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REP. CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO SALONE CARLO URBANI DI ANCONA. REPUBBLICA ITALIANA L anno duemilaquindici, il giorno del mese di XX 2015 In Ancona, in Largo XXIV Maggio 1, nella Sede istituzionale del Comune di Ancona. Avanti a me, dott.ssa Giuseppina Cruso, Segretario Generale del Comune di Ancona, nominata con decreto sindacale del 24 settembre 2013 n. 65, domiciliata per l ufficio in Ancona presso la sede comunale, autorizzata ai sensi dell art. 97 comma quattro lettera c) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 a ricevere il presente contratto in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: - XX ING, nato a. (AN) il, domiciliato per l ufficio in Ancona presso la Sede comunale, che interviene al presente contratto ed agisce non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell interesse del Comune di Ancona, codice fiscale e partita I.V.A. 00351040423, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e arredo urbano, edilizia storico monumentale, Sport conferitagli con Decreto Sindacale del... n..., in forza del combinato disposto dell art.107 comma terzo lettera c) D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dell art.28 del vigente Statuto comunale, dell art.11 del vigente Regolamento comunale dei Contratti,; - xxx nato a il residente in via che interviene al presente contratto e

agisce non in proprio bensì esclusivamente in nome, per conto e nell interesse de I codici fiscali sono dichiarati dalle parti. Persone della cui identità personale, qualifiche e poteri io, Segretario Generale rogante, sono certo, che mi richiedono di ricevere il presente contratto, stipulato conformemente a quanto disposto dall art. 11 comma 13 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, in forza del quale: Premesso: - che con atto della Giunta comunale n..del..n..l impianto sportivo denominato Salone Carlo Urbani, sulla base del quadro economico ad essa allegato, è stato classificato privo di rilevanza economica; - che con determinazione dirigenziale n... del... si è determinato l affidamento della concessione della gestione del predetto impianto ai soggetti di cui al Regolamento della Regione Marche n. 4 del 7 agosto 2014 e al Regolamento comunale per l uso e per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 142 del 18 novembre 2010, mediante gara informale ai sensi dell art. 30 del d.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione di cui all articolo del capitolato speciale di oneri; - che con determinazione dirigenziale n... del... sono

state approvate le risultanze del verbale di gara del. e la concessione del predetto servizio è stata aggiudicata definitivamente al...; - che sussistono le condizioni per stipulare il contratto con il Concessionario come da documentazione che si conserva agli atti della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e arredo urbano, edilizia storico monumentale, Sport e Direzione Gare, Appalti, Contratti, Economato, Assicurazioni; - che la spesa a carico del Comune è stata finanziata mediante imputazione ai competenti capitoli dei bilanci di previsione con determinazione dirigenziale n... del...; - che il Comune ha pubblicato l avviso di aggiudicazione della concessione; - che non occorre acquisire documentazione antimafia ai sensi dell art.83 comma 3 lettera e) del d.lgs. n.159 del 06/09/2011 e s.m.i.; Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue: Art.1 Richiamo della premessa e della documentazione di gara Le Parti precisano che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto la premessa, gli atti di gara e i documenti prodotti dal Concessionario per la partecipazione alla gara. Art.2 Oggetto Il Comune, come sopra rappresentato, affida al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta, per sé e i suoi aventi causa senza riserva alcuna, la concessione della gestione dell impianto sportivo denominato Salone Carlo Urbani individuato e descritto all articolo del capitolato speciale d oneri.

Anche ai fini dell art. 3, comma 5, della legge 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all intervento è il seguente:------ Art. 3 Disciplina della concessione - documentazione parte integrante del contratto. La concessione è regolata dal presente contratto e dai sotto elencati documenti: - Capitolato speciale d oneri, - Offerta tecnica costituita da I suddetti documenti, firmati dalle parti per accettazione vengono allegati al presente contratto rispettivamente sotto le lettere e. e ne formano parte integrante e sostanziale. Art. 4 Durata Il contratto di concessione decorre dal xxx ed avrà scadenza al 30 giugno 2018. E escluso ogni tacito rinnovo. Art. 5 Canone di concessione termini e modalità di pagamento. Il canone di concessione di cui all articolo 15 del capitolato speciale di oneri è fissato nella misura annua di euro 9.100,00 ( virgola ) oltre I.V.A.. Per le modalità e i termini di pagamento si rinvia all articolo.del Capitolato speciale d oneri. Il canone deve essere corrisposto, a scelta del Concessionario, mediante: - versamento sul Conto Corrente postale n. 10907604 intestato a Comune di Ancona Servizio Sport presso Poste Italiane S.p.A.;

- versamento su Conto di Tesoreria presso la Tesoreria Comunale Banca Carige Italia S.p.A. con sede in Ancona in Corso Garibaldi n.15 ovvero presso qualsiasi altro sportello o filiale della stessa Banca; - a mezzo bonifico sul Conto di Tesoreria IBAN IT 07 A 03431 02601 000000560590 presso la Tesoreria comunale Banca Carige Italia S.p.A. con sede in Ancona in Corso Garibaldi n.15. Il canone verrà riscosso dal Comune o da Società incaricata dal medesimo alla riscossone. Il Concessionario è tenuto ad osservare le ulteriori ed eventuali prescrizioni sulle modalità di pagamento che verranno impartite nel corso del contratto dal Comune o dalla società dal medesimo incaricata. Art. 6 Corrispettivo a favore del Concessionario. Il Concessionario, ai sensi all articolo.del capitolato speciale d oneri, ha offerto il corrispettivo annuo di euro... (...) oltre I.V.A., come da offerta economica che, firmata dalla parti viene allegata al presente contratto sotto la lettera. a formarne parte integrante e sostanziale. Tale corrispettivo andrà erogato secondo i termini e le modalità di cui all'articolo del capitolato speciale d oneri. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente dedicato al presente contratto, comunicato dal Concessionario al Comune, ai sensi dell art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni con nota datata... acquisita agli atti con prot... del...

Art. 7- Obblighi del Concessionario in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 8 Decadenza dalla concessione per inadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di decadenza dalla concessione ai sensi dell art. 3 comma nove bis della Legge 136/2010. Art. 9 - Obblighi connessi al contratto ai sensi dell art. 26 comma 3 del d. lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni. La presente concessione, non presenta rischi d interferenza, pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi. Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero. Il Concessionario dovrà rispettare tutti gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro, sulla tutela, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori come indicato negli articoli del capitolato speciale di oneri. Art.10 Responsabilità del Concessionario e obblighi assicurativi

Per le responsabilità del Concessionario si rinvia all articolo.. dell allegato capitolato speciale di oneri. Il Concessionario, in attuazione del citato articolo.del capitolato speciale d oneri ha prodotto le seguenti polizze assicurative: - polizza di responsabilità civile n... stipulata con...; - polizza incendio rischio locativo danni diretti ricorso terzi n... stipulata con... La suddetta documentazione viene conservata agli atti della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e arredo urbano, edilizia storico monumentale, Sport. Il Concessionario è tenuto a presentare, su richiesta del Comune - Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e arredo urbano, edilizia storico monumentale, Sport, le quietanze di pagamento dei premi assicurativi successivi. Art. 11 Penali Per le penali si fa rinvio all articolo 25 dell allegato capitolato speciale Art.12 Cauzione Il Concessionario in ottemperanza all articolo. del capitolato speciale d oneri ha prestato garanzia fideiussoria per l importo di euro... (...) mediante... Art.13 - Controversie

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Ancona come stabilito nell articolo.. del capitolato speciale d oneri. Art. 14 Dichiarazione ex art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999 n. 488. Il Dirigente Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e arredo urbano, edilizia storico monumentale, Sport, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, dà atto che l'affidamento in concessione del servizio oggetto del presente contratto avviene nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, 1 comma 1 del decreto legge n. 95/2012 - convertito con modificazioni in legge n. 135/2012 art. 1 comma 449 della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni Art. 15 Recesso del Comune per sopravvenuta disponibilità convenzioni Consip Il Comune, ai sensi dell art. 1 comma 13 del d.lgs n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto previa comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora relativamente al servizio di cui al precedente art. accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte e il concessionario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse. In caso di recesso verranno pagate al concessionario le prestazioni già

eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite. Art. 16 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti Pubblici. Il Concessionario prende atto dell esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di aver preso visione sul sito internet dell Ente sezione amministrazione trasparente sottosezione documenti generali - e si obbliga a far osservare ai propri personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti. Art. 17 - Clausola risolutiva espressa Il Comune, fatto salvo il risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell art. 1456, in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013 senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora o altra formalità. Art. 18 - Misure anticorruzione Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'ente nei confronti del Concessionario medesimo. Art. 19 - Conflitto di interessi Il dirigente della Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport,, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, dà atto di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o di incompatibilità di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90, 7 del d.p.r. n. 62/2013 e 6 e 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona e che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all art. 18 del citato codice di comportamento del Comune di Ancona, come da dichiarazione resa ai sensi dell art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni che si conserva agli atti della Direzione Gare e Appalti, Contratti. Art.20 Spese Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del Concessionario. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore presunto del presente contratto è di euro... (...) e che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad I.V.A. L imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell art. 15 del D.P.R.

N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona n. 25193/1992 e integrazione prot. n. 7972 del 16 febbraio 2015. Ai fini fiscali si richiede l applicazione dell imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell art.40 D.P.R. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni e l applicazione, sempre in misura fissa, della stessa imposta relativa alla clausola penale inserita nell allegato Capitolato speciale, ai sensi dell art. 27 del richiamato D.P.R. 131/1986. Il Concessionario prende atto che la clausola penale inserita nel Capitolato speciale è soggetta all aliquota del 3% (tre per cento) ai sensi dell art.9 della Tariffa Parte Prima del Testo Unico dell Imposta di Registro e, pertanto, al verificarsi della condizione che farà sorgere la relativa obbligazione, il Comune provvederà a farne denuncia entro 20 (venti) giorni all Agenzia delle Entrate di Ancona per la liquidazione della maggiore imposta che il Concessionario. si obbliga a versare al Comune entro cinque giorni dalla richiesta. Art.21 Privacy I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente contratto del quale ho dato lettura ai comparenti i quali lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà. Le parti espressamente esonerano me, Segretario Generale rogante, dal dare lettura degli allegati dichiarando di conoscerne l integrale contenuto. Il presente contratto, scritto sotto la mia direzione con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su pagine., viene sottoscritto unitamente agli allegati dalle parti e da me Segretario Generale rogante mediante dispositivo di firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, previa verifica effettuata da me Segretario Generale rogante della validità dei certificati di firma delle parti e con apposizione di marcatura temporale.