COMUNE di ISOLA RIZZA



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COMUNE di ISOLA RIZZA REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO CON DIRITTO DI PRIVATIVA DI PESA PUBBLICA Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 18 dell 8.5.2012 1

ART. 1 E istituito nel Comune di Isola Rizza l esercizio, con diritto di privativa, di pesa pubblica. ART. 2 L esercizio in privativa comunale della pesa pubblica non esclude che i privati possano pesare le loro merci con strumenti propri in esenzione dei diritti comunali. Nessuno può però esercitare servizi per terzi di pesatura in concorrenza con il diritto di privativa comunale. Quando la prestazione gratuita di peso da parte dei privati, che non hanno comunque interesse alcuno all accertamento del peso di quelle merci, sia fatta ed accertata con tale frequenza da recare evidente danno al diritto di privativa del Comune, i contravventori saranno puniti a sensi dell art. 106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3 Marzo 1934, n.383, nonché con l art. 296 del T.U. per la Finanza Locale 14 Settembre 1931, n.1175. ART. 3 Le operazioni di pesatura non rivestiranno mai carattere coattivo, ma dovranno essere volontariamente richieste da chi ha interesse ad avere un documento probatorio. ART. 4 La Giunta Comunale, con propria deliberazione, indicherà un dipendente e/o un assessore comunale quale referente per assicurare il corretto funzionamento del servizio di pesa pubblica. Egli dovrà curare la scrupolosa manutenzione del locale e degli strumenti, procedendo a tutte quelle operazioni di manutenzione di ordinaria esecuzione da lui eseguibili e denunciando immediatamente all Amministrazione guasti o funzionamenti irregolari da lui non riparabili. ART.5 Non sono ammessi alla pesatura carichi presumibilmente superiori alla portata della pesa. 2

ART. 6 L Amministrazione stabilirà l importo di acquisto di ciascun gettone. Potrà, inoltre, determinare la percentuale spettante all incaricato/agli incaricati della vendita dei gettoni a titolo di aggio, riservandosi la restante percentuale a titolo di diritto di pesa. ART. 7 L incaricato autorizzato a vendere all utente i gettoni per l utilizzo dell impianto della pesa pubblica sarà individuato tra gli esercizi commerciali siti nel Comune di Isola Rizza, con le modalità previste per gli affidamenti dei servizi pubblici, previa verifica del possesso dei requisiti di legge. Allo stesso potrà essere riconosciuto un aggio determinato ai sensi del precedente art. 6. L incaricato dovrà assicurare quotidianamente la vendita dei gettoni per tutta la durata dell incarico, nel rispetto delle modalità fissate dall amministrazione. Potranno essere incaricati della vendita dei gettoni anche più esercizi commerciali che si rendessero disponibili, per garantire la migliore distribuzione dei gettoni. Per garantire la più ampia copertura del servizio, il Comune potrà riservarsi annualmente una quantità di gettoni per la vendita diretta in municipio, allo stesso prezzo stabilito con il provvedimento di cui all art.6. La vendita dei gettoni in Comune avverrà secondo le modalità che verranno stabilite dall Amministrazione Comunale. Il Comune si riserva anche la possibilità di installare distributori automatici dei gettoni o sistemi di pagamento attraverso carte ricaricabili. ART. 8 La quantità dei gettoni occorrenti per ogni pesata è così determinata: da 0 Kg. a 25.000 Kg. n. 1 gettone da 25.001 Kg. a 50.000 Kg. n. 2 gettoni da 50.001 Kg. e oltre n. 3 gettoni. ART. 9 3

L incaricato autorizzato alla vendita dei gettoni provvederà ad acquistare dal Comune i gettoni nel numero minimo di 100, versando una somma corrispondente al numero dei gettoni acquistati moltiplicata per il prezzo di acquisto di ciascun gettone, al netto dell aggio spettante allo stesso. L aggiudicatario è autorizzato a vendere i gettoni esclusivamente al prezzo fissato dall Amministrazione ai sensi del precedente art. 6. Qualora alla scadenza del periodo di affidamento del servizio di vendita dei gettoni della pesa pubblica, siano rimasti invenduti una parte dei gettoni, gli stessi verranno restituiti al Comune che provvederà a rimborsarne il prezzo di acquisto all affidatario. ART. 10 L incaricato della vendita dei gettoni per l utilizzo della pesa pubblica dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle modalità fissate dall amministrazione in un apposito capitolato, nonché delle norme del presente regolamento. L incaricato non potrà esigere per la vendita un importo maggiore di quello stabilito dall Amministrazione. La tariffa, relativa all acquisto dei gettoni, deve essere sempre esposta al pubblico in modo da consentirne un agevole lettura. ART. 11 Fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti per inosservanza di norme di carattere penale, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e/o l'uso improprio della Pesa Pubblica sono regolate dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 (e successive modifiche, ed integrazioni) e punite con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00. ART. 12 Per quanto non previsto dal regolamento si osservano le disposizioni di legge vigenti. 4

Il presente regolamento: è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18, in data 8.5.2012; la detta deliberazione è stata pubblicata: nel sito Web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69); per 15 giorni consecutivi dal 13.06.2012 al 28.06.2012, con la successiva pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato; è entrato in vigore il giorno 17.07.2012. Data 17.07.2012 Timbro Il Responsabile del Servizio f.to Ivo Tambara... 5