Membro: Matteo Fortunati



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PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 56 del 25 settembre 2013 OGGETTO N. 6/a Definizione della controversia contro WIND TELECOMUNICAZIONI Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna Membro: Giuseppe Bolognini Membro:Oliviero Faramelli Membro: Matteo Fortunati Membro: Margherita Vagaggini Presidente:Mario Capanna Estensore: Sabrina Di Cola Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri

Definizione della controversia contro WIND TELECOMUNICAZIONI VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regione dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenute il 4-30 luglio 2012 - prot. n.3402- con la quale,, corrente in, Via n. ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Wind Telecomunicazioni; VISTE le note datate 19 luglio 2012 -prot.n.3555 e 23 agosto 2012 prot.n.3975 con la quale ultima il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, assegnando nel contempo termini istruttori perentori per il deposito di memorie difensive e documenti; VISTE le note difensive inviata dall'istante in data 26 settembre 2012 -prot.n.4526 ed in data 05 ottobre 2012 -prot.n.4783- nonché la documentazione alle medesime allegata; VISTA la nota difensiva dell'operatore in data 01 ottobre documentazione alla medesima allegata; VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione; 2012 prot.n.4726 e la a VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 24 settembre 2013 e la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere Margherita Vagaggini; quanto segue: 1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA CONSIDERATO 1.1-L'istante, in sintesi, con riferimento a cinque utenze mobili affari numeri - rappresenta quanto segue: a)-disconosce la sottoscrizione presente nella copia del contratto depositato in atti dall'operatore; b)-l'operatore ha abusivamente riempito il contratto, in quanto la copia del contratto depositata dall'operatore non corrispondente all'originale in proprio possesso;

c)-l'operatore avrebbe dovuto variare solamente il piano tariffario sulle originarie 5 sim in proprio possesso e non attivarne altre 5; d)-l'operatore ha abusivamente emesso fatture con riferimento a dette cinque nuove numerazioni non richieste. Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti dell'operatore: l'annullamento del secondo contratto e delle fatture emesse. 1.2- L'operatore, in sintesi, rappresenta quanto segue: a)-in data 07 dicembre 2010 l'istante ha aderito al cambio offerta del piano tariffario per le seguenti SIM ; b)-in data 11 febbraio 2011 l'istante inviata disdetta del contratto, ma contattato telefonicamente dichiarava di non essere interessato alla cessazione del contratto, bensì alla cessazione delle sim con numeri errati; c)-in data 11 marzo 2011 è stato comunicato all'istante che le sim erano state correttamente attivate, poiché coincidenti con quelle indicate nel contratto; d)-in data 24 marzo 2011 l'istante trasmetteva una nuova disdetta contestando che i numeri attivati non erano quelli dallo stesso richiesti e poi in data 29 marzo 2011 trasmetteva la propria copia del contratto completamente vuota, priva di sottoscrizione; e)-in data 14 aprile 2011 è stato richiesto all'istante di trasmettere la copia del contratto recante la sottoscrizione dello stesso; f)-l'istante non ha mai trasmesso quanto sopra richiesto. Sulla base di detta rappresentazione l'operatore chiede il rigetto delle richieste dell'istante. 2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1-Risultano fondate e, quindi, vanno accolte le domande formulate dall'istante per i seguenti motivi. E' pacifico tra le parti che rispetto all'attivazione dei numeri mobili oggetto della presente controversia l'istante ha inoltrato all'operatore specifica contestazione, senza ottenere quanto richiesto e cioè la cessazione delle cinque nuove numerazioni, perché mai richieste, e l'annullamento delle fatturazioni alle medesime riferite. In presenza di tale eccezione, in base all'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio, spettava all'operatore dare prova della richiesta di attivazione/migrazione, come pure dell'avvenuta erogazione del servizio. In atti non v'è documentazione univoca in tal senso in quanto v'è discordanza tra il contenuto della proposta di contratto per i servizi wind mobile e relativo allegato in possesso dell'istante ed il contenuto della copia della proposta di contratto per i servizi wind mobile e relativo allegato in possesso dell'operatore.

In particolare quella presentata in originale dall'istante oltre a non recare la data, non reca l'indicazione di numeri telefonici mobili da attivare previa portabilità; quella presentata dall'operatore presenta cinque numeri telefonici mobili da attivare previa portabilità, che neanche corrispondono a quelli che l'istante lamenta gli siano stati attivati abusivamente. Deve, quindi, necessariamente concludersi che sono illegittime le attivazioni dei numeri e che sono illegittimi gli addebiti presenti nelle fatture emesse dall'operatore con riferimento a detti numeri le quali fatture vanno quindi tutte annullate, con conseguente obbligo a carico dell'operatore di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dell'istante. 2.2-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. D E L I B E R A in accoglimento dell'istanza presentata il 04/30 luglio 2012 - prot. n.3402- da,, corrente in, Via n., per i motivi sopra indicati, l'operatore WIND TELECOMUNICAZIONI in persona del legale rappresentante pro-tempore è tenuto a: -cessare le utenze mobili non richieste numeri ; -annullare tutte le fatture riferite alle predette numerazioni mobili, con obbligo di regolarizzare la relativa posizione contabile-amministrativa; -corrispondere all'istante la somma di 50 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il p resente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto. IL PRESIDENTE (Mario Capanna) IL CONSIGLIERE RELATORE (Margherita Vagaggini) per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri) C:\Documents and Settings\carloni.g\Desktop\Deliberazione n. 56 del 25 settembre 2013.odt