Regolamento di utilizzo della rete



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Regolamento di utilizzo della rete Estratto da "http://areatlc.uniroma3.it/" - Ultima modifica: 1 gennaio 2011. Indice Art. 1 - Caratteri generali 1.1 Riferimenti normativi 1.2 Definizioni e soggetti interessati Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione Art. 3 - Diritti e responsabilitá Art. 4 - Amministrazione tecnica e supervisione Art. 5 - Attività disciplinate Art. 6 - Soggetti che possono avere accesso alla rete 6.1 Attribuzione delle credenziali e responsabilità 6.2 Gestione DNS 6.3 Accessi fisici multiutente e rete senza fili Art. 7 - Abusi, limiti di utilizzo, responsabilità dell'utente 7.1 Sanzioni Art. 8 - Allegati e Riferimenti Area Telecomunicazioni Art.1 - Caratteri generali Riferimenti normativi Il Regolamento è un atto dovuto e previsto dal provvedimento del Garante per la Privacy pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007. Tale provvedimento, in seguito a diverse segnalazioni e quesiti posti al garante in merito al trattamento di dati personali con strumenti informatici, prescrive ai datori di lavoro pubblici e privati di stilare un disciplinare relativo all utilizzo di internet e della posta elettronica nei posti di lavoro indicando in che misura e con quali modalità siano effettuati eventuali controlli. Nelle indicazioni che il garante suggerisce sono previsti anche interventi sulle apparecchiature di rete per garantire il rispetto del Regolamento (per es. limitare l accesso a particolari siti). Non ritenendo facilmente attuabili tali interventi, anche per la specificità dell attività di un Ateneo, si è ritenuto opportuno stilare delle norme di comportamento. Si potrebbero mettere in atto eventualmente controlli di tipo generico sul rispetto di tali norme da effettuare in maniera anonima. Il Regolamento è stato stilato facendo riferimento alla policy di utilizzo della rete da parte del Garr, la rete della ricerca che consente la connettività dell Ateneo verso Internet Definizioni e soggetti interessati Università: Università degli Studi Roma TRE; Pagina 1

Area Telecomunicazioni: struttura delegata dall Università alla gestione della rete telematica di Ateneo; Amministratore: Personale autorizzato dall'area Telecomunicazioni ad operare sulle infrastrutture tecniche; Utente: tutti coloro che accedono alla rete telematica dell'università; Personale: Personale dipendente, docenti,ricercatori e dottorandi dell'università, collaboratori autorizzati, consulenti e terzi autorizzati dall'università e/o da uno dei suoi organi; Studenti: Studenti e Studentesse iscritti all'università, ex-studenti ed exstudentesse tuttora in possesso di credenziali valide; Rete telematica: infrastruttura di collegamento informatico e telefonico dell'università. Comprende: cablaggio, apparati per la trasmissione dati e per la telefonia, applicativi per la gestione del traffico. Art.2 - Oggetto ed ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete telematica dell'università e dei servizi che, tramite la stessa, è possibile ricevere e/o offrire all'interno ed all'esterno dell'ateneo. Il servizio viene fornito a garanzia dell autonomia e della sicurezza delle comunicazioni dell Università, nonché a supporto della didattica, della ricerca, dell'amministrazione e di altre attività strumentali o correlate ai fini istituzionali dell'università. Il servizio offerto all'utente è subordinato all'accettazione, integrale e senza riserve, delle condizioni e delle comunicazioni contenute nel presente documento. L'utilizzo del servizio da parte dell'utente costituisce quindi implicita accettazione delle condizioni indicate di seguito. La rete telematica dell Università degli Studi Roma TRE fa parte dell infrastruttura di rete telematica nazionale denominata GARR La Rete Italiana dell Università e della Ricerca Scientifica, di cui utilizza i servizi di collegamento e di interoperabilità che permettono di accedere alla rete internet. L uso della rete di Ateneo è pertanto subordinato al rispetto da parte di tutti gli utenti oltre che del presente Regolamento anche delle norme dettate dagli organi di governo del GARR. Le norme relative all uso della rete GARR fanno parte integrante del presente Regolamento (Allegato A). Art.3 - Diritti e responsabilitá L'Università promuove l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie finalità. Gli utenti manifestano liberamente il proprio pensiero nel rispetto dei diritti degli altri utenti e di terzi, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi, norme e obblighi contrattuali. Pagina 2

Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi aderendo al principio di autodisciplina esposto nella RFC 1855 (Netiquette). Art.4 - Amministrazione tecnica e supervisione L'Area Telecomunicazioni è la struttura delegata dall Università alla gestione ed all'erogazione del servizio di connettività telematica, nonché all'attuazione del presente regolamento. Per informazioni sui servizi offerti, sulle modalità di accesso e sulla organizzazione dell Ufficio consultare il sito web dell Università all indirizzo http:// www.uniroma3.it La struttura delegata provvede a mettere in opera e a mantenere funzionante l infrastruttura che permette l utilizzo della rete; gestisce i sistemi di sicurezza e protezione adatti a garantire la regolare fruizione delle connessioni anche mediante opportuni e motivati restringimenti della possibilità di utilizzo di una o più risorse. Art.5 - Attività disciplinate L'Area Telecomunicazioni è l'unica struttura che ha facoltà di: monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei client e degli applicativi, per copiare o rimuovere file e software, rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e dei sistemi; creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque password di accesso alle infrastrutture all'interno delle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e dei sistemi; rimuovere componenti hardware dell'infrastruttura di rete, sostituirli, modificarne la configurazione e la disposizione all'interno delle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e dei sistemi. La struttura delegata potrà utilizzare, per la verifica della qualità del servizio di connessione alla rete, strumenti di analisi e registrazione delle connessioni. I dati acquisiti non saranno utilizzati per l identificazione delle connessioni effettuate dal singolo utente e saranno conservati con le modalità previste dalla normativa vigente. Oltre alle limitazioni di carattere generale, riguardanti cioè tutti gli utenti, potranno essere predisposte limitazioni dirette verso singoli indirizzi di rete o verso qualunque punto di accesso alla rete stessa, qualora questi provochino, volontariamente o involontariamente, problemi all utilizzo comune della risorsa. Queste limitazioni, adeguatamente giustificate, potranno avvenire anche senza preavviso e saranno sempre seguite da opportuna notifica al responsabile del sistema interessato. Pagina 3

Art.6 - Soggetti che possono avere accesso alla rete Hanno diritto ad accedere alla rete il personale, gli studenti, le ditte fornitrici di software per motivi di manutenzione, limitatamente alle applicazioni di loro competenza, ed i collaboratori esterni impegnati nelle attività istituzionali per il periodo di collaborazione. L'accesso alla rete è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature. L'amministratore può regolamentare l'accesso alla rete di determinate categorie di utenti, quando questo è richiesto da ragioni tecniche. Attribuzione delle credenziali e responsabilità L Università fornisce la connessione alla rete Internet tramite i servizi offerti dall'area Telecomunicazioni; la responsabilità dell utilizzo delle prese di rete viene delegata ai singoli Dipartimenti e Strutture. Per accedere alla rete Internet ogni scheda di rete delle stazioni di lavoro deve essere dotata di un indirizzo IP (Internet Protocol); la richiesta di uno o più indirizzi IP da parte di un utente deve avvenire tramite un apposita domanda, a firma dell utente stesso e del Responsabile della struttura di appartenenza, nella quale risulti l accettazione del presente Regolamento. Quale esempio non esaustivo, la delega all utilizzo deve riportare, secondo i diversi ruoli: Personale tecnico amministrativo: firma del responsabile della struttura Personale docente, fornitori di servizi e consulenti: firma del richiedente Strutture, segreterie, uffici: firma di Coordinatore dell Ufficio/ direttore di Dipartimento/ Preside/ Presidente CdS/ Segretario Amministrativo/ Docente responsabile del Laboratorio o del centro Organizzazioni sindacali, associazioni: firma del responsabile Congressi: firma del responsabile Possono essere inviate richieste collettive, indicando un responsabile unico; tali richieste possono essere firmate solo dai seguenti soggetti: Coordinatore Ufficio Direttore Dipartimento Preside Presidente CdS Segretario Amministrativo Docente responsabile del Laboratorio Presidente dell'associazione o organizzazione Presidente del consiglio degli studenti. L indirizzo IP è legato alle singole schede di rete; nel momento in cui una scheda venisse sostituita e non più utilizzata all interno dello stesso edificio l indirizzo IP associato potrà essere riutilizzato previa comunicazione alla struttura delegata. È fatto divieto di utilizzare indirizzi IP non autorizzati dai Servizi Informatici di Ateneo. Nel momento in cui un indirizzo IP non venga più utilizzato dall utente Pagina 4

richiedente dovrà esserne data immediata comunicazione scritta da parte del Responsabile della struttura. La richiesta di una sottorete o di un insieme di indirizzi IP da parte di una struttura dell ateneo deve avvenire tramite un apposita domanda all'area Telecomunicazioni, a firma del Responsabile della struttura, nella quale risulti il nome dell eventuale Referente Informatico delegato e l accettazione del presente Regolamento. In questo caso è compito e obbligo del Responsabile della struttura o del Referente Informatico delegato assegnare gli indirizzi IP all interno della struttura provvedendo sempre a mantenere aggiornata, con uno storico di almeno due anni, la lista delle coppie Indirizzo IP Nome Utente assegnate. Non sono permesse assegnazioni dinamiche (DHCP) degli indirizzi IP. Il titolare dell indirizzo IP, nel caso di singolo utente, o il firmatario la richiesta multipla per le strutture, è responsabile dell uso della rete Internet effettuato a partire dalla scheda di rete associata allo specifico indirizzo IP. È pertanto a cura della struttura la realizzazione ed il mantenimento delle misure di sicurezza idonee a garantire la sicurezza dei computer collegati alla rete, evitando che gli stessi possano essere utilizzati per arrecare danno, disservizio o comunque intrusioni in altri computer collegati alla rete d'ateneo o ad Internet. Gestione DNS La richiesta di un dominio di terzo livello (o successivo) del dominio uniroma3.it da parte di una struttura dell ateneo o di un suo utente deve avvenire tramite un apposita domanda a firma del Responsabile della struttura ed eventualmente dell utente richiedente, nella quale risulti il nome del Responsabile del sottodominio e l accettazione del presente Regolamento. La gestione del dominio è sottoposto alle stesse regole relative agli indirizzi IP. Accessi fisici multiutente e rete senza fili È possibile accedere alla rete di Ateneo anche utilizzando prese di rete cablata non assegnate a singole strutture e utilizzando la rete senza fili predisposta dalla struttura delegata. In questi casi l accesso è riservato agli utenti autorizzati dalla struttura delegata mediante le modalità indicate nelle proprie pagine del sito web di Ateneo ed avverrà tramite la fornitura di specifiche credenziali. Non è inoltre consentito collegare alla rete di Ateneo, o comunque nei locali dello stesso, apparati di rete terzi (Access Point WiFi, router, switch,hub,...) se non preventivamente autorizzati dalla struttura delegata. In ogni caso il loro utilizzo dovrà avvenire in conformità al presente Regolamento. Art.7 - Abusi, limiti di utilizzo, responsabilità dell'utente E' vietato ogni tipo di abuso come, quale esempio non esaustivo: usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative e da quanto previsto dal presente regolamento; Pagina 5

utilizzare la rete per scopi incompatibili con l'attività istituzionale; cedere a terzi codici personali (UserID e Password) di accesso al sistema ed utilizzare credenziali di accesso a cui non si è autorizzati; agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti; installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla rete, programmi destinati a danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete (p.e. virus, cavalli di troia, worms, spamming della posta elettronica, programmi di file sharing); rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti hardware; usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi sulla rete; conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne; violare la riservatezza di altri utenti o di terzi; agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori); fare o permettere ad altri, trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, ecc.); installare o eseguire deliberatamente programmi software non autorizzati e non compatibili con le attività istituzionali; cancellare, disinstallare, copiare, o asportare deliberatamente programmi software per scopi personali; installare deliberatamente componenti hardware non compatibili con le attività istituzionali; utilizzare la posta elettronica con le credenziali di accesso di altri utenti; utilizzare la posta elettronica inviando e ricevendo materiale che violi le leggi; accedere direttamente ad Internet con modem collegato al proprio Personal Computer se non espressamente autorizzati e per particolari motivi tecnici; connettersi ad altre reti senza autorizzazione; monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le attività degli utenti, leggere, copiare o cancellare file e software di altri utenti. L'Utente si impegna pertanto, nei confronti dell'università, a non utilizzare il servizio per scopi illegali o non conformi al presente regolamento, o a ad altri Regolamenti dell Università, o che comunque possano recar danno o pregiudizio all'università medesima o a terzi. L'Utente si assume ogni responsabilità penale e civile ed il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio; esonera contestualmente l'università da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all'università medesima da qualunque soggetto, in conseguenza di tale uso improprio. L'Utente, salvo giustificabili eccezioni di cui comunque risponde personalmente, non può utilizzare la rete per trattare: pubblicità non istituzionale, manifesta o occulta; Pagina 6

comunicazioni commerciali private; materiale pornografico o simile, in particolare in violazione della legge; materiale discriminante o lesivo in relazione a razza, sesso, religione, ecc.; materiale che violi la legge sulla privacy; contenuti o materiali che violino i diritti di proprietà di terzi; altri contenuti illegali. L'elenco riportato è da intendersi non esaustivo. L'Utente si impegna ad implementare sulla propria stazione di accesso tutte le misure idonee ad evitare, la divulgazione di virus informatici e programmi malevoli, anche tramite l installazione e l aggiornamento costante di programmi di protezione appositi. Sanzioni La contravvenzione al presente Regolamento comporta la revoca delle autorizzazioni ad accedere alle risorse informatiche gestite dall Università fatte salve le più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti. L'Università si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle presenti condizioni di utilizzo. In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, possono essere comminate le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti interni. Art.8 - Allegati e Riferimenti Allegato A: Regole di utilizzo della rete GARR Allegato B: Norme di comportamento per la comunicazione elettronica (Nota rettorale sull'utilizzo delle risorse informatiche n.2384 del 15.4.2002) Pagina 7