PER LA FISCALITÀ LOCALE. IN BREVE le notizie pubblicate



Documenti analoghi
OGGETTO: TASI - le regole per il versamento dell imposta

SETTORE POLITICHE FINANZIARIE BILANCIO E TRIBUTI VADEMECUM TASI

CIRCOLARE N. 23/E. OGGETTO: Ravvedimento Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Chiarimenti.

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

COMUNE DI PETRELLA SALTO - INFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili Tributo Servizi Indivisibili Tributo Servizi Indivisibili

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

INFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili

Pervengono alla Scrivente numerosi quesiti nei quali si segnala che diversi comuni

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

INFORMATIVA TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili

PARTE TERZA. Comune di Laglio Provincia di Como. Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Sezione per l applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

INFORMATIVA IMU anno 2012

PARTE TERZA Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I. Disposizioni generali TITOLO II. Presupposto e soggetti passivi

COMUNE DI PEVERAGNO Provincia di Cuneo

CIRCOLARE N. 2/DF. (TASI), con particolare riferimento alla maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall art. 1, comma

INFORMATIVA I.M.U IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. Novità rispetto all anno 2012

COMUNE DI RORA. Provincia di TORINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

Circolare N.170 del 4 Dicembre IMU. Pagamento del saldo anche con il bollettino postale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI ALBIOLO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

INFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili

TASI. Comune di Tivoli Provincia di Roma. Tributo per i Servizi indivisibili 2014

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

COMUNE DI SCANDIANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI

COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera)

Milano L IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.

Circolare N. 19 del 5 Febbraio 2015

INFORMATIVA IUC Modalità per il calcolo

Nota di approfondimento

GUIDA PRATICA ALLA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

Comune di Messina TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015

IMU: pagamento del saldo anche con il bollettino postale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

COMUNE DI CIVITAVECCHIA PROVINCIA DI ROMA

News per i Clienti dello studio

L IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

GUIDA PRATICA AL PAGAMENTO DELLA TASI 2014

COMUNE DI VALSAMOGGIA. (Provincia di Bologna)

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO Provincia di Arezzo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA. Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale

Comune di Asso Provincia di Como

Il Prelievo sugli immobili: confronto tra l Imposta Municipale Unica (IMU) 2012 e l IMU-TASI 2014

ICI - IMU - DIFFERENTI MOLTIPLICATORI

COMUNE DI RACALE. (Provincia di Lecce)

L ICI. Sono quindi tenuti al pagamento dell imposta, i contribuenti che possiedono:

1. CHI DEVE PAGARE L'ICI. L'Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con DL 504 del 1992, deve essere pagata:

COMUNE DI CASTELFIORENTINO. (Provincia di Firenze) T A S I. ACCONTO: Scadenza 16 GIUGNO Tassa sui servizi indivisibili (TASI)

Bonus casa: recupero edilizio e risparmio energetico potenziati al 50 e 65% fino al (DL n. 63 del )

Comune di Polignano a Mare Settore Finanza - Programmazione - Personale Sezione Tributi

VIA S. BOAGNO CELLE LIGURE Tel. 019/99801 Fax 019/ info@comune.celle.sv.it

News per i Clienti dello studio

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Provincia di Pordenone Via Roma 33 C.F P.IVA

Che cos è il Ravvedimento Operoso IMU 2012 e come funziona?

Ai Sigg. Clienti Loro Uffici Amministrativi. Milano, lì 09/02/2015. Circolare n. 04/2015

Oggetto: Approvazione delle aliquote della Tasi per l'anno IL CONSIGLIO COMUNALE

Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC)

Schema di Dlgs in materia di federalismo fiscale municipale. A cura dell Ufficio fisco e politiche di bilancio Spi - Cgil nazionale

TASI Aliquota 0 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale;

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

RIEPILOGO SULLA COSI DETTA CEDOLARE SECCA LEGISLAZIONE DOTTRINA - RISPOSTE A QUESITI FAC SIMILI.

ESTRATTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALEI.U.C.

COMUNE DI TRECASTELLI PROVINCIA DI ANCONA

INFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili

La IUC 2015 in pillole (aggiornamento del )

C O M U N E D I V I D O R

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA LINEE GUIDA PER I CITTADINI

Locazione e affitto di beni immobili INDICE

Informativa IUC anno 2015 ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2015

COMUNE DI SAMATZAI IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali novità IMU e TASI introdotte dalla Legge di stabilità 2016( Legge n. 208/2015)

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza. Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

CIRCOLARE N. 20/E. Roma, 13 maggio Oggetto: IRPEF Risposte a quesiti. Direzione Centrale Normativa

CALCOLO DELLA TASI 2015 L Amministrazione comunale ha deliberato in data 29 luglio 2014 le seguenti aliquote:

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI (Provincia di Palermo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

News per i Clienti dello studio

AVVISO ALLA CITTADINANZA TASI ANNO 2014

L ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

LE AGEVOLAZIONI DEL RENT TO BUY DI ALLOGGI SOCIALI

Circolare N. 157 del 28 Novembre 2014

COMUNE DI PERUGIA 20 SETTORE SERVIZI FINANZIARI U.O. GESTIONE ENTRATE

IMU DAL 2012 AL 2014 Art. 13 D.L , n. 201, conv. in L , n. 214

STUDIO CATELLANI COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

TASI Comune di Capoterra (CA) Fax: Sito Web :

Il ravvedimento operoso a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

INFORMATIVA IUC Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Anno 2014

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

Fiscal News N La gestione degli immobili esteri in UNICO La circolare di aggiornamento professionale

INFORMATIVA - TASI 2015 Tributo Servizi Indivisibili

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI SETTORE FINANZE E TRIBUTI IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C. )

Transcript:

PER LA FISCALITÀ LOCALE IN BREVE le notizie pubblicate Pagina 1 Notizia n. VR15.0841 - del 25/06/2015 Ravvedimento operoso: l Agenzia delle entrate illustra la nuova disciplina Il nuovo assetto dell istituto del ravvedimento operoso, frutto della Legge di Stabilità 2015, è stato esaminato dall Agenzia delle entrate con la circolare n.23/e del 9 giugno 2015. L Agenzia illustra, in particolare, la riduzione a 1/9 delle sanzioni entro il nuovo termine dei 90 giorni dalla violazione e chiarisce che per l IMU e la TASI, la scadenza per il ravvedimento è il 30 giugno dell anno successivo, vale a dire quella prevista per la dichiarazione dei due tributi locali. Pagina 5 Notizia n. VR15.0780 - del 10/06/2015 TASI: per la dichiarazione vale il modello previsto ai fini dell IMU Per la dichiarazione della TASI, si utilizza il modello di dichiarazione dell IMU poiché le informazioni rilevanti per i due tributi sono le medesime. Di conseguenza, non sussiste la necessità di approvare un nuovo modello di dichiarazione solo per la TASI. Sono queste le precisazioni diramate dal Dipartimento delle Finanze con la circolare n.2/df del 3 giugno 2015. Pagina 6 Notizia n. VR15.0472 - del 30/03/2015 Tributo per i servizi indivisibili (TASI): chiarimenti sul modello di dichiarazione Il dipartimento delle Finanze con Risoluzione 3/DF del 25 marzo 2015 ha chiarito che il modello da utilizzare per la dichiarazione relativa alla TASI deve essere unico per tutto il territorio nazionale e poi messo a disposizione dei contribuenti dalle singole autorità locali. Pagina 7 Notizia n. VR14.1589 - del 18/12/2014 Tassa sui rifiuti (TARI): Determinazione della superficie tassabile per attività industriale -Risoluzione DF n. 2/2014 Il Ministero delle Finanze ha pubblicato il 9 dicembre u.s. la risoluzione n. 2 concernente le modalità di determinazione della superficie tassabile ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 649, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Il Dipartimento delle Finanze chiarisce che la norma deve essere interpretata nel senso che non sono assoggettabili alla TARI le aree sulla quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali, i magazzini intermedi di produzione, quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti e le aree scoperte asservite al ciclo produttivo, in quanto produttive di rifiuti speciali non assimilabili. Il Comune potrà individuare, nell'ambito del potere regolamentare di cui all'art. 1, comma 649, terzo periodo della Legge di stabilità 2014, ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali (diverse dalle precedenti già escluse ex lege) non assoggettabili alla TARI. L interpretazione ministeriale sulla norma non appare ancora del tutto chiara, pertanto, ci riserviamo di ritornare sull argomento non appena saranno forniti ulteriori chiarimenti. Pagina 8 Notizia n. VR14.1229 - del 08/10/2014 TARI: esclusione aree produttive di rifiuti speciali La legge istitutiva della TARI dispone l esclusione dalla superficie tassabile quella produttiva di rifiuti speciali. Rispetto alla precedente disciplina la norma prevede la possibilità per i comuni di estendere la detassazione anche ai magazzini di materie prime e prodotti finiti connessi alle aree di produzione. Per fruire della detassazione dei magazzini è necessario verificare che il proprio Comune lo abbia previsto nel regolamento e presentare apposita istanza. A titolo di esempio ricordiamo che il Comune di Verona ha disciplinato tale agevolazione per le imprese. A cura dell Area Economia e Gestione d Impresa di Confindustria Verona

PER LA FISCALITÀ LOCALE IN BREVE le notizie pubblicate Pagina 9 Notizia n. VR14.0716 - del 30/05/2014 IMU, TARI E TASI: Modalità e termini di pagamento L Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributi per il versamento dei tributi locali TARI e TASI. A seguito delle modifiche normative sulla TASI, per l anno 2014, è prevista la possibilità da parte dei Comuni di incrementare l aliquota per le abitazioni diverse dalla prima abitazione dello 0,8 per mille. Con comunicato stampa del Mef è stato annunciato che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi, la stessa è prorogata da giugno a settembre. Per gli immobili destinati ad abitazione principale il versamento è effettuato in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014. Pagina 15 Notizia n. VR14.0104 - del 23/01/2014 La Legge di Stabilità 2014: le novità riguardanti gli immobili La Legge di Stabilità ha prorogato le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e per il risparmio energetico, ha introdotto la nuova imposta locale sugli immobili (IUC) e ha apportato importanti modifiche normative riguardanti gli immobili. A cura dell Area Economia e Gestione d Impresa di Confindustria Verona

Notizia n. VR15.0841 - del 25/06/2015 Notizia n. VR15.0841 - del 25/06/2015 Ravvedimento operoso: l Agenzia delle entrate illustra la nuova disciplina Approfondimenti La legge di Stabilità per il 2015 (art.1, comma 637, legge n.190/2014) ha profondamente modificato l istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. Le modifiche intendono perseguire la semplificazione del rapporto tra Fisco e Contribuente, incentivando l adeguamento spontaneo agli obblighi tributari (la cosiddetta compliance fiscale ) per ridurre gli ambiti del contenzioso tributario. Il ravvedimento operoso è stato pertanto ampliato nelle modalità e nei termini per la sua applicazione. Il nuovo assetto dell istituto del ravvedimento è stato illustrato dall Agenzia delle entrate con la circolare n.23/e del 9 giugno 2015, che riassumiamo nelle presenti note a cui alleghiamo il testo del documento ufficiale. 1) Il termine ultimo per il ravvedimento; le circostanze che lo impediscono. Oggi, le violazioni commesse circa i tributi amministrati dall'agenzia delle entrate, si possono regolarizzare fino alla scadenza dei termini di accertamento, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Prima delle modifiche, tale possibilità era, inoltre, concessa esclusivamente entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione. Permane l impossibilità di ricorrere al ravvedimento in caso di notifica, con riferimento alla violazione considerata, di un atto di liquidazione o di accertamento oppure di ricevimento di una comunicazione di irregolarità con somme dovute in base al controllo automatizzato o al controllo formale della dichiarazione (notifica di un atto di liquidazione o di accertamento o un avviso bonario in materia di imposte dirette, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n.600/1973 e, in materia di IVA, in base all art.54-bis del DPR n.633/1972; tale preclusione è prevista dall art.13, D.Lgs. n.472/1997, comma 1-ter). 2) Le riduzioni della sanzione. La misura di riduzione della sanzione è regolata secondo la nuova formulazione dell art.13, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997, conseguente all introduzione delle nuove ipotesi, considerate alle lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater); secondo il nuovo testo, la sanzione si riduce dunque: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno Pagina 1

Notizia n. VR15.0841 - del 25/06/2015 successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore; b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Le disposizioni delle lettere b-bis) (riduzione della sanzione a 1/7) e b-ter) (riduzione della sanzione a 1/6) si applicano solo ai tributi amministrati dall Agenzia delle entrate (questo limite è previsto dall art.13, D.Lgs. n.472/1997, comma 1-bis). Nella circolare in commento, si precisa che ciò vale anche per la lettera b-quater) (riduzione della sanzione a 1/5 dopo la notifica di un processo verbale di constatazione), in quanto attinente alle violazioni relative a leggi finanziarie, di cui alla legge n. 4/1929 (salvo che la violazione non consista nell omissione di ricevute o scontrini fiscali o nell emissione degli stessi per importi inferiori al reale o nell omessa installazione del registratore di cassa, previste dall art.6, comma 3 e 11, comma 5, del D.Lgs. n.471/1997). Tra le imposte di competenza dell Agenzia delle entrate, rientrano anche l imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le addizionali regionale e comunale all IRPEF. Per gli altri tributi, non si riscontrano modifiche significative rispetto alla disciplina precedente. 3) La nuova lettera a-bis) (riduzione 1/9 della sanzione), secondo l Agenzia delle entrate. A differenza delle lettere b-bis) e b-ter), la nuova lettera a-bis) trova applicazione anche per i Pagina 2

Notizia n. VR15.0841 - del 25/06/2015 tributi diversi da quelli amministrati dall'agenzia delle entrate. In particolare, rientrano nel suo ambito applicativo i tributi locali e regionali tra cui le tasse automobilistiche. La nuova previsione introduce un ipotesi di ravvedimento intermedio tra il cosiddetto ravvedimento breve nei 30 giorni (lettera a), e quello più ampio, finora definito ravvedimento lungo (successiva lettera b). Così, gli effetti della nuova lettera a-bis), sono i seguenti: 3.1) per gli omessi versamenti, si è introdotta un ipotesi di riduzione delle sanzioni ulteriore rispetto a quella contenuta nella lettera a) dell articolo 13 (che consente di regolarizzare entro trenta giorni dalla violazione) se la regolarizzazione del versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento; 3.2) anche per le violazioni diverse da quelle indicate al punto 1 ed al successivo punto 3, si è prevista una nuova ipotesi di riduzione, analoga nella tempistica a quella degli omessi versamenti (regolarizzazione da effettuare entro 90 giorni dalla commissione della violazione); Tale riduzione è di entità maggiore di quella prevista dalla successiva lettera b); 3.3) per le violazioni commesse mediante la dichiarazione, è stata introdotta una specifica ipotesi di ravvedimento, applicabile entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione considerata. L Agenzia riconduce a quest ipotesi le irregolarità relative al contenuto delle dichiarazioni annuali, dei redditi e dell IVA, mentre le violazioni derivanti dall omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione (ad esempio, il carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali) non si devono intendere commesse mediante la dichiarazione in quanto, rispetto a questa, mantengono una propria autonomia. 4) Il nuovo ravvedimento rispetto all IMU ed alla TASI. L Agenzia precisa che le ordinarie modalità di regolarizzazione relative ai tributi locali e regionali, applicabili prima delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015, rimangono ferme. Così, ad esempio, è possibile avvalersi del ravvedimento lungo (di cui alla lett.b) dell art.13 del D.Lgs. n.472/1997, in esame), per le violazioni concernenti l IMU e la TASI, entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, come precisato nella Risoluzione n.1/df del 29 aprile 2013 e nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU approvate con DM 30 ottobre 2012; come si ricorderà, il 30 giugno scade il termine per la dichiarazione relativa ai due tributi locali. Anche alle irregolarità sull IMU e sulla TASI, è applicabile la nuova lettera a-bis) e, come per gli altri tributi, anche per i tardivi versamenti delle due imposte locali, il cosiddetto dies a quo o termine iniziale per il ravvedimento, da eseguire entro 90 giorni con riduzione a 1/9 della sanzione, decorre dalla scadenza di versamento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione. 5) L abrogazione degli istituti deflattivi del contenzioso Ricordiamo che, contemporaneamente al rinnovo dell istituto del ravvedimento, vengono eliminati alcuni istituti deflattivi del contenzioso: l adesione ai processi verbali di constatazione e l adesione agli inviti al contraddittorio. Pagina 3

Notizia n. VR15.0841 - del 25/06/2015 È, altresì, abrogato il comma 2-bis dell articolo 15 del D.Lgs. 218/1997; ciò comporta il venir meno della norma che stabilisce la riduzione alla metà delle sanzioni irrogate nel caso in cui il contribuente rinunci ad impugnare l avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, qualora l avviso di accertamento o di liquidazione non sia stato preceduto dall invito al contraddittorio. Le nuove regole sul ravvedimento operoso decorrono dal 1 gennaio 2015; gli istituti deflattivi abrogati, invece, continueranno ad applicarsi agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 2015. Analogamente, l abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni (di cui all articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 218/1997) si applicherà agli atti definibili notificati a decorrere dal 1 gennaio 2016. Alla luce di quanto sopra, pertanto, fino al 31 dicembre 2015, il contribuente assoggettato a verifica cui sia stato notificato un pvc o un invito al contraddittorio potrà scegliere se avvalersi ancora degli istituti deflattivi o se regolarizzare la propria posizione secondo le regole del nuovo ravvedimento. 6) I primi chiarimenti della circolare n.6/e del 19 febbraio 2015: il favor rei. Prima della circolare n.23/e fin qui riassunta, la circolare n.6/e del 19 febbraio 2015 (che alleghiamo alla notizia) aveva fornito alcune indicazioni sulle modifiche al ravvedimento (capitolo 10); tra queste, assume particolare rilievo (par. 10.2) il riconoscimento dell applicabilità del principio del favor rei e della conseguente efficacia delle nuove e più favorevoli disposizioni alle violazioni già commesse al 1 gennaio 2015 anche già contestate, ma non ancora interessate da atti d accertamento, di liquidazione o da cartelle di pagamento. Allegati Circ.23 9 giugno 2015.pdf Circ.6 19 febbraio 2015.pdf Pagina 4

Notizia n. VR15.0780 - del 10/06/2015 TASI: per la dichiarazione vale il modello previsto ai fini dell IMU Approfondimenti Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito, con la circolare n.2/df del 3 giugno 2015, che ai fini della dichiarazione TASI (tributo per i servizi indivisibili) i contribuenti possono utilizzare il modello di dichiarazione IMU (approvato con il Decreto ministeriale del 30 ottobre 2012). La circolare fa seguito alla precedente risoluzione n.3/df del 25 marzo 2015, con la quale il Dipartimento aveva precisato che per ottemperare agli adempimenti dichiarativi relativi alla TASI, si sarebbe utilizzato un unico modello nazionale. Con la circolare attuale, l'amministrazione finanziaria considera, però, che le informazioni richieste per il controllo e l'accertamento dell'obbligazione tributaria della TASI sono sostanzialmente le medesime previste ai fini dell IMU e, pertanto, anche nell'ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione solo per la TASI. Si è posta poi la questione della dichiarazione per la TASI, nel caso in cui l occupante dell unità immobiliare sia diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa. In questa situazione è, infatti, previsto che il titolare del diritto reale sull unità immobiliare e l occupante sono titolari di autonome obbligazioni tributarie; e che l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota in vigore, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare (art.1, comma 681, legge n.147/2013). Nella circolare in commento, il Dipartimento delle finanze osserva che il Comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati; può utilizzare le informazioni relative al prelievo sui rifiuti e può trarre ulteriori strumenti di integrazione dai dati risultanti dai versamenti dei possessori degli immobili (vale a dire, dei titolari dei diritti reali sugli stessi). Nei casi residuali in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal proprietario, egli potrà utilizzare il modello di dichiarazione nella parte dedicata alle Annotazioni per precisare il titolo (ad esempio, locatario) in base al quale occupa l immobile. La scadenza dell adempimento dichiarativo è fissata sia per la TASI sia per l IMU, al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Allegati Circ.2f del 3 giugno 2015.pdf Pagina 5

Notizia n. VR15.0472 - del 30/03/2015 Tributo per i servizi indivisibili (TASI): chiarimenti sul modello di dichiarazione Approfondimenti Confindustria ha formulato apposita richiesta di intervento al Dipartimento delle Finanze del Ministero per definire un modello unico a livello nazionale per la dichiarazione ai fini TASI. E stato riscontrato, infatti, che diversi comuni hanno emanato un modello, valido solo nel proprio territorio. Tale scelta costringerebbe i contribuenti, soprattutto quelli che hanno immobili dislocati in più comuni, a dover informarsi presso ciascun comune circa l adozione di eventuali modelli di dichiarazione e, in caso positivo, ad adattare le proprie procedure in relazione alle varie modalità di compilazione richieste nei diversi modelli. Non sarebbe possibile, quindi, adottare una procedura e un software unici per assolvere agli obblighi dichiarativi. In risposta alla suddetta richiesta di Confindustria, il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015 ha chiarito che il modello di dichiarazione, valevole ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI), deve essere unico a livello nazionale e approvato con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. Quadro normativo L art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che l imposta unica comunale (IUC) si compone dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. Attesa la stretta interconnessione tra i menzionati tributi, il Legislatore ha previsto alcune disposizioni comuni, tra le quali, per quanto qui di interesse, figurano quelle contenute nel successivo comma 684, in base al quale i soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Il successivo comma 685 dispone che la dichiarazione deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune. Su questo punto il dipartimento delle Finanze chiarisce che al comune è demandato esclusivamente l onere di mettere a disposizione il modello ma non anche di predisporlo. Il successivo comma 687 stabilisce espressamente che ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'imu. A questo proposito, l art. 13, comma 12-ter del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che la dichiarazione IMU deve essere presentata utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale, a sua volta, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'associazione Nazionale Comuni Italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione... Allegati Risoluzione 3/DF 25 marzo 2015.pdf Pagina 6

Notizia n. VR14.1589 - del 18/12/2014 Tassa sui rifiuti (TARI): Determinazione della superficie tassabile per attività industriale - Risoluzione DF n. 2/2014 In breve Il Ministero delle Finanze ha pubblicato il 9 dicembre u.s. la risoluzione n. 2 concernente le modalità di determinazione della superficie tassabile ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 649, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Il Dipartimento delle Finanze chiarisce che la norma deve essere interpretata nel senso che non sono assoggettabili alla TARI le aree sulla quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali, i magazzini intermedi di produzione, quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti e le aree scoperte asservite al ciclo produttivo, in quanto produttive di rifiuti speciali non assimilabili. Il Comune potrà individuare, nell'ambito del potere regolamentare di cui all'art. 1, comma 649, terzo periodo della Legge di stabilità 2014, ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali (diverse dalle precedenti già escluse ex lege) non assoggettabili alla TARI. L interpretazione ministeriale sulla norma non appare ancora del tutto chiara, pertanto, ci riserviamo di ritornare sull argomento non appena saranno forniti ulteriori chiarimenti. Allegati Risoluzione n.2df 9dicembre_2014x.pdf Pagina 7

Notizia n. VR14.1229 - del 08/10/2014 TARI: esclusione aree produttive di rifiuti speciali Approfondimenti Ricordiamo che la legge 27 dicembre 2013 n. 147 istitutiva della TARI (tassa sui rifiuti) dispone all articolo 1, comma 649, l esclusione dalla superficie assoggettabile al tributo quella produttiva di rifiuti speciali. Per queste aree, infatti, i rifiuti speciali devono essere smaltiti a proprie spese dal produttore. La legge dispone, inoltre, che i comuni, all interno del regolamento TARI possano individuare tra le aree detassate i magazzini di materie prime e merci connessi all attività di produzione che genera rifiuti speciali. In particolare, la norma estende il divieto di assimilazione ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati alla produzione. Al riguardo si informa che il Comune di Verona nel regolamento per l istituzione della imposta unica comunale (I.U.C.), all articolo 6, ha individuato le categorie di attività con aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili. Le categorie sono le seguenti: 20 Attività industriali con capannoni di produzione 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici Nel regolamento viene precisato pertanto che sono detassati i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati. L azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione, che riportiamo in allegato, con l indicazione delle superfici delle aree sopra individuate ai fini della corretta determinazione delle aree tassabili. Si invitano le aziende associate a verificare le disposizioni dei singoli regolamenti comunali sull argomento per verificare la possibilità nel singolo caso di fruire del beneficio. Confindustria Verona ha già avviato una campagna di sensibilizzazione dei Comuni della Provincia per sollecitare tutte le amministrazioni comunali ad adeguare i propri regolamenti inserendo la detassazione dei magazzini aziendali. Ricordiamo, infine, che rimane in vigore la possibilità di chiedere, con apposita istanza, la riduzione del tributo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo. Allegati denuncia per detassazione magazzini.docx legge 147 2013 art 1 commi 641-668 regolamento IUC Verona.pdf Pagina 8

Notizia n. VR14.0716 - del 30/05/2014 IMU, TARI E TASI: Modalità e termini di pagamento Approfondimenti L'Agenzia delle Entrate con Risoluzioni n. 45 e n. 46 del 24 Aprile 2014 ha istituito i codici tributo per il versamento della TARI e della TASI. A seguito delle recenti modifiche normative intervenute con il D.L. 16 del 6 Marzo 2014 si ritiene opportuno riepilogare, di seguito, le modalità di determinazione e i termini di pagamento dell'imu, della Tasi e della Tari. IUC L imposta unica comunale (IUC)¹,si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. IMU Soggetti obbligati Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili. Immobili Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività dell impresa. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (queste ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Determinazione del tributo La base imponibile è data dalla rendita catastale dell immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7-140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 Pagina 9

Notizia n. VR14.0716 - del 30/05/2014-80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5-65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 L aliquota di base è dello 7,6 per mille. I Comuni possono aumentare o diminuire l aliquota da un minimo del 4,6 per mille ad un massimo 10,6 per mille. L Imu non è dovuta sulle abitazioni principali non di lusso o ad esse assimilate. Per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 l aliquota è del 4 per mille e può essere aumentata o diminuita dal Comune dal 2 per mille al 6 per mille. Per l abitazione principale e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro. I Comuni possono elevare la detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. I Comuni possono ridurre l aliquota di base fino al 4 per mille per gli immobili locati. Termini e modalità di versamento In due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento dell'imposta va effettuato tramite modello F24 oppure tramite apposito bollettino postale. L Agenzia delle Entrate, con circolare n.10/e del 14 Maggio 2014, ha precisato che in caso di tardivo versamento dell Imu a seguito di ravvedimento operoso gli interessi di mora pagati sono deducibili dal reddito d impresa. TASI³ Soggetti obbligati Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imu, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. Determinazione del tributo La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imu. L'aliquota di base è pari all'1 per mille. Il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento oppure può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Pagina 10

Notizia n. VR14.0716 - del 30/05/2014 Novità decreto Salva Roma Ter Con le modifiche apportate dal decreto legge 16/2014 (cosiddetto Salva Roma Ter ) è stata prevista la possibilità per l anno 2014 dei Comuni di incrementare l aliquota per le abitazioni diverse dalla prima abitazione di un ulteriore 0,8 per mille, al fine di finanziare nuove detrazioni di imposta per le abitazioni principali che dovranno garantire che il prelievo TASI sia equivalente o inferiore a quello IMU. In sostanza l aliquota massima tra Imu e Tasi potrà salire nel 2014 fino all 11,4 per mille (10,6+0,8 per mille) mentre per le abitazioni principali l aliquota potrà essere al massimo del 3,3 per mille ( 2,5+0,8 per mille). Termini e modalità di versamento Il versamento della Tasi è effettuato con due rate di pari importo, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre di ogni anno. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. La prima rata è determinata sulla base dell aliquota e delle detrazioni applicate nell anno precedente, mentre il versamento del saldo dell imposta è eseguito a conguaglio, sulla base delle delibere comunali pubblicate nel sito del MEF entro il 28 Ottobre di ogni anno. Solo per il 2014, qualora il Comune non avesse stabilito aliquote diverse entro il 31 maggio 2014: - per gli immobili diversi dall abitazione principale, il versamento della prima rata deve essere effettuato con l aliquota di base dell 1 per mille, mentre il versamento della seconda rata verrà fatto a conguaglio sulla base delle delibere adottate dal comune; - per gli immobili destinati ad abitazione principale il versamento è effettuato in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014. Con comunicato stampa del Ministero delle Finanze del 19 Maggio u.s. è stato annunciato che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno. Il versamento è effettuato tramite apposito bollettino di conto corrente postale o modello F24. TARI² Soggetti obbligati e immobili Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative. Determinazione del tributo Per l applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune può assumere come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998 n. 138. Pagina 11

Notizia n. VR14.0716 - del 30/05/2014 Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati dal D.P.R. n. 158/99 - c.d. metodo normalizzato - (copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani). In alternativa, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Novità decreto Salva Roma Ter A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 16/2014 viene previsto che il comune potrà prevedere, al fine di semplificare l individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni 2014 e 2015, l adozione di coefficienti presuntivi inferiori rispetto ai minimi o superiori ai massimi del 50% previsti dalle tabelle allegate al sopracitato Dpr 158/99 ( c.d. metodo normalizzato) e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche. Viene inoltre previsto l obbligo per le imprese di pagare il tributo nella misura individuata dai singoli comuni, anche sui rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo tramite soggetti privati e non attraverso il servizio comunale. Con proprio regolamento il Comune disciplina riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati. I Comuni potranno decidere quali aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati escludere dalla tassazione. Termini e modalità di versamento Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento è effettuato tramite apposito bollettino di conto corrente postale o modello F24. CODICI TRIBUTO TARI E TASI Il versamento della TARI e della è effettuato anche secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e per consentire il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa sono stati ridenominati i codici tributo 3944, 3950, 3945, 3946, 3951, 3952, già istituiti con la risoluzione 27 maggio 2013, n. 37/E, nel modo seguente: 3944 denominato TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES art. 14 DL n. 201/2011 3945 denominato TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011- INTERESSI Pagina 12

Notizia n. VR14.0716 - del 30/05/2014 3946 denominato TARI tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013- TARES art. 14 DL n. 201/2011-SANZIONI 3950 denominato TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 3951 denominato TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - INTERESSI 3952 denominato TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 SANZIONI Tali codici tributo possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito delle attività di controllo. In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna importi a debito versati. In particolare: nello spazio codice ente/codice comune, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet ww.agenziaentrate.gov.it; nello spazio Ravv., barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; nello spazio numero immobili, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); nello spazio rateazione/mese rif, indicare il numero della rata nel formato NNRR dove NN rappresenta il numero della rata in pagamento e RR indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con 0101; nello spazio anno di riferimento, indicare l anno d imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio Ravv. indicare l anno in cui l imposta avrebbe dovuto essere versata. Per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI),con Risoluzione del 24/04/2014 n. 46 - Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 3958 denominato TASI tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3959 denominato TASI tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale art. 1,c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3960 denominato TASI tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili art. 1, c. 639, L. n.147/2013 e succ. modif. 3961 denominato TASI tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all imposta. Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell attività di controllo. Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo: Pagina 13

Notizia n. VR14.0716 - del 30/05/2014 3962 denominato TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. - INTERESSI 3963 denominato TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. - SANZIONI In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna importi a debito versati con le seguenti indicazioni: nello spazio codice ente/codice comune, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet ww.agenziaentrate.gov.it; nello spazio Ravv., barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; nello spazio Acc, barrare se il pagamento si riferisce all acconto; nello spazio Saldo, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; nello spazio Numero immobili, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre). Note (1) Istituita dall'articolo 1 comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n.147 (2) Istituita dall'articolo 1 comma 641 Legge 27 dicembre 2013 n.147 (3) Istituita dall'articolo 1 comma 669 Legge 27 dicembre 2013 n.147 Allegati Comunicato Stampa MEF 19052014 Risoluzione 24 aprile 2014 n.46.pdf Risoluzione 24 aprile 2014 n.45.pdf Pagina 14

Notizia n. VR14.0104 - del 23/01/2014 La Legge di Stabilità 2014: le novità riguardanti gli immobili Approfondimenti Si segnalano di seguito le principali novità di interesse della proprietà immobiliare contenute nella legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013, n. 147). Locazioni 1. Pagamento dei canoni di locazione (Art. 1, comma 50) Viene stabilito che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, ad eccezione di quelli relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo (anche se inferione a mille euro), in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità. Ciò prosegue la norma anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. Per qualsiasi tipo di locazione (salvo, come detto, quelle degli alloggi Erp) e quindi anche per quelle di breve durata (contratti transitori, per studenti universitari, turistici) è obbligatorio versare il canone tramite strumenti tracciabili, e quindi attraverso bonifici, assegni o altri strumenti bancari o postali (bancomat, carte di credito ecc.). 2. Attribuzione ai Comuni di compiti contro l evasione nelle locazioni (art. 1, comma 49) Viene prevista, per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione delle norme sulle sanzioni civilistiche contenute nel d.lgs. n. 23/2011, l attribuzione ai Comuni di funzioni di monitoraggio in relazione ai contratti di locazione, anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali. L art. 1130 del codice civile prevede infatti che l amministratore di condominio debba curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente, tra l altro, le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio. Agevolazioni fiscali per ristrutturazioni e risparmio energetico 1. Ampliamento detrazioni ristrutturazioni, acquisto mobili, risparmio energetico, interventi di messa in sicurezza statica (art. 1, comma 139, lett. b, c e d) Per quanto riguarda le ristrutturazioni viene previsto: a) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014, la proroga della detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia delle abitazioni (cd. 36% ), nella misura potenziata del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 96.000 euro, secondo le modalità operative già in vigore. Per il 2015, la percentuale di detrazione si riduce Pagina 15

Notizia n. VR14.0104 - del 23/01/2014 al 40% sempre su un massimo di spese pari a 96.000 euro, per tornare al 36% fino a 48.000 euro dal 1 gennaio 2016. b) l estensione della detrazione IRPEF, per coloro che fruiscono della detrazione di cui al punto precedente, anche alle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per l acquisto dei mobili finalizzati all arredo dell abitazione oggetto di ristrutturazione, ivi compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), nella misura del 50% fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro. In base all'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 151 del 30/12/2013, attualmente in fase di conversione in legge, è stata soppressa la disposizione prevista dal citato art. 1, comma 139, della Legge n. 147/13, in virtù della quale a decorrere dal 1 gennaio 2014, le spese in questione non potevano essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione agevolati: in base a questa recente modifica, l'importo del "bonus mobili", anche per il 2014 non deve essere più pari a quello della ristrutturazione collegata, fermo restando il predetto limite massimo di spesa di 10.000 euro. 2. Per il risparmio energetico viene previsto: a) la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, che si applica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 per gli interventi sulle singole unità immobiliari e sino al 30 giugno 2015 e sino al 30 giugno 2015 per quelli eseguiti sulle parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari dell edificio. b) per il 2015 (per le parti comuni condominiali dal 1 luglio 2015 sino al 30 giugno 2016), la percentuale di detrazione si riduce al 50%. 3. Per le spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza statica riguardanti le parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica (di cui all art.16-bis, c.1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986), viene prorogata la detrazione, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, nella misura del: a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014; b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Rivalutazioni 1. Rivalutazione beni di impresa (art. 1, commi 140-147) Viene prevista una possibilità di rivalutazione dei beni di impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012 a beneficio di società di capitali e di tutti gli enti che svolgono attività commerciali. Dalla possibilità di rivalutazione sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si Pagina 16

Notizia n. VR14.0104 - del 23/01/2014 considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'irap e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Le imposte sostitutive devono essere versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. 2. Rivalutazione terreni (art. 1, commi 156-157) Viene estesa la possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola prevedendosi che per i terreni in questione posseduti alla data dell 1.1.2014, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.6.2014;sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30.6.2014. Istituzione della Iuc (art. 1, commi 639-709 e 731) Viene istituita l imposta unica comunale (Iuc), composta dall Imu, di natura patrimoniale", dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Per l'anno 2014, viene attribuito ai Comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione di detrazioni dalla Tasi a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Slitta, infine, al 24.1.2014 il termine per il versamento dell Imu sull abitazione principale per l anno 2013, nei casi in cui lo stesso è dovuto. Si rinvia alla tabella, che si allega alla notizia, che sintetizza le modalità di determinazione e versamento del nuovo tributo. Imposta municipale secondaria dal 2015 (art. 1, comma 714, lett. b) Viene rinviata dal 2014 al 2015 l introduzione dell imposta municipale secondaria prevista dallo stesso provvedimento che ha introdotto la versione originaria dell Imu, mai entrata in vigore (d.lgs. n. 23/11, art. 11). L imposta municipale secondaria è destinata a sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi Pagina 17

Notizia n. VR14.0104 - del 23/01/2014 pubblicitari. Irpef sugli immobili non locati (art. 1, commi 717-718) Viene previsto a decorrere dal 2013 che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imu, concorra alla formazione della base imponibile dell'irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. IMU 1.Deducibilità Imu da redditi di impresa e di arti e professioni (art. 1, commi 715-716) Viene previsto che l Imu relativa agli immobili strumentali sia deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 30% nel 2013 e del 20% dal 2014, precisandosi che l Imu è invece indeducibile dall Irap. 2. Versamenti Imu errati (art. 1, comma 722) Viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento Imu a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, deve, anche a seguito di comunicazione del contribuente, attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente deve indicare gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. 3. Insufficiente versamento seconda rata Imu 2013 (art. 1, comma 728) Viene previsto che non siano applicati sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell Imu 2013, a patto che la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell Imu 2014. Allegati IUC.pdf Pagina 18