 6 3.2. DETERMINAZIONE DEL GRADO DI LIQUIDITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 6 3.3. REQUISITI DI TRASPARENZA EX ANTE ED EX POST 9 4. REGOLE INTERNE DI NEGOZIAZIONE 12 4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE 12 4.2. AGGIORNAMENTO, SOSPENSIONE O REVOCA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 13 4.3. MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 14 5. POLITICA DI VALUTAZIONE E PRICING 16 5.1. INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI E DELLE RELATIVE FONTI DA UTILIZZARE 16 5.2. DETERMINAZIONE DEGLI SPREAD DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI 16 5.3. DETERMINAZIONE DEI MARK-UP IN FASE DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI 17 5.4. VALORIZZAZIONE DEI TITOLI SUL MERCATO SECONDARIO 17 5.4.1. DETERMINAZIONE DEL FAIR VALUE 17 5.4.2. DETERMINAZIONE DEL MARK UP 19 5.5. GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI STRESS DI MERCATO 20 6. CONTROLLO, MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO E REVISIONE 23 ALLEGATO A ELENCO PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI DALLA BANCA DI FORLI PER I QUALI NON E ASSICURATA LA CONDIZIONE DI LIQUIDITA 25 ALLEGATO B - SCHEMA DI INFORMATIVA DA RENDERE ALLA CLIENTELA RELATIVO ALLE MODALITA DI NEGOZIAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PER I QUALI LA BANCA ASSICURA LA CONDIZIONE DI LIQUIDITA 26

3 1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 1.1. Obiettivi e contenuto Il presente documento (di seguito Policy ) descrive le regole adottate dalla Banca per la determinazione del grado di liquidità degli strumenti finanziari trattati nell ambito della prestazione dei servizi di investimento nei confronti della clientela e, nell ambito di tali regole, le modalità di valutazione e pricing degli strumenti finanziari negoziati in conto proprio o offerti dalla Banca nell ambito del servizio di Collocamento, con particolare riferimento ai prestiti obbligazionari di propria emissione. Vengono inoltre indicati i presidi di controllo inerenti il rispetto di quanto previsto dalla presente Policy, nonché le modalità con cui procedere al suo monitoraggio periodico e alla sua revisione. 1.2. Normativa di riferimento Il contesto normativo di riferimento è costituito dalla disciplina primaria e secondaria di recepimento della direttiva MiFID alla luce degli orientamenti interpretativi di dettaglio forniti dalla CONSOB e delle Linee Guida interassociative elaborate da ABI, Assosim e Federcasse, come di seguito indicato: D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e regolamenti di attuazione; Comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009 ( Il dovere dell intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi ); Linee Guida interassociative per l applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in tema di prodotti finanziari illiquidi validate dalla CONSOB in data 5 agosto 2009; Linee Guida per la redazione della politica di valutazione e pricing redatte da Federcasse nel mese di agosto 2010. In particolare, la Comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009 ha definito specifiche misure a carico degli intermediari in relazione alla distribuzione alla clientela retail di prodotti finanziari caratterizzati da una situazione di potenziale illiquidità, vale a dire da una difficoltà di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole e a prezzi significativi. La liquidità/illiquidità di uno strumento finanziario è pertanto considerata una connotazione di fatto più che una connotazione da collegarsi ad uno stato di diritto. A giudizio della CONSOB, il contesto di mercato per tali strumenti finanziari può essere caratterizzato da inefficienze, asimmetrie informative e procedure di distribuzione e vendita alla clientela non idonee a garantire una valutazione della coerenza dei prodotti offerti con le esigenze della clientela. L emissione e la negoziazione di strumenti finanziari illiquidi comporta per gli intermediari il rispetto di numerosi adempimenti, con riguardo a misure di trasparenza sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento (trasparenza ex ante), sia nella fase successiva al compimento dell operazione da parte della clientela (trasparenza ex post), nonché a più stringenti presidi di correttezza in relazione alle modalità di pricing e alla verifica dell adeguatezza/appropriatezza degli investimenti. Sono state pertanto elaborate da parte di Federcasse, di concerto con ABI e Assosim, delle Linee Guida validate dalla CONSOB in data 5 agosto 2009 con la finalità di individuare soluzioni

4 tecniche che fungano da riferimento di carattere applicativo per gli intermediari, pur nel rispetto della loro autonomia decisionale nella definizione dei modelli di business e organizzativi. Tali Linee Guida, partendo dall assunto che la condizione di liquidità di uno strumento finanziario sia una condizione di fatto, legata alla effettiva possibilità di smobilizzare l investimento entro un lasso di tempo ragionevole (normalmente identificato in tre giorni lavorativi) e a prezzi significativi (ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita), hanno individuato alcune possibili soluzioni volte ad assicurare un elevato grado di liquidità degli strumenti finanziari: la negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF); la negoziazione da parte di un internalizzatore sistematico; l adozione e la formalizzazione da parte degli intermediari di regole interne per la negoziazione; l assunzione di un impegno al riacquisto da parte dell emittente o di un intermediario.

5 2. ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO Il presente documento si articola in due sezioni, i cui contenuti vengono di seguito brevemente descritti. a) POLITICA PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI LIQUIDITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI In essa vengono indicate le regole adottate dalla Banca per la determinazione del grado di liquidità degli strumenti finanziari, distinti per categorie a seconda del loro livello di liquidità e delle modalità adottate per assicurarne lo status di strumenti finanziari liquidi. b) REGOLE INTERNE DI NEGOZIAZIONE: POLITICA DI VALUTAZIONE E PRICING Le regole descrivono i criteri adottati dalla Banca per procedere alla valutazione degli strumenti finanziari trattati in regime di Negoziazione per conto proprio, nonché le concrete modalità operative con le quali vengono effettuate le negoziazioni su tali strumenti finanziari.

6 3. POLITICA PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI LIQUIDITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 3.1. Ambito di applicazione Gli obblighi indicati dalla CONSOB nella Comunicazione n. 9019104 ricadono sulla Banca nell ambito della prestazione dei seguenti servizi di investimento alla clientela: Negoziazione per conto proprio; Esecuzione di ordini per conto dei clienti; Collocamento; Ricezione e trasmissione di ordini; Consulenza in materia di investimenti (prestata dalla Banca esclusivamente in connessione con uno dei servizi sopra indicati). Di conseguenza gli strumenti finanziari che rientrano nel perimetro di applicazione della normativa sono quelli trattati dalla Banca in sede di prestazione dei suddetti servizi, in conformità con la Strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini su strumenti finanziari relativi ai servizi di investimento diversi dalla gestione di portafogli. Come indicato nella sopracitata Strategia, la Banca presta il servizio di Negoziazione per conto proprio esclusivamente per i prestiti obbligazionari di propria emissione, senza assumere la qualifica di internalizzatore sistematico. Gli ordini impartiti dalla clientela relativi a tutte le altre tipologie di strumenti finanziari vengono eseguiti mediante prestazione del servizio di Ricezione e trasmissione di ordini e vengono di norma trasmessi per la loro esecuzione al negoziatore Iccrea Banca SpA. La Banca presta inoltre il servizio di Collocamento in relazione sia a prestiti obbligazionari di propria emissione, sia a strumenti finanziari emessi da terzi (in particolare azioni, obbligazioni, OICR, prodotti finanziari assicurativi). Con riferimento agli OICR (quali ad esempio i fondi comuni di investimento), la Banca presta il servizio unicamente in relazione a strumenti finanziari armonizzati e autorizzati alla distribuzione in Italia, i quali devono essere considerati per loro natura strumenti finanziari liquidi, in quanto, sulla base di quanto indicato nei rispettivi Prospetti informativi, offrono sempre la possibilità di smobilizzare l investimento in termini temporali ragionevoli ed il loro NAV è pubblicato quotidianamente. Per quanto riguarda i prodotti finanziari assicurativi, la Banca, allo stato, non effettua la distribuzione di polizze vita a contenuto finanziario (ramo III e ramo V) che potenzialmente potrebbero presentare caratteri di illiquidità. Nel caso in cui la Banca dovesse intraprendere l attività di collocamento e/o distribuzione di OICR non armonizzati o polizze assicurative rientranti nell ambito di applicazione delle Linee Guida Interassociative provvederà ad integrare la presente Policy come richiesto dalla Comunicazione Consob n. 9019104 e dalle Linee Guida medesime. 3.2. Determinazione del grado di liquidità degli strumenti finanziari La Comunicazione CONSOB, le Linee Guida interassociative validate da Consob nell agosto 2009 e le Linee Guida redatte da Federcasse nel 2010 configurano la liquidità di uno strumento finanziario come una connotazione di fatto, legata alla concreta possibilità operativa di liquidazione dello strumento stesso a prezzi significativi in un lasso di tempo ragionevole. Di conseguenza, la definizione operativa di condizione di liquidità adottata dalla Banca considera

7 l effettiva liquidabilità dello strumento, che risulta direttamente collegata ed influenzata dalle politiche di negoziazione definite nella Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini. Per i prestiti obbligazionari emessi dalla Banca, trattati nell ambito del servizio di Collocamento e di Negoziazione per conto proprio, la condizione di liquidità è assicurata dalla Banca mediante l adozione di apposite Regole interne per la negoziazione e di una Politica di valutazione e pricing, contenute nel presente documento (cfr. capitoli 4 e 5), che definiscono le modalità di valutazione degli strumenti finanziari e di esecuzione degli ordini ad essi relativi. Per determinare il grado di liquidità di tutti gli altri strumenti finanziari, trattati, come sopra indicato, nell ambito del servizio di Ricezione e trasmissione di ordini e di Collocamento, poiché gli ordini ad essi relativi vengono inviati al negoziatore Iccrea Banca SpA, si ritiene di doversi rimettere a quanto indicato a tal fine nella Policy per la determinazione del grado di liquidità degli strumenti finanziari di Iccrea Banca SpA: difatti, se una determinata tipologia di strumenti finanziari viene considerata liquida da Iccrea Banca SpA, lo sarà, di conseguenza, anche per la Banca, in quanto l attività di mera trasmissione degli ordini al negoziatore non appare in grado di apportare significative variazioni allo status di liquidità (o illiquidità) di un determinato strumento finanziario. Inoltre, l analisi effettuata da Iccrea Banca SpA nella propria policy è stata confrontata con quanto indicato nelle Linee Guida interassociative e pienamente condivisa dalla Banca. Si riportano di seguito i criteri adottati per la determinazione del grado di liquidità delle differenti tipologie di strumenti finanziari: Titoli quotati su mercati regolamentati previsti nell Execution Policy di Iccrea Banca SpA: attribuzione dello status di strumento liquido, previa analisi di liquidità della piazza di esecuzione (eseguita da Iccrea Banca SpA in fase di inclusione della venue nella execution policy dell Istituto e periodicamente monitorata 1 ). Titoli quotati su MTF previsti nell Execution policy di Iccrea Banca SpA (AIM Italia, EuroTLX, Hi-Mtf, ExtraMOT): attribuzione dello status di strumento liquido previa analisi di liquidità della piazza di esecuzione (eseguita da Iccrea Banca SpA in fase di inclusione della venue nella execution policy dell Istituto e periodicamente monitorata). Titoli obbligazionari inseriti da Iccrea Banca SpA in uno specifico paniere, per i quali sono adottate da parte dell Istituto centrale apposite Regole interne per la negoziazione, atte a garantirne la liquidità: attribuzione dello status di strumento liquido, poiché, attraverso il riacquisto dei titoli in regime di Negoziazione per conto proprio, Iccrea ne garantisce lo smobilizzo per la clientela al dettaglio della Banca a condizioni di prezzo significative in un lasso di tempo non superiore a tre giorni. Titoli per cui è stato formalizzato e reso noto dall emittente o da altri soggetti negoziatori un impegno al riacquisto che garantisca condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a prezzi significativi : attribuzione dello status di strumento liquido. Prestiti obbligazionari emessi dalla Banca: attribuzione, di norma, dello status di strumento liquido sulla base delle Regole interne di negoziazione e della Politica di valutazione e pricing descritte nel presente documento (cfr. capitoli 4 e 5), salvo espressa disposizione contraria contenuta nella documentazione di offerta (Condizioni Definitive e/o Regolamento dei titoli). I prestiti obbligazionari per i quali non è assicurata la condizione di 1 Alcuni strumenti finanziari, benché quotati su mercati regolamentati, potrebbero non presentare le caratteristiche di liquidità indicate nella Comunicazione Consob e nelle Linee Guida, a causa del limitato volume di scambi che impedisce la formazione di prezzi significativi ed il pronto smobilizzo da parte degli investitori (si pensi, ad esempio, alle quote di taluni OICR chiusi).

8 liquidità sono indicati nell Allegato A alla presente Policy. La condizione di liquidità assicurata mediante le predette Regole interne di negoziazione viene resa nota alla clientela nella documentazione di offerta e nella scheda prodotto consegnata ai clienti in sede di sottoscrizione/acquisto degli strumenti finanziari. La Banca, inoltre, fornisce adeguata informativa in merito alle modalità di negoziazione degli strumenti finanziari per i quali è assicurata la condizione di liquidità mediante avvisi messi a disposizione della clientela presso le Filiali e pubblicati sul proprio sito internet www.bancaforli.it. OICR trattati nell ambito del servizio di Collocamento: come indicato a pag. 6, la Banca presta tale servizio unicamente in relazione a strumenti finanziari armonizzati e autorizzati alla distribuzione in Italia, i quali devono essere considerati per loro natura strumenti finanziari liquidi, in quanto, sulla base di quanto indicato nei rispettivi Prospetti informativi, offrono sempre la possibilità di smobilizzare l investimento in termini temporali ragionevoli ed il loro NAV è pubblicato quotidianamente. Prodotti finanziari assicurativi: come indicato a pag. 6, la Banca, allo stato, non effettua la distribuzione di polizze vita a contenuto finanziario (ramo III e ramo V) che potenzialmente potrebbero presentare caratteri di illiquidità. Nel caso della non sussistenza delle condizioni sopra indicate oppure a fronte della mancanza delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle stesse lo strumento finanziario viene classificato come strumento illiquido, con attivazione delle misure di trasparenza e dei presidi di correttezza in relazione al pricing e alla verifica dell adeguatezza/appropriatezza degli investimenti previste dalla Comunicazione CONSOB e dalle Linee Guida interassociative. Più in dettaglio, i requisiti indicati nelle Linee Guida interassociative si ritengono soddisfatti in base a quanto segue: a) In relazione alla negoziazione presso mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), in accordo con quanto indicato nella policy prodotta da Iccrea Banca SpA, si considerano soddisfatti, in via generale, gli obblighi in tema di pre-trade e posttrade transparency e di accessibilità al mercato, in virtù dell autorizzazione ricevuta dall autorità competente. Per i mercati regolamentati/mtf di tipo quote driven, in ragione della presenza di più soggetti market makers che assumono l impegno di garantire, in via continuativa, proposte di negoziazione in acquisto ed in vendita con vincoli di spread e quantità, la Banca, in accordo con quanto indicato nella policy di Iccrea Banca SpA, presume la persistenza della condizione di liquidità, in quanto la significatività del prezzo è assicurata dalla presenza di quotazioni su base continuativa immesse dai market makers e la sussistenza della condizione di smobilizzo in un lasso di tempo ragionevole è assicurata dall obbligo dei market makers di fornire in via continuativa prezzi in denaro ed in lettera, salvo sospensioni e/o revoche dello strumento finanziario dall ammissione alla quotazione. Per i mercati regolamentati/mtf di tipo order driven e pertanto privi di soggetti che assolvono al ruolo di market maker e/o specialist, la Banca concorda con l operatività di Iccrea Banca SpA, la quale verifica l esistenza di una effettiva pluralità di interessi e l effettivo grado di liquidità della piazza preliminarmente all inserimento della stessa nella propria Execution policy ed effettua al riguardo un monitoraggio periodico con frequenza almeno annuale, sulla base dei parametri quali/quantitativi messi a disposizione dal gestore del mercato/dell MTF. b) Con riferimento ai titoli obbligazionari inseriti da Iccrea Banca SpA in uno specifico paniere, per i quali sono adottate da parte dell Istituto centrale apposite Regole interne per

9 la negoziazione, atte a garantirne la liquidità, la Banca ritiene che dette regole interne, comunicate da Iccrea Banca SpA, individuino procedure e modalità di valutazione e negoziazione degli strumenti finanziari tali da assicurare ai clienti un pronto smobilizzo a condizioni di prezzo significative. c) In relazione agli strumenti finanziari per i quali gli emittenti o intermediari terzi hanno formalmente assunto un impegno al riacquisto, la Banca concorda con la decisione di Iccrea Banca SpA di classificare come liquidi tali strumenti finanziari. La Banca prende atto del fatto che Iccrea Banca SpA, con riferimento agli strumenti di propria emissione, garantisce la liquidità attraverso l impegno al riacquisto, formalizzando nella documentazione di offerta dei titoli l impegno (ove esso venga assunto), i meccanismi di pricing in coerenza con quanto indicato nelle Linee Guida interassociative, nonché le modalità di attivazione dell impegno. d) Relativamente ai prestiti obbligazionari emessi dalla Banca, si vedano le Regole interne di negoziazione e la politica di valutazione e pricing descritte nel presente documento (cfr. capitoli 4 e 5) che, a giudizio della Banca, assicurano la condizione di liquidità dei titoli della specie consentendo un pronto smobilizzo degli stessi a condizioni di prezzo significative. e) I titoli che non rientrano in nessuna delle categorie sopra indicate vengono considerati illiquidi e come tali assoggettati a quanto previsto dalla Comunicazione CONSOB e dalle Linee Guida interassociative in relazione a tale status. Nel Sistema Informativo Aziendale tutti gli strumenti finanziari sono censiti con un indicatore di liquidità, in maniera tale da permettere all operatore di sportello di capire immediatamente se sta trattando un titolo liquido o illiquido per conto del cliente e poter, di conseguenza, adottare tutte le cautele necessarie in caso operatività avente ad oggetto titoli illiquidi. L indicatore di liquidità è gestito direttamente dal fornitore del Sistema Informativo Aziendale. Vengono effettuati periodicamente controlli a campione per valutare l affidabilità dell automatismo, così come indicato al paragrafo 6 del presente documento. 3.3. Requisiti di trasparenza ex ante ed ex post La Comunicazione CONSOB e le Linee Guida interassociative descrivono le misure di trasparenza da attuarsi a cura degli intermediari a fronte della distribuzione di strumenti finanziari per i quali non esistono condizioni di scambio trasparenti ed efficienti. Si tratta di presidi di disclosure da attuarsi sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti illiquidi (trasparenza ex ante), sia nella fase successiva al compimento dell operazione da parte della clientela (trasparenza ex post). In relazione agli strumenti finanziari trattati dalla Banca nell ambito della prestazione dei servizi di investimento alla clientela, i requisiti indicati nelle Linee Guida Interassociative si ritengono soddisfatti in base a quanto segue: a. Con riferimento agli strumenti finanziari la cui condizione di liquidità è assicurata dalla negoziazione presso mercati regolamentati o MTF, si ritiene che i relativi adempimenti vengano assolti direttamente dalle sedi di negoziazione. b. In relazione agli strumenti finanziari la cui condizione di liquidità è assicurata da Iccrea Banca SpA mediante l adozione di apposite e formalizzate Regole interne per la negoziazione, Iccrea Banca SpA nella propria Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari, dichiara che tali regole individuano procedure e modalità di

10 negoziazione idonee a permettere il pronto smobilizzo degli strumenti finanziari (di norma entro tre giorni lavorativi dalla data dell ordine) a condizioni di prezzo significative. L elenco degli strumenti finanziari è reso disponibile sul sito internet di Iccrea Banca SpA all indirizzo www.iccreabanca.it ovvero, per gli aderenti al portale Web Fin (tra cui è ricompresa la Banca) nel relativo sito intranet all indirizzo webfin.iccrea.bcc.it. Tale elenco viene modificato e/o integrato con periodicità almeno annuale mediante apposita comunicazione di ammissione o revoca, resa disponibile tramite i citati canali informativi. Iccrea Banca SpA si riserva la facoltà di sospendere in ogni momento le negoziazioni su ciascuno dei titoli presenti nel paniere, dandone opportuna e tempestiva comunicazione al ricorrere di circostanze rilevanti, tali da rendere incerta la determinazione del prezzo di negoziazione ovvero al sussistere di condizioni di mercato tali da influire in modo rilevante sull ordinato e corretto svolgimento delle negoziazioni. I criteri di determinazione del prezzo sono esposti nella Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari di Iccrea Banca SpA. Iccrea Banca SpA, durante l orario di negoziazione stabilito dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di ciascuna giornata lavorativa, provvede ad esporre in via continuativa, sul portale Web Fin, proposte di negoziazione in acquisto e/o vendita. Le proposte di negoziazione e i relativi quantitativi non devono essere intese come proposte irrevocabili e la formulazione di proposte di negoziazione in vendita è subordinata alla disponibilità nel portafoglio di Iccrea Banca SpA degli strumenti finanziari. c. Con riferimento agli strumenti finanziari per i quali è stato formalizzato e reso noto un impegno al riacquisto, si ritiene, in accordo con quanto indicato nella Policy per la determinazione del grado di liquidità degli strumenti finanziari di Iccrea Banca, che l adempimento alle misure di trasparenza richieste venga garantito dalla formalizzazione nella documentazione di offerta dei seguenti elementi: - indicazione univoca della specifica emissione con riferimento alla quale l impegno viene assunto; - indicazioni circa le modalità operative con le quali gli investitori possono usufruire dell impegno per lo smobilizzo dell investimento e le metodologie di pricing prefissate per la valutazione del prezzo di smobilizzo. d. In relazione ai prestiti obbligazionari emessi dalla Banca, ai quali è attribuito lo status di strumento liquido mediante la definizione di Regole interne di negoziazione e della Politica di valutazione e pricing contenute nei capitoli 4 e 5 del presente documento, a cui tali prestiti obbligazionari sono soggetti, la Banca assicura la pubblicazione delle seguenti informazioni: - durante l orario di negoziazione: le migliori condizioni in acquisto e in vendita e relative quantità; prezzo, quantità, data e ora dell ultimo contratto concluso; - entro l inizio della giornata successiva di negoziazione, per ciascuno strumento finanziario: il numero dei contratti conclusi, le quantità complessivamente scambiate e relativo controvalore, nonché il prezzo minimo e massimo. Tali informazioni, estratte mediante procedure elettroniche in dotazione alla Banca, vengono messe a disposizione della clientela mediante avvisi disponibili presso le Filiali e vengono inoltre riportate sulla modulistica sottoscritta dal cliente in occasione della negoziazione.

11 e. Con riferimento agli strumenti finanziari (con esclusione dei derivati OTC che la Banca, alla data di approvazione della presente Policy, non colloca né negozia con la clientela) che non rientrano nei punti precedenti e che di conseguenza presentano lo status di illiquidità, la Banca assicura la trasparenza ex-ante ed ex-post mediante la comunicazione alla clientela del set di informazioni descritte nelle Linee Guida interassociative al capitolo 5 e in particolare sul mercato primario: - la scomposizione (c.d. unbundling) delle diverse componenti che concorrono al successivo esborso finanziario sostenuto dal cliente; - l eventuale differenziale di quotazione bid-ask; - il valore prevedibile di smobilizzo dell investimento nell istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato; - le modalità di smobilizzo delle posizioni; - il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi e a basso rischio di analoga durata e, ove esistenti, con prodotti succedanei di larga diffusione e di adeguata liquidità; - per gli strumenti finanziari a struttura complessa 2, gli scenari di rendimento calcolati sulla base di una metodologia coerente con il principio di neutralità al rischio. Sul mercato secondario il set informativo è ridotto alle informazioni rilevanti tipiche della trattazione dello strumento finanziario sul mercato secondario, quali ad esempio data, segno e quantità dell ultimo contatto concluso (ove disponibile), ultimo differenziale bid-ask, fonte di riferimento delle informazioni e circuito di negoziazione (ad es: Bloomberg), confronto con prodotti semplici. Si precisa che, relativamente a eventuali richieste di operazioni di sottoscrizione e/o acquisto pervenute da clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari riconducibili allo status di illiquidità, qualora la Banca non sia in grado di fornire alla clientela le sopraindicate informazioni nella fase immediatamente precedente alla negoziazione, si asterrà dal dare corso alla negoziazione medesima, dandone tempestiva comunicazione ai clienti. Con riferimento alla trasparenza ex-post, per gli strumenti finanziari illiquidi detenuti dai clienti sulle rispettive posizioni titoli, la Banca, nella rendicontazione inviata periodicamente (di norma con cadenza semestrale), al fine di consentire alla clientela di svolgere valutazioni sull andamento dei propri investimenti, indica: - il fair value; - il presumibile valore di realizzo 3. 2 Le Linee Guida interassociative riportano, a titolo esemplificativo, un elenco di tipologie di payoff relativi a strumenti a struttura non complessa : Tasso fisso; tasso fisso crescente; tasso fisso decrescente; tasso variabile (anche indicizzato all inflazione); tasso variabile con cap e/o floor; zero coupon; subordinate; tasso misto. Gli strumenti sono considerati a struttura non complessa anche in presenza di, al più, una opzione call/put. 3 Il valore di realizzo indicato nella rendicontazione periodica non rappresenta una proposta irrevocabile di acquisto da parte della Banca e costituisce esclusivamente un elemento informativo affidabile atto a consentire al cliente di svolgere valutazioni sull andamento dei propri investimenti con cadenza periodica. Le condizioni di mercato possono determinare oscillazioni dei prezzi tali da far variare, anche repentinamente, i valori di smobilizzo senza che vi possa essere nelle rendicontazioni alcuna garanzia di prezzo.

12 4. REGOLE INTERNE DI NEGOZIAZIONE 4.1. Ambito di applicazione Facendo seguito alla Comunicazione CONSOB n. 9019104 e alle Linee Guida interassociative, la Banca ha provveduto alla definizione e all adozione di un modello operativo per procedere alla valutazione degli strumenti finanziari per i quali è assicurata dalla medesima Banca la condizione di liquidità, nonché per disciplinare le concrete modalità operative con le quali vengono effettuate le negoziazioni su tali strumenti finanziari. Come indicato nella Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini su strumenti finanziari relativi ai servizi di investimento diversi dalla Gestione di Portafogli, la Banca presta il servizio di Negoziazione per conto proprio esclusivamente per i prestiti obbligazionari di propria emissione, senza assumere la qualifica di internalizzatore sistematico. Gli ordini impartiti dalla clientela relativi a tutte le altre tipologie di strumenti finanziari vengono evasi mediante prestazione del servizio di Ricezione e trasmissione di ordini e vengono di norma trasmessi per la loro esecuzione al negoziatore Iccrea Banca SpA. La Banca presta inoltre il servizio di Collocamento in relazione sia a prestiti obbligazionari di propria emissione, sia a strumenti finanziari emessi da terzi (in particolare azioni e obbligazioni): per questi ultimi strumenti gli ordini vengono trasmessi per l esecuzione a Iccrea Banca SpA. Per quanto concerne fondi comuni di investimento, Sicav e polizze assicurative, si ritiene che i prodotti finanziari della specie collocati attualmente dalla Banca possano essere classificati tra gli strumenti liquidi, in quanto: - le polizze assicurative non rientrano tra i prodotti del ramo III e ramo V, soggetti a quanto indicato nella Comunicazione Consob in materia di prodotti finanziari illiquidi; - i fondi e le Sicav collocati, tutti armonizzati ed autorizzati alla distribuzione in Italia, prevedono sempre la possibilità di smobilizzare l investimento entro termini temporali ragionevoli ed il loro NAV è pubblicato quotidianamente. Di conseguenza devono considerarsi a tutti gli effetti strumenti finanziari liquidi. Le Regole interne di negoziazione descritte nel presente capitolo si applicano esclusivamente agli strumenti finanziari trattati dalla Banca mediante la prestazione del servizio di Negoziazione in conto proprio, cioè alle obbligazioni di propria emissione, in quanto gli ordini relativi a tutte le altre tipologie di strumenti finanziari, siano essi liquidi o illiquidi, vengono trasmessi per l esecuzione a Iccrea Banca SpA, che provvederà ad inoltrarli sui rispettivi mercati di riferimento oppure li eseguirà in conto proprio, a seconda di quanto indicato nella propria Execution/Transmission policy. Le obbligazioni emesse dalla Banca sono di norma soggette alle Regole di seguito descritte, salvo espressa disposizione contraria contenuta nella documentazione di offerta (Condizioni Definitive e/o Regolamento dei titoli) e beneficiano pertanto dello status di strumenti liquidi. I prestiti obbligazionari per i quali non è assicurata dalla Banca la condizione di liquidità, ivi compresi quelli emessi anteriormente alla data di prima adozione delle presenti Regole, sono indicati nell Allegato A alla Policy. La Banca fornisce adeguata informativa in merito alle modalità di negoziazione degli strumenti finanziari per i quali è assicurata la condizione di liquidità mediante avvisi messi a disposizione della clientela presso le Filiali e pubblicati sul proprio sito internet www.bancaforli.it.

13 4.2. Aggiornamento, sospensione o revoca degli strumenti finanziari La Banca si riserva di inserire tra i titoli soggetti alle presenti Regole ulteriori strumenti finanziari, nonché di sospendere o revocare la valutazione e/o la negoziazione di ciascuno dei titoli soggetti alle presenti Regole, anche modificando l elenco degli strumenti finanziari indicati nell Allegato A alla presente Policy e dandone adeguata informativa alla clientela mediante comunicazione messa a disposizione della clientela presso le Filiali, nonché pubblicata sul proprio sito internet www.bancaforli.it. La decisione di inserire nuovi strumenti finanziari tra quelli per cui la Banca assicura la condizione di liquidità potrà dipendere, tra l altro, da opportunità commerciali di negoziazione e dalla disponibilità di appropriati modelli valutativi, mentre la sospensione o la revoca della valutazione e/o della negoziazione potrebbero avvenire tra l altro al ricorrere di condizioni di mercato tali da rendere incerta la determinazione del prezzo di negoziazione o da influire in modo rilevante sull ordinato e corretto svolgimento delle negoziazioni, nonché sulla base della valutazione del controvalore e della frequenza degli scambi nei precedenti sei mesi. La sospensione o la revoca della valutazione e/o dalla negoziazione per uno o più prestiti obbligazionari emessi dalla Banca potranno essere disposte al superamento delle soglie sotto riportate da parte di almeno due dei parametri presi in considerazione: Parametro Soglia Fonte Variazione settimanale tassi di mercato monetario (media riferita ai tassi euribor 3 mesi ed euribor 6 mesi, act/360) Variazione giornaliera tassi swap (media riferita alle scadenze a 3 anni e 5 anni) Variazione mensile credit spread rating BBB Spread tra il rendimento dei bond in euro di emittenti finanziari con rating BBB e il tasso swap (media degli spread sulle scadenze tra 1 e 5 anni) Spread tra il rendimento di BTP e Bund (media degli spread sulle scadenze a 2, 5 e 10 anni) > 20 basis points Report indicatori di crisi sistemica di Cassa Centrale Banca > 20 basis points Reuters, pagine EURAB6E3Y= e EURAB6E5Y= > 20 basis points Report indicatori di crisi sistemica di Cassa Centrale Banca Reuters, pagina 0#EUCREDITSPREAD > 300 basis points Reuters, pagina 0#BBBEURFINBMK= > 400 basis points Reuters, pagine YLDS10, YLDS11, YLDS16 Potranno inoltre essere sospese la valutazione e/o la negoziazione dei prestiti obbligazionari sui quali non siano stati fatti registrare scambi nel corso degli ultimi sei mesi. Qualora a seguito della sospensione della valutazione e/o della negoziazione non vengano presentate richieste di negoziazione dei titoli da parte della clientela per ulteriori sei mesi potrà essere disposta la revoca della valutazione. Tali decisioni sono assunte dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione. Con periodicità almeno mensile il Direttore riferisce al CdA in merito ai provvedimenti assunti.

14 4.3. Modalità di negoziazione Nell ambito dell attività di negoziazione sui prestiti obbligazionari emessi dalla Banca, per i quali, come indicato nella Strategia di Esecuzione e di Trasmissione degli ordini su strumenti finanziari relativi ai servizi di investimento diversi dalla Gestione di Portafogli, la Banca presta il servizio di Negoziazione per conto proprio, gli ordini di acquisto e di vendita della clientela sono raccolti presso le Filiali della Banca per iscritto o attraverso il canale telefonico negli orari di negoziazione (dalle ore 9:00 alle ore 17:00). Tali ordini vengono inseriti a cura degli operatori di Filiale all interno della procedura a ciò dedicata; la Banca, dal canto suo, provvede giornalmente a calcolare il fair value di ciascuno dei titoli negoziabili come indicato nelle presenti Regole e, sulla base di tale valutazione e delle condizioni applicabili, ivi compreso il mark-up riferibile a ciascuno strumento finanziario, provvede entro fine giornata all esecuzione degli ordini immessi nel sistema, senza assumere il ruolo di internalizzatore sistematico, tenendo altresì conto di eventuali istruzioni particolari fornite dai clienti, ove presenti e ove compatibili con quanto stabilito nelle presenti Regole. Le proposte di negoziazione inserite da parte dei clienti per il tramite degli operatori della Banca possono essere revocate fino al momento della loro esecuzione all interno del sistema informatico e, in ogni caso, non oltre la conclusione della giornata nella quale ne è stato effettuato l inserimento. Fermo restando che la Banca fornisce in qualsiasi momento una base continuativa di prezzi di riacquisto al fine di assicurare la liquidità degli strumenti finanziari (fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 4.2 in materia di sospensione o revoca dalla negoziazione), limitatamente alle proposte di negoziazione in vendita la Banca si riserva la loro formulazione sulla base delle condizioni di mercato e della disponibilità di ciascuno strumento finanziario. La quantità minima negoziabile per ciascuno strumento finanziario è pari al suo lotto minimo, indicato nella documentazione d offerta relativa a ciascun prestito obbligazionario. Per ciascun ordine riferibile ad una operatività standard della clientela al dettaglio e per ciascuna giornata lavorativa, tenuto conto del quantitativo massimo riacquistabile eventualmente indicato nell ambito della documentazione di offerta/del regolamento di ciascuna emissione, la Banca assicura la negoziazione entro i seguenti limiti dimensionali: - euro 25.000 per i prestiti obbligazionari aventi taglio minimo pari a 1.000 euro o a 10.000 euro; - euro 50.000 per i prestiti obbligazionari aventi taglio minimo pari a 50.000 euro. L esecuzione degli ordini relativi ad un valore nominale di obbligazioni superiore ai sopraindicati limiti è soggetta all autorizzazione da parte delle Funzioni Aziendali di seguito specificate: - fino a euro 99.999: Responsabile del Settore Servizi Finanziari; - da euro 100.000 e oltre: Direzione o Responsabile dell Area Finanza. La valuta di regolamento delle operazioni è fissata, di norma, il secondo giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione dell ordine. Eventuali deroghe potranno essere espressamente richieste dal cliente nel momento in cui l ordine di acquisto/vendita viene impartito, mediante inserimento di una istruzione specifica riguardante la valuta di regolamento. Nel caso di vendita da parte del cliente non sarà in ogni caso possibile richiedere una valuta di regolamento posteriore al terzo giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione dell ordine.

15 Le proposte di negoziazione della Banca, complete di quantità e prezzi denaro/lettera, sono esposte all interno del modulo finanza della procedura informatica Desktop Finanza SIB2000 integrata nel sistema informativo generale della Banca.

16 5. POLITICA DI VALUTAZIONE E PRICING 5.1. Individuazione dei parametri e delle relative fonti da utilizzare La Banca effettua le valutazioni degli strumenti finanziari di propria emissione (determinazione del c.d. fair value) attraverso una procedura di pricing, denominata Pricing obbligazioni proprie, integrata nel sistema informativo in dotazione. Tale procedura utilizza per il calcolo del fair value le curve tassi (risk-free) di seguito indicate: - per duration inferiore al mese è utilizzato il tasso overnight; - per duration superiore al mese ed inferiore o uguale ad un anno è utilizzata la curva euribor 360; - per duration superiore all anno è utilizzata la curva dei tassi zero coupon risk free, ottenuta attraverso il bootstrapping della curva swap. La procedura informatica in uso acquisisce giornalmente in fase di batch notturno i dati relativi a ciascuna delle curve di tasso sopra indicate mediante un flusso elettronico automatizzato proveniente da Iccrea Banca SpA tramite il centro servizi Cedecra Informatica Bancaria e provvede alla storicizzazione dei dati scaricati. I dati così acquisiti verranno utilizzati per le valutazioni effettuate nel corso della giornata lavorativa successiva, nonché ai fini della determinazione di eventuali situazioni di stress di mercato, come di seguito definite al paragrafo 5.5. 5.2. Determinazione degli spread di emissione delle obbligazioni Prima di procedere all offerta di un nuovo strumento finanziario (con particolare riferimento ai prestiti obbligazionari emessi dalla Banca) si provvederà da parte del Settore Servizi Finanziari ad individuare le modalità di determinazione del fair value sulla base di quanto indicato nel presente documento, classificando il prodotto per durata e tipologia (tasso fisso, variabile, ecc.) e definendo il relativo spread di emissione ed il mark up applicabile. La Banca determina, in occasione dell emissione di ciascun prestito obbligazionario, lo spread di emissione ad esso associato, che sarà utilizzato sia sul mercato primario che sul mercato secondario per effettuare la valutazione del titolo ai fini delle negoziazioni poste in essere con la clientela e della sua valorizzazione in bilancio. Lo spread di emissione di ciascun prestito obbligazionario è determinato sulla base del merito creditizio della Banca. Per le obbligazioni emesse a partire da ottobre 2011, comprese quelle emesse dopo l entrata in vigore della presente versione della Policy, lo spread di emissione viene volta per volta calcolato come differenza tra il tasso swap di pari durata dell obbligazione e il rendimento registrato, per la medesima scadenza, sulla curva degli emittenti bancari area euro con rating BBB. La Banca si riserva la facoltà di modificare lo spread così determinato, al fine di prezzare correttamente il proprio merito di credito anche in considerazione della situazione sui mercati finanziari in cui la Banca opera. In relazione ai prestiti obbligazionari emessi antecedentemente a ottobre 2011, si conferma la determinazione dello spread nella misura di 225 basis points rispetto alla curva risk free individuata in sede di precedente aggiornamento della presente Policy.

17 5.3. Determinazione dei mark-up in fase di emissione delle obbligazioni Al fair value determinato sulla base dei principi e delle modalità indicate al punto precedente la Banca, per definire il pricing dei prestiti obbligazionari di propria emissione da applicare alle negoziazioni poste in essere con la clientela, applica una componente di mark up definita qualitativamente e quantitativamente sulla base di quanto di seguito esposto. In fase di emissione di un prestito obbligazionario, le componenti di mark up sono riconducibili a commissioni/oneri impliciti di collocamento e ad aspetti di natura commerciale legati alle caratteristiche dei titoli ed al comportamento della concorrenza. La misura massima complessiva del mark up applicabile sul mercato primario è stabilita come indicato nella tabella che segue (i valori sono espressi in basis points). La determinazione del mark up effettivamente applicato ai nuovi prestiti obbligazionari oggetto di collocamento andrà validata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in sede di approvazione delle caratteristiche di ciascuna nuova emissione. Durata inferiore o Durata da 3,01 a 5 anni Durata oltre 5 anni uguale a 3 anni P.O. a tasso 300 400 500 variabile e misto P.O. a tasso fisso 400 500 600 e step up P.O. zero 450 600 700 coupon P.O. a struttura 500 600 700 complessa* P.O. subordinati 500 600 700 * Sono escluse da questa tipologia le obbligazioni step up, step down, a tasso variabile con cap e/o floor, a tasso misto. La presenza di una opzione call o put non modifica di per sé la caratteristica di complessità o non complessità dei titoli. 5.4. Valorizzazione dei titoli sul mercato secondario 5.4.1. Determinazione del fair value Il processo valutativo dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca prevede che il fair value sia determinato sulla base delle curve risk free indicate al paragrafo 5.1, a cui viene applicato uno spread di emissione (definito al paragrafo 5.2), che viene mantenuto costante per tutta la vita di ciascuna obbligazione, salvo quanto indicato al successivo paragrafo 5.5. in relazione alla gestione di situazioni di stress di mercato. Le valutazioni successive rispetto a quella iniziale riflettono, pertanto, esclusivamente variazioni delle curve risk-free di mercato e risultano quindi coerenti con i criteri di valutazione adottati in sede di emissione dei titoli. Tali valutazioni rispettano inoltre il vincolo di necessaria coerenza tra le modalità di pricing adottate nei confronti della clientela e le valutazioni di bilancio, previsto dalla Comunicazione CONSOB e dalle Linee Guida interassociative, oltre a risultare conformi agli orientamenti dei

18 principali organismi tecnici nazionali e comunitari in materia di vigilanza bancaria e finanziaria (CESR, CEBS, Comitato di Basilea) nonché contabile (OIC, EFRAG), secondo i quali: - il rischio di credito dovrebbe essere preso in considerazione solo in sede di iscrizione iniziale delle passività finanziarie mentre le valutazioni successive, in linea di principio, non dovrebbero considerare eventuali variazioni dello stesso; - è da preferirsi l approccio cd. del frozen spread, che prevede la valutazione iniziale del titolo al prezzo della transazione e valutazioni successive che riflettono esclusivamente variazioni dei tassi risk-free. Il fair value di ciascuna obbligazione, quindi, è calcolato attraverso l applicazione della seguente formula: dove: C i è la cedola i-esima del prestito obbligazionario; t i è la i-esima durata cedolare; n = Ci ti DFi + 100 i FV DF DF è il fattore di sconto determinato sulla base del tasso risk-free di mercato alla data di valutazione e dello spread di emissione. Per calcolare il fair value delle obbligazioni a tasso fisso e a tasso step up/step down si tiene conto dei flussi di cassa rivenienti dall intero piano cedolare e del rimborso dei titoli a scadenza. Nel caso di obbligazioni a tasso variabile viene preso in considerazione, ai fini della determinazione del fair value, l intero piano cedolare dei titoli, oltre al rimborso a scadenza; l attualizzazione viene effettuata per tutti i flussi sulla base del tasso euribor avente scadenza corrispondente alla periodicità delle cedole dei titoli. Nel caso di obbligazioni a tasso misto (predeterminato per parte della durata dell obbligazione e variabile per il periodo restante) si applicherà la metodologia di valutazione sopra descritta in relazione alle obbligazioni a tasso variabile. Nel caso di obbligazioni che presentino al loro interno strumenti finanziari derivati (es. cap, floor) la valutazione verrà effettuata da parte di Iccrea Banca SpA sulla base del contratto per il servizio di pricing dei prestiti obbligazionari sottoscritto dalla Banca, che prevede la valorizzazione dei derivati impliciti sulla base di appropriati modelli di calcolo sviluppati e gestiti da Iccrea Banca SpA. Limitatamente al periodo di collocamento delle obbligazioni, il rispettivo fair value si presume pari a quanto eventualmente indicato nella documentazione di offerta relativa a ciascun titolo (regolamento o condizioni definitive) o, in assenza di tale indicazione, al valore determinato in sede di delibera di emissione. La Direzione, in presenza di condizioni sui mercati finanziari tali da alterare in misura significativa tale valore, può derogare a quanto sopra riportato, motivando sulla base di parametri oggettivi la decisione assunta. n

19 5.4.2. Determinazione del mark up Nella negoziazione sul mercato secondario il mark up assume una natura più spiccatamente commerciale rispetto alla fase di emissione delle obbligazioni, legata da un lato alle caratteristiche dei titoli (tipologia di prodotto, vita residua) e dall altro alle caratteristiche della transazione posta in essere (ad esempio, quantità dell operazione e percentuale dell emissione, contesto di mercato, caratteristiche del cliente). Il mark up, sul mercato secondario, consiste nella componente di spread denaro/lettera applicata a ciascuno strumento finanziario per determinare il prezzo effettivo delle transazioni concluse con i clienti. Si riportano di seguito le modalità per la definizione del mark up massimo applicabile sul mercato secondario in condizioni di normale operatività di mercato alle sole obbligazioni emesse dalla Banca per le quali viene assicurata la condizione di liquidità mediante applicazione delle presenti regole di negoziazione in funzione delle diverse variabili legate alle caratteristiche dei titoli (tipologia e durata residua) che concorrono alla sua determinazione, nonché le autonomie concesse alle Funzioni aziendali in tema di deroghe dai valori massimi sotto indicati 5. Durata inferiore o Durata da Durata da Durata da Durata oltre uguale a 6 mesi 6,01 mesi a 1,01 a 2 2,01 a 4 anni 4 anni 1 anno anni P.O. a tasso variabile e misto 50 75 150 200 250 P.O. a tasso fisso e step up 50 100 200 250 350 P.O. zero coupon 50 100 200 250 350 P.O. a struttura complessa* 75 150 250 300 400 P.O. subordinati 75 150 250 350 500 * Sono escluse da questa tipologia le obbligazioni step up, step down, a tasso variabile con cap e/o floor, a tasso misto. La presenza di una opzione call o put non modifica di per sé la caratteristica di complessità o non complessità dei titoli. Si precisa che il mark up indicato nella tabella sopra riportata non dovrà necessariamente essere applicato in maniera simmetrica rispetto al fair value dei titoli, determinato sulla base di quanto riportato al paragrafo 5.4.1, fermo restando che il fair value dovrà in ogni caso essere compreso all interno dell intervallo di prezzi operativi denaro/lettera determinato per ogni strumento finanziario all inizio di ciascuna giornata di negoziazione. 5 Per le eventuali negoziazioni di obbligazioni emesse dalla Banca per le quali non viene assicurata la condizione di liquidità mediante applicazione delle presenti regole di negoziazione, i prezzi denaro/lettera applicati alle singole negoziazioni verranno stabiliti di volta in volta a cura dell Area Finanza sulla base delle prevalenti condizioni di mercato per titoli similari, tenendo conto della loro condizione di illiquidità.

20 Agli strumenti finanziari riacquistati da clienti nel corso del periodo di collocamento si applicherà di norma uno spread forfettario di massimi 10 punti base rispetto al fair value, fatta salva la possibilità di maggiorare o ridurre tale spread sulla base di quanto di seguito riportato. Gli spread sopra riportati potranno essere aumentati fino a 50 basis points per le negoziazioni di importo unitario pari o superiore a 100.000 euro, soggette all autorizzazione della Direzione o del Responsabile Area Finanza che in sede autorizzativa definiranno lo spread da applicare. Le Funzioni Aziendali a ciò autorizzate hanno la facoltà di applicare spread denaro/lettera inferiori ai valori massimi sopra indicati, sia in condizioni di normale operatività che in condizioni di stress di mercato. Tale facoltà potrà essere esercitata in via puntuale in relazione a specifiche operazioni oppure in riferimento a tutte le negoziazioni poste in essere in un determinato arco temporale: in quest ultima ipotesi verranno diramate apposite circolari interne. Si riportano di seguito i valori minimi autorizzabili da ciascuna delle Funzioni aziendali a ciò delegate: RESPONSABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI: facoltà di ridurre fino al 25% gli spread denaro/lettera definiti per ciascuna giornata di negoziazione. RESPONSABILE AREA FINANZA: facoltà di ridurre fino al 50% gli spread denaro/lettera definiti per ciascuna giornata di negoziazione. DIRETTORE GENERALE: facoltà di azzerare totalmente gli spread denaro/lettera applicati. 5.5. Gestione delle situazioni di stress di mercato Le condizioni di stress di mercato vengono identificate sulla base dell analisi di una serie di indicatori riferiti all operatività sui mercati monetari e finanziari, che mostrano le eventuali situazioni di anomalia o di tensione presenti sui mercati. La verifica della presenza di una situazione di stress di mercato è effettuata giornalmente a cura del Settore Servizi Finanziari, mentre lo stato di stress di mercato è dichiarato dalla Direzione al verificarsi delle condizioni di seguito descritte. La Direzione provvede altresì a comunicare tempestivamente agli operatori della Banca autorizzati allo svolgimento delle negoziazioni la sussistenza di uno stato di stress di mercato e i provvedimenti conseguentemente assunti e informa delle decisioni prese il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile. La Direzione, con cadenza almeno mensile, informa il Consiglio di Amministrazione circa l evoluzione delle condizioni in base alle quali è stato dichiarato lo stato di stress di mercato. La revoca dello stato di stress di mercato è dichiarata dalla Direzione, che provvede a comunicarla tempestivamente agli operatori della Banca autorizzati allo svolgimento delle negoziazioni e informa a tale proposito il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile. A seguito della revoca vengono ripristinate le condizioni di normale operatività, definite ai paragrafi precedenti. Le condizioni di stress di mercato sono determinate sulla base della seguente griglia; per dichiarare lo stato di stress di mercato occorre che almeno due dei parametri sottoindicati superino la soglia definita per ciascuno di essi nella tabella di seguito riportata.