Schema di Polizza Fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione operativa dell impianto di discarica controllata per rifiuti non pericolosi ubicato in contrada Autigno Comune di Brindisi Piazza Matteotti, 15 72100 Brindisi (BR) C.F. 80000250748
PREMESSO 1. che la PROVINCIA DI BRINDISI (in seguito denominata Ente Garantito) ha individuato quale Ente da garantire in ordine alla gestione operativa dell impianto di discarica controllata per rifiuti non pericolosi ubicato in contrada Autigno (BR) il COMUNE DI BRINDISI con sede in Piazza Matteotti, 15-72100 Brindisi (BR)C.F. 80000250748 (in seguito denominata Contraente). 2. a garanzia dell adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dall Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n 374 del 13.06.2008, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro 14.788.825,00 (quattoricimilionisettecentoottantottomilaottocentoventicinque(00), da rivalutarsi annualmente secondo l indice ISTAT di adeguamento al costo della vita; 3. che la suddetta garanzia può essere prestata con polizza fidejussoria; CIO PREMESSO La Società., abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all esercizio del ramo cauzione, con sede in via., codice fiscale.., alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce Fideiussore del Contraente il quale accetta per sé e per i proprio successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore dell Ente garantito, fino alla concorrenza dell importo massimo complessivo di Euro 14.788.825,00 (quattoricimilionisettecentoottantottomilaottocentoventicinque(00) per l adempimento da parte del Contraente medesimo degli obblighi innanzi richiamati. La presente polizza ha la durata di giorni dal.. al. Condizioni generali di Assicurazione Art. 1 (Durata della garanzia) La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. La durata della polizza deve essere pari alla durata dell autorizzazione (5 anni) maggiorata di 1 anno. Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori 12 mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell attività a seguito di rinnovo o proroga dell autorizzazione. Art. 2 (Delimitazione della garanzia) La società, fino a concorrenza dell ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l eventuale sistemazione finale dell area. Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale. Art. 3 (Calcolo del premio) Il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l estinzione anticipata della garanzia. Art. 4 (Pagamento del Premio) Il contraente pagherà il premio alla Società, per il tramite del Broker di cui all art. 12. L eventuale mancato pagamento del premio iniziale, o delle commissioni e dei supplementi del premio, non potrà in alcun caso essere opposto all Ente garantito e non può essere posto a carico dell Ente stesso.
Art. 5 (Pagamento del risarcimento) Il pagamento, nei limiti dell importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso, che ai sensi dell art. 1944 del codice civile, la società/banca-agenzia di credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società/banca-agenzia di credito rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all art. 1957 del codice civile. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute. Art.6 (Rivalsa surrogazione) Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a corrispondere in forza della presente polizza per capitali interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall art. 1952 c.c. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all Ente Garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Art. 7 (Rivalsa delle spese di recupero) Gli onorari di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente. Art. 8 (Liberazione della garanzia) Il Contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia con altra accettata dall Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa da ogni impegno, nei seguenti casi: a) Protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza; b) Decadenza, sospensione o revoca dell autorizzazione ripetute diffide al Contraente ad eliminare irregolarità, rinuncia da parte del Contraente all esercizio delle attività previste in polizza. In mancanza della suddetta liberazione il Contraente si obbliga a costituire in pegno presso la società, entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all importo massimo garantito con la presente polizza. Art. 9 (Imposte e tasse) Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premi, agli accessori, alla polizza ed agli altri da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art. 10 (Forma delle comunicazioni) Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., per il tramite del broker di cui al successivo art. 12. E tuttavia consentito l uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente. Art. 11 (Foro competente) Il foro competente è esclusivamente quello dell autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Art. 12 (Gestione del Contratto) L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, in qualità di Broker di Assicurazione dell Ente Contraente. Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B000101964, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker. A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione, tale delega é espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice. L opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell aliquota provvigionale del 12% (dodici per cento). Art. 13 (Coassicurazione e Delega) In funzione degli esiti della relativa procedura l assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici: Società Ruolo Quota di partecipazione 1. Coassicuratrice Delegataria 2. Coassicuratrice 3. Coassicuratrice 4. Coassicuratrice 4+n. Coassicuratrice In tal caso: a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al precedente art. 12, per mezzo della Società all uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti anche tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune. Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che qualsiasi comunicazione, anche sostanziale, s intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Delegataria, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle Società coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni. b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell intero indennizzo nei confronti dell assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione. c) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome. IL CONTRAENTE IL BENEFICIARIO LA SOCIETA
Agli effetti dell art. 1341 1342 del codice civile la Società e l Ente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali: Art. 1 (Durata della garanzia) Art. 6 (Rivalsa) Art. 8 (Liberazione della garanzia) Art. 12 (Gestione del Contratto) Art. 13 (Coassicurazione e Delega) IL CONTRAENTE IL BENEFICIARIO LA SOCIETA
Scheda di offerta Garanzia Fidejussoria gestione operativa Compagnia Agenzia Riferimento valori Tasso Premio imponibile per l intera durata Garanzia Fidejussoria gestione operativa 14.788.825,00 Premio per l intera durata (base per l aggiudicazione dell appalto) premio netto accessori Imponibile imposte premio lordo premio lordo - in lettere luogo e data timbro e firma