REGOLAMENTO SAN PANCRAZIO SALENTINO



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REGOLAMENTO SULLA MOBILITA INTERNA DEL C O M U N E DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 26 luglio 2007) 1

INDICE SISTEMATICO Art. 1 Individuazione e definizione dell istituto, finalità e principi Art. 2 Trasferimento d ufficio Art. 3 Procedura straordinaria d urgenza Art. 4 Passaggio di consegne Art. 5 Assegnazione delle risorse umane all inizio dell anno Art. 6 Assegnazione del personale a diverso Servizio in corso d anno Art. 7 - Ricorsi Art. 8 Pubblicità del Regolamento Art. 9 Entrata in vigore 2

Art. 1 Individuazione e definizione dell istituto, finalità e principi 1. Il presente regolamento disciplina la mobilità interna tra i Settori, i Servizi e gli Uffici del Comune di San Pancrazio Salentino. 2. I principi ispiratori della normativa contenuta nel presente regolamento sono: L interesse pubblico; La flessibilità; La valutazione delle esigenze di servizio e della funzionalità dei singoli uffici, da realizzare nel rispetto delle esigenze di famiglia e dell interesse del lavoratore alla migliore collocazione e per favorirne lo sviluppo professionale e l esplicazione delle proprie capacità. 3. Per mobilità interna si intende il trasferimento del lavoratore, non appartenente alla categoria di dirigenti, da un Servizio ad uno diverso. Possono verificarsi i seguenti casi di mobilità interna: Mobilità nell ambito dello stesso settore o servizio e nell ambito della stessa qualifica funzionale e dello stesso profilo professionale. In tal caso la mobilità è disposta d ufficio con provvedimento motivato. Il dirigente responsabile notifica al personale interessato tale provvedimento, avendo tenuto conto delle esigenze di funzionalità della struttura di destinazione e delle competenze del dipendente; Mobilità nell ambito di settori o servizi diversi e nell ambito della stessa qualifica funzionale e dello stesso profilo professionale. Anche in tal caso è disposta secondo le stesse modalità di cui sopra ma con provvedimento motivato assunto congiuntamente da entrambi i dirigenti competenti interessati. 4. La mobilità che scaturisce da effettive ed oggettive esigenze di servizio, è disposta dal dirigente responsabile su motivate direttive della Giunta Comunale, avendo sentito le OO.SS e le R.S.U. 5. Qualsiasi trasferimento del lavoratore, per mobilità interna, deve avvenire nel rispetto dei canoni normativi dettati dall art. 52 del decreto legislativo di riforma del pubblico impiego, 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nonché i canoni contrattuali riportati dall art. 3 del nuovo ordinamento professionale del personale degli enti locali e regioni, di cui al C.C.N.L. di categoria stipulato il 31 marzo 1999. 6. La mobilità interna avviene sia a richiesta del dipendente sia per comprovate esigenze dell Amministrazione, nell ambito dello stesso Settore o tra Settori diversi. Per la mobilità interna connessa ad esigenze dell Amministrazione, sono previste le seguenti tipologie: a) mobilità definitiva; b) mobilità temporanea; c) mobilità d urgenza. 7. La mobilità riferita alle esigenze dell Amministrazione e che abbia carattere definivo o temporaneo, avviene con le seguenti modalità: a) avviso pubblico, attraverso l albo pretorio, secondo la normativa vigente, ed apposita nota circolare da portare a conoscenza di tutti i dipendenti, garantendo comunque la priorità all esame delle istanze volontarie; 3

b) graduatorie da cui attingere per le varie categorie, distinte per profili professionali, tenuto conto dei titoli di studio, dell anzianità di servizio, dei carichi familiari e, a parità dei requisiti, dell anzianità anagrafica; c) interpello del personale delle categorie e dei profili interessati, al fine di acquisirne la disponibilità, laddove possibile. In caso di esito negativo si procede d ufficio, tenuto conto della minore anzianità di servizio. 8. In caso di mobilità intersettoriale l unità interessata dovrà essere opportunamente riqualificata da parte del Dirigente competente. 9. I criteri per la mobilità definitiva e per quella temporanea sono oggetto di preventiva informazione alle R.S.U. ed alle OO.SS. di categoria, rientrando nella materia oggetto di concertazione prevista dall art. 8 del CCNL di categoria del 1 aprile 1999, come sostituito dall art. 6 del successivo CCNL del 22 gennaio 2004, mentre per la mobilità d urgenza, definita nei tempi, l informazione è data contestualmente all emanazione del relativo provvedimento. Art. 2 Trasferimenti d ufficio 1. Il trasferimento d ufficio da un settore all altro, anche con cambio di profilo professionale e diversa attribuzione di mansioni, purché professionalmente equivalenti, può aver luogo per motivate esigenze di funzionalità dei servizi e per corrispondere al meglio a sopravvenute esigenze stagionali, ad iniziativa unilaterale dell Amministrazione, in relazione a: Esigenze di riequilibrio nell assegnazione delle risorse umane a disposizione delle diverse strutture dell ente; Riassetto dei modelli organizzativi; Progetti di innovazione organizzativa e tecnologica; Miglioramento della qualità dei servizi; Espletamento funzioni trasferite dallo Stato o dalla Regione; Esigenze straordinarie collegate al verificarsi di eventi e situazioni che possono ostacolare il buon andamento lavorativo della struttura interessata. 2. Il trasferimento d ufficio potrà avvenire sentito il parere della conferenza dei Responsabili di Servizio e previa concertazione secondo quanto disciplinato dal precedente art. 1, comma 9, una volta valutate le condizioni organizzative e strutturali idonee a giustificare la mobilità menzionata, nel rispetto delle esigenze dei servizi. 3. Nel caso di trasferimento d ufficio il provvedimento di mobilità sarà preceduto da un colloquio con il dipendente individuato nel corso del quale lo stesso potrà formulare osservazioni in merito, eventualmente anche scritte, entro i tre giorni successivi. 4. A seguito dell intervenuta mobilità, nell ambito della stessa categoria, il profilo professionale del dipendente interessato sarà modificato mediante apposita determinazione del Responsabile del Servizio Organizzazione e Risorse Umane, e nel rispetto dei requisiti di accesso al posto previsti dal C.C.N.L. di categoria e dal Regolamento dei concorsi. 5. Ove a seguito di mobilità interna d ufficio si verifichi un mutamento di mansioni ovvero un mutamento del profilo professionale, disposti unilateralmente dal datore di lavoro per soddisfare un suo interesse organizzativo, il dipendente trasferito conserva l identica 4

posizione giuridica, economica e stipendiale posseduta nella struttura di provenienza prima del trasferimento, ivi comprese le eventuali indennità professionali annesse alla qualifica, in applicazione e nel rispetto dell art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e dell art. 3 del CCNL del 31 marzo 1999 del personale degli enti locali (assegnazione di mansioni equivalenti nell ambito della stessa categoria) ed alla fine di non creare contrasti con i principi affermati dalla giurisprudenza in sede di interpretazione dell art. 2103 del codice civile. 6. In base alle norme sopra richiamate e secondo la giurisprudenza ormai consolidatasi in materia, l assegnazione a nuove mansioni, equivalenti, non può comportare in nessun caso la diminuzione del livello di retribuzione che le mansioni in precedenza svolte garantivano al lavoratore; tale garanzia si estende sia al trattamento fondamentale che a quello accessorio. 7. Condizioni essenziali per l applicazione dei commi che precedono sono le seguenti: il mutamento di mansioni o del profilo professionale deve avvenire all interno della stessa categoria; lo stesso deve essere disposto unilateralmente dal datore di lavoro per soddisfare un suo interesse organizzativo. Le stesse disposizioni non trovano applicazione, invece, in caso di inquadramento in categoria superiore a seguito di concorso o progressione verticale né in caso di mutamenti di mansioni conseguenti a richiesta dell interessato. Art. 3 Procedura straordinaria d urgenza 1. Il dirigente responsabile, per urgenti ed eccezionali esigenze di servizio, può disporre trasferimenti temporanei di personale da una struttura all altra dell ente. 2. Il provvedimento di trasferimento temporaneo, debitamente motivato, deve contenere l indicazione del termine iniziale e finale del trasferimento, salvo che nel frattempo non sia stata attuata la procedura della mobilità definitiva. Il provvedimento di trasferimento temporaneo può essere prorogato una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi e non dà origine ad alcun diritto in ordine di trasferimento del dipendente interessato nella posizione o nella struttura in cui è stato temporaneamente trasferito. Art. 4 Passaggio di consegne 1. Il dipendente trasferito è tenuto ad effettuare il passaggio di consegne e, se richiesto, ad affiancare colui o coloro che gli subentrano nella posizione di lavoro, per un periodo della durata massima di due mesi, previo accordo tra i Responsabili delle Strutture. Art. 5 Assegnazione delle risorse umane all inizio dell anno nell ambito del P.E.G. 1. All inizio di ogni esercizio finanziario e nel contesto dell approvazione del P.E.G. (Piano esecutivo di gestione), l Amministrazione comunale, tenendo conto delle previsioni di 5

bilancio, provvede ad attribuire a ciascun dirigente preposto ai diversi Servizi, al fine del conseguimento ottimale degli obiettivi di gestione, oltre alle risorse finanziarie e strumentali, anche quelle umane necessarie, nel rispetto delle procedure previste nel presente regolamento. 2. Nell ambito dell attribuzione indicata nel precedente comma 1, l Amministrazione comunale, con atto della Giunta, assegna ai singoli responsabili di Servizio, la dotazione di personale ritenuta necessaria ed indispensabile per una concreta realizzazione degli obiettivi programmati, a prescindere delle collocazioni godute dal personale interessato nell anno precedente, purché nel rispetto dei canoni legali e contrattuali richiamati dall art. 1, comma 4, del presente regolamento. Art. 6 Assegnazione del personale a diverso Servizio, in corso d anno, per sopravvenute esigenze stagionali 1. L Amministrazione comunale, nell ambito delle mutate esigenze dei vari servizi dell ente, può sempre in corso d anno anche modificando le assegnazioni effettuate in sede di approvazione del P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) di cui al pregresso art. 5, dare luogo anche alla mobilità di ufficio di cui agli artt. 2 e 3 del presente provvedimento regolamentare, per corrispondere al meglio alle intervenute sopravvenienze gestionali. 2. Per il trasferimento interno disciplinato dai precedenti articoli del presente regolamento, trova applicazione l art. 2103 del vigente codice civile, talchè a prescindere dal consenso del lavoratore interessato, esso potrà sempre avvenire quando concorrano comprovare ragioni tecniche, organizzative e produttive, fermo restando il riconoscimento delle tutele spettanti al dipendente da trasferire. Art. 7 Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti che dispongono trasferimenti d ufficio è concessa facoltà all interessato di impugnare il provvedimento medesimo con ricorso da presentare, personalmente o tramite le Rappresentanze Sindacali, al Segretario Generale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione che dispone il trasferimento. Il Segretario, valutate le ragioni al ricorso, esprime la propria insindacabile decisione nei successivi quindici giorni. Il provvedimento è notificato anche ai responsabili delle strutture di appartenenza e di destinazione. Il Segretario, valutate le ragioni del ricorso, esprime le proprie insindacabili decisioni nei successivi quindici giorni. Art. 8 Pubblicità del regolamento 1. Copia del presente regolamento, a norma dell art. 22 della legge 3 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è depositata nella Segreteria Comunale ed ivi sarà tenuta a disposizione del personale perché ne possa prendere visione, per quindici giorni consecutivi. 6

Art. 9 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale, competente ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente art. 8. 7