Caduta in bici: in quali casi spetta al Comune risarcire i danni? Un ordinanza della Corte di Cassazione fa il punto sui casi in cui un ciclista caduto a causa di una buca stradale decida di fare causa al Comune, e sulle possibilità di ottenere un risarcimento. Può una caduta in bici, causata da una buca, comportare automaticamente un risarcimento da parte del Comune? Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con l ordinanza n. 6034/2018, fornendo alcune importanti precisazioni a riguardo. Secondo i giudici, infatti, il Comune è responsabile e paga i danni per le ferite causate dalla caduta in bici a causa di una buca sul manto stradale. Nello specifico, l amministrazione è responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo che provi il caso fortuito, laddove il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa e l evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle
caratteristiche intrinseche della prima. Esiste comunque la possibilità secondo cui il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso possa essere interrotto dal comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno. Non solo. La terza sezione civile della Cassazione ha ricordato alcuni principi ormai consolidati in materia di risarcimento danni cagionati da una cosa in custodia. Nel caso di specie, i giudici si sono espressi sul ricorso di un Comune. Questo era stato citato in giudizio da un cittadino, il quale aveva chiesto all amministrazione un risarcimento per le lesioni che aveva riportato dopo una caduta in bici causata dell omessa manutenzione stradale. L uomo, mentre percorreva insieme ad altri ciclisti una strada comunale, aveva perso l equilibrio a causa della presenza di buche e pietrisco. A quel punto era caduto riportando un trauma cranico e diverse e notevoli ferite. La Corte d Appello ha ritenuto vi fosse un concorso di colpa tra ciclista e Comune nella causazione del sinistro. Un concorso peraltro pari al 50% in capo a ognuno. Per tale ragione, aveva condannato l amministrazione al risarcimento del danno patito dal ciclista, liquidato in oltre 28mila euro. Alla fattispecie, infatti, la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile l art. 2051 c.c.,. Ciò in quanto sussisteva un effettivo potere di controllo da parte dell amministrazione convenuta sulla strada di sua proprietà, che era non distante dal perimetro urbano e
notoriamente frequentata da ciclisti anche per il suo carattere turistico. Non solo. La Corte ha ritenuto di aver accertato anche il nesso causale tra la caduta in bici e la condizione anomala del manto stradale. Questo proprio a causa di buche localizzate a centro strada, dove non vi era segnalazione di pericolo. Al punto che gli stessi ciclisti che precedevano e affiancavano l attore (impedendogli in parte la visuale) erano riusciti a evitarle solo all ultimo momento e per miracolo. Il Comune, invece, non ha offerto la prova del caso fortuito, consistente nella eccezionalità e imprevedibilità del comportamento dell utente della strada. Circostanza tale da risultare causa sopravvenuta idonea da sola a provocare l evento. Per il giudice a quo, tuttavia, anche il danneggiato era parzialmente in colpa. Ciò in quanto avrebbe dovuto e potuto porre maggiore attenzione nell incedere e procedere con particolare prudenza ed avvedutezza, riducendo anche la velocità. Soprattutto perché lo stesso non poteva fare affidamento su un perfetto stato di manutenzione del manto stradale. In Cassazione, il Comune ha contestato la decisione. Per l amministrazione, infatti, l affermazione relativa alla posizione e alle caratteristiche della strada teatro dell evento lesivo fosse priva di riscontro in istruttoria e non potesse essere ricondotta alla nozione giuridicamente di fatto notorio.
Ma non è tutto. Il Comune ha anche contestato l esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. In tal senso ha affermato che il ciclista non aveva prestato il dovuto livello di attenzione richiesto dalla situazione in cui si trovava. Anche perché la buca che ha causato la caduta in bici era sufficientemente ampia da risultare visibile e, quindi, evitabile. Sul punto, spiega invece la Corte, è consolidato il principio secondo cui l ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Ancora, il criterio di imputazione della responsabilità in capo al custode della cosa per i danni da questa cagionati (ex art. 2051 c.c.) prescinde da qualunque connotato di colpa. Pertanto incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l evento dannoso. E ciò indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. Quanto invece alla deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell art. 2043 c.c.. Salvo, però, che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l evento dannoso.
Tra i consolidati principi enunciati dai giudici, vi è anche quello secondo cui, nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull evento dannoso. Ciò in applicazione, anche ufficiosa, dell art. 1227 c.c., primo comma. In sostanza, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l adozione delle cautele da parte dello stesso danneggiato tanto più incidente deve considerarsi l efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno. E questo fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Nella vicenda in esame, la Corte d Appello ha dato conto della sussistenza del rapporto di custodia del Comune convenuto sulla strada teatro dell evento lesivo. Inoltre, ha evidenziato il rapporto oggettivo di causa-effetto tra percorrenza della strada comunale da parte del ciclista e la sua caduta in bici per la presenza di una buca. Il giudice a quo ha, infine, dato anche peso alla condotta del danneggiato, ai sensi dell art. 1227 c.c.. Si è infatti tenuto conto sia delle circostanze di fatto contingenti, sia del grado di attenzione richiesto al danneggiato. Pertanto, è stato ritenuto sussistente un concorso paritario di responsabilità e, dunque, l efficacia non elidente del nesso di causa anzidetto ad opera della condotta del danneggiato.
Alla luce di quanto enunciato, il ricorso dell amministrazione comunale è stato respinto. Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623 Leggi anche: INSIDIA STRADALE, SE LA BUCA È PREVEDIBILE NESSUN RISARCIMENTO