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LEGGE REGIONALE 21 agosto 2007, n. 20 Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà. (BUR n. 15 del 16 agosto, supplemento straordinario n. 5 del 29 agosto 2007) Art. 1 Principi 1. La Regione Calabria, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 1997, riconosce che ogni tipo e ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce un attacco all inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, eventualmente con i propri figli, ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell anonimato. Art. 2 Finalità 1. La Regione, anche in attuazione della Legge 4 aprile 2001,n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari e della legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,promuove, coordina, stimola iniziative per contrastare la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale nei confronti delle donne in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare. 2. La Regione riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra donne, nonché le esperienze e le competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano, tra i loro scopi essenziali, la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possono dimostrare di disporre di personale adeguato per i compiti predetti e almeno tre anni di esperienza nello specifico settore. 3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere. Art. 3 Progetti antiviolenza 1. L Amministrazione regionale, per le finalità della presente legge, finanzia Progetti antiviolenza presentati:

a) da enti locali singoli o associati; b) da associazioni operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di tutela delle donne vittime di violenza; c) di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione. 2. I progetti, da realizzarsi anche in più annualità, prevedono il sostegno, l attivazione e la gestione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza di cui agli articoli 4 e 5. Art. 4 Centri antiviolenza 1. I centri antiviolenza, per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza: a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; b) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacita e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne; c) colloqui informativi di carattere legale e colloqui orientativi forniti da psicologi; d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda,nella fruizione dei servii pubblici o privati, nel rispetto dell identità culturale e della libera scelta di ognuna. 2. I centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con tutte le case di accoglienza della regione e con realtà simili delle altre regioni, con le strutture pubbliche cui compete l assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi sociosanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l impiego operanti nel territorio. Nell ambito di tali rapporti, è sempre rispettatala libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza. 3. I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne. 4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e, quindi, adeguatamente pubblicizzati (NumeroVerde). Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24. 5. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito. Art. 5 Case di accoglienza 1. Le case di accoglienza, che devono garantire sicurezza, anonimato e segretezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza. Le finalità sono: a) sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia; b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l inviolabilità del proprio corpo;

c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio. 2. L accesso alle case di accoglienza avviene di norma per il tramite dei centri antiviolenza di cui all articolo 4, a seguito di adeguata valutazione del caso. 3. Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne. 4. Nelle case di accoglienza, ove è necessario, sono garantite: a) consulenza legale; b) consulenza psicologica; c) orientamento al lavoro. 5. La permanenza all interno delle case di accoglienza è gratuita per in periodo di tre mesi rinnovabile in relazione all effettiva risoluzione dei problemi che hanno determinato l accoglienza, su valutazione del centro antiviolenza. Art. 6 Attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza 1. Alle strutture di cui agli articoli 4 e 5 possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 svolgono altresì le seguenti attività: a) raccolta e analisi dei dati relativi all accoglienza e all ospitalità; b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti; c) formazione e aggiornamento degli operatori dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali; d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni; e) raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati. 3. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono disciplinati ed organizzati in base ad un regolamento interno che definisce il rapporto con le donne ospiti. 4. Le strutture si impegnano a garantire, nei confronti delle donne, anonimato e segretezza. Art. 7 Assistenza alloggiativa garantita 1. I Comuni, al fine di garantire adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dagli operatori dei Centri antiviolenza e/o dagli operatori comunali, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in

quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell impossibilità di rientrare nell abitazione originaria, si avvalgono della riserva degli alloggi di cui all articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 Disciplina per l assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come modificato dal successivo articolo 16 della presente legge. Art. 8 Formazione professionale 1. Ai corsi di formazione professionale che si tengono nella regione sono ammissibili, in deroga al numero dei posti e alle date di inizio dei corsi stessi, le donne destinatarie della presente legge. Art. 9 Inserimento lavorativo 1. Al fine di favorire l inserimento lavorativo delle donne oggetto della presente legge, la Regione, nell ambito dei finanziamenti, provvede l istituzione di borse lavoro utilizzabili per un periodo non inferiore ad un anno. Art. 10 Convenzioni 1. Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni aventi i requisiti di cui all articolo 2, comma 2, per lo studio, redazione e realizzazione del progetto antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuità del progetto stesso. 2. Gli enti locali devono comunque garantire: a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati; b) la copertura finanziaria, per almeno il 10 per cento delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture; c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all attività e ai servizi offerti dal Centro antiviolenza; d) posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai bambini ospitati presso le Case di accoglienza. Art. 11 Contributi per ristrutturazione ed adeguamento di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata 1. La Regione concede ai comuni che ne fanno richiesta, contributi per la ristrutturazione e l adeguamento dei beni immobiliari confiscati alla criminalità organizzata da destinare alle strutture di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 12 Cumulabilità dei finanziamenti 1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime. 2. La convenzione di cui all articolo 8, comma 1, prevede le forme per garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio. Art. 13 Modalità per la presentazione delle domande di contributo 1. Le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti e redatte secondo specifico bando emanato dalla Direzione regionale competente, sono inoltrate alla stessa entro il 30 settembre di ogni anno. 2. L istruttoria dei progetti e conclusa entro 30 giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1. Art. 14 Criteri per la concessione dei contributi 1. La Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente, stabilisce la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla presente legge tenendo conto prioritariamente dei seguenti requisiti: a) bacino di utenza non inferiore a 140.000 abitanti; b) grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture; c) esperienza nel settore; d) livello di professionalità assicurato all interno delle strutture; e) grado di ricettività e livello di ospitalità. 2. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 90 per cento dell importo complessivo; il restante 10 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione dell importo complessivo, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione. Art. 15 Relazioni e rendiconti 1. I soggetti promotori di cui all articolo 3 presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull andamento e sulle funzionalità dei Centri antiviolenza e/o delle case di accoglienza. 2. La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono:

a) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell esclusione; b) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare: 1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore; 2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego; 3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento; 4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di cui al comma 2 dell articolo 6. Art. 16 Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 1. Al comma 1 dell articolo 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 Disciplina per l assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica le parole in famiglia sono sostituite dalle seguenti: in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza. Art. 17 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, determinati per l esercizio finanziario 2007 in euro 250.000,00, si provvede con le risorse disponibili all UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo. 2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico dell UPB 6.2.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. 3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi, quantificati a regime in euro 800.000,00, è garantita con l approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l accompagna. Art. 18 Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di concessione dei contributi, sono inoltrate alla Direzione regionale competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 19 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.